Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.506/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_506/2017        

Sentenza del 19 giugno 2017

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Aubry Girardin, Stadelmann,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 maggio 2017
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.214).

Fatti:

A. 
Il 4 agosto 2014 A.________ (1991), cittadina italiana, si è vista rilasciare
un permesso di dimora UE/AELS, rinnovato poi fino al 3 agosto 2016, per
frequentare la Scuola B.________ al fine di ottenere un Bachelor. Il 9 agosto
2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, dopo
averle concesso la facoltà di esprimersi, le ha negato il rinnovo del citato
permesso, fissandole nel contempo un termine per lasciare la Svizzera. A
sostegno della sua decisione l'autorità ha osservato che l'interessata non
fruiva più dei mezzi finanziari necessari per il proprio sostentamento, in
quanto dal mese di giugno 2016 percepiva, assieme al padre presso il quale
alloggiava, prestazioni assistenziali.

B. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato,
il 22 marzo 2017, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza
del 5 maggio 2017. La Corte cantonale ha osservato in primo luogo che
l'insorgente nulla poteva dedurre dall'art. 6 dell'Accordo del 21 giugno 1999
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(Accordo sulla libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681) combinato con
l'art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC, disposti che disciplinano il rilascio di un
permesso di dimora senza attività lucrativa come quello concessole per
studiare. Ella infatti non disponeva di mezzi finanziari sufficienti
rispettivamente non aveva apportato la prova, neppure nell'ambito
dell'istruttoria esperita a tal fine, che disponeva di fonti proprie o di terzi
per mantenersi nel nostro Paese (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione del 22 maggio 2002 [OLCP; RS
142.203]). Considerato poi che nemmeno suo padre fruiva di mezzi finanziari,
non poteva neppure appellarsi ai combinati art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 lett.
a Allegato I ALC (che tutelano il ricongiungimento familiare). La Corte
cantonale ha poi osservato che neanche in applicazione del diritto interno il
gravame era destinato a miglior sorte (art. 27 cpv. 1 in relazione con l'art.
62 cpv. 1 lett. d ed e della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre
2005 [LStr; RS142.20]; art. 23 cpv. 1 e 24 cpv. 2 dell'ordinanza del 24 ottobre
2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]).
Infine ha giudicato che il provvedimento contestato non disattendeva il
principio della proporzionalità né l'art. 8 CEDU, qualora applicabile.

C. 
Il 23 maggio 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che il suo
permesso le venga rinnovato.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1
pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

2.

2.1. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza
cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è, di
principio, dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale
federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art.
83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è
tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui
ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un
diritto.

2.2. La causa verte sul rifiuto del rinnovo del permesso rilasciato alla
ricorrente, quindi sulla questione di sapere se siano davvero venuti a mancare
i requisiti per riconoscerle un permesso di dimora in base all'ALC, al quale
come cittadina italiana può, di principio, appellarsi, motivo per cui
l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione in
concreto (sentenza 2C_397/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 1.1 e rinvio), la
questione dell'effettivo diritto venendo esaminata quale aspetto di merito (DTF
136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010
consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329). L'impugnativa, diretta contro una
decisione finale (art. 90 LTF) e presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1
LTF) è, quindi, in linea di principio, ammissibile quale ricorso in materia di
diritto pubblico.

2.3. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne
dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. anche
DTF 129 I 49 consid. 3 pag. 57; 128 I 354 consid. 6c pag. 357). La memoria
ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe
adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). È comunque esclusa
l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così
come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova, DTF
133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343; 130 II 493 consid. 2 p. 497; 128 II 145
consid. 1.2.1 pag. 150).
La ricorrente afferma che a suo padre sarebbe stato riconosciuto un diritto ad
una rendita d'invalidità. Detta dichiarazione, non documentata, si riferisce
tuttavia a fatti accaduti dopo l'emanazione della sentenza impugnata e non va
pertanto considerata.

3.

