Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.21/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1F_21/2017             

 
 
 
Sentenza del 17 novembre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Simonetta Scolari, 
istante, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Lorenzo Anastasi, 
 
Già Comune di X.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Manetti, 
Municipio di Bellinzona, piazza Nosetto, 
6500 Bellinzona 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa,
6501 Bellinzona, 
Tribunale cantonale amministrativo, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Ordine di demolizione parziale di un terrapieno, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero dell'11
dicembre 2014 (1C_215/2014) (52.2012.491). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione del 26 gennaio 2012 il Municipio del Comune di X.________, nel
frattempo confluito per aggregazione in quello nuovo di Bellinzona, ha intimato
a A.________ l'ordine di demolizione parziale di un terrapieno realizzato
abusivamente, decisione confermata il 14 novembre 2012 dal Consiglio di Stato e
il 3 marzo 2014 dal Tribunale cantonale amministrativo. Con sentenza 1C_215/
2014 dell'11 dicembre 2014 il Tribunale federale ha respinto, in quanto
ammissibile, un ricorso dell'interessata. 
 
B.   
Il 20 ottobre 2015 A.________ introduce un'istanza di revisione al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando l'annullamento dell'ordine di ripristino.
Con giudizio del 31 maggio 2017 la Corte cantonale, negata la propria
competenza poiché l'istanza doveva essere presentata al Tribunale federale,
l'ha dichiarata irricevibile. 
 
C.   
Mediante sentenza odierna, il Tribunale federale ha respinto in quanto
ammissibile un ricorso del 16 agosto 2017 presentato dall'istante contro la
decisione della Corte cantonale (causa 1C_415/2017). 
 
D.   
Il 7 luglio 2017 A.________ introduce un'istanza di revisione della sentenza
1C_215/2014 al Tribunale federale. Chiede di restituire "nella misura in cui
sia necessario" i termini per la revisione, in via cautelare di sospendere
l'esecuzione della decisione del 3 marzo 2014 del Tribunale cantonale
amministrativo riguardo all'ordine di demolizione e, nel merito, di annullare
la sentenza 1C_215/2014 nel senso di modificarne il dispositivo, annullando e
riformando la decisione cantonale del 3 marzo 2014. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti (art. 127 LTF). 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può
essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).  
 
1.2. La legittimazione dell'istante è pacifica. Sapere se una sentenza può
essere oggetto di revisione non costituisce una questione sull'ammissibilità
della domanda, ma attiene all'esame di merito.  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché
l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 78 consid. 4.1, 36 consid. 1.3).
Come si vedrà, l'istanza in esame disattende in larga misura queste esigenze di
motivazione.  
 
1.4. La domanda di revisione dev'essere depositata, per altri motivi di quelli
indicati all'art. 124 cpv. 1 lett. a-c, presso il Tribunale federale entro 90
giorni dalla loro scoperta (lett. d). Riguardo alla tempestività della domanda,
l'istante rileva che il Tribunale cantonale amministrativo, dopo aver ordinato
lo scambio di allegati con replica e duplica, ha dichiarato irricevibile la sua
istanza di revisione del 20 ottobre 2015 soltanto il 31 maggio 2017. Sostiene,
manifestamente a torto (vedi al riguardo causa 1C_415/2017 decisa in data
odierna), fondandosi sulla previgente prassi relativa all'OG e misconoscendo
che il ricorso in materia di diritto pubblico notoriamente ha effetto
devolutivo, come risulta chiaramente dalla pubblicata giurisprudenza (DTF 141
II 14 consid. 1.5 pag. 24; 140 III 636 consid. 3.5 pag. 641; 138 II 169 consid.
3.3 pag. 171), che la Corte cantonale avrebbe cambiato la prassi inerente
all'autorità competente per esaminare un'istanza di revisione. Richiama inoltre
l'art. 6 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013 (LPAmm) e l'art. 48 cpv. 3 LTF relativi alla trasmissione d'ufficio di
atti scritti inoltrati a un'autorità incompetente e al rispetto dei termini in
tal caso.  
 
Nella parallela sentenza 1C_215/2017 consid. 4.2 è stato rilevato che secondo
la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio di un atto scritto si giustifica
quando il suo inoltro a un'istanza incompetente avviene in seguito a
un'indicazione dei rimedi di diritto viziata, a una svista o a dubbi di una
parte, ma non di massima quando l'autorità incompetente è stata adita, come in
concreto, consapevolmente (DTF 140 III 641 consid. 3.5 in fine pag. 641 con
riferimenti anche alla dottrina; sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2011
consid. 2.5). 
 
1.5. La questione della tempestività o meno dell'istanza di revisione,
inoltrata oltre 90 giorni dalla conoscenza del motivo di revisione (art. 124
cpv. 1 lett. d LTF), in particolare riguardo alla sua mancata trasmissione
d'ufficio al Tribunale federale, nonché il quesito di sapere se si sia in
presenza di un caso di restituzione dei termini per inosservanza (art. 50 LTF;
cfr. sentenze 8F_12/2014 del 15 aprile 2015 consid. 3.2, in: RtiD II-2015 n. 27
pag. 112 e 2C_98/2008 del 12 marzo 2008 consid. 1) non devono comunque essere
vagliate oltre. L'istanza, come ancora si vedrà, infatti è in ogni modo
inammissibile.  
 
2.  
 
2.1. L'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF dispone che la revisione può essere
domandata in materia di diritto pubblico se l'istante, dopo la pronuncia della
sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova
decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti
e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.  
 
Al riguardo l'istante osserva d'essere venuta a conoscenza in modo sicuro del
fatto posto a fondamento della domanda soltanto il 15 ottobre 2015. Rileva che
in data 9 ottobre 2015 avrebbe scoperto che l'allora Municipio di X.________
avrebbe fondato erroneamente l'ordine di ripristino del 26 gennaio 2012 sulla
base di un limite boschivo superato, poiché quello effettivamente in vigore,
approvato con risoluzione governativa del 21 giugno 2000, si situerebbe a una
distanza di molto maggiore rispetto all'opera litigiosa da demolire. In merito
alla scoperta del fatto "pseudo nuovo", l'istante si limita tuttavia ad addurre
che, in data non precisata, suo marito, la cui attenzione sarebbe stata
attirata da un non meglio precisato taglio del bosco avvenuto sul territorio
comunale, si era rivolto alla Cancelleria comunale allo scopo di ottenere
ragguagli, chiedendo in particolare di mettergli a disposizione l'accertamento
del limite del bosco in vigore. Esaminando il relativo documento, l'istante
avrebbe rilevato delle incongruenze inerenti al suo fondo con il piano delle
zone e con quanto pubblicato sul sito www.tigeo.ch. Invitata a chiedere
ulteriori delucidazioni a uno studio d'ingegneria ch'era intervenuto
nell'ambito dell'accertamento del limite del bosco, sarebbe poi emerso che
quello del 1993 non corrisponderebbe a quello del 2000. 
 
Dopo ulteriori accertamenti, ella ha chiesto allo studio d'ingegneria forestale
Giovanni Monotti di verificare la questione. Dal rapporto di confronto del 9
ottobre 2015 da questi elaborato risulterebbe che il preteso riporto errato tra
l'accertamento forestale del 1993 e quello del 2000 si configurerebbe come più
"svantaggioso" per l'istante. Il 15 ottobre 2015 lo studio d'ingegneria Gianora
e associati ha poi stilato una verifica delle distanze dal limite boschivo del
fondo dell'istante riguardo ai due accertamenti, rilevandone le differenze. In
quel momento l'istante si sarebbe resa conto che l'ordine di ripristino si
sarebbe fondato su elementi a lei sfavorevoli. 
 
Precisa poi che con licenza edilizia del 1996 le era stata concessa una deroga
dalla distanza dal bosco sulla base di un accertamento del 19 ottobre 1993 e in
data 13 gennaio 1999 una licenza in sanatoria. Osserva che con decisione del 23
dicembre 2003 il Tribunale cantonale amministrativo ha assunto d'ufficio
l'accertamento del 1993, al suo dire errato poiché le autorità interessate non
avrebbero indicato alla Corte cantonale che il 21 giugno 2000 il Consiglio di
Stato aveva approvato un altro accertamento generale del limite boschivo,
secondo lei tuttora valido. Il 10 dicembre 2009 l'Ufficio forestale avrebbe
tuttavia erroneamente indicato al Municipio che il limite accertato nel 1993
era stato ripreso nei piani pubblicati nel 1997, approvati dal Governo il 21
giugno 2000. L'ordine di ripristino si riferirebbe quindi al limite boschivo
accertato nel 1993 e non a quello, più favorevole all'istante, approvato nel
2000. 
 
2.2. I mezzi di prova dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non concernono fatti
nuovi ai sensi del previgente art. 137 OG, ma fatti vecchi anteriori alla
sentenza, scoperti in seguito. La novità si riferisce quindi alla scoperta, non
al fatto medesimo (DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 pag. 275 che indica le
cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione).  
 
L'istante disattende che di massima il fatto è ammissibile, purché il
richiedente non l'abbia potuto addurre nell'ambito della procedura precedente.
Secondo la giurisprudenza ciò implica ch'egli, o il suo patrocinatore, abbiano
fatto prova di tutta la diligenza esigibile: ciò non si verifica quando la
scoperta del ritrovato mezzo di prova è il frutto di ricerche, che avrebbero
potuto e dovuto essere effettuate nella procedura precedente. Giova
sottolineare che si può ammettere soltanto con ritegno l'impossibilità per una
parte di addurre un determinato fatto nel quadro della procedura anteriore,
poiché il motivo di revisione fondato su nova improprie non deve servire a
rimediare a errori e omissioni dell'istante nella conduzione della procedura (
DTF 143 V 105 consid. 2.3 pag. 107; 143 III 272 consid. 2.2 pag. 275 seg.; 134
III 699 consid. 2.2 pag. 671; sentenze 4A_763/2011 del 30 aprile 2012 consid.
3.1 e 4A_144/2010 del 28 settembre 2010 consid. 2.3; PIERRE FERRARI, in:
Commentaire de la LTF, 2aed., n. 18 ad art. 123). 
 
Certo l'istante rileva che avrebbe scoperto con sicurezza (al riguardo vedi DTF
143 V 105 consid. 2.4 pag. 108) solo in data 9 ottobre 2015 grazie al citato
rapporto di confronto che il Municipio e le istanze cantonali avrebbero fondato
erroneamente l'ordine di ripristino sulla base di un limite boschivo superato,
dando ella medesima per acquisito che quello antistante il terrapieno
corrispondesse a quello accertato nel 1993. Riguardo alla scoperta di tale
fatto, si limita tuttavia a rilevare il citato intervento di suo marito. Ella
non spiega tuttavia perché non avrebbe potuto effettuare tali chiarimenti
nell'ambito della precedente procedura, ritenuto che tale fatto era oggetto
della decisione governativa del 21 giugno 2000. Contrariamente all'assunto
ricorsuale, nell'ambito della procedura edilizia la questione della distanza
del bosco era decisiva, motivo per cui, adottando la dovuta diligenza, ella
avrebbe potuto effettuare o far eseguire già all'epoca, tempestivamente, le
relative ricerche. Per di più, tale fatto esulava dall'oggetto della sentenza
1C_215/2014 della quale è chiesta la revisione. Nella stessa, circoscritta alla
legalità dell'ordine di demolizione e non alla questione della violazione del
diritto materiale, accertata in maniera definitiva, quest'ultima non poteva più
essere rimessa in discussione (consid. 3.2). 
 
2.3. L'istante misconosce inoltre che la sua tesi, secondo cui all'epoca della
realizzazione dell'opera litigiosa non sarebbe sussistito un interesse a
ristabilire il rispetto delle distanze dal bosco, è ininfluente, decisiva
essendo infatti la mancata autorizzazione del manufatto, per cui,
processualmente, il giudizio sulla violazione del diritto materiale non poteva
esser ridiscusso (consid. 3.4).  
Ne segue che il preteso fatto "pseudo-nuovo", che poteva essere addotto nel
procedimento precedente, non sarebbe comunque stato rilevante nel quadro della
causa 1C_215/2014. La portata dell'invocato rapporto di confronto e la verifica
dello studio Gianora e associati non devono pertanto esser esaminati oltre. 
 
3.   
In quanto ammissibile, la domanda di revisione dev'essere respinta. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Consiglio
di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Losanna, 17 novembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri 

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