Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.51/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_51/2017         

Sentenza del 22 maggio 2017

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Stadelmann,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, Servizio della tassa
militare, viale Guisan 3, 6500 Bellinzona.

Oggetto
tassa d'esenzione dall'obbligo militare per l'anno 2011,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 novembre 2016 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 30 ottobre 2009 la competente Commissione per la visita sanitaria (CVS) ha
dichiarato A.________ inabile al servizio militare.
Il 15 novembre 2012 il Servizio della tassa militare della Divisione delle
contribuzioni del Cantone Ticino gli ha notificato la tassa d'esenzione
dall'obbligo militare per il 2011, pari a fr. 400.--, importo che ha pagato il
10 dicembre 2012. Il 6 maggio 2013 A.________ ha scritto alla citata autorità
chiedendo il rimborso di quanto versato. Facendo valere di essere stato
dichiarato inabile al servizio giacché afflitto da sordità profonda, adduceva
di essersi reso conto, sebbene con ritardo, di avere pagato la tassa in
questione per sbaglio.
Successivamente, il 12 novembre 2013, l'Istituto delle assicurazioni sociali
gli ha riconosciuto una rendita d'invalidità (¾ di rendita, grado d'invalidità
del 62 %) a far tempo dal 1 settembre 2013.
Il 28 gennaio 2014 il Servizio della tassa militare ha notificato a A.________
la tassa d'esenzione dall'obbligo militare per il 2012, ammontante a fr.
747.--, decisione che l'interessato ha contestato con reclamo del 4 febbraio
successivo.

B. 
Trattando lo scritto del 6 maggio 2013 alla stregua di un reclamo, il Servizio
della tassa militare, con decisione del 21 maggio 2014, l'ha dichiarato
inammissibile poiché tardivo, il termine di trenta giorni per agire dalla
notifica della decisione querelata (art. 30 della legge federale del 12 giugno
1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare [LTEO; RS 661]) non essendo
stato ossequiato.
Sempre il 21 maggio 2014, la medesima autorità si è anche pronunciata, con
giudizio separato, sul reclamo esperito il 4 febbraio 2014. Osservando che le
condizioni poste dall'art. 4 cpv. 1 lett. a  ^ter LTEO per concedere l'esonero
in modo durevole dal pagamento della tassa litigiosa erano adempiute, ha
annullato la decisione di tassazione relativa al 2012.

C. 
Il 23 giungo 2014 A.________, richiamandosi all'art. 34a LTEO, ha presentato
una domanda di restituzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare per
il 2011 pagata, secondo lui, per errore. Facendo valere di essere sordo dalla
nascita e, quindi, inabile al servizio militare da sempre, riteneva che andava
esentato dalla tassa in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 lett. a  ^ter LTEO.
Osservava poi che visti i motivi ritenuti per esonerarlo per il 2012, gli
stessi valevano anche per il 2011, nonostante la relativa decisione fosse
cresciuta in giudicato. Criticava poi il fatto che, benché dichiarato inabile
al servizio già nel 2009, l'autorità di tassazione (cioè il Servizio della
tassa militare) non fosse a conoscenza dei suoi gravi problemi di salute.
La domanda è stata respinta il 14 ottobre 2014. Il reclamo presentato il 13
novembre 2014 contro quest'ultima decisione è stato, a sua volta, respinto il
24 marzo 2015.

D. 
Adita tempestivamente da A.________, la Camera di diritto tributario ne ha
respinto il ricorso con sentenza del 25 novembre 2016. Ricordato la natura, lo
scopo e la portata della tassa di esenzione dall'obbligo militare la Corte
cantonale ha rilevato in primo luogo che l'art. 34a LTEO, il quale consente di
ottenere la restituzione delle tasse pagate per errore, si riferiva alla
percezione della tassa, non alla procedura di tassazione. Detta norma non
permetteva pertanto di ridiscutere una decisione di tassazione passata in
giudicato. Solo mediante la revisione si poteva modificare una tale decisione.
Sennonché in concreto una revisione era esclusa l'insorgente non avendo fatto
prova della diligenza che da lui si poteva pretendere (art. 40 cpv. 2
dell'ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare
[OTEO; RS 661.1]).

E. 
Il 16 gennaio 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza
cantonale venga riformata nel senso che la decisione su reclamo del 24 marzo
2015 sia annullata e, a sua volta, riformata nel senso che il suo reclamo sia
accolto e gli venga restituito l'importo di fr. 400.--, più interessi dal 10
dicembre 2012.
Chiamata ad esprimersi la Camera di diritto tributario, senza formulare
osservazioni, ritiene che il ricorso sia da respingere. Da parte sua il
Servizio della tassa militare si limita a domandare la conferma della sentenza
impugnata.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid.
1 pag. 44).

1.2. Il giudizio impugnato è stato pronunciato in una causa di diritto pubblico
(art. 82 lett. a LTF) dall'ultima istanza cantonale competente (art. 22 cpv. 3
LTEO in relazione con l'art. 31 LTEO e l'art. 7 del regolamento cantonale del
25 giugno 2013 per l'esecuzione della legge federale sulla tassa d'esenzione
dall'obbligo militare [RL/TI 1.5.3.1], art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), le cui
decisioni possono essere contestate davanti al Tribunale federale (art. 31 cpv.
3 LTEO, art. 86 cpv. 2 LTF).

1.3. Non essendovi motivi di esclusione (art. 83 lett. i LTF e contrario, art.
31 cpv. 3 LTEO; sentenze 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 1.3; 2C_1094/
2014 del 12 giugno 2015 consid. 1.1; 2C_285/2011 del 1° dicembre 2011 consid.
1.1), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1
LTF) e presentato dal destinatario dell'atto impugnato, che ha un interesse
degno di protezione all'annullamento del medesimo, è, quindi, di principio
ammissibile (art. 82 segg. LTF).

2.

2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può essere censurata, tra
l'altro, la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che
comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid.
3.1 pag. 447 seg.). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), il Tribunale federale
si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso
occorre pertanto spiegare in modo conciso in cosa consiste la lesione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244
consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla
violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate
unicamente se sono state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo
(art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 139 I 229 consid. 2.2
pag. 232; 138 I 225 consid. 3.2 pag. 228).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, in linea di massima il Tribunale federale
fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarli solo se sono
stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo
manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF), che significa arbitrario (DTF
137 III 226 consid. 4.2 pag. 234). A questo riguardo vale di nuovo l'obbligo di
motivazione accresciuto del quale si è detto (art. 106 cpv. 2 LTF). Occorre
inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera
determinante sull'esito della causa.

3.

3.1. Come emerge dalla pronuncia contestata, la decisione concernente la tassa
di esenzione dall'obbligo militare per il periodo di assoggettamento 2011,
intimata il 15 novembre 2012, è cresciuta in giudicato incontestata e la tassa
corrispondente è stata integralmente pagata. Al riguardo la Corte cantonale ha
precisato che l'insorgente non l'aveva impugnata entro trenta giorni dalla sua
notifica (art. 30 cpv. 1 LTEO) né si era appellato all'art. 26 OTEO, secondo
cui la restituzione di un termine non osservato poteva essere concessa se,
senza sua colpa, il richiedente era stato impedito di osservarlo
tempestivamente e se l'istanza di restituzione, motivata con la causa del
ritardo, così come l'atto omesso, erano esperiti entro 10 giorni dalla
cessazione dell'impedimento. Siccome il ricorrente nulla adduce su questi
aspetti (art. 42 LTF), non occorre pronunciarsi in proposito.

3.2. La Corte cantonale ha poi osservato che l'art. 34a LTEO, in virtù del
quale si può ottenere, tra l'altro, la restituzione di una tassa pagata per
errore nel caso in cui non era dovuta, oltre a non permettere di rimettere in
questione una decisione di tassazione passata in giudicato, non trovava
applicazione nel caso di specie, siccome l'importo pagato corrispondeva a
quanto stabilito nella decisione emessa per il 2011. Anche questa problematica
non è ridiscussa dal qui ricorrente (art. 42 LTF) e non va ulteriormente
approfondita.