3.1. La ricorrente non rimette in discussione le conclusioni alle quali è
giunta la Corte cantonale riguardo al fatto che nulla può dedurre dall'Accordo
sulla libera circolazione rispettivamente che il mancato rinnovo del proprio
permesso di dimora è giustificato dal profilo del diritto interno, segnatamente
dell'art. 62 cpv. 1 lett. e e d LStr. In merito a questi aspetti, che non
occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare
ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale
pag. 4 a 7, consid. 3.1 - 4.2) ai quali questa Corte si allinea.

3.2. Nel suo gravame, dal contenuto a dire il vero alquanto confuso, la
ricorrente si richiama ad una vertenza che l'opporrebbe alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG in materia di esenzione dall'obbligo di assicurazione
ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 dell'ordinanza del 27 giugno 1995
sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 803.102), esenzione che le sarebbe stata
rifiutata a torto siccome beneficerebbe di una copertura assicurativa in Italia
ove vive e lavora la madre. Tale problematica esula tuttavia dall'oggetto del
litigio e non va pertanto esaminata oltre.

3.3. La ricorrente censura in seguito la violazione del principio della
proporzionalità di cui all'art. 96 LStr, siccome il rifiuto di rinnovarle il
permesso di dimora UE/AELS le precluderebbe la possibilità di portare a termine
la propria formazione universitaria. A torto.
Come ben rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo un trasferimento della
ricorrente in Italia non è per niente improponibile, anzi risulta perfettamente
esigibile. In primo luogo si rileva che risiede in Svizzera dall'agosto 2014
(dove la sua presenza è solo tollerata dall'agosto 2016 in attesa di una
decisione definitiva sul rinnovo del suo permesso di dimora) quindi da pochi
anni. Va poi osservato che la cultura e lo stile di vita della vicina Penisola
le sono noti, avendovi vissuto con la madre e le sorelle, tuttora lì
domiciliate, prima di venire in Svizzera all'età di 23 anni e non si discostano
del resto in maniera sostanziale da quelli del nostro Paese. Infine,
contrariamente a quanto addotto, un suo rientro in Italia non dovrebbe nuocere
ai suoi studi dato che, come emerge dalla sentenza cantonale, dovrebbe averli
già terminati siccome doveva sostenere la tesi di Bachelor nel mese di febbraio
2017. Ma quand'anche ciò non fosse il caso, un trasloco nella fascia di confine
le permetterebbe comunque di continuare la formazione iniziata in Svizzera.

3.4. Infine la ricorrente lamenta la disattenzione dell'art. 8 CEDU siccome
l'allontanamento dal padre pregiudicherebbe in modo inammissibile i propri
equilibri familiari.

3.5. Dal profilo dell'applicabilità dell'art. 8 n. 1 CEDU è determinante l'età
del figlio quando il Tribunale federale si pronuncia (DTF 136 II 497 consid.
3.2 pag. 500 e numerosi richiami). La ricorrente, nata nel 1991, è maggiorenne,
motivo per cui nulla può essere dedotto dal citato disposto convenzionale.
Inoltre, non ha preteso né dimostrato che si trova in uno stato di qualificata
dipendenza dal padre, suscettibile di permetterle di richiamarvisi nonostante
la maggiore età (DTF 137 I 154 consid. 3.4.2 pag. 159; 129 II 11 consid. 2 pag.
13 seg.). Ma quand'anche gli elementi necessari per validamente richiamarsi
all'art. 8 n. 1 CEDU fossero per ipotesi dati, va ricordato che i diritti in
esso garantiti non sono assoluti e che la politica d'immigrazione restrittiva
praticata dalle autorità costituisce una misura legittima ai sensi dell'art. 8
n. 2 CEDU che permette di limitare il diritto alla vita familiare (DTF 137 I
284 consid. 2.1 pag. 287 seg. con rinvii), motivo per cui il rifiuto opposto
alla ricorrente non viola l'art. 8 CEDU.

4. 
Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato
e può quindi essere respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109
LTF.

5. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono addossate alla ricorrente
(art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti
(art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, al Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione SEM.

Losanna, 19 giugno 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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