Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.480/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

                    
2C_480/2017           

 
 
 
Sentenza del 25 maggio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Haag, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Peter A. Jäggi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, 
viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2007, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 aprile
2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino 
(inc. 80.2014.342/343). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Negli anni 1971-1972 A.________ ha acquistato la part. xxx del Comune di
Y.________ per un importo di fr..... Previo frazionamento del sedime, egli
intendeva costruire un complesso immobiliare composto di quattro stabili
denominato zzz. Dopo avere ottenuto il rilascio di una prima licenza edilizia
(1975), ha conseguito diverse licenze edilizie in variante (1988, 1989 e
1992). 
L'edificazione dei blocchi B, C e D (ad eccezione dell'attico, realizzato
abusivamente e destinato alla demolizione) è stata portata a termine. I lavori
concernenti il blocco A (nuova part. xxx) sono invece stati interrotti allo
stadio della costruzione della struttura portante, dell'autorimessa sotterranea
e dei muri di ancoraggio. Dopo avere diffidato invano il promotore a concludere
anche i lavori relativi al blocco A, nel gennaio 2004 il Comune ha revocato il
permesso di costruzione. 
 
B.   
Sul piano fiscale, il 21 luglio 1982 l'autorità cantonale e A.________ hanno
sottoscritto un verbale, nel quale hanno concordato che: 
 
- gli utili conseguiti con la vendita degli immobili sarebbero stati
assoggettati all'imposta cantonale e all'imposta federale diretta, quali
redditi da commercio professionale di immobili; 
- il promotore avrebbe tenuto precise e dettagliate registrazioni contabili; 
- adempiuto il requisito precedente, l'autorità fiscale avrebbe concesso "ampi
accantonamenti che tenessero conto dei rischi dell'operazione nel suo
complesso", oltre che accantonamenti per lavori di garanzia; 
- "nel caso in cui i lavori di costruzione fossero stati interrotti per un
periodo superiore a 1 anno dopo la concessione dell'abitabilità dell'ultimo
blocco in corso", tutti gli accantonamenti concessi sul ricavo realizzato con
la vendita di appartamenti avrebbero dovuto essere sciolti. 
Il 27 luglio 1982, le stesse parti hanno poi sottoscritto un ulteriore verbale,
nel quale hanno precisato che: 
 
-entro il 30 giugno 1986 vi sarebbe stato un incontro "con i dati aggiornati
alla fine del 1985, per esaminare la situazione del cantiere e decidere in
merito all'eventuale scioglimento di una parte degli accantonamenti, già per la
fine del 1986"; 
- gli utili sarebbero stati registrati "in ogni caso una volta coperti tutti i
costi di costruzione"; 
- gli accantonamenti avrebbero dovuto comunque essere sciolti nel caso in cui,
per qualsiasi motivo, fosse venuta a cessare l'imponibilità del contribuente, a
meno che fosse stato garantito l'assoggettamento integrale nel Canton Ticino
degli utili immobiliari in questione, per altra via. 
 
C.   
In un rapporto del 31 gennaio 1994, l'ispettorato fiscale rilevava tra l'altro
quanto segue: "il signor A.________ ha continuato in questa prassi accantonando
gli utili delle varie operazioni reinvestendoli nella costruzione in corso";
"alla fine del 1988 questi accantonamenti ammontavano a fr.....-- (v. bilanci)
". 
Dopo aver sottolineato come i bilanci presentati non potessero "essere ritenuti
validi, in quanto in primo luogo basati su un bilancio di apertura nel quale il
valore degli immobili è stato calcolato in base al relativo valore di stima; in
un secondo luogo non è stato possibile definire i criteri in base ai quali sono
stati calcolati i vari accantonamenti", l'ispettorato aggiungeva di aver
definito l'utile dell'operazione immobiliare utilizzando "unicamente la
documentazione relativa alle varie fatture degli artigiani e alle spese di
finanziamento del cantiere nonché ai ricavi riscontrati dai documenti
d'iscrizione all'ufficio dei registri". 
Dal medesimo rapporto emerge d'altra parte: (a) che il contribuente era
"insorto con fermezza" contro la volontà dell'autorità fiscale di voler imporre
almeno parzialmente l'utile conseguito fino a quel momento, sostenendo che non
era colpa sua se l'operazione non si era ancora conclusa; (b) che egli stava
valutando se concludere l'edificazione del blocco A facendone un albergo; (c)
che, dopo discussione, il contribuente e l'ispettorato avevano raggiunto
"l'accordo di imporre un anticipo di utile immobiliare quantificato in fr....
suddivisi nei 4 esercizi (riserva tassata) ", cioè di imporre fr.... negli
esercizi 1987 e 1988 e fr.... negli esercizi 1989 e 1990. 
 
D.   
Il 5 ottobre 2012, l'Ufficio circondariale di tassazione competente ha scritto
a A.________, domandandogli di presentare un piano per Io scioglimento degli
accantonamenti "con il loro relativo accredito al conto perdite e profitti già
a partire dalla tassazione del 2007". Osservato che, nel corso di trent'anni,
gli era stato permesso di registrare accantonamenti nella misura di fr.... per
l'imposta cantonale, e di fr...., per l'imposta federale diretta, l'autorità
fiscale ha infatti considerato che non esistessero più motivi plausibili per un
ulteriore rinvio di tale operazione. 
Da parte sua, con risposta del 12 aprile 2013, il contribuente ha contestato
che i redditi scaturiti dallo scioglimento degli accantonamenti costituissero
reddito imponibile per l'imposta cantonale, siccome - con l'entrata in vigore
della legge tributaria, il 1° gennaio 1995 - l'imposizione degli utili dei
commercianti professionali di immobili era stata abolita. Inoltre, ha sostenuto
che le perdite subite con l'operazione immobiliare, segnatamente in relazione
alla mancata edificazione del blocco A, eccedevano in ogni caso
l'accantonamento residuo. 
 
E.   
Con decisione del 30 maggio 2013, relativa al periodo fiscale 2007, l'Ufficio
circondariale di tassazione ha commisurato il reddito imponibile di A.________
in fr.... per l'imposta cantonale ed in fr.... per l'imposta federale diretta. 
In questo ambito, sotto la voce "scioglimento accantonamento zzz", ha aggiunto
ai proventi dichiarati fr.... per l'imposta cantonale e fr.... per l'imposta
federale diretta. Riferendosi alle contestazioni del contribuente, ha
precisato: da una parte, che l'ammontare dell'accantonamento era "stato da
tempo definito" e che pertanto non poteva "essere ridiscusso nell'ambito del
suo scioglimento"; d'altra parte, che il fatto che l'accantonamento fosse stato
creato quando la legge ancora prevedeva l'imposizione del reddito da commercio
di immobili non ne modificava la natura. 
 
F.   
Con reclamo del 20 giugno 2013, A.________ ha contestato nuovamente
l'assoggettamento del reddito derivante dallo scioglimento dell'accantonamento,
per il calcolo dell'imposta cantonale. Detto ciò, ha ribadito che, a suo
avviso, i costi sostenuti per l'edificazione del blocco A, incompiuto, erano
dei "costi inutili", che dovevano essere imputati sull'utile residuo. Infine,
ha contestato il calcolo degli utili conseguiti con la vendita degli
appartamenti, che si sarebbe basato su un valore dei sedimi inferiore a quello
effettivo. 
Il 3 dicembre 2014, il fisco ha respinto il reclamo. Rammentato il tenore
dell'accordo stipulato nel 1982, ha infatti considerato: che con la revoca
della licenza edilizia per il blocco A, "le premesse concordate dalle parti per
il rinnovo degli accantonamenti costituiti negli anni precedenti" erano venute
a cadere; che l'entrata in vigore della legge tributaria del 21 giugno 1994 non
comportava l'esenzione del reddito litigioso dall'imposta cantonale, poiché la
fattispecie non riguardava l'imposizione di utili immobiliari in senso stretto;
che nel 2003, quindi dopo l'entrata in vigore della nuova normativa,
l'insorgente aveva ad ogni modo sottoscritto un verbale, nel quale aveva
aderito al principio secondo cui Io scioglimento e l'imposizione
dell'accantonamento andavano differiti nel tempo "e ciò malgrado il cambiamento
legislativo intervenuto". Contemporaneamente, il fisco ha precisato: che
l'ammontare dell'accantonamento è sempre stato inserito nelle motivazioni delle
decisioni di tassazione dei periodi precedenti; inoltre, che delle pretese
perdite derivanti dalla revoca della licenza edilizia "se ne dovrà tener conto
solo al momento di un'eventuale vendita della particella 1688 o, al più tardi,
al momento della determinazione dell'eventuale utile di liquidazione finale per
la cessazione dell'attività lucrativa indipendente". 
La decisione su reclamo è stata confermata dalla Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa in merito con
sentenza del 12 aprile 2017. 
 
G.   
Il 22 maggio 2017, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulandone l'annullamento
e il rinvio dell'incarto all'istanza precedente, affinché si pronunci di nuovo
sulla fattispecie. 
Nel corso della procedura, la Corte cantonale, la Divisione delle contribuzioni
del Cantone Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno
chiesto che, per quanto ammissibile, il gravame sia respinto. Al 27 settembre
2017 risalgono ulteriori osservazioni depositate dal ricorrente, di cui verrà
detto, per quanto necessario, più oltre. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna
delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione
finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv.
1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dal destinatario
del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100
cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è
pertanto di principio ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico
giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 della legge
federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). 
Visto l'esito della lite, la questione dell'ammissibilità delle conclusioni,
puramente cassatorie rispettivamente di rinvio, nemmeno cifrate, non necessita
ulteriori approfondimenti. 
 
2.  
 
2.1. In ambito fiscale, il Tribunale federale dispone di pieno potere cognitivo
non solo in materia di imposta federale diretta, ma anche nella misura in cui
si tratta di verificare se il diritto cantonale e la relativa applicazione da
parte delle istanze inferiori rispettino i dettami della legge
sull'armonizzazione fiscale (DTF 131 II 710 consid. 1.2 pag. 713; 130 II 202
consid. 3.1 pag. 205 seg.). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola
solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare
in modo conciso, riferendosi alla motivazione fornita dall'istanza precedente,
in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe
valgono invece in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili
critiche vengono in effetti trattate solo se sono state motivate in modo
esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene quando è stato eseguito
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche
l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che
non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento va
dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non tiene neppure conto di
fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere
posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid.
2.1 pag. 343 seg.).  
 
2.3. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti,
il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette
cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo qualora l'istanza inferiore non
abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia
omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo,
oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbia tratto delle deduzioni
insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4). In
conformità a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente
argomentare con precisione, e per ogni accertamento di fatto censurato, in che
modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione
l'apprezzamento dell'autorità adita sia insostenibile e in che misura la
violazione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del
litigio (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag.
312).  
 
2.4. Come indicato anche nel seguito, le critiche formulate dall'insorgente
rispettano i requisiti in materia di motivazione indicati soltanto in parte.
Per quanto li disattendano, esse sfuggono a un esame del Tribunale federale.
Inoltre, fatta eccezione per il doc. C, relativo ai termini per ricorrere, il
Tribunale federale non potrà neanche considerare i nuovi documenti acclusi al
gravame, poiché essi non sono accompagnati da una motivazione che ne
giustifichi una produzione solo ora (art. 99 cpv. 1 LTF).  
 
I.       Imposta federale diretta  
 
3.  
Oggetto del litigio sono gli accantonamenti concordati tra il ricorrente e il
fisco ticinese nel 1982 in relazione alla costruzione del complesso immobiliare
zzz, per tenere in particolare conto "dei rischi dell'operazione". Come detto,
non ritenendoli più giustificati, l'autorità di tassazione ne ha infatti
decretato il definitivo scioglimento, aggiungendoli ai redditi relativi al
2007. 
 
3.1. Richiamato il tenore dell'art. 29 cpv. 1 e 2 LIFD, e rilevato che gli
accantonamenti ammessi dal fisco ticinese erano difficilmente riconducibili
alla casistica contemplata dalla legge (cpv. 1), la Corte cantonale non ha
approfondito oltre la questione poiché, in discussione non era la loro
costituzione, bensì il loro scioglimento, nella misura in cui non fossero più
giustificati (cpv. 2).  
Proprio riguardo a tale aspetto ha quindi osservato: (a) che l'accordo concluso
tra le parti il 21 luglio 1982 prevedeva che tutti gli accantonamenti sul
ricavo realizzato con la vendita di appartamenti avrebbero dovuto essere
sciolti nel caso in cui i lavori di costruzione fossero stati interrotti per
più di un anno dopo la concessione dell'abitabilità dell'ultimo blocco in
corso; (b) che ciò che ha consentito all'insorgente di procrastinare lo
scioglimento degli accantonamenti fino al periodo fiscale in discussione è
stata la pretesa di non avere ancora concluso l'edificazione dell'ultima tappa;
(c) che la situazione in merito è stata però definitivamente risolta il 25
luglio 2007, quando il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un
ricorso del contribuente contro la revoca della licenza edilizia concernente il
blocco A, non ancora terminato. 
 
3.2. Nel contempo, il Tribunale cantonale amministrativo ha tutelato l'agire
del fisco anche per quanto riguarda gli importi in quanto tali, aggiunti a ciò
che già aveva dichiarato dal contribuente.  
Osservato che gli accantonamenti ammessi avevano Io stesso valore del reddito
da commercio professionale di immobili conseguito tra il 1986 e il 1993
(fr....), che era stato accertato nella tassazione relativa al periodo fiscale
1995/1996 (computo 1993/1994) e poi ripreso nelle tassazioni successive, ha in
effetti spiegato che, con il loro parziale scioglimento (per un totale di
fr....), si elevano ancora a fr.... e che questo importo non può nemmeno essere
corretto al ribasso, attraverso il riconoscimento di deduzioni ("costi
sostenuti dopo il 31 dicembre 1994" per i blocchi B, C e D rispettivamente
costi di "management e governance" e "costi sostenuti per lo stabile A"). 
 
4.  
Nonostante con le sue conclusioni il ricorrente richieda l'annullamento del
giudizio impugnato anche in relazione all'imposta federale diretta, a tal
riguardo non formula nessuna critica specifica. In assenza di ogni e qualsiasi
rilievo in tal senso, la questione non andrebbe pertanto affrontata nemmeno in
questa sede (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). 
Nella misura in cui le censure relative al calcolo dell'utile ed allo
scioglimento degli accantonamenti residui siano state formulate anche per
l'imposta federale diretta, è tuttavia possibile rinviare a quanto verrà detto
nel seguito, in relazione alla percezione dell'imposta cantonale. Fatta
eccezione per l'indicazione delle basi legali che, per quanto qui di rilievo,
sono però equivalenti (art. 29 LIFD e art. 28 della legge tributaria del 21
giugno 1994 [LT; RL/TI 10.2.1.1]), e per alcune precisazioni relative
all'abrogazione della vecchia legge tributaria ticinese (vLT/TI), pure la Corte
cantonale svolge del resto un unico ragionamento, senza distinguere tra le due
imposte. 
 
II.       Imposta cantonale         
 
5.  
Come rilevato, la riflessione di base svolta dalla Camera di diritto tributario
è di fatto la medesima sia per quanto riguarda l'imposta federale diretta che
l'imposta cantonale (precedente consid. 3). 
Tenuto conto delle critiche del contribuente, che insorgeva chiedendo in via
principale l'esenzione dell'importo litigioso sostenendo che con l'entrata in
vigore della legge tributaria del 21 giugno 1994 l'assoggettamento degli utili
da commercio professionale di immobili era stato abolito, in relazione
all'imposta cantonale essa precisa però ancora: (a) che i redditi litigiosi non
sono guadagni da commercio professionale di immobili, bensì utili provenienti
dallo scioglimento di accantonamenti e che gli stessi vengono aggiunti al
reddito aziendale imponibile giusta l'art. 28 cpv. 2 LT/TI, nella versione in
vigore nel periodo fiscale 2007; (b) che l'art. 307 cpv. 1 LT, secondo cui, in
deroga all'art. 17 cpv. 3, i guadagni derivanti da commercio professionale di
immobili conseguiti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della LT sono
imponibili nel primo periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge non è
pertanto determinante; (c) che determinante non è nemmeno il fatto che, giusta
l'art. 324 cpv. 1 LT, con l'entrata in vigore della nuova legge siano state
abrogate, fra l'altro, la legge tributaria del 28 settembre 1976 e la legge
concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964. 
 
