Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.445/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_445/2017        

Sentenza del 9 giugno 2017

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Aubry Girardin, Donzallaz,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
Consorzio A.________, composto da,
1. B.________ SA,
2. C.________ Sagl,
patrocinato dall'avv. Curzio Fontana,
ricorrente,

contro

1. Consorzio D.________,
2. Ufficio federale delle strade USTRA, 3003 Berna, patrocinato dall'avv.
Romina Biaggi,
opponenti.

Oggetto
Appalti pubblici,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 aprile 2017 dal Tribunale
amministrativo federale, Corte II.

Fatti:

A. 
Il 28 luglio 2015 l'Ufficio federale delle strade USTRA ha indetto un pubblico
concorso, impostato secondo la procedura libera, concernente una commessa di
servizi (ispezione di manufatti lungo la N02 in Ticino e la N13 in Mesolcina)
per il periodo 2016-2020 e suddivisa in tre lotti. In data 3/16 febbraio 2016
l'Ufficio federale delle strade USTRA, al quale erano pervenute nove offerte,
ha aggiudicato la commessa relativa al lotto 1 al Consorzio D.________.

B. 
Il 16 marzo 2016 il Consorzio A.________, composto da B.________ SA e da
C.________ Sagl (di seguito: Consorzio A.________ o ricorrente), secondo
classificato, ha contestato dinanzi al Tribunale amministrativo federale
l'aggiudicazione al Consorzio D.________, censurando la violazione del proprio
diritto di essere sentito sotto diversi aspetti (accesso agli atti, motivazione
della pronuncia contestata) nonché delle norme sulla ricusa (la relativa
richiesta concernente dei membri di società che avevano funto quali supporti
nell'ambito della commessa essendo stata respinta), del principio della
trasparenza e di quello della concorrenza efficace. Il gravame è stato respinto
con sentenza del 6 aprile 2017 dal Tribunale amministrativo federale, Corte II.

C. 
L'11 maggio 2017 il Consorzio A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale
federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la
sentenza contestata, nella misura in cui non venisse accertata l'illiceità
dell'aggiudicazione, sia annullata e gli atti rinviati all'autorità precedente
per nuovo giudizio.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 141 II 113 consid. 1 pag. 116; 140 I 252
consid. 1 pag. 254).

2. 

2.1. In ambito di commesse pubbliche, il ricorso in materia di diritto pubblico
è ammissibile solo se il valore dell'appalto raggiunge uno di quelli previsti
dall'art. 83 lett. f n. 1 LTF e, cumulativamente, se la fattispecie pone una
questione di diritto d'importanza fondamentale giusta l'art. 83 lett. f n. 2
LTF (DTF 138 I 143 consid. 1.1 pag. 146; 134 II 192 consid. 1.2 pag. 194 seg.).
Incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento di
queste due condizioni, pena l'inammissibilità dell'impugnativa (DTF 141 II 14
consid. 1.2 pag. 20 seg.).

2.2. Nella fattispecie è incontestato che la causa concerne una commessa di
servizi di un costo largamente superiore all'importo determinante per
l'applicazione della legge sugli acquisti pubblici (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. b
della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici [LAPub; RS
172.056.1] e art. 1 dell'ordinanza del DEFR del 23 novembre 2015
sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per gli anni 2016 e
2017 [RU 2015 4743]).

2.3. L'esistenza di una questione di diritto d'importanza fondamentale,
apprezzata in funzione del contenuto della controversia sottoposta al Tribunale
federale, va ammessa in modo restrittivo (cfr. DTF 141 II 113 consid. 1.4 pag.
118 e rinvii). Per ritenere adempiuto il presupposto dell'art. 83 lett. f n. 2
LTF non basta che il Tribunale federale non si sia mai pronunciato sulla
problematica sottopostagli. Occorre inoltre che sia necessario, nel caso
concreto, risolvere una questione che dà luogo ad un'incertezza qualificata che
richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale
quale autorità giudiziaria suprema incaricata di assicurare un'interpretazione
uniforme del diritto federale (DTF 141 II 113 consid. 1.4.1 pag. 118 seg; 141
III 159 consid. 1.2 pag. 161; 139 III 209 consid. 1.2 p. 210; 138 I 143 consid.
1.1.2 p. 147). Quando si tratta unicamente di applicare al caso concreto i
principi sviluppati dalla giurisprudenza non si è manifestamente in presenza di
una questione di diritto d'importanza fondamentale (sentenza 2C_6/2016 del 18
luglio 2016, consid. 1.4.1 non pubblicato in DTF 142 II 369).
Viceversa può accadere che una questione già risolta dal Tribunale federale
costituisca una questione di diritto d'importanza fondamentale. Ciò è il caso
segnatamente quando la giurisprudenza al riguardo non sia chiara né costante
oppure quando dà luogo a molte critiche da parte della dottrina (DTF 141 II 14
consid. 1.2.2.1 pag. 21; 141 II 113 consid. 1.4.1 pag. 118 seg.). In ogni caso,
la questione di diritto d'importanza fondamentale deve riferirsi alle commesse
pubbliche (DTF 141 II 113 consid.1.4.1 pag. 119 e riferimenti; sentenza 2C_6/
2016 citata, consid. 1.4.1 non pubblicato in DTF 142 II 369). Determinante è
l'importanza generale dell'elemento litigioso, non il suo significato o le sue
ripercussioni per le parti coinvolte nel caso specifico (DTF 139 III 209
consid. 1.2 pag. 210; 138 I 143 consid. 1.1.2 pag. 147; sentenze 2C_484/2008
del 9 gennaio 2009 consid. 1.3.2. non pubblicato in DTF 135 II 49; 2C_559/2008
del 17 dicembre 2008 riassunta in RtiD 2009 II pag. 133 seg., consid. 1.2 pag.
135, tutte con rinvii giurisprudenziali e/o dottrinali).