4.

4.1. A parere della Camera di diritto tributario solo la procedura di
revisione, disciplinata all'art. 40 OTEO, permetteva di modificare una
decisione di tassazione passata in giudicato. Dopo avere esposto i requisiti
previsti dalla legge e dalla prassi per potere procedervi (art. 40 cpv. 1 OTEO)
nonché rammentato che, secondo la giurisprudenza, la stessa era esclusa in caso
di errore dovuto ad una negligenza del richiedente, a cui compete di
controllare la decisione di tassazione quando la riceve e segnalare in tempo
utile i vizi riscontrati, la Corte cantonale - rilevando di transenna che mal
si capiva perché l'autorità inferiore non aveva potuto verificare l'inabilità
al servizio dell'insorgente anche per il 2011 - ha osservato che non occorreva
accertare se i citati requisiti erano dati in concreto. L'insorgente, facendo
prova della dovuta diligenza, avrebbe in effetti dovuto presentare reclamo,
come peraltro fatto per l'anno 2012, dopo avere ricevuto la tassazione per il
2011, dato che già nel 2009 la competente Commissione per la visita sanitaria
l'aveva dichiarato inabile al servizio. Non facendolo, ma pagando anzi la
tassa, egli non aveva dimostrato di essersi fatto parte diligente.
Conformemente a quanto sancito dall'art. 40 cpv. 2 OTEO (secondo cui detto
rimedio è escluso se il richiedente a sostegno del medesimo faceva valere
motivi che avrebbe potuto già sollevare nel corso della procedura ordinaria,
dando prova di tutta la diligenza che si poteva ragionevolmente esigere da
lui), la revisione non era pertanto data.

4.2. Il ricorrente contesta questa argomentazione. In primo luogo asserisce di
non essere mai stato informato sulle conseguenze derivanti dalla propria
inabilità e osserva che la decisione della Commissione per la visita sanitaria
nulla menzionava sui motivi per i quali era stato dichiarato inabile. Soltanto
nel maggio 2013 avrebbe saputo di essere inabile al servizio militare per una
ragione di salute (sordità), ragione per cui avrebbe immediatamente scritto
chiedendo il rimborso di quanto pagato nel 2011. Precisa poi che è unicamente
dopo avere ricevuto, nel novembre 2013, la decisione di rendita AI, che accerta
che la propria sordità è permanente e congenita, che avrebbe potuto presentare
tempestivo reclamo contro la tassa di esenzione dall'obbligo militare chiesta
per il 2012. Contrariamente all'opinione dei giudici cantonali egli avrebbe
pertanto agito in maniera diligente. Rimprovera poi all'autorità di prime cure
di avere assunto un comportamento contrario alla buona fede per avergli prima
chiesto dei ragguagli sul proprio handicap sia per il 2011 che il 2012,
facendogli in tal modo credere che avrebbe trattato i due anni assieme, per poi
emanare due decisioni distinte, la prima d'inammissibilità, la seconda di
esenzione. Infine adduce che l'autorità precedente, la quale non ha tenuto
conto della prassi da lui richiamata, è giunta a un risultato che urta il
sentimento di giustizia.

4.3. Conformemente all'art. 40 cpv. 1 OTEO, l'autorità di tassazione o la
commissione di ricorso procede alla revisione di una decisione passata in
giudicato, d'ufficio o a domanda della persona interessata, se vengono invocati
fatti o presentati mezzi di prova nuovi e rilevanti (lett. a); se l'autorità
non ha tenuto conto di fatti rilevanti risultanti dagli atti o di determinate
domande (lett. b) e se l'autorità ha violato principi essenziali di procedura,
in particolare il diritto di consultare gli atti e quello di essere sentiti
(lett. c). Il secondo capoverso precisa che la revisione è invece esclusa se il
richiedente adduce motivi che avrebbe già potuto far valere nel corso della
procedura ordinaria, se avesse dato prova di tutta la diligenza che si poteva
ragionevolmente esigere da lui.