6.   
In merito all'imposta cantonale, il ricorrente fa innanzitutto valere una
violazione dell'art. 28 LT/TI, degli art. 10 cpv. 1 lett. b e 12 cpv. 4 LAID,
così come del principio della buona fede. 
 
6.1. L'art. 9 Cost. istituisce tra l'altro un diritto fondamentale del
cittadino ad essere trattato dagli organi dello Stato secondo il principio
della buona fede. In materia di diritto amministrativo, tale principio tutela
l'amministrato nei confronti dell'autorità quando, assolte determinate
condizioni, il medesimo abbia agito conformemente alle istruzioni e alle
dichiarazioni di quest'ultima (DTF 137 I 69 consid. 2.5.1 pag. 72 seg.; 131 II
627 consid. 6.1 pag. 636 seg.).  
Nella sua impugnativa, l'insorgente non sostanzia tuttavia l'adempimento di
tutte le condizioni richieste per ammettere la tutela della buona fede, di modo
che la sua censura va scartata già per questo motivo (art. 106 cpv. 2 LTF;
precedente consid. 2.1). 
 
6.2. Sia come sia, tenuto conto di quanto concluso dalla Corte cantonale, nella
fattispecie non siamo in primo luogo confrontati con la questione a sapere se
il ricorrente potesse fare affidamento sull'accordo preso, come sostenuto nel
ricorso, quanto piuttosto con quella a sapere se - in base a tale intesa -
fosse o meno venuto il momento di sciogliere gli accantonamenti a suo tempo
concessi.  
Ora, proceduto a un apprezzamento delle prove agli atti, a tale domanda la
Corte cantonale ha risposto in maniera affermativa e spettava pertanto al
ricorrente dimostrare l'insostenibilità di questa conclusione (precedente
consid. 2.3). Questo però non è stato il caso. Se infatti è vero che
richiamandosi all'accordo raggiunto con il fisco egli denuncia a più riprese
anche una violazione nell'apprezzamento delle prove, altrettanto vero è che, in
tali contesti, si limita sempre a fornire una propria e personale lettura della
fattispecie rispettivamente della "ratio" di questo accordo, ciò che non basta,
poiché una violazione dell'art. 9 Cost. non è ravvisabile già nel fatto che
un'altra soluzione sembri possibile o addirittura preferibile, ma soltanto
quando la decisione impugnata è manifestamente insostenibile, gravemente lesiva
di una norma o di un principio giuridico indiscusso, o in contraddizione
urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1
pag. 155; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211). 
 
6.3. In via abbondanziale, occorre ad ogni modo osservare che la conclusione
tratta dalla Corte cantonale nel considerando 3.6 del giudizio impugnato in
merito al citato accordo appare tutt'altro che arbitraria.  
In effetti, come in quella sede constatato in maniera che vincola anche il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2) : da un lato,
il ricorrente si è sempre opposto allo scioglimento degli accantonamenti in
questione sostenendo che doveva essere ancora conclusa l'edificazione del
blocco A; d'altro lato, con la sentenza del Tribunale federale del 25 luglio
2007, che confermava la revoca della licenza edilizia relativa al blocco A a
causa del fatto che i lavori sullo stesso erano fermi dal 1991, la questione
della costruzione dell'edificazione di detto blocco, unico ad essere ancora
incompiuto (precedente consid. A), poteva dirsi risolta. 
 
6.4. Nel contempo, a maggior fortuna non è destinata la denuncia della
violazione dell'art. 28 LT/TI così come degli art. 10 cpv. 1 lett. b e 12 cpv.
4 LAID, formulata in relazione al diniego di esenzione dall'imposta cantonale
pronunciato dai Giudici ticinesi.  
 
