Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.301/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_301/2017            

 
 
 
Sentenza del 13 novembre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Aubry Girardin, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv. Peter A. Jäggi e Stefano Scheller, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, 
viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
 
Kantonales Steueramt Aargau, 
Tellistrasse 67, 5001 Aarau. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale 2011-2013 
(doppia imposizione intercantonale), 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 7 febbraio
2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dal 2010 A.________ è direttore generale della B.________SA, T.________ (TI).
La B.________SA (dal 2016 C.________SA) ha due succursali: la prima, ad
U.________ (ZH); la seconda, a W.________ (VD). La società dà lavoro a diverse
centinaia di collaboratori e il fatturato annuo si aggira sui xxx milioni di
franchi. Accanto al direttore generale, con firma collettiva a due, siedono dei
direttori di settore. 
A.________ è sposato con D.________, di professione..., senza attività
lucrativa, ed è padre di... figli. Con la moglie è proprietario di diversi
immobili, tra cui: una casa a V.________ (AG), residenza della famiglia (dal
2007); un appartamento a X.________ (BE), che dal 2005 è utilizzato per
vacanza; una casa unifamiliare ad Y.________ (AG), concessa in uso a terzi; una
casa unifamiliare a Z.________ (TI), acquistata nell'aprile 2011 e da lui
subito abitata. 
 
B.   
Il 7 febbraio 2014 l'Ufficio circondariale di tassazione di S.________ ha
notificato a A.________ una decisione di assoggettamento con cui lo informava
di averlo iscritto nel registro dei contribuenti del Cantone Ticino ed in
quello del Comune di Z.________ per i periodi fiscali 2011-2012-2013. Questo
perché, esercitando attività dirigenziale presso la B.________SA di T.________,
occorreva considerare che egli avesse domicilio fiscale nel Cantone Ticino. 
Con scritto indirizzato al fisco ticinese del 19 febbraio 2014, il Comune di
V.________ non ha messo in dubbio la funzione dirigenziale ricoperta dal
contribuente in seno alla B.________SA di T.________; ha però sottolineato che
egli non rientra presso la sua casa di V.________ unicamente durante il fine
settimana o per trascorrervi il tempo libero, bensì più spesso, e che i
presupposti per giustificare l'assoggettamento nel Cantone Ticino non erano
quindi adempiuti. 
 
C.   
Il 20 maggio 2015 l'Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo interposto da
A.________ contro la decisione di assoggettamento rilevando che il
contribuente: (a) svolge un'attività dirigenziale in seno ad una società
economicamente importante, assumendone le responsabilità e impartendo ordini al
numeroso personale subordinato, motivo per cui l'esercizio della professione ne
coinvolge la personalità in modo tanto intenso da far apparire predominanti gli
interessi materiali ed economici rispetto a quelli ideali e familiari; (b) non
può essere qualificato quale pendolare, poiché non rientra ogni giorno dalla
famiglia; (c) dispone di un alloggio vicino alla sede principale della società
per cui lavora, abitando una casa di sua proprietà. 
La decisione di assoggettamento è stata in seguito confermata anche dalla
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si
è espressa in merito con sentenza del 7 febbraio 2017. 
 
D.   
Il 14 marzo 2017, A.________ ha impugnato il giudizio della Camera di diritto
tributario con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Facendo valere una violazione del divieto della doppia imposizione
intercantonale, chiede in via principale, l'annullamento dello stesso e la
constatazione del fatto che il suo domicilio fiscale si trova a V.________; in
via sussidiaria, per la denegata ipotesi in cui il suo domicilio fiscale fosse
stabilito nel Cantone Ticino, domanda invece che: venga stabilito che il suo
domicilio fiscale si trova nel Comune di T.________ e non nel Comune di
Z.________; le decisioni di tassazione relative ai periodi 2011-2013 emesse
dall'autorità fiscale del Canton Argovia siano annullate e quest'ultimo
condannato a rimborsargli le imposte a torto riscosse, oltre ad interessi annui
sulle stesse. 
La Divisione delle contribuzioni e la Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino hanno chiesto che il giudizio impugnato
sia confermato. Le autorità fiscali del Canton Argovia hanno per contro fatto
valere un accertamento manifestamente inesatto della fattispecie così come
ulteriori violazioni del diritto e quindi domandato che, per quanto rivolta
contro il fisco ticinese, l'impugnativa sia accolta. Per il caso in cui il
Tribunale federale considerasse che il domicilio fiscale si trova nel Cantone
Ticino, in relazione al periodo fiscale 2011 hanno invece chiesto che venga
constatato che il diritto di tassare del Cantone Ticino è perento. Messo a
conoscenza della presa di posizione del fisco argoviese, il fisco ticinese non
ha formulato osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una
decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF).  
 
1.2. Essa è stata presentata nei termini dal destinatario del giudizio
contestato (art. 100 cpv. 1 e 5 LTF), con interesse al suo annullamento (art.
89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale ricorso ordinario in materia di
diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (sentenze 2C_50/2014 del 28 maggio
2014 consid. 1.1 e 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 consid. 1.1).  
 
1.3. Nell'ambito di ricorsi in materia di doppia imposizione, l'impugnazione
della pronuncia di ultima istanza di uno dei Cantoni interessati può venire
accompagnata da quella delle decisioni degli altri Cantoni che si prevalgono
della sovranità fiscale (DTF 133 I 300 consid. 2.4 pag. 306 seg.). Nel caso in
esame, lecita è pertanto pure la conclusione formulata in via subordinata,
volta all'annullamento delle decisioni di tassazione già prese dal fisco del
Canton Argovia.  
 
1.4. Non così è invece per quella con cui il ricorrente chiede, sempre in via
subordinata, che il domicilio fiscale sia stabilito essere nel Comune di
T.________ invece che nel Comune di Z.________. Contrariamente a quanto viene
sostenuto nel p.to 3 del ricorso, tale conclusione è infatti nuova e quindi
inammissibile (art. 99 cpv. 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni
ed i motivi su cui queste si fondano; indicandoli, va spiegato in modo conciso
perché l'atto impugnato viola il diritto; semplici rimandi alle argomentazioni
addotte davanti alle autorità cantonali non sono sufficienti (DTF 134 II 244
consid. 2.1 pag. 245 seg.; sentenze 2C_538/2016 dell'8 dicembre 2016 consid.
2.4 e 2C_528/2016 del 15 novembre 2016 consid. 2.3). Esigenze più severe si
applicano in relazione alla violazione di diritti fondamentali; il Tribunale
federale esamina infatti simili censure soltanto se sono state sollevate con
precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II
249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti svolti
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); di regola, ciò vale anche per
ricorsi concernenti la doppia imposizione. Non così è tuttavia per il secondo
cantone coinvolto nella vertenza, che non vi è vincolato (DTF 139 II 373
consid. 1.7 pag. 378; sentenze 2C_318/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 2;
2C_891/2011 del 23 luglio 2012 consid. 1.3; 2C_375/2010 del 22 marzo 2011
consid. 1.3 e 2C_514/2008 dell'8 settembre 2009 consid. 3.1).  
 
2.3. L'insorgente antepone alle sue censure di carattere giuridico un lungo
preambolo (p.ti A-FF) con cui non solo riprende la fattispecie ma procede ad
una serie di puntualizzazioni in merito ai fatti. Visto che queste precisazioni
vengono formulate liberamente, senza dimostrare in che misura gli accertamenti
contenuti nel giudizio impugnato sarebbero manifestamente inesatti o altrimenti
lesivi del diritto, le stesse non possono tuttavia essere considerate (DTF 134
II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252; CLAUDE-EMMANUEL
DUBEY, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François
Bellanger/Thierry Tanquerel [ed.], Le contentieux administratif, 2013, 137
segg., 159 segg.). Inoltre, trattandosi manifestamente di un nuovo mezzo di
prova, che poteva essere addotto già davanti all'istanza cantonale, nemmeno è
possibile prendere in considerazione l'allegato 1 accluso al ricorso (art. 99
cpv. 1 LTF). Delle critiche relative ai fatti esposte nella parte "in diritto"
del ricorso, analoghe anche a quelle presentate dal fisco argoviese, verrà per
contro detto più oltre.  
 
3.   
A norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è
vietata; la Confederazione prende i provvedimenti necessari. 
 
3.1. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza
quando un contribuente è tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per
il medesimo periodo di tempo (doppia imposizione attuale), oppure quando un
cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti
della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; 134 I 303 consid.
2.1 pag. 306 segg.; 133 I 308 consid. 2.1 pag. 311; PETER LOCHER, Introduzione
al diritto fiscale intercantonale, 3a ed. 2015, pag. 11 segg.).  
 
3.2. Nella fattispecie, il giudizio impugnato conferma che per i periodi
2011-2013 il domicilio fiscale del ricorrente si trovava nel Cantone Ticino; il
Canton Argovia sostiene invece che, per quegli stessi periodi, il ricorrente
avesse il domicilio fiscale sul suo territorio. Nella misura in cui già
sussistono delle decisioni di tassazione emesse dal fisco di quest'ultimo
cantone in relazione ai periodi 2011-2013, data è quindi una doppia imposizione
attuale.  
 
4.  
 
4.1. Una persona fisica ha domicilio fiscale in un cantone segnatamente quando
vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 3 cpv. 2 LAID;
per quanto riguarda il Cantone Ticino, cfr. nel contempo l'art. 2 cpv. 2 della
legge tributaria del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 10.2.1.1]). Il domicilio fiscale
è di conseguenza caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito
dall'effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito
dall'intenzione di rimanervi in modo duraturo (sentenze 2C_50/2014 del 28
maggio 2014 consid. 5.1; 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 consid. 4.1 e 2C_92/2012
del 17 agosto 2012 consid. 4.1). Secondo la giurisprudenza relativa all'art.
127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in
questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova
nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (DTF 132 I 29
consid. 4.1 pag. 36; 125 I 54 consid. 2 pag. 56).  
Di norma, la determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su
prove certe, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi
relativi alla professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc.
(sentenze 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.1; 2C_397/2010 del 6 dicembre
2010 consid. 2.4.2 e 2C_646/2007 del 7 maggio 2008 consid. 4.3.3). Detto luogo
non si determina nemmeno in funzione delle dichiarazioni del contribuente o dei
suoi desideri e, in tal misura, il domicilio fiscale non può quindi essere
scelto (DTF 132 I 29 consid. 4.1. pag. 35 seg.; 125 I 54 consid. 2a pag. 56). 
 
4.2. Per contribuenti sposati e conviventi, i legami costituiti dai rapporti
personali e familiari vengono considerati più forti di quelli intessuti nel
luogo di esercizio della professione; per questa ragione, gli stessi vengono
imposti dove risiede la famiglia anche nel caso in cui vi si rechino solo nei
fine settimana rispettivamente nel tempo libero (DTF 125 I 54 consid. 2b/aa
pag. 56 seg.; 125 I 458 consid. 2d pag. 467 seg.; 121 I 14 consid. 4 a pag. 16;
sentenze 2C_1045/2016 del 3 agosto 2017 consid. 3.4; 2C_163/2015 del 20 agosto
2015 consid. 5.2; 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.1; 2C_171/2012 del 12
luglio 2012 consid. 3.1 e 2C_969/2010 del 3 agosto 2011 consid. 3.1). Ciò vale
nella misura in cui esercitino un'attività lucrativa dipendente, senza
ricoprire funzioni dirigenziali (DTF 132 I 29 consid. 4.2 seg. pag. 36 segg.;
sentenze 2C_753/2011 del 14 marzo 2012 consid. 4.3.1 e 2C_809/2008 del 6 agosto
2009 consid. 3.1).  
La situazione è differente quando il contribuente occupa una posizione
dirigenziale. Se egli fa ritorno dalla famiglia nei fine settimana e durante il
tempo libero, il Tribunale federale ritiene infatti che il suo domicilio
fiscale principale si trovi al luogo di lavoro e che nel luogo di residenza
della famiglia vi sia solo un domicilio secondario (DTF 132 I 29 consid. 5.3
pag. 41; PETER LOCHER, op. cit., pag. 31). Se il contribuente che occupa una
posizione dirigenziale rientra invece dalla famiglia ogni sera, mantiene il
proprio domicilio fiscale nel luogo di residenza dei congiunti (DTF 132 I 29
consid. 4.2 pag. 36 seg.). 
 
4.3. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, è possibile
parlare di posizione dirigenziale solo quando l'attività professionale occupa
il contribuente a tal punto che i suoi rapporti familiari e sociali passano in
secondo piano, nonostante il rientro al domicilio della famiglia una o più
volte alla settimana. Il sussistere di una simile attività va ammesso in
maniera restrittiva; esso va tuttavia presunto quando il contribuente è a capo
di un'impresa economicamente importante, riveste un ruolo di una responsabilità
particolare ed ha ai suoi ordini numeroso personale (DTF 132 I 29 consid. 4.3
pag. 37 segg. con un'esposizione dei casi in cui il Tribunale federale ha
ammesso l'esercizio di una funzione dirigenziale e di quelli in cui l'ha invece
scartato; 125 I 54 consid. 2b.aa pag. 56 seg.; 121 I 14 consid. 4a pag. 16;
sentenza 2P.2/2003 del 7 gennaio 2004 consid. 2.3; 2P.335/2001 del 29 luglio
2002 consid. 2.2).  
Nel contempo, occorre aggiungere che i contribuenti per i quali il Tribunale
federale ha riconosciuto un domicilio fiscale separato da quello del luogo di
residenza della famiglia in ragione di una funzione dirigenziale del tipo sopra
descritto disponevano al luogo di lavoro di un alloggio proprio (DTF 132 I 29
consid. 4.3 pag. 37 seg. con rinvii). 
 
5.  
Come detto, chiamata ad esprimersi sulla fattispecie, la Corte cantonale ha
ritenuto anch'essa che tra il 2011 e il 2013 il domicilio fiscale del
contribuente fosse nel Cantone Ticino, nel Comune di Z.________. 
 
5.1. Nel suo giudizio, ha innanzitutto rilevato che le parti a ragione non
contestavano che il ricorrente rivestiva una posizione dirigenziale, siccome
nel periodo in discussione egli era il direttore generale di una società che
impiegava diverse centinaia di dipendenti e che aveva un fatturato annuo
intorno ai xxx milioni di franchi. Riferendosi alla presunzione secondo la
quale, in un caso come quello in esame, l'attività professionale occupa il
contribuente a tal punto che i suoi rapporti familiari e sociali passano in
secondo piano, benché egli rientri al domicilio della famiglia una o più volte
alla settimana, ha quindi osservato che essa non era stata in casu confutata.  
 
5.2. Sempre in questo contesto ha poi specificato che la fattispecie in
discussione non è affatto assimilabile a quella giudicata nella sentenza 2C_112
/2007 del Tribunale federale. Da un lato, perché in quel caso, contrariamente a
quello in esame, il ricorrente era stato assoggettato all'imposta nel cantone
nel quale risiedeva durante la settimana lavorativa, che tuttavia non
coincideva con il cantone in cui esercitava l'attività lucrativa. D'altro lato,
poiché in quel caso, contrariamente a quello in esame, la famiglia del
ricorrente risiedeva a meno di cento chilometri di distanza dal luogo di lavoro
di quest'ultimo e Io spostamento fra le due località era possibile in poco più
di un'ora di auto rispettivamente in meno di due ore con i mezzi pubblici.  
 
5.3. Preso atto del fatto che l'insorgente sosteneva di non disporre affatto di
un alloggio presso il luogo di lavoro, perché la casa unifamiliare di sua
proprietà è sita nel Comune di Z.________ e non nel Comune di T.________, dove
egli è impiegato, la Corte cantonale ha infine respinto anche tale critica.  
 
6.  
 
6.1. Nella fattispecie, il ruolo dirigenziale del ricorrente non viene a
ragione messo in discussione da nessuna delle parti in causa. Infatti, egli è
ai vertici di un'impresa con diverse centinaia di dipendenti e un fatturato
annuo che si aggira attorno ai xxx milioni di franchi.  
Ritenuto che, nel Comune ticinese di Z.________, l'insorgente è addirittura
proprietario di una casa unifamiliare, in cui vive quando si trova nel Cantone
Ticino, e che la sua abitazione dista circa cinque chilometri dalla sede della
ditta che dirige, egli dispone inoltre manifestamente anche di un alloggio
proprio "al luogo di lavoro". Ai fini della soluzione del conflitto tra Cantone
Ticino e Cantone Argovia in merito all'imposizione del ricorrente, il fatto che
la sua casa ticinese non sia nel medesimo comune di quello in cui ha sede la
C.________SA, non può in effetti assumere nessun rilievo specifico, e questo -
come del resto correttamente rilevato anche dalla Corte cantonale - nemmeno
alla luce della sentenza 2C_112/2007 dell'11 settembre 2007 (che riguardava
invero un caso piuttosto particolare per il fatto che coinvolgeva tre cantoni
differenti, per le distanze tutto sommato contenute tra luogo di lavoro e
domicilio della famiglia, ecc.). 
 
6.2. Partendo dal presupposto che gli interessi professionali di una persona
che occupa una posizione dirigenziale prevalgono su quelli ideali costituiti
dai rapporti intrattenuti con i familiari (DTF 132 I 29 consid. 4.3 pag. 37 seg
e 125 I 458 consid. 2d pag. 468; PETER LOCHER, op. cit., pag. 31; DANIEL DE
VRIES REILINGH, La double imposition intercantonale, 2a ed. 2013, n. 236
segg.), occorre allora esaminare se vi siano nella fattispecie motivi per
riconoscere - come richiesto dal ricorrente e dal Canton Argovia, facendo
valere un apprezzamento inesatto dei fatti e una violazione del diritto
applicabile - che il rapporto con la famiglia sia in casu comunque più forte.  
 
6.3. Come è stato correttamente indicato dalla Corte cantonale nel giudizio
impugnato e dal fisco ticinese in risposta, così tuttavia non è.  
 
6.3.1. Il ricorrente insorge davanti al Tribunale federale sostenendo che,
nella misura in cui trascorre con la famiglia "un congruo termine", le sue
relazioni ideali e personali prevalgono su quelle lavorative.   Sennonché,
argomentando in tal senso non considera che la conclusione per cui il centro
degli interessi di una persona che occupa una posizione dirigenziale si trova
al luogo di lavoro può essere confutata soltanto provando l'esistenza di
rapporti particolarmente intensi con il luogo di residenza della famiglia e, in
particolare, di rientrare ogni giorno dalla stessa (DTF 132 I 29 consid. 4.2 in
fine; 121 I 14 consid. 4a pag. 16).  
 
6.3.2. D'altra parte, il sussistere di una simile situazione, che per
giurisprudenza dev'essere per l'appunto di natura qualificata, non risulta
nella fattispecie dato. Come ricordato, il contribuente pernotta infatti
regolarmente nel Cantone Ticino, dove possiede una casa di proprietà e,
compilando la propria dichiarazione dei redditi nel Canton Argovia, ha egli
stesso indicato di soggiornarvi quale "Wochenaufenthalter", ovvero quale
residente settimanale. Rientri regolari presso la famiglia non sono inoltre
provati nei giorni in cui, sempre per motivi di lavoro, si reca nella
succursale romanda di W.________ (VD).  
 
6.3.3. Infine, preso atto del quadro sin qui descritto, differente da quello
giudicato nella sentenza 2C_112/2007 sia per le distanze in gioco che per
l'abitazione di cui il ricorrente è proprietario nel Cantone Ticino,
un'intensità particolare con il luogo di residenza della famiglia non può
neppure essere ammesso tenendo conto del fatto che il contribuente ha invece la
possibilità di rientrare dalla stessa quando si reca presso la succursale che
si trova nella Svizzera tedesca. Anche volendo dare per acquisito questo
aspetto, in parte controverso e su cui in sostanza vertono anche le critiche
relative all'accertamento dei fatti, quindi non ricondurre tali pernottamenti
alla sfera lavorativa, come in concreto fatto dalle autorità fiscali ticinesi,
la situazione del contribuente, che dirige un'azienda nel Cantone Ticino e che
nei paraggi della stessa è proprietario di una casa unifamiliare con giardino,
continua infatti ad essere tutt'altra da quella di un pendolare giornaliero, il
cui unico legame con il cantone che ne richiede l'assoggettamento è in
definitiva costituito dal fatto che vi ha sede la società per la quale opera.  
 
7.   
Confermato il giudizio impugnato in merito alla questione del domicilio
fiscale, occorre però considerare che, in relazione al periodo fiscale 2011, le
autorità del Canton Argovia sostengono che il diritto del Cantone Ticino di
imporre il contribuente è perento. 
 
7.1. Per giurisprudenza, in un rapporto di doppia imposizione intercantonale un
cantone perde il suo diritto di tassare un contribuente quando, pur conoscendo
o potendo conoscere i fatti determinanti per l'imposizione, tarda oltre misura
a fare valere la sua pretesa fiscale e quando, se questa fosse ammessa, un
altro cantone sarebbe tenuto a restituire i tributi percepiti nelle dovute
forme, in buona fede e ignorando la pretesa fiscale concorrente (DTF 139 I 64
consid. 3.2 pag. 67; 137 I 273 consid. 3.3.4 pag. 279 seg.; 132 I 29 consid.
3.2 pag. 32 seg.; sentenze 2C_216/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 3.2 e
2C_604/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.2, pubblicata in: StE 2014 A 24.21
n. 28).  
In merito a tale aspetto temporale, il Tribunale federale ha giudicato che,
tornando applicabile il sistema postnumerando annuale, il termine di perenzione
scade in generale alla fine dell'anno che segue il periodo di tassazione (in
relazione al periodo fiscale "n" e al periodo di tassazione "n+1", la
perenzione interviene pertanto alla fine dell'anno "n + 2"; DTF 139 I 64
consid. 3.3 pag. 67 seg.). Nel contempo, citando una giurisprudenza meno
recente, ha aggiunto che il fatto che la procedura di tassazione non arrivasse
a termine non importava, bastando che la stessa seguisse il suo corso e che
l'altro cantone conoscesse le pretese del cantone che desiderava parimenti
imporre il contribuente (DTF 139 I 64 consid. 3.3 pag. 67 seg.; sentenze 2C_505
/2015 dell'8 dicembre 2016 e 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 3.2 seg.,
in LOCHER/LOCHER, Die Praxis der Bundessteuern, III. Teil: Das interkantonale
Doppelbesteuerungsrecht, § 2 IV D n° 49). 
Nella DTF 139 I 64, il Tribunale federale ha inoltre specificato che gli atti
interruttivi della prescrizione (ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 della legge
federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14] e dell'art. 120 LIFD) valgono anche come
atti che salvaguardano il diritto di imporre e, in questo contesto, ha quindi
escluso la necessità di rendere una decisione di tassazione di carattere
definitivo, suscettibile di essere impugnata (DTF 139 I 64 consid. 3.4 pag. 68
segg; DANIEL DE VRIES REILINGH, op. cit., n. 1415). 
 
7.2. Nel caso in esame, in base ai fatti posti in evidenza dal Canton Argovia
nella presa di posizione del 3 maggio 2017 e prima di esso anche dal Comune di
V.________ (lettera del 7 marzo 2016 trasmessa dall'Ufficio circondariale di
tassazione alla Camera di diritto tributario), il Cantone Ticino ha avanzato la
propria "rivendicazione di sovranità fiscale" nei confronti del Cantone Argovia
con decisione del 7 febbraio 2014, data alla quale risale la decisione di
assoggettamento emessa dall'Ufficio circondariale di tassazione competente in
relazione ai periodi fiscali 2011-2012-2013.  
Dall'incarto trasmesso al Tribunale federale dal fisco ticinese risulta inoltre
che, con decisione del 30 ottobre 2013, il fisco ticinese ha stabilito che il
reddito imponibile del ricorrente per il periodo fiscale 2011 era pari a fr.
3'800.-- (determinante per l'aliquota fr....), che la sostanza imponibile era
pari a fr. 2'000.-- (determinante per l'aliquota fr....), e quindi calcolato
che l'imposta cantonale dovuta per quell'anno ammontava a fr. 503.20. 
Così stando le cose, anche il Tribunale federale non può però che concludere
che le pretese avanzate dal Cantone Ticino con decisione del 7 febbraio 2014 in
relazione al periodo fiscale 2011 sono in realtà perente. Detta decisione è
stata infatti emanata successivamente alla data "n+2" prevista dalla
giurisprudenza, che in casu coincideva con il 31 dicembre 2013; come già
rilevato, nella fattispecie occorre poi constatare che, poco prima dello
scadere di tale data, le autorità fiscali ticinesi avevano già emesso una
decisione di tassazione riguardante il periodo fiscale 2011, con la quale
imponevano il ricorrente solo in maniera estremamente limitata e senza mettere
in qualche modo in discussione il diritto di tassare delle autorità fiscali
argoviesi. 
 
8.  
 
8.1. Per quanto precede e nella misura in cui è ammissibile, in relazione al
periodo fiscale 2011 il ricorso formulato contro il Cantone Ticino è accolto,
per il resto è respinto. In riforma della sentenza del 7 febbraio 2017 della
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il
riconoscimento del domicilio fiscale principale del ricorrente a Z.________ nel
Cantone Ticino è confermato solo per quanto riguarda i periodi fiscali 2012 e
2013.  
 
 
8.2. In relazione al periodo fiscale 2011, il ricorso formulato contro il
Canton Argovia è privo di oggetto. In relazione ai periodi fiscali 2012-2013 è
invece accolto, nella misura in cui è ammissibile. In effetti, le decisioni di
tassazione relative ai periodi fiscali 2012 e 2013 emesse dall'autorità fiscale
del Canton Argovia il 20 agosto 2014 (2012) e il 23 novembre 2015 (2013) sono
annullate e le imposte percepite sulla base di tali decisioni devono essere
restituite; per quanto riguarda la richiesta del pagamento di interessi sulle
stesse, il ricorrente dovrà per contro rivolgersi direttamente all'autorità
fiscale del Canton Argovia (sentenza 2C_809/2008 del 6 agosto 2009 consid. 4.2,
da cui risulta che la presentazione di conclusioni in tal senso davanti al
Tribunale federale nell'ambito di una vertenza relativa alla doppia imposizione
intercantonale è inammissibile).  
 
8.3. Le spese giudiziarie per la procedura davanti al Tribunale federale sono
poste per 1/3 a carico del Cantone Ticino e per 2/3 a carico del Canton
Argovia, secondo soccombenza. Sempre nella medesima proporzione, essi
rifonderanno inoltre al ricorrente, rappresentato da un avvocato, un'indennità
per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; sentenze 2C_934/
2013 del 18 giugno 2014 consid. 6 e 2C_726/2010 del 25 maggio 2011 consid. 5).
Da parte sua, la Camera di diritto tributario dovrà di nuovo esprimersi su
spese e ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF).
 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, in relazione al periodo fiscale 2011 il
ricorso formulato contro il Cantone Ticino è accolto, per il resto (periodi
fiscali 2012-2013) è respinto. In riforma della sentenza del 7 febbraio 2017
della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
l'ammissione del domicilio fiscale principale del ricorrente a Z.________ nel
Cantone Ticino è confermata unicamente per quanto riguarda i periodi fiscali
2012 e 2013. 
 
2.   
Nella misura in cui è ammissibile, in relazione ai periodi fiscali 2012-2013 il
ricorso formulato contro il Canton Argovia è accolto, per il resto (periodo
fiscale 2011) è privo d'oggetto. Di conseguenza, le decisioni di tassazione
relative ai periodi fiscali 2012 e 2013 emesse dall'autorità fiscale del Canton
Argovia il 20 agosto 2014 e il 23 novembre 2015 sono annullate. Le imposte
percepite sulla base di tali decisioni devono essere restituite. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste per 1/3 a carico del Cantone
Ticino e per 2/3 a carico del Canton Argovia. 
 
4.   
Il Cantone Ticino e il Canton Argovia verseranno alla ricorrente, sempre in
ragione di 1/3 e 2/3 ciascuno, un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di
ripetibili per la sede federale. 
 
5.   
La causa è rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione
sulle spese e sulle ripetibili per la sede cantonale. 
 
6.   
Comunicazione ai rappresentanti del ricorrente, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, al Kantonales Steueramt del Canton Argovia, nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Losanna, 13 novembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli 

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