4.4. Come constatato nella sentenza impugnata, assieme alla decisione di
tassazione per il 2011 il ricorrente ha ricevuto un estratto della LTEO
contenente le necessarie informazioni, cioè i rimedi giuridici, i termini di
reclamo e i motivi di esenzione dal pagamento della tassa, tra cui l'inabilità
al servizio a causa di una notevole menomazione. Egli non ha reagito, anzi ha
pagato quanto esatto. Ora gli incombeva controllare il contenuto della
tassazione e chiedere, se del caso, ragguagli all'autorità di tassazione
riguardo alla questione di sapere se la sua inabilità era motivo di esonero
oppure, come ha fatto successivamente, ricercare (e ottenere) informazioni al
riguardo sul sito dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (vedasi
estratti internet che specificano che la sordità è motivo di esonero allegati
dall'interessato al suo reclamo del 13 novembre 2014). Ciò tanto più che,
contrariamente a quanto addotto, egli sapeva da tempo che era stato dichiarato
inabile al servizio a causa del suo handicap (vedasi lettera del 6 maggio 2013
ove dichiara  "come visibile dalla decisione in allegato, sono a causa della
mia sordità profonda, inabile al servizio militare" (...)  nonché gravame del
24 aprile 2015 ove adduce  "in data 30 ottobre 2009 sono stato dichiarato
inabile al servizio militare a causa della mia sordità"). Senza dimenticare che
egli era cosciente di agire tardivamente quando ha chiesto, nel maggio 2013, il
rimborso (cfr. scritto del 6 maggio citato ove adduce  "anche se con ritardo ho
constatato di avere il 10.12.2012 pagato per sbaglio la tassa militare"). In
queste condizioni, è quindi a ragione che l'autorità precedente è giunta alla
conclusione che egli non aveva dato prova di tutta la diligenza che si poteva
ragionevolmente esigere da lui, motivo per cui in conformità all'art. 40 cpv. 2
OTEO la revisione era esclusa. Su questo punto il ricorso si appalesa infondato
e, come tale, va respinto.

4.5. Il rimprovero mosso in seguito alla Corte cantonale di non avere a torto
considerato la prassi da lui citata e di giungere ad un risultato scioccante si
rivela ugualmente privo di pertinenza. In primo luogo perché le sentenze
richiamate dall'interessato non trattano di fattispecie simili a quella ora
oggetto di disamina e non apparivano pertanto di rilievo ai fini del giudizio.
In seguito poiché, come peraltro già spiegato dalla Camera di diritto
tributario, la quale si è fondata sulla prassi di questa Corte, non si può
venir meno ai principi che disciplinano la revisione. Ciò derogherebbe infatti
alla regola del numerus clausus dei motivi legali che permettono di procedere
alla revisione di una decisione cresciuta in giudicato (causa 2C_212/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.3 e richiami).
Infine, nella misura in cui il ricorrente critica l'operato dell'autorità di
prima istanza, ciò esula dall'oggetto dell'attuale giudizio il quale si
riferisce unicamente alla sentenza cantonale; la censura non va pertanto
esaminata oltre.

5.

5.1. Il ricorrente si duole infine di un diniego di giustizia in quanto la
Corte cantonale gli avrebbe posto le spese a carico senza tuttavia pronunciarsi
sulla sua domanda di assistenza giudiziaria. Come emerge dal gravame inoltrato
alla Camera di diritto tributario, il ricorrente ha espressamente chiesto di
beneficiare dell'assistenza giudiziaria affermando di non disporre di mezzi
finanziari sufficienti per potere sopportare i costi causati dal procedimento
(ricorso del 24 aprile 2015 pag. 3 punto E  "chiedo con rispetto che 
l'assistenza giudiziaria gratuita  mi venga concessa. Non ho in effetto i mezzi
per pagare i costi di questa procedura di ricorso" nonché nelle conclusioni 
"l'assistenza giudiziaria gratuita viene concessa A.________ (sic) ").
Effettivamente la sentenza impugnata si limita a porre la tassa di giustizia e
le spese, contenute al minimo, a carico dell'interessato (consid. 3 pag. 8 del
giudizio cantonale) nonché a richiamare prima l'art. 31 cpv. 2 LTEO, secondo
cui le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico, di
regola, della parte soccombente e, in seguito, l'art. 231 del legge tributaria
del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) che disciplina il prelievo di queste spese
e tasse dinanzi ad essa. La medesima è tuttavia del tutto silente sul richiesto
beneficio.

5.2. Conformemente all'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi
necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra
priva di probabilità di successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito
qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Questa norma mira a garantire anche a persone indigenti l'accesso ai tribunali
e una difesa adeguata dei loro diritti di parte (DTF 131 I 350 consid. 3.1 pag.
355). Ciò implica che l'autorità deve pronunciarsi sulle domande di assistenza
giudiziaria presentatele. Al riguardo va precisato che il fatto che la parte
abbia tralasciato di esporre e documentare la sua situazione finanziaria non
permette all'autorità adita di semplicemente ignorare la richiesta. Infatti,
già nella DTF 120 Ia 179 consid. 3a pag. 181, il Tribunale federale ha avuto
modo di indicare che l'autorità statuente deve attirare l'attenzione di istanti
maldestri sulle indicazioni che devono essere fornite per statuire su una
domanda di assistenza giudiziaria. Nel caso di specie, come appena illustrato,
la Camera di diritto tributario non si è espressa sull'istanza di assistenza
giudiziaria sottopostale, limitandosi ad addossare le spese al ricorrente.
Agendo in tal modo essa ha quindi commesso un diniego di giustizia (sentenza
2C_1000/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2), al quale non può essere posto
rimedio se non con l'annullamento del giudizio impugnato sulle spese
giudiziarie e il rinvio dell'incarto all'autorità precedente, affinché si
pronunci sull'istanza in questione e statuisca in seguito nuovamente sulle
tasse e spese processuali cantonali.

5.3. Su questo punto il ricorso si rivela fondato: esso va quindi parzialmente
accolto, la cifra 2 del dispositivo della sentenza impugnata viene annullata e
la causa va rinviata alla Camera di diritto tributario affinché si pronunci
sulla domanda di assistenza giudiziaria e statuisca nuovamente sulle spese
giudiziarie della sede cantonale. Per il resto il ricorso è respinto.

6.

6.1. Benché abbia chiesto di beneficiare dell'assistenza giudiziaria - nel
senso di essere esonerato dal pagamento di spese giudiziarie - il ricorrente,
quando è stato invitato a documentare la propria indigenza, ha pagato
l'anticipo chiestogli a titolo di garanzia delle spese giudiziarie. La domanda
è pertanto da considerarsi priva d'oggetto.

6.2. Considerato l'esito del causa, segnatamente l'esito positivo parziale del
ricorso, a carico del ricorrente vanno poste spese giudiziarie ridotte (art. 66
cpv. 1 LTF). Non si giustifica invece assegnargli ripetibili, poiché non
essendo patrocinato, non è incorso in spese per questa sede (art. 68 LTF). Alle
autorità non vengono addossate spese giudiziarie né accordate ripetibili (art.
66 cpv. 4 e 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è annullata la cifra 2 del
dispositivo della sentenza impugnata e la causa viene rinviata alla Camera di
diritto tributario del Tribunale d'appello affinché si pronunci sulla domanda
di assistenza giudiziaria e statuisca nuovamente sulle spese giudiziarie della
sede cantonale. Per il resto il ricorso è respinto.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.

3. 
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Servizio della tassa militare e
alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Tassa d'esenzione
dall'obbligo militare (per informazione).

Losanna, 22 maggio 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera Ieronimo Perroud

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