Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.452/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_452/2017  
 
 
Sentenza del 2 luglio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Aubry Girardin, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Divieto d'entrata, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 marzo 2017 
dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI 
(F-7632/2015). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ (1955), cittadino croato, il quale non ha mai beneficiato di
un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, si è sposato il 2 aprile 2014 con
B.________, sua connazionale titolare di un permesso di domicilio in Ticino. La
coppia ha avuto tre figli, C.________ (2004), D.________ (2007) ed E.________
(2014). 
 
B.   
A.________ ha interessato le autorità giudiziarie penali svizzere nei seguenti
termini: 
 
- il 5 novembre 1992 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino l'ha condannato
alla pena detentiva di tre giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, per il reato di furto; 
- con decreto d'accusa del 14 dicembre 2005 è stato condannato alla pena
detentiva di 15 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni e ad una multa di fr. 500.--, per guida senza licenza di circolazione o
targhe di controllo e guida senza assicurazione per la responsabilità civile; 
- con decreto d'accusa dell'11 dicembre 2006 è stato condannato alla pena
detentiva di 60 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
quattro anni e ad una multa di fr. 1'800.--, per guida in stato di inattitudine
(concentrazione qualificata di alcol) e infrazione alle norme di circolazione. 
Preso atto di questi fatti l'Ufficio federale della migrazione (ora Segreteria
di Stato della migrazione SEM) ha pronunciato il 4 aprile 2007 nei confronti di
A.________ un divieto d'entrata in Svizzera della durata di cinque anni, cioè
fino al 3 aprile 2012, il quale è cresciuto in giudicato incontestato. 
 
C.   
Dopo l'emanazione del divieto d'entrata A.________ ha di nuovo avuto modo di
interessare le autorità giudiziarie svizzere, ossia: 
 
- con decreto d'accusa del 4 giugno 2007 è stato condannato alla pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 50.-- cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, e ad una multa di fr.
1'500.--, per guida in stato di inattitudine (concentrazione qualificata di
alcol) e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca. 
- il 22 ottobre 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino l'ha condannato
ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 110.-- ciascuna,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni e ad una multa
di fr. 1'000.-- per delitto contro l'ora abrogata legge federale del 26 marzo
1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; CS 1 117); 
- il 9 aprile 2008 è stato condannato alla pena detentiva di 20 giorni per
avere guidato senza licenza di condurre o nonostante revoca; 
- con decreto d'accusa del 30 aprile 2014 è stato condannato ad una pena
pecuniaria di 25 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e ad una multa di fr.
200.-- siccome riconosciuto colpevole di truffa, guida nonostante revoca della
licenza di condurre, entrata e soggiorni illegali; 
- il 2 febbraio 2015 è stato condannato a una pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere di fr. 30.-- ciascuna per guida in stato di inattitudine
(concentrazione qualificata di alcol), furto d'uso di un veicolo, ripetuta
guida senza autorizzazione e guida senza assicurazione per la responsabilità
civile. 
Alla luce di queste nuove condanne, in particolare dei decreti d'accusa del 30
aprile 2014 e del 2 febbraio 2015, la Segreteria di Stato della migrazione SEM,
dopo avere tentato più volte, ma senza successo, d'invitare A.________ ad
esprimersi al riguardo, ha emanato il 25 agosto 2015 un nuovo divieto d'entrata
in Svizzera nei suoi confronti valevole fino al 24 agosto 2018. La citata
autorità si è ugualmente fondata sulle infrazioni penali commesse
dall'interessato in Croazia, di cui era venuta nel frattempo a conoscenza.
A.________ vi era infatti stato condannato a dieci riprese tra il 1994 e il
2012 per truffa (1994), appropriazione indebita (1997), per avere provocato un
incidente della circolazione (1998), per truffa e per furto (1998), nuovamente
per furto (2000), per furto (2006), per truffa e falsità in documenti (due
condanne nel 2010) e ancora per truffa (2012). Un ritorno in Svizzera di
A.________ è stato considerato indesiderato per motivi di ordine e di sicurezza
pubblici visti i ripetuti comportamenti delittuosi tenuti. La decisione è stata
intimata all'interessato il 2 novembre 2015. 
 
D.   
Con sentenza del 20 marzo 2017 il Tribunale amministrativo federale ha
confermato la liceità del provvedimento, osservando che non erano stati
disattesi né l'art. 67 cpv. 2 lett. a della legge federale del 16 dicembre 2005
sugli stranieri (LStr; RS 142.20) né il principio della proporzionalità né,
infine, l'art. 8 CEDU. Su questo ultimo punto il Tribunale amministrativo
federale ha giudicato che i rapporti familiari intrattenuti dall'insorgente con
la moglie e i figli stabiliti in Svizzera non raggiungevano l'intensità
richiesta dalla prassi affinché potesse appellarsi al disposto convenzionale né
dal profilo affettivo né da quello economico. 
 
E.   
Il 15 maggio 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico con cui lamenta una violazione dell'art.
67 cpv. 2 lett. a LStr nonché dell'art. 8 CEDU. 
Chiamati ad esprimersi il Tribunale amministrativo federale, Corte VI, ha
rinunciato a formulare osservazioni, mentre l'Ufficio federale della migrazione
SEM ha proposto di respingere il ricorso. 
Con decreto presidenziale del 12 giugno 2017 è stato concesso l'effetto
sospensivo al ricorso. 
Dopo aver chiesto nel proprio gravame di essere esentato dal dovere versare
spese giudiziarie il ricorrente, invitato il 23 maggio 2017 a fornire la prova
della propria indigenza o a pagare la somma esatta, ha provveduto il 12 giugno
2017 al pagamento richiesto. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii). 
 
2.   
 
2.1. L'impugnativa è stata presentata contro una decisione del Tribunale
amministrativo federale in una causa di diritto pubblico; va quindi esaminato
se sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. La facoltà di
interporre ricorso sussidiario in materia costituzionale è invece a priori
esclusa (art. 113 LTF).  
 
2.2. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti l'entrata in Svizzera. Il motivo d'esclusione non si
applica però nel caso di un gravame inoltrato da uno straniero che può
prevalersi dell'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito: Accordo sulla
libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681), quindi del diritto alla doppia
istanza di ricorso garantito dall'art. 11 cpv. 1 e 3 ALC (DTF 131 II 352
consid. 1. 2 pag. 354 seg.; sentenza 2C_110/2012 del 26 aprile 2012 consid.
1.1).  
 
2.3. Come già rilevato dal Tribunale federale, l'Accordo sulla libera
circolazione è stato esteso (con delle restrizioni concernenti l'accesso al
mercato del lavoro che non sono determinanti nel caso concreto) ai cittadini
croati a partire dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 5233 e 5251; sentenza 2C_1032/
2016 del 9 maggio 2017 consid. 4) e va loro immediatamente applicato (vedasi
Protocollo del 4 marzo 2016 all'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea e i suoi stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte
contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione
all'Unione europea [Protocollo III; RU 2016 5251] nonché Circolare del 21
dicembre 2016 della Segreteria di Stato della migrazione SEM concernente
l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla
Croazia al 1° gennaio 2017; sentenza 2C_471/2017 del 22 dicembre 2017 consid.
2.1 e rinvio). Dal 1° gennaio 2017 i cittadini croati godono quindi della
libera circolazione garantita dall'ALC ciò che implica, tra l'altro, che un
divieto d'entrata emanato in virtù dell'art. 67 LStr può essere pronunciato nei
confronti di un cittadino croato unicamente se se sono rispettate le esigenze
di cui all'art. 5 Allegato I ALC, ossia se si tratta di una misura giustificata
da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (vedasi
anche infra consid. 4.3).  
 
