Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.436/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_436/2017        

Sentenza del 20 giugno 2017

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Donzallaz,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
1. Municipio di X.________,
2. Comune di X.________,
ricorrenti,

contro

Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della
professione di impresario costruttore ed operatore specialista nel settore
principale della costruzione (CV - LEPICOSC), viale Portone 4, 6500 Bellinzona.

Oggetto
multa,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 marzo 2017
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Per motivi che non occorre qui rievocare, la Commissione di vigilanza per
l'applicazione della legge ticinese sull'esercizio della professione di
impresario costruttore ed operatore specialista nel settore principale della
costruzione (di seguito: CV-LEPICOSC) ha inflitto, l'8 febbraio 2017, al
Municipio di X.________ una multa di fr. 5'000.-- per mancato adempimento dei
doveri di vigilanza attribuitigli dalla legge (art. 18 cpv. 1 e 3 LEPICOSC [RL/
TI 7.1.5.3]).

B. 
Con sentenza del 14 marzo 2017 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione
attiva il gravame esperito dal Municipio avverso la citata decisione. In primo
luogo ha rilevato che poiché la capacità giuridica e quella di essere parte
competevano esclusivamente al Comune, solo costui possedeva la qualità per
agire in giudizio, al Municipio incombendo unicamente una competenza di
rappresentanza. In seguito, dopo aver osservato che la terminologia utilizzata
nella legge (art. 18 LEPICOSC) era per il vero discutibile, in quanto prevedeva
la possibilità di sanzionare il Municipio malgrado non fruisse né della
capacità giuridica né di quella di essere parte in un procedimento, ha
precisato che anche se il Municipio era formalmente il destinatario della
sanziona litigiosa, la stessa dal profilo materiale riguardava esclusivamente
il Comune. Infine ha concluso aggiungendo che un'impugnativa presentata da un
Municipio in nome proprio non poteva, conformemente alla giurisprudenza, essere
considerata come introdotta a nome del Comune.

C. 
L'8 maggio 2017 il Municipio, in nome proprio, e il Comune di X.________,
rappresentato dal Municipio, hanno inoltrato al Tribunale federale con un unico
atto un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in
materia costituzionale con cui chiedono che, previa concessione dell'effetto
sospensivo al loro gravame, la sentenza impugnata sia annullata e che la Corte
cantonale esamini nel merito il ricorso sottopostole avverso la decisione della
CV-LEPICOSC. In via subordinata domandano che quest'ultima decisione sia
dichiarata nulla.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid.
1 pag. 44). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF)
dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di
ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 I 371
consid. 1 pag. 372; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rispettivi rinvii).

2. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico, inoltrato contro una decisione
finale emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di
tribunale superiore in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv.
1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 combinato
con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) è, di principio, ammissibile.

3.

3.1.

3.1.1. In primo luogo il Municipio dichiara ricorrere in nome proprio e si
richiama all'art. 89 cpv. 1 LTF. Fa valere di avere partecipato al procedimento
dinanzi all'autorità inferiore (lett. a), di essere, quale destinatario della
sentenza cantonale e della multa pronunciata in prima istanza, particolarmente
toccato dalla decisione contestata (lett. b) e, infine, di avere un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. c) in
quanto gli è stata inflitta una multa, più le spese.

3.1.2. Il fatto che il Municipio ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore, come richiesto dalla lettera a dell'art. 89 cpv. 1 LTF,
non è sufficiente per potere agire dinanzi al Tribunale federale. Occorre
inoltre che anche le esigenze poste dalle lettere b e c del medesimo capoverso
siano date. Ora, oggetto di giudizio è una decisione d'inammissibilità
nell'ambito della quale il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla
conclusione che destinatario materiale della multa contestata era
esclusivamente il Comune. Altrimenti detto né il Municipio in quanto tale né i
singoli municipali a titolo personale sono stati considerati come destinatari
della multa in questione né, di riflesso, come parti. Ne discende che essi non
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata - non essendone i
destinatari materiali - né hanno un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica siccome non ne trarrebbero nessuna utilità
pratica, nel senso che non verrebbe a cadere quel pregiudizio economico,
ideale, sostanziale o di altro genere causato dalla sentenza impugnata (DTF 138
III 537 consid. 1.2.2 pag. 539 e riferimenti). Pregiudizio che non sussiste nei
loro confronti siccome non sono, come già rilevato, i destinatari materiali
della multa. Non essendo legittimati ad agire dinanzi al Tribunale federale, ne
discende che al riguardo il ricorso sfugge ad un esame di merito.

3.2. 
Per fondare la propria legittimazione ad agire il Comune ricorrente, rettamente
rappresentato dal Municipio (sentenza 1C_707/2013 del 30 settembre 2013 consid.
1.2 e rinvio), si richiama pure lui alla clausola generale dell'art. 89 cpv. 1
LTF. Questa norma si indirizza in primo luogo ai privati, ma anche una
corporazione di diritto pubblico può richiamarvisi in due ipotesi, che vanno
però ammesse solo in modo restrittivo (DTF 141 II 161 consid. 2.1 pag. 164).

3.2.1. In primo luogo una collettività pubblica può appellarsi all'art. 89 cpv.
1 LTF quando l'atto impugnato la colpisce come un privato, o in modo analogo,
nella sua situazione materiale (patrimonio amministrativo oppure finanziario) o
giuridica e che fruisce di un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modifica di tale atto (DTF 141 II 161 consid. 2.1 pag. 164; 140 I 90
consid. 1.2.1 pag. 93 e rispettivi riferimenti; vedasi anche sentenza 2C_116/
2014 del 16 agosto 2016 consid. 2.3). In concreto è manifesto che il Comune
ricorrente non è toccato come un privato dato che, chiaramente, interviene
quale detentore del pubblico potere: esso non può quindi richiamarsi all'art.
89 cpv. 1 LTF alla stregua di un singolo cittadino.

