Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1066/2017
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_1066/2017

Sentenza del 19 settembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Stadelmann.

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

entrambi patrocinati dall'avv. Daniel Holenstein,

ricorrenti,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,

Oggetto

imposta cantonale e imposta federale diretta 2013, domicilio fiscale,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 9 novembre
2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (inc. 80.2017.238, 239).

Fatti:

A. 

Il 23 dicembre 2014 i coniugi A.A.________ e B.A.________ (di nazionalità
austriaca, il primo, e di nazionalità russa, la seconda) hanno inviato la loro
dichiarazione concernente il periodo fiscale 2013 all'Ufficio di tassazione di
S.________ (TI). Dagli atti risulta che la dichiarazione è stata firmata a
T.________ (TI), località che è stata indicata anche quale luogo di domicilio
della coppia. Con decisione dell'11 marzo 2015, l'Ufficio di tassazione ha
commisurato il reddito imponibile in fr. 279'800.-- (IC; determinante per
l'aliquota: fr. 279'800.--) rispettivamente in fr. 296'400.-- (IFD;
determinante per l'aliquota: fr. 296'400.--) e la sostanza in fr. 15'629'000.--
(determinante per l'aliquota: fr. 15'678'000.--).

B. 

I contribuenti hanno impugnato la tassazione con reclamo del 10 aprile
successivo, sostenendo che dal 2012 erano illimitatamente imponibili in
Germania, dove avevano trasferito la loro residenza. Rilevando che il diritto
di imporre la sostanza mobiliare ed i redditi generati dalla sostanza mobiliare
era di competenza di tale Stato, hanno quindi postulato che il reddito
imponibile in Ticino per il periodo fiscale 2013 fosse stabilito in fr.
141'400.-- (IC; determinante per l'aliquota: fr. 279'800.--) rispettivamente in
fr. 158'300.-- (IFD; determinante per l'aliquota: fr. 296'800.--) e la sostanza
in fr. 200'000.-- (determinante per l'aliquota: fr. 2'978'000.--). Il 6
settembre 2017 il fisco ticinese ha respinto il reclamo davanti ad esso
interposto, concludendo: "I contribuenti sono domiciliati in Ticino nel Comune
di U.________. Sono perciò illimitatamente imponibili in Ticino e in Svizzera
per appartenenza personale". La decisione su reclamo è stata confermata dalla
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si
è espressa in merito con sentenza del 9 novembre 2017.

C. 

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 13 dicembre 2017, A.A.________ e
B.A.________ hanno impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale
federale, chiedendo che lo stesso venga annullato e l'incarto rinviato al fisco
ticinese, affinché si pronunci nuovamente sulla fattispecie. In corso di
procedura, la Camera di diritto tributario, la Divisione delle contribuzioni
del Cantone Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno
domandato che il gravame sia respinto. Al 9 aprile 2018 risalgono ulteriori
osservazioni dei ricorrenti, di cui verrà detto, per quanto necessario, più
oltre.

Diritto:

1.

1.1. L'impugnativa è stata scritta in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame
non vengono però fatte valere ragioni per scostarsi dalla regola sancita
dall'art. 54 cpv. 1 LTF. Questa sentenza è quindi redatta nella lingua della
decisione querelata, ovvero in italiano. D'altra parte, ritenuto che a seguito
del ricorso interposto contro il giudizio cantonale il Tribunale federale ha
aperto un solo incarto, nemmeno si pone la questione del congiungimento delle
procedure relative alle imposte cantonali e all'imposta federale diretta,
sollevata dagli insorgenti.

1.2. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
nessuna eccezione di cui all'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione
finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv.
1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dai destinatari
del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo
annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo,
cfr. anche l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS
642.14]; sentenze 2C_609/2015 del 5 novembre 2015 consid. 1; 2C_924/2014 del 12
maggio 2015 consid. 1 e 2C_627/2011 del 7 marzo 2012 consid. 1.1).

2.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le
censure sollevate. Occorre pertanto spiegare in cosa consiste la lesione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244
consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla
violazione di diritti fondamentali; simili critiche sono in effetti trattate
solo se sono motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249
consid. 1.4.2 pag. 254).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche
l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che
non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento va
dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non tiene neppure conto di
fatti o mezzi di prova nuovi, che non possono in ogni caso essere posteriori al
giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343
seg.).

2.3. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti,
il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette
cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo qualora l'istanza inferiore non
abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia
omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo,
oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbia tratto delle deduzioni
insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4). In
conformità a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente
argomentare con precisione, e per ogni accertamento di fatto censurato, in che
modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione
l'apprezzamento dell'autorità adita sia insostenibile e in che misura la
violazione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del
litigio (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag.
312).

2.4. Come indicato anche nel seguito, le critiche che vengono formulate dagli
insorgenti rispettano i requisiti in materia di motivazione solo in parte. Per
quanto li disattendano, esse sfuggono a un esame del Tribunale federale.
Inoltre, dati rispettivamente sostanziati non sono nemmeno gli estremi per
produrre nuovi documenti (art. 99 cpv. 1 LTF).

3.

Chiamata ad esprimersi sulla fattispecie, la Corte cantonale ha ritenuto
anch'essa che, nel periodo fiscale 2013, il domicilio fiscale dei ricorrenti
fosse nel Cantone Ticino e non all'estero.

Con due motivazioni distinte e indipendenti, ha infatti rilevato che: (a)
l'appartenenza personale e, di conseguenza, l'assoggettamento illimitato, vanno
ammessi già in base al principio della buona fede; (b) anche volendo ignorare
il comportamento contraddittorio dei contribuenti, in contrasto con il
principio della buona fede, occorre constatare che, a supporto dell'esistenza
di un domicilio all'estero, essi non hanno portato nessun elemento concreto.

I.       Imposta federale diretta

4.

Litigiosa è la questione a sapere se nel 2013 i ricorrenti fossero (ancora)
illimitatamente imponibili nel Cantone Ticino oppure se, come da loro sostenuto
avessero il loro "domicilio principale" in Germania.

4.1. La fattispecie ha carattere internazionale. Giusta l'art. 4 cpv. 1 della
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Germania per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulla
sostanza (CDI CH-DE; RS 0.672.913.62) l'espressione "residente in uno Stato
contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto
Stato, vi è assoggettata illimitatamente alle imposte. Di conseguenza, va
dapprima esaminato se, in base al diritto svizzero, siano date le condizioni
per un assoggettamento all'imposta dei ricorrenti in virtù della loro
appartenenza personale. Se sì, va poi verificato se la CDI CH-DE limiti il
diritto d'imposizione del fisco svizzero (sentenza 2C_128/2016 del 7 aprile
2017 consid. 4.1; FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER,
Handkommentar zum DBG, 3a ed., n. 6 delle "Vorbemerkungen zu Art. 3-15").

4.2. Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro
appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera
(art. 3 cpv. 1 LIFD). Per domicilio, si intende di principio il domicilio
civile, ovvero il luogo in cui una persona risiede con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente (art. 3 cpv. 2 LIFD) rispettivamente il luogo in cui
si situa il centro dei suoi interessi (DTF 138 II 300 consid. 3.2 pag. 305
seg.; 132 I 29 consid. 4.1 pag. 36; sentenza 2C_793/2013 del 7 maggio 2014
consid. 4.2). Per giurisprudenza, questo luogo non si determina in funzione
delle dichiarazioni del contribuente, bensì di riferimenti oggettivi; in questa
misura, la libera scelta del proprio domicilio fiscale non è quindi possibile
(DTF 138 II 300 consid. 3.2 pag. 305 segg.; 132 I 29 consid. 4.1 pag. 35 seg.).

4.3. L'esistenza del domicilio fiscale principale, quale elemento che fonda o
aumenta il carico impositivo, è un aspetto che compete alle autorità fiscali di
accertare (art. 123 cpv. 1 LIFD). Nel loro giudizio, esse non sono vincolate da
decisioni prese in altri ambiti (in materia di diritti politici, di controllo
degli abitanti, ecc.), che hanno valore di indizio (DTF 132 I 29 consid. 4.1
pag. 35 seg; sentenze 2C_128/2016 del 7 aprile 2017 consid. 4.2 e 2C_627/2011
del 7 marzo 2012 consid. 4.2). Da parte sua, il contribuente ha però un dovere
di collaborazione, e deve fornire indicazioni circostanziate riguardo a tutti
gli elementi propri a fondare l'assoggettamento (art. 124 segg. LIFD); in
questo contesto, deve in particolare rendere verosimile anche l'esistenza di
relazioni strette con lo Stato nel quale si dice domiciliato (DTF 138 II 300
consid. 3.4 pag. 307 seg.; sentenze 2C_128/2016 del 7 aprile 2017 consid. 4.2 e
2C_1139/2014 del 20 luglio 2015 consid. 4.3).

5.

5.1. In base ai fatti ritenuti dalla Camera di diritto tributario nel proprio
giudizio risulta nella fattispecie:

che il ricorrente 1, cittadino austriaco, ha ottenuto il permesso di domicilio
nel 1984 e che detta autorizzazione è stata rinnovata un'ultima volta il
31.1.2014, con termine di controllo il 31.1.2019; nel contempo, che lo stesso è
stato domiciliato a T.________ (ora Comune di U.________) dal 1.2.2001 al
25.11.2015, giorno in cui ha notificato alle autorità la propria partenza dal
Cantone Ticino;

che la ricorrente 2, cittadina russa, è stata in possesso di un permesso di
dimora dal 9.9.2010 al 16.9.2015; nel contempo, che ha avuto il suo domicilio
nel Comune di U.________ dal 9.9.2010 al 25.11.2015;

che i figli C.________ (2011) e D.________ (2013), erano a beneficio di un
permesso di domicilio (C) : per il figlio C.________, ottenuto il 1.6.2011, con
termine di controllo il 31.1.2014 e poi rinnovato, con termine di controllo il
31.1.2019; per il figlio D.________, ottenuto il 19.9.2013 con termine di
controllo il 31.1.2019;

che i ricorrenti hanno presentato la dichiarazione 2013 il 23.12.2014
firmandola a T.________ e indicando sui moduli l'indirizzo di T.________;

che anche da un esame dei giustificativi allegati alla dichiarazione fiscale
risulta che l'indirizzo rispettivamente il domicilio indicato è quello di
T.________ (certificato di salario rilasciato ai coniugi dalla E.________ AG il
15.12.2014; attestazione concernente i contributi di previdenza individuale per
il 2013; documenti della "Banca F.________" acclusi all'elenco debiti;
documenti della "Banca G.________" acclusi all'elenco titoli);

che il datore di lavoro elvetico dei contribuenti (J.________ AG, società di
famiglia) non ha trattenuto l'imposta alla fonte dai salari loro versati, come
richiesto in caso di lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscale in
Svizzera, vi esercitano un'attività dipendente durante brevi periodi, durante
la settimana o quali frontalieri;

che dalla consultazione, il 25 ottobre 2017, del registro di commercio del
Canton San Gallo, dove ha sede la E.________ AG, emergeva come il ricorrente 1
fosse membro del Consiglio di amministrazione della società, con diritto di
firma individuale e domicilio a T.________, e appariva quindi insolito che se i
ricorrenti avessero trasferito il proprio domicilio in Germania già nel 2012,
nel 2017 egli non avesse ancora modificato i suoi dati;

che nel 2013 la famiglia (composta dai ricorrenti, dai figli comuni e dalla
figlia della ricorrente 2) aveva versato al gruppo H.________ premi di cassa
malati per fr. 18'899.70 e che i contribuenti avevano pure fatto valere, nella
dichiarazione fiscale, la deduzione legata ai costi dell'assicurazione malattia
privata;

che il pagamento dei premi della cassa malati per tutta la famiglia costituisce
un altro elemento importante, oltre ai permessi di soggiorno, per stabilire
l'assoggettamento illimitato in Svizzera;

che del tutto diversa è invece l'impostazione data dai contribuenti una volta
ricevuta la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013, ciò che
evidentemente contrasta con la posizione da loro assunta in precedenza nei
confronti dell'autorità fiscale.

5.2. A fronte della situazione descritta, aggiunge la Corte cantonale, i
contribuenti non hanno d'altra parte addotto prove atte a dimostrare che i
legami personali ed economici con la Germania prevalgano su quelli con la
Svizzera. In questo contesto, rileva infatti:

che non viene in aiuto dei contribuenti la presentazione dell'allegato 9 al
ricorso (calcolo degli ammortamenti su un non meglio precisato immobile della
I.________ GmbH), addotto a comprova della loro effettiva abitazione dei locali
adiacenti la fabbrica, siccome: non è dato sapere da che fonte provenga tale
documento, ovvero se sia un documento contabile allestito dalla I.________
GmbH, oppure sia stato preparato da un'autorità a seguito di un controllo; nel
documento, che sembra essere stato allegato a un altro atto, non viene indicato
nessun nominativo di autorità preposte al controllo e di quando questo sarebbe
stato effettuato; il documento non è firmato e parla in maniera sommaria di
"Konferenz und Gasthaus" senza neppure indicare dove queste siano ubicate;
visto quanto appena indicato e preso nel contempo atto dei luoghi, appare
infine poco probabile che i ricorrenti abitino all'interno della loro ditta;

che neppure rappresenta un documento significativo la "Haushaltsbescheinigung",
prodotta unicamente per la ricorrente 2, che attesta il suo annuncio
all'indirizzo di V.________, a W.________ (D);

che anche il certificato di una scuola dell'infanzia a W.________, relativo al
figlio C.________ e al lasso di tempo tra l'1.9.2012 e il 31.8.2013, per una
frequenza giornaliera di 4-5 ore ed un costo di 128 EUR mensili, è poco
rilevante dato che: non indica che il figlio dei ricorrenti abbia davvero
frequentato la scuola; neppure viene sostenuto che sussistesse un obbligo di
frequenza e - per il periodo fiscale sub iudice - i ricorrenti hanno comunque
chiesto e ottenuto dalle autorità elvetiche che C.________ beneficiasse di un
permesso di domicilio;

che pure il figlio D.________ - in relazione al quale si evidenzia la nascita a
X.________ (D) - ha da subito beneficiato in Svizzera di un permesso di
domicilio C, valido dal 19.9.2013 e con termine di controllo il 31.1.2019;

che la figlia della ricorrente 2 - nata nel 1995 e di cui viene sottolineata la
frequentazione del ginnasio a Y.________ (D) - era nel periodo in disamina
oramai maggiorenne e era per altro indicata anche nella dichiarazione 2013 (al
pari di quella per il 2011) come a beneficio di un alloggio fuori Cantone per
motivi di studio;

che a sostegno dell'assoggettamento illimitato in Germania, i contribuenti
indicano pure che il ricorrente 1 è amministratore della "I.________ GmbH";
nondimeno, e anche non volendo considerare che agli atti non vi sono documenti
concernenti la società citata, occorre rilevare: che egli riveste lo stesso
ruolo in Svizzera, in seno alla E.________ AG; inoltre, che il fatto di
ricoprire il ruolo di amministratore non comprova ancora il tipo e la frequenza
dell'attività svolta in Germania, tanto più che nel modulo relativo alle spese
professionali egli indicava di svolgere per E.________ AG di Z.________ (SG)
un'attività ad un grado di occupazione del 100 %;

che l'effettiva frequenza non è dimostrata nemmeno per i corsi seguiti dalla
ricorrente 2 per ottenere il diploma di contabile, che erano ad ogni modo
pianificati durante alcune settimane (non tutti i giorni) in gennaio e febbraio
2013 ed anche in novembre e dicembre 2013;

che nella loro dichiarazione fiscale 2013 i ricorrenti hanno notificato spese
di trasporto dal domicilio (indicando W.________) al luogo di lavoro Z.________
(SG); come già nel periodo fiscale precedente (in cui come luogo di domicilio
veniva indicato T.________), hanno però richiesto in deduzione un totale di fr.
4'500.-- ciascuno, derivanti dall'utilizzo del mezzo pubblico, come per l'anno
precedente;

che i dati telefonici inerenti a un'utenza telefonica intestata alla
"I.________ GmbH" non provano ancora che la stessa sia stata utilizzata dal
ricorrente 1; questi dati, prodotti per dimostrare che nel 2013 egli avrebbe
soggiornato in Svizzera solo per 25 giorni, contrastano inoltre in modo
evidente con le indicazioni fornite in sede di dichiarazione di tassazione e
con i documenti ad essa allegati, in particolare con la dichiarazione di
svolgere un'attività a Z.________ nella misura del 100 %, facendo anche valere
deduzioni legate alle spese supplementari relative al rientro settimanale a
domicilio (spese per doppia economia domestica);

che nemmeno determinante per un domicilio all'estero è la produzione della
decisione fiscale tedesca per il 2013, peraltro notificata solo il 21.3.2016;
in effetti non è dato sapere, né viene comprovato, quando i ricorrenti hanno
inoltrato la dichiarazione di tassazione al fisco tedesco, di modo che non può
essere escluso che gli stessi abbiano inviato la dichiarazione di tassazione
solo a seguito della procedura di tassazione ticinese ed, in particolare, dopo
aver ricevuto la notifica di tassazione per il 2013;

che da tutto ciò consegue che il centro degli interessi dei contribuenti per il
2013 era nel Cantone Ticino, motivo per cui essi sono illimitatamente
imponibili in Svizzera.

6. 