2.4. In ragione della cittadinanza croata del ricorrente l'art. 83 lett. c
cifra 1 LTF non trova pertanto applicazione nella fattispecie. Tempestiva (art.
46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) e presentata da
persona legittimata a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è
ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
3.  
 
3.1. In virtù del principio jura novit curia, il Tribunale amministrativo
federale avrebbe dovuto esaminare d'ufficio (art. 37 LTAF in relazione con l'
art. 62 cpv. 4 PA) se il divieto d'entrata contestato rispettasse le esigenze
derivanti dall'art. 5 Allegato I ALC, tale aspetto attenendo alla valutazione
giuridica della fattispecie sottopostagli. Perché non l'ha fatto non risulta
dagli atti né esso lo spiega nelle proprie determinazioni. Ciò appare tanto più
incomprensibile che nel concedere l'effetto sospensivo al gravame sottopostogli
il Tribunale amministrativo federale ha dapprima, con decisione incidentale del
14 gennaio 2016, accordato il provvedimento in questione appellandosi proprio
all'ALC, per poi rettificare detta decisione e rimpiazzarla con una nuova
decisione incidentale del 3 febbraio 2016, ove procedendo ad una sostituzione
di motivi la misura cautelare richiesta è stata fondata sull'art. 8 CEDU. Non
occorre tuttavia indagare oltre. Non avendo valutato la fattispecie
sottopostagli (anche) dal profilo dell'ALC, il Tribunale amministrativo
federale ha violato il diritto federale siccome non ha esaminato d'ufficio,
come gli incombeva invece per legge, il diritto applicabile (causa 2C_471/2017
del 22 dicembre 2017 consid. 2.3 e rinvii). Ciò tuttavia non porta
necessariamente all'annullamento della sentenza impugnata. Infatti, occorre
ancora valutare se ciò ha avuto un'incidenza concreta sull'esito del giudizio,
altrimenti detto se, in base ai fatti accertati (art. 105 cpv. 1 LTF), il
divieto d'entrata pronunciato nei confronti del qui ricorrente risulta comunque
conforme al diritto determinante (causa 2C_44/2017 del 28 luglio 2017 consid. 3
e riferimento).  
 
3.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF, oppure in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF;
DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).  
 
Dato che non vengono validamente messi in discussione nel ricorso con una
motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF che ne dimostri un accertamento
rispettivamente un apprezzamento arbitrario, i fatti che emergono dal giudizio
impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (DTF 134 II
244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252). 
 
4.   
 
4.1. Come accennato in precedenza, oggetto di disamina è la questione di sapere
se il ricorrente rappresenti tuttora una minaccia effettiva e sufficientemente
grave dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC tale da
giustificare l'emanazione di un divieto d'entrata nei suoi confronti fondato
sull'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.  
 
4.2. La LStr si applica nei confronti dei cittadini degli Stati membri della CE
unicamente quando prevede disposizioni più favorevoli o quando l'ALC non
contiene disposizioni derogatorie (art. 2 cpv. 2 LStr). Siccome l'ALC non
regolamenta il divieto d'entrata, si applica quindi l'art. 67 LStr (cfr. art.
24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera
circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]). A norma dell'art. 67 cpv. 2
lett. a LStr la Segreteria di Stato della migrazione SEM può vietare l'entrata
in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero.  
Il divieto d'entrata viene oggi pronunciato per una durata massima di cinque
anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato
costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67
cpv. 3 LStr). Sempre nell'ottica del diritto interno, l'art. 96 cpv. 1 LStr
prescrive d'altra parte che, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le
autorità competenti tengano conto degli interessi pubblici e della situazione
personale, nonché del grado d'integrazione dello stesso. 
 
4.3. Per i cittadini dell'Unione europea determinante è inoltre l'ALC (art. 2.
cpv. 2 LStr). In base al citato Accordo sulla libera circolazione delle
persone, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini
dell'altra parte contraente e i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3
cpv. 2 Allegato I ALC dietro semplice presentazione di una carta di identità o
di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 Allegato I ALC in relazione con l'art. 3
ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di
ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 Allegato I
ALC; vedasi anche DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; 136 II 5 consid.
3.4 pag. 12 seg.).  
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25
febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad
essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure
d'allontanamento presuppone la sussistenza di una minaccia effettiva e
sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è
toccata. Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un
simile provvedimento soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata
emerga un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine
pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso unicamente a titolo
preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta
tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in
pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non
occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre
infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico,
non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La
misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale
infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze
in merito al rischio di recidiva (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; 136
II 5 consid. 4.2 pag. 20; sentenze 2C_110/2012 del 26 aprile 2012 consid. 2.2 e
2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3 non pubblicato in DTF 137 II 233). 
 
4.4. Come emerge dal giudizio querelato il ricorrente è stato colpito da un
primo divieto d'entrata della durata di cinque anni (2007-2012), passato in
giudicato incontestato, in seguito a tre condanne pronunciate nei suoi
confronti tra il 2005 e il 2007 (segnatamente per infrazioni alla legge
federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). Egli è poi stato
ulteriormente condannato quattro volte nel nostro Paese tra il 2007 e il 2015
per truffa, conduzione di un veicolo nonostante la revoca della licenza e
infrazione alla LStr (entrata e soggiorno illegali), guida in stato di
inattitudine malgrado fosse già stato condannato nel 2006 e nel 2007 per
analogo reato, furto d'uso, guida senza autorizzazione, rispettivamente senza
le necessarie assicurazioni per veicoli a motore, sviamento della giustizia
nonché impedimenti di atti dell'autorità. Inoltre, ha subito tra il 1994 e il
2012 numerose condanne nel proprio paese d'origine, cioè quattro condanne per
truffa, due condanne per furto, due condanne per falsità in documenti nonché
per appropriazione indebita e per avere provocato un incidente della
circolazione.  
Senza contestare quanto addebitatogli il ricorrente fa valere che si tratta di
infrazioni di portata limitata, che peraltro risalgono nel tempo. Ora, se
effettivamente l'ultimo reato da lui compiuto risale al mese di ottobre 2014,
altrettanto vero è che quando è stato pronunciato il divieto d'entrata, cioè il
25 agosto 2015 - che costituisce in via di principio il momento determinante
per la valutazione (sentenza 2C_66/2018 del 7 maggio 2018 consid. 5.3.1 e
riferimento) - detto reato era ancora recente. È altresì vero che, prese
singolarmente, neanche una delle infrazioni per cui è stato condannato in
Svizzera permette di giungere alla conclusione che egli rappresenta una
minaccia reale per la sicurezza e l'ordine pubblico tale da giustificare un
divieto d'entrata in Svizzera in deroga alla libera circolazione delle persone
ai sensi dei combinati art. 67 cpv. 2 lett. a LStr e 5 Allegato I ALC. Per
converso se si considera l'insieme di quanto addebitatogli, sia in Svizzera che
nel proprio paese d'origine (reati di cui si può tener conto così come disposto
dall'art. 67 cpv. 2 lett. a in fine LStr) ne emerge che egli ha infranto la
legge su un lungo periodo (più di dieci anni), che è recidivo (sull'importanza
di questo aspetto con riguardo all'ALC vedasi DTF 139 II 121 consid. 5.5.1 pag.
127 e richiami) e che niente l'ha distolto da un'attività delittuosa, in
particolare non il primo divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti nel
2007 né il fatto di essere diventato padre. Non si è quindi confrontati con
atti isolati, ma con una delinquenza persistente che non consente, in assenza
di nuovi elementi, di formulare un pronostico favorevole per il futuro: i
precedenti penali del ricorrente dimostrano invece una propensione a
trasgredire la legge nonché un'incapacità a cambiare comportamento. Al riguardo
ci si limita a ricordare che in materia di circolazione stradale è stato
condannato più volte per avere guidato in stato di inattitudine (ebrietà nel
2006 e nel 2015 [art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr] e concentrazione qualificata di
alcol nel 2007 [art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr]), ciò che comprova il suo
disinteresse per le regole della circolazione nonché per la sicurezza stradale
essendo noto che guidare in stato di ubriachezza mette gravemente in pericolo
la vita del conduttore e degli altri utenti della strada (DTF 139 II 121
consid. 5.5.1 pag. 127 e rinvio). 
Quantunque ne dica l'interessato egli ha dimostrato di non essere capace
rispettivamente di non volere conformarsi al sistema giuridico svizzero. E
niente, nei fatti accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF)
permette di giungere ad un'opposta conclusione. La regolarità delle condanne -
sia in Svizzera che nel proprio paese di origine - e la mancanza di un
cambiamento di atteggiamento sono pertanto sufficienti nel caso specifico per
ammettere un rischio di recidiva e, di conseguenza, che il ricorrente
rappresenta una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la
società, tale da legittimare un provvedimento per ragioni di ordine pubblico ai
sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr combinato con l'art. 5 cpv. 1 Allegato I
ALC. 
 
4.5. Rimane pertanto da verificare la proporzionalità della misura. Il divieto
di entrata in Svizzera si giustifica infatti solo se dalla ponderazione degli
interessi da effettuare emerge che esso rispetta il principio della
proporzionalità sia dal profilo dell'art. 96 LStr che da quello dell'art. 8
CEDU (DTF 139 II 121 consid. 6.5.1 pag. 132; 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381;
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Trabelsi contro
Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Come emerge dalla
sentenza impugnata, il qui ricorrente non ha mai vissuto in Svizzera e sebbene
sia padre di tre figli nati nel nostro Paese e ivi domiciliati, egli si è
sposato con la loro madre solo nel 2014 allorché la prima figlia aveva già
dieci anni, il secondogenito sette anni e il terzo figlio era in procinto di
nascere. Come riconosciuto dall'interessato stesso egli non ha mai vissuto con
la compagna, diventata nel 2014 sua moglie, rispettivamente con lei e i figli
salvo durante viaggi turistici nel paese di origine compiuti dalla consorte e
dai figli nel periodo delle vacanze scolastiche oppure durante i suoi soggiorni
in Svizzera al beneficio di visti turistici; una richiesta di rilascio di
permesso di soggiorno è stata presentata per la prima volta nel settembre 2014,
dieci anni rispettivamente tre anni dopo la nascita dei primi due figli.
Inoltre, egli non ha mai fornito la prova di provvedere rispettivamente di
contribuire al mantenimento della propria famiglia, non essendovi niente negli
atti che permette di pensare che egli sia professionalmente attivo. Premesse
queste considerazioni e rammentato che il ricorrente ha comunque beneficiato
dell'effetto sospensivo sia dinanzi all'autorità precedente che davanti a
questa Corte ne discende che il provvedimento litigioso ossequia il principio
della proporzionalità.  
 
4.6. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera infondato e va quindi
respinto.  
 
5.   
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria (art. 64 LTF). Sennonché, invitato a fornire le prove della propria
indigenza, egli non ha prodotto alcun documento nel termine assegnatogli a tale
fine, ma ha invece pagato l'anticipo chiestogli a titolo di garanzia delle
spese giudiziarie presunte. In queste condizioni, ci si può chiedere se
l'istanza viene mantenuta. La questione può comunque rimanere irrisolta siccome
viste le particolarità della fattispecie, segnatamente il fatto che l'autorità
precedente, in violazione del diritto, non si è pronunciata sulla questione
dell'applicabilità dell'ALC, il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (
art. 66 cpv. 1 LTF), motivo per cui l'istanza si rivela priva d'oggetto. Non
vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al
Tribunale amministrativo federale, Corte VI nonché al Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione (per informazione). 
 
 
Losanna, 2 luglio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud 

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