Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.23/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1F_23/2017         

Sentenza del 7 agosto 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Karlen, Giudice presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
istanti,

contro

Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
controparte.

Oggetto
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_325/2017
del 15 giugno 2017.

Fatti:

A. 
Con decisione del 22 maggio 2017 (incarto n. 52.2017.276) il Giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo ha invitato A.________ e B.________, che
avevano impugnato una decisione del 3 maggio 2017 del Consiglio di Stato, a
versare un anticipo di fr. 1'000.--.

B. 
Adito dagli interessati, con sentenza 1C_325/2017 del 15 giugno 2017 il
Tribunale federale, accertato che i ricorrenti non avevano dimostrato alcun
pregiudizio irreparabile, ne ha dichiarato il ricorso inammissibile.

C. 
Avverso questa sentenza A.________ e B.________ inoltrano una domanda di
revisione al Tribunale federale.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può
essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).

1.2. L'istanza di revisione è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e la
legittimazione degli istanti è pacifica. La domanda può essere decisa senza
procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Sapere se una sentenza debba
essere revisionata non costituisce una questione sull'ammissibilità della
domanda, ma attiene all'esame di merito.

1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché
l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 78 consid. 4.1, 36 consid. 1.3).

2.

2.1. Gli istanti richiamano l'art. 121 lett. a, c ed d LTF, secondo cui la
revisione può tra l'altro essere domandata se sono state violate le norme
concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il
Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per
svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultino dagli atti (lett.
d). Ritenuto che gli istanti non ricusano i Giudici federali (art. 34-36 LTF),
non è ravvisabile alcuna lesione dell'art. 121 lett. a LTF.

2.2. Come noto agli istanti (vedi sentenza 1F_10/2017 del 19 aprile 2017
consid. 1.3), secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare
perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 78 consid. 4.1, 36 consid.
1.3). L'istanza in esame, che riprende in larga misura le censure di merito
addotte nel ricorso, disattende chiaramente queste esigenze di motivazione.

2.3. Gli istanti criticano il fatto che il Tribunale federale, come
precedentemente pure la Corte cantonale, ha statuito con due decisioni distinte
(sentenze 1C_325/2017 e 1C_326/2017 del 15 giugno 2017) su un ricorso
concernente due decisioni differenti, invece di congiungere le cause e
deciderle con un unico giudizio. Al riguardo richiamano, manifestamente a
torto, gli art. 82 e 119 LTF relativi al ricorso ordinario (art. 82 LTF) e a
quello sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), che giusta l'art.
119 LTF possono essere proposti con una sola e medesima istanza (cpv. 1) e che
il Tribunale tratta nella stessa procedura (cpv. 2). In concreto non si è
infatti chiaramente in presenza di una singola decisione cantonale che poteva
essere impugnata sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale, ma bensì di due decisioni diverse e relative a materie e parti
distinte, impugnabili separatamente e soltanto con ricorsi ordinari, per cui
una congiunzione delle cause non entrava in considerazione. L'asserito aumento
dei costi derivanti dall'inoltro di ricorsi inammissibili nulla muta a tale
esito. L'accenno all'art. 111 cpv. 1 e 2 LTF, secondo cui chi ha diritto a
ricorrere al Tribunale federale deve poter essere parte nei procedimenti
dinanzi a tutte le autorità cantonali inferiori, è palesemente ininfluente,
come i richiami a norme della PA (RS 172.021), ritenuto che la procedura
dinanzi al Tribunale federale è retta dalla LTF.

2.4. Gli istanti criticano mancate ricusazioni nell'ambito di procedure
pendenti o evase a livello cantonale. Queste censure, di merito, esulano
dall'oggetto del litigio, limitato alla richiesta di anticipo spese, come
illustrato nella sentenza 1C_325/2017 dedotta in revisione (consid. 1.2).

2.5. Le generiche critiche inerenti alla prassi secondo cui una richiesta di
anticipo spese non implica di massima un pregiudizio irreparabile (DTF 142 III
798 consid. 2), sono inammissibili, poiché un'istanza di revisione non è data
per ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione, né per
riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato: il
rimedio della revisione non è infatti offerto per fare valere che il Tribunale
federale a torto non sarebbe entrato nel merito di determinate censure,
ritenuto che quelle sollevate nel ricorso non costituivano conclusioni ai sensi
dell'art. 121 lett. c LTF (sentenza 1F_10/2017, citata, consid. 2.3). Del
resto, esse nemmeno reggerebbero, visto che gli istanti, che non avevano
addotto alcuna indigenza, avevano poi pagato l'importo richiesto (sentenza
1C_325/2017, consid. 1.4). Anche la DTF 137 III 637 consid. 1.2, da loro
invocata, precisa che il versamento di una somma di denaro non comporta di
massima un pregiudizio irreparabile. La circostanza che nel quadro di altre
cause il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe rinunciato a richiedere
anticipi è irrilevante, ricordato che il Tribunale federale, contrariamente a
quanto parrebbero ritenere gli istanti, non è un'autorità di vigilanza e
statuisce soltanto su decisioni cantonali o federali di ultima istanza (art. 86
LTF).

Infine, rilevato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il Tribunale
federale non doveva esprimersi sulle richieste di risarcimento formulate dai
ricorrenti, per cui l'art. 121 lett. c e d LTF non è stato leso.

3. 
In quanto ammissibile, la domanda di revisione dev'essere quindi respinta. Le
spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico degli istanti.

3. 
Comunicazione agli istanti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 7 agosto 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Karlen

Il Cancelliere: Crameri

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