6.4.1. In effetti, come rilevato dalla Camera di diritto tributario nella
risposta al ricorso, il giudizio impugnato espone in maniera precisa tutte le
ragioni per cui la richiesta del contribuente non entrava in linea di conto, e
spettava quindi a quest'ultimo confrontarvisi, ciò che invece egli non fa (art.
42 cpv. 2 LTF).  
 
Anche a volere fare astrazione dall'aspetto della carente motivazione e
procedere d'ufficio, non si comprende inoltre come le norme menzionate
nell'impugnativa, cui va ad aggiungersi un richiamo al principio
dell'imposizione secondo la capacità economica, potrebbero ostare alla
conclusione cui la Corte cantonale è giunta: ovvero che gli accantonamenti a
suo tempo concessi a diminuzione del reddito imponibile, poiché di ciò in
concreto si tratta, non avessero più ragione d'essere ed andassero pertanto
sciolti, essendo ormai stata addotta la prova richiesta al fisco per procedere
in tal senso (sentenza 2C_392/2009 del 23 agosto 2010 consid. 3.2). 
 
6.4.2. Come per lo meno implicitamente rilevato anche dai Giudici ticinesi, un
contrasto con l'art. 28 LT/TI del quale, per quanto qui i di rilievo, non viene
pretesa una portata diversa dall'art. 29 LIFD, dev'essere semmai constatato
proprio in relazione con la concessione rispettivamente con il mantenimento
degli accantonamenti oggetto del contendere.  
In base a quanto risulta dalla querelata sentenza (art. 105 cpv. 1 LTF), ai cui
pertinenti considerandi (3.2-3.6) può essere qui rinviato a titolo completivo,
essi sono infatti stati concessi e mantenuti nel tempo allo scopo di lasciare
al ricorrente una disponibilità finanziaria durante Io svolgimento delle
successive tappe dell'edificazione del zzz, ovvero per far fronte a delle spese
che egli avrebbe potuto dover sostenere in ragione della propria attività
imprenditoriale futura. Un simile (vago) obiettivo, di fatto anche in contrasto
con il principio della periodicità, che impone di assoggettare all'imposta in
un determinato periodo fiscale l'utile conseguito in quel periodo fiscale, non
rientra però in nessuno dei casi previsti dai citati disposti (in vigore) e
nemmeno era contemplato dall'art. 22 cpv. 1 lett. b del decreto federale del 9
dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta (DIFD),
che ancora era vigente al momento della loro costituzione (sentenze 2C_478/2011
del 10 novembre 2011 consid. 2.2.3; 2C_392/2009 del 23 agosto 2010 consid. 2
segg.; 2P.17/2007 del 23 agosto 2007 consid. 5; 2A.464/2006 del 15 gennaio 2007
consid. 5 e 2A.7/1995 del 16 aprile 1997 consid. 2 segg.;  ROBERT DANON, in:
Noël/Aubry Girardin [editori], Commentaire LIFD, 2a ed. 2017, 1 [in cui viene
detto che il commento all'art. 63 vale nel contempo per l'art. 29 LIFD] e 34 ad
art. 63 LIFD;  ERNST KÄNZIG, Wehrsteuer, I. Teil,   2a ed. 2017, n. 133 ad art.
22 cpv. 1 lett. b DIFD). 
 
6.4.3. Così stando le cose, ci si potrebbe quindi anche chiedere se l'accordo
in discussione, che deroga in sostanza alla legge, non sia in realtà nemmeno
vincolante e se gli accantonamenti non debbano essere sciolti anche o in primo
luogo per questo motivo (sull'argomento, cfr. DANIELLE YERSIN/FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, in: Noël/Aubry Girardin [editori], op. cit., Remarques préliminaires
n. 88-89 con una serie di rinvii alla giurisprudenza sviluppata in materia dal
Tribunale federale).  
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti per uno scioglimento
risultano comunque date (precedente consid. 6.3), la questione non va tuttavia
approfondita oltre. 
 
7.   
Tentando a tratti di mettere in dubbio addirittura il fatto che le parti
avessero davvero voluto accordarsi in merito alla formazione di accantonamenti,
l'insorgente si lamenta infine di come sia stato calcolato il loro ammontare.
Anche in questo caso, le sue critiche non possono però essere condivise. 
 
7.1. Da una parte, le censure al riguardo si esauriscono in effetti - una volta
di più - nella presentazione di una propria e personale lettura dell'accordo
preso col fisco, senza dimostrare l'insostenibilità di quella datane dalla
Corte cantonale: per altro nell'ambito di un giudizio assai dettagliato, che
pone l'accento sia sul fatto che detto accordo si riferiva espressamente alla
costituzione di "accantonamenti" e non ad altre ipotesi, sia sul fatto che
questi ultimi avrebbero dovuto essere sciolti "nel caso in cui i lavori di
costruzione fossero stati interrotti per un periodo superiore a 1 anno dopo la
concessione dell'abitabilità dell'ultimo blocco in corso".  
Facendo a più riprese riferimento ai contenuti di documenti agli atti, per
procedere ad una ricostruzione ad hoc di quella che a suo avviso sarebbe la
reale situazione in merito al periodo fiscale oggetto del contendere, il
contribuente si esprime d'altra parte come se si trovasse davanti a una Corte
che riesamina liberamente fatti e diritto, ciò che il Tribunale federale però
non è (precedente consid. 2.2 e 2.3; sentenze 2C_728/2016 del 6 aprile 2017
consid. 6 e 2C_810/2014 del 30 luglio 2015 consid. 7.2). 
 
7.2. Nel contempo, nemmeno giova al contribuente il richiamo alla sentenza
2C_696/2013 del 29 aprile 2014, per contestare l'accertamento definitivo e
vincolante dell'ammontare degli accantonamenti nelle motivazioni della
tassazione relativa al periodo 1995/1996 (precedente consid. 3.2).  
 
7.2.1. Vero è infatti che, secondo giurisprudenza e dottrina, una decisione di
tassazione cresce di regola in giudicato solo per quanto riguarda il
dispositivo rispettivamente la parte in cui vengono definiti i fattori
imponibili e che, sempre di regola, detta decisione ha effetto solo per il
periodo fiscale in questione (citata sentenza 2C_696/2013 del 29 aprile 2014
consid. 3.4.2 con ulteriori rinvii).  
 
7.2.2. Proprio nella fattispecie in esame, altrettanto vero è però: (a) che
nella parte nella quale, con riferimento all'imposta cantonale e all'imposta
federale diretta, sono indicati i fattori imponibili, viene fatto esplicito
rinvio alle motivazioni addotte dal fisco a sostegno della tassazione, da cui
risulta per l'appunto anche l'ammontare degli accantonamenti (fr.... per
l'imposta cantonale e fr.... per l'imposta federale diretta); (b) che
l'ammontare degli accantonamenti fissato trova - per lo meno indirettamente -
riscontro nell'importo indicato come reddito nella decisione su reclamo (nella
quale l'accantonamento è di nuovo ammesso dopo che il fisco aveva già deciso di
scioglierlo); (c) che quella dell'ammontare degli accantonamenti costituisce
anch'essa la constatazione di una situazione giuridica che può avere
ripercussioni al di là del singolo periodo fiscale, siccome il loro
scioglimento non ha effetto retroattivo, e quindi rientra tra le eccezioni
esplicitamente previste proprio anche dalla sentenza 2C_696/2013 (ivi, consid.
3.4.2;  FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER,
Handkommentar zum DBG, 3a ed. 2016, n. 23 ad art. 29 LIFD;  PETER    LOCHER,
Kommentar zum DBG, I. parte, 2001, n. 50 ad art. 29 LIFD).  
 
III.       Spese e ripetibili  
 
8.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va
integralmente respinto, poiché infondato, sia per quanto riguarda l'imposta
federale diretta che l'imposta cantonale. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza e vengono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF
). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
In riferimento all'imposta federale diretta, nella misura in cui è ammissibile,
il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
2.   
In riferimento all'imposta cantonale, nella misura in cui è ammissibile, il
ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 13'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo.  
 
 
Losanna, 25 maggio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli 

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