3.2.2. La prassi ammette poi che un ente pubblico può invocare l'art. 89 cpv. 1
LTF quando è toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico
imperio ("hoheitlichen Befugnissen berührt") degni di protezione (DTF 141 II
161 consid. 2.3 pag. 166 seg.; 140 I 90 consid. 1.2.2 pag. 93 seg.; 138 I 143
consid. 1.3.1 pag. 148 seg.; 136 I 265 consid. 1.4 pag. 268 seg.; 136 II 383
consid. 2.3 e 2.4 pag. 385 seg.). Un interesse generale ad una corretta
applicazione del diritto non è sufficiente per ammettere la legittimazione ad
agire in base all'art. 89 cpv. 1 LTF così come non lo è qualsiasi interesse
pecuniario della collettività pubblica che scaturisce direttamente o
indirettamente dall'esecuzione di un compito pubblico; l'eventuale interesse
economico è infatti solo un corollario e non è atto, preso a sé stante, a
fondare la legittimazione a ricorrere del Comune (DTF 141 II 161 consid. 2.3
pag. 165 con riferimenti). Il Comune deve invece dimostrare che è toccato in
maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio e che sono in gioco
suoi interessi pubblici centrali (DTF 141 II 161 consid. 2.3 pag. 165; 140 I 90
consid. 1.2.2 pag. 94 entrambe contenenti un esposto ampio e dettagliato dei
casi in cui la legittimazione dell'ente pubblico è stata ammessa,
rispettivamente negata). Sennonché nella presente fattispecie il Comune
ricorrente si limita ad addurre di essere legittimato a ricorrere poiché
adempie i requisiti generali posti dall'art. 89 cpv. 1 LTF. Esso tuttavia non
spiega né dimostra (art. 42 cpv. 2 LTF) in ché sarebbe leso nelle sue
prerogative di pubblico potere né prova che degli interessi pubblici centrali
sarebbero in gioco: esso non può di conseguenza dedurre la propria
legittimazione ad agire dal citato disposto.

3.3. Ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF hanno diritto di presentare un
ricorso in materia di diritto pubblico i Comuni e gli altri enti di diritto
pubblico se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla
Costituzionale cantonale o dalla Costituzione federale. Detta norma si
riferisce segnatamente all'autonomia comunale garantita dall'art. 50 cpv. 1
Cost., rispettivamente dall'art. 16 cpv. 2 Cost./TI (RL/TI 1.1.1.1). Affinché
il ricorso sia ammissibile, occorre tuttavia che la censura concernente
l'autonomia comunale sia ricevibile, altrimenti detto che il Comune la faccia
valere in maniera sufficientemente motivata (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 I 90
consid. 1.1 pag. 92 e numerosi riferimenti). Sapere poi se il Comune disponga
effettivamente di autonomia nel campo litigioso e se questa sia stata disattesa
è questione di merito, non di ammissibilità (DTF 136 I 404 consid. 1.1.3 pag.
407). Sennonché nel caso concreto il Comune ricorrente non invoca minimamente
la propria autonomia. Anche da questo profilo il ricorso in materia di diritto
pubblico è quindi inammissibile.

4. 
La presente impugnativa non è nemmeno ricevibile quale ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Detto rimedio, contrariamente
all'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF, non prevede un diritto di ricorso specifico per
gli enti pubblici, di modo che le esigenze per potersene avvalere scaturiscono
dall'art. 115 LTF (DTF 140 I 285 consid. 1.2 pag. 290 e richiamo dottrinale).
La nozione d'interesse giuridico ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF è legata ai
motivi di ricorso previsti all'art. 116 LTF, nel senso che la parte ricorrente
dev'essere titolare del diritto costituzionale di cui denuncia la violazione.
Simili diritti sono riconosciuti di principio esclusivamente ai singoli
cittadini, non anche agli enti pubblici i quali, siccome detentori del pubblico
potere, non ne sono titolari e non possono di conseguenza contestare, mediante
la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, una decisione che li
tratta quale autorità. Fanno eccezione i casi in cui gli enti pubblici agiscono
nell'ambito del diritto privato oppure sono colpiti come dei privati, o in modo
analogo, nella loro sfera privata oppure quando censurano una lesione della
loro autonomia o dell'integrità del loro territorio garantita dal diritto
cantonale (DTF 140 I 90 consid. 2 pag. 95 e 285 consid. 1.2 pag. 290 e
rispettivi rinvii). Queste esigenze - in merito alle quali i ricorrenti, benché
abbiano esperito un ricorso sussidiario in materia costituzionale, nulla
adducono - non sono adempiute nel caso concreto. In particolare essi non sono
colpiti come un privato dato che, come accennato in precedenza, intervengono
come detentori del pubblico potere.

5. 
Da quanto precede discende che, sia trattato quale ricorso in materia di
diritto pubblico sia quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il
ricorso è inammissibile.

6. 
Anche se si sono rivolti al Tribunale federale nell'ambito delle loro
attribuzioni ufficiali, i ricorrenti, soccombenti, sono tenuti a sopportare le
spese giudiziarie in quanto con il ricorso hanno inteso tutelare i loro
interessi finanziari (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 
Comunicazione alle parti e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Losanna, 20 giugno 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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