2.4. Il ricorrente intravvede la questione di diritto d'importanza fondamentale
nel fatto che il committente ha rifiutato di trasmettergli l'offerta completa
dell'aggiudicatario con tutti i documenti giustificativi, comunicandogli invece
solo alcuni elementi ivi relativi. Al di là del fatto che sarebbe sistematico
da parte dell'Ufficio federale delle strade USTRA limitare l'accesso agli atti,
comportamento confermato dal Tribunale amministrativo federale, un tal modo di
procedere gli precluderebbe la possibilità di verificare se l'offerta
dell'aggiudicatario dev'essere scartata per motivi formali o materiali e, di
conseguenza, di difendersi correttamente. Ora, la questione della limitazione
dell'accesso agli atti in relazione con la legge sugli acquisti pubblici non è
mai stata, a suo avviso, trattata dal Tribunale federale: detta problematica
costituisce pertanto una questione di diritto d'importanza fondamentale. Lo
stesso dicasi per quanto concerne la ricusa - negata - delle persone che hanno
preparato i rapporti di valutazione e sono state integrate quali specialiste
nella giuria che valuta le offerte, allorché sono membri di società
concorrenti.

2.5. Sennonché in realtà il ricorrente fa valere unicamente una lesione di
carattere procedurale. In effetti, la sua censura si riferisce all'applicazione
di principi costituzionali, più precisamente verte sull'esame del rispetto del
diritto di essere sentito, uno degli aspetti della nozione generale del
processo equo ai sensi dell'art. 29 Cost., che comprende il diritto di prendere
conoscenza degli atti sottoposti dalle altre parti all'autorità e di potersi
esprimere in proposito, indipendentemente dalla loro rilevanza per il giudizio
(DTF 139 I 189 consid. 3.2 pag. 191 seg. e riferimenti). Questo diritto non è
tuttavia assoluto e può essere limitato, adempiute determinate esigenze,
segnatamente al fine di salvaguardare interessi pubblici o privati
preponderanti (sentenza 2D_77/2010 del 19 luglio 2011 consid. 2.3 e richiami)
limitazione che, come già giudicato a più riprese da questa Corte, trova
applicazione anche in materia di diritto delle commesse pubbliche (DTF 139 II
489 consid. 3.3 pag. 496; sentenze 2C_277/2013 del 7 maggio 2013 consid. 1.5;
2C_890/2008 del 22 aprile 2009 consid. 5.3.3. con rispettivi rinvii; vedasi
anche art. 8 cpv. 1 lett. d LAPub; art. XIV cpv. 3 AAP [RS 0.632.231.422]; art.
11 lett. g CIAP [RS 172.056.5]). Ora, come già illustrato in precedenza, quando
il punto sollevato concerne l'applicazione di principi giurisprudenziali a una
fattispecie particolare, non si è in presenza di una questione di diritto di
importanza fondamentale (sentenza 2C_241/2012 del 28 giugno 2012 consid. 1.1.1
e 1.1.2 con rinvii). Senza dimenticare che la stessa va apprezzata in funzione
del contenuto della controversia sottoposta al Tribunale federale, non delle
autorità intervenute nella vertenza.

2.6. Il ricorrente intravvede un'ulteriore questione di diritto di importanza
fondamentale nella lamentata disattenzione da parte del committente delle norme
sulla ricusa. A prescindere dal fatto che è dubbio che detta censura adempia le
esigenze di motivazione poste dai combinati art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, va
osservato che anche in questo caso non si è in presenza di una questione di
diritto d'importanza fondamentale, dato che i principi applicabili in materia
di ricusa sono oggetto di un'ampia ed attestata giurisprudenza (vedasi DTF 139
III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid. 2.2 pag. 4 e rispettivi
riferimenti).

2.7. Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico è
di conseguenza inammissibile.

3. 
Oggetto d'impugnazione è una sentenza del Tribunale amministrativo federale:
non è di conseguenza nemmeno aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF).

4. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né alla controparte la
quale, oltre a non essersi avvalsa dell'assistenza di un legale iscritto
all'albo degli avvocati e di non essere quindi incorsa in spese necessarie
suscettibili di essere risarcite (art. 68 cpv. 2 LTF), non è stata nemmeno
invitata a determinarsi.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti rispettivamente ai loro patrocinatori e al Tribunale
amministrativo federale, Corte II.

Losanna, 9 giugno 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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