Sotto un primo capitolo in diritto, intitolato "Bindung an die
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz", gli insorgenti si lamentano
dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove. Tuttavia, non
raggiungono il loro obiettivo, che doveva essere quello di dimostrare
l'insostenibilità del giudizio reso.

6.1. In effetti, in quella sede si limitano a riferirsi a taluni accertamenti/a
talune prove dandone una differente lettura, e procedono quindi come se fossero
davanti a un'istanza d'appello, ciò che però questa Corte non è, poiché essa si
basa di principio sui fatti accertati nel giudizio impugnato, scostandosene
solo se sono date le condizioni previste dall'art. 105 LTF e, segnatamente, se
è stato violato il divieto d'arbitrio (sentenze 2C_728/2016 del 6 aprile 2017
consid. 6; 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 8.1.2; 2C_746/2015 del 31
maggio 2016 consid. 5.5; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n.
26 segg. ad art. 97 LTF; CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, La procédure de recours devant
le Tribunal fédéral, in François Bellanger/Thierry Tanquerel [ed.], Le
contentieux administratif, 2013, 137 segg., 159 segg.).

Nell'ottica dell'art. 97 cpv. 1 LTF, che subordina la correzione di un
eventuale errore al fatto che possa essere determinante per l'esito del
procedimento, omettono nel contempo di considerare che la conclusione cui è
giunta la Camera di diritto tributario si fonda pure sulla valutazione di una
serie di altre prove ed è quindi il risultato di un ragionamento ben più
strutturato, di cui non può essere dimostrata l'arbitrarietà attraverso la
critica di singoli apprezzamenti, estrapolati dal contesto ben più ampio in cui
gli stessi vengono espressi.

6.2. Motivato in modo preciso e con rinvio agli atti sull'arco di parecchie
pagine, come risulta dal sunto contenuto nel precedente p.to 5 che riferisce di
quanto la Corte cantonale ha scritto nei considerandi 2.8.1- 2.8.10 del
giudizio impugnato, l'apprezzamento della fattispecie da parte della Camera di
diritto tributario appare in ogni caso tutt'altro che insostenibile - ovvero
lesiva dell'art. 9 Cost. - e sulla base dello stesso era quindi anche legittimo
concludere che, per quanto attiene al periodo fiscale 2013, il centro degli
interessi dei ricorrenti fosse sempre e ancora da individuare nel Cantone
Ticino.

6.2.1. In via abbondanziale, va infatti rilevato che il permesso di domicilio
UE/AELS ha certo carattere dichiarativo, come viene sottolineato
nell'impugnativa con riferimento alla DTF 136 II 329, ma che il suo rinnovo
(termine di controllo) da parte del ricorrente 1 e del figlio C.________ (31
gennaio 2014) ha implicato la formulazione di una domanda (art. 6 cpv. 2
dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione
delle persone [OLCP; RS 142.203]); che già solo dal rinnovo è quindi lecito
dedurre delle intenzioni dei ricorrenti altrettanto chiare a restare in
Svizzera, mantenendovi il centro dei propri interessi, e che lo stesso vale per
il rilascio di un'analoga autorizzazione alla nascita del figlio D.________ (19
settembre 2013; art. 5 OLCP in relazione con l'art. 43 della legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 [LStrI; RS
142.20]).

Per rimanere nel medesimo contesto, evidente è inoltre il fatto che gli
insorgenti hanno notificato alle autorità la partenza dal Cantone Ticino
unicamente a fine novembre del 2015 e che anche questo fatto costituisce un
indizio significativo della reale situazione nel periodo fiscale in
discussione, sia per quanto riguarda il ricorrente 1 che per quanto attiene
alla ricorrente 2.

6.2.2. Ritenuto che a questi elementi, che segnalano una precisa volontà di chi
li ha svolti, se ne aggiungono poi di ulteriori (pagamento di premi di cassa
malattia che si attestano - per il solo 2013 - all'ingente importo di fr.
18'899.70 e richiesta di riconoscimento di deduzioni legate a tali costi;
indicazioni sui molteplici documenti allegati alla dichiarazione d'imposta;
notifica di un tasso di occupazione del 100 % presso la E.________ AG di
Z.________ [SG]; mancata modifica dei dati a registro di commercio, che ancora
nel 2017 indicavano il domicilio di T.________; ecc.), che pure non sono
oggetto di nessuna reale confutazione ma, al più, di critiche frammentarie, ben
poteva quindi la Corte cantonale concludere - senza violare l'art. 9 Cost. -
che l'agire del fisco ticinese era stato corretto.

In effetti, anche dall'accurato esame svolto dai Giudici ticinesi in merito
alle prove che sono state addotte dagli insorgenti a sostegno del loro
trasferimento in Germania (precedente consid. 5.2) non salta all'occhio nessuna
specifica incongruenza, che possa avere effetti determinanti sull'esito del
litigio (art. 97 cpv. 1 LTF). In particolare, non può certo essere dedotta
l'esistenza di "sehr starke Indizien für den Lebensmittelpunkt im W.________",
come preteso dai ricorrenti sorvolando, in sostanza, su tutti gli altri aspetti
- non solo formali - che parlano invece per il sussistere del domicilio nel
Cantone Ticino.

7.

7.1. Condivisa la conclusione della Corte cantonale secondo cui, per il periodo
fiscale 2013, il centro degli interessi dei ricorrenti si trovava sempre e
ancora nel Cantone Ticino, il ricorso in materia d'imposta federale diretta va
pertanto respinto. Ritenuto che il loro domicilio fiscale nel Cantone Ticino va
confermato già per questo motivo, non occorre infatti approfondire se esso
andasse riconosciuto anche in base al principio della buona fede, come
sostenuto dai Giudici ticinesi con un'argomentazione ulteriore, che pure viene
contestata (precedente consid. 3).

7.2. D'altra parte, a differente valutazione non può condurre il richiamo
all'art. 4 cpv. 2 CDI CH-DE contenuto nell'impugnativa nel secondo capitolo in
diritto, intitolato "echte Doppelbesteuerung".

7.2.1. Giusta l'art. 4 cpv. 2 CDI CH-DE, quando, in base alle disposizioni del
paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta persona
è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Quando ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente con il quale le
relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi
vitali); b) se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione
permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata
residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta
persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato
contraente del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza
di entrambi gli Stati contraenti o non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le
autorità degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

7.2.2. Anche nel caso in cui una persona fisica sia da considerare residente in
entrambi gli Stati contraenti e in entrambi disponga di un'abitazione
permanente, come sostenuto nella fattispecie in esame dai contribuenti, la
residenza viene quindi stabilita in quello Stato con il quale le relazioni
personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali;
art. 4 cpv. 2 lett. b CDI CH-DE). Secondo quanto indicato (precedenti consid. 5
e 6), e per lo meno in relazione al periodo fiscale in esame, tale Stato è però
proprio la Svizzera, non la Germania (2C_128/2016 del 7 aprile 2017 consid.
5.7; 2C_32/2016 del 24 novembre 2016 consid. 9.4; 2C_1139/2014 del 20 luglio
2015 consid. 6; 2C_452/2012 del 7 novembre 2012 consid. 5). Ritenuto che le
norme di conflitto della Convenzione non possono escludere che le autorità
contraenti giungano a conclusioni opposte e che nel giudizio impugnato è fatta
menzione dell'emanazione di una decisione di tassazione anche da parte del
fisco tedesco, va per il resto rinviato alla possibilità della promozione di
una procedura amichevole (art. 26 CDI CH-DE; sentenze 2P.63/2004 del 3 marzo
2005 consid. 8.2 e 2A.436/2001 del 7 marzo 2002 consid. 3; XAVIER OBERSON,
Précis de droit fiscal international, 4a ed. 2014, pag. 315 segg.; PETER
LOCHER; Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ed. 2005,
pag. 535 seg.).

II.       Imposta cantonale       

8.

L'art. 3 LAID ha tenore simile a quello dell'art. 3 LIFD e in ambito
internazionale dev'essere applicato allo stesso modo (sentenze 2C_1139 e 1140/
2014 del 20 luglio 2015 consid. 7; 2C_924 e 2C_925/2014 del 12 maggio 2015
consid. 6; 2C_335 e 2C_336/2014 del 19 gennaio 2015 consid. 9). Differente
conclusione non va d'altra parte tratta nemmeno in merito alle asserite
violazioni della CDI CH-DE, formulate per altro senza procedere a distinzione
alcuna tra i differenti tipi di imposte in discussione. Il ricorso interposto
va quindi respinto anche con riferimento alle imposte cantonali.

III.       Spese e ripetibili

9. 

Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti, in
solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3
LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 

In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è respinto.

2. 

In riferimento all'imposta cantonale, il ricorso è respinto.

3. 

Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

4. 

Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo. 

Losanna, 19 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli