Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.81/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_81/2017

Sentenza del 15 febbraio 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Karlen, Giudice presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ufficio della circolazione del Cantone dei
Grigioni, Kalchbühlstrasse 18, 7007 Coira,
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, Hofgraben 5, 7000
Coira.

Oggetto
revoca della licenza di condurre,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 gennaio 2017
dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
1a Camera.

Fatti:

A. 
Il 12 febbraio 2016 verso le ore 10.36, mentre viaggiava sulla semiautostrada
A13 all'altezza di San Vittore, dove la velocità segnalata era di 80 km/h,
A.________ è incorso in un controllo della velocità tramite radar mobile
collocato in un'autocivetta di una pattuglia stradale della polizia cantonale
guidata da agenti in borghese: dedotto il margine di tolleranza, il superamento
della velocità massima consentita era di 39 km/h.

B. 
Con decreto penale del 29 marzo 2016 la Procura pubblica dei Grigioni ha
dichiarato il conducente colpevole di violazione grave delle norme sulla
circolazione stradale, condannandolo a una pena pecuniaria di 20 aliquote
giornaliere di fr. 50.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, e a una multa di fr. 500.--. Il provvedimento, non contestato, è
cresciuto in giudicato.

C. 
Il 24 marzo 2016 l'Ufficio della circolazione ha revocato a A.________ la
licenza di condurre per la durata di tre mesi, decisione confermata il 12
ottobre 2016 dal Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, ritenutosi
vincolato ai fatti accertati nella sede penale. Adito dall'interessato, con
giudizio del 3 gennaio 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni ne ha respinto il ricorso.

D. 
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede di "restituire" l'effetto sospensivo al
ricorso, e di annullare la decisione del 12 ottobre 2016 del Dipartimento
cantonale, nonché quella del 24 marzo 2016 dell'Ufficio della circolazione.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.

1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, sotto il profilo della
tempestività e della legittimazione del ricorrente, è pacifica.

1.2. Nelle conclusioni del gravame, che riprende in sostanza in maniera
inammissibile la motivazione di quello presentato nella sede cantonale (DTF 139
I 306 consid. 1.2 pag. 309; 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246), il ricorrente
neppure chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo,
unica decisione che può essere oggetto del ricorso in esame (art. 86 cpv. 1
lett. d LTF). Esso, come si vedrà, è comunque inammissibile anche per carenza
di motivazione. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre infatti
spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 36 consid. 1.3
pag. 41).

2.

2.1. In relazione alla criticata misurazione della velocità, la Corte cantonale
ha ricordato, rettamente, che l'autorità amministrativa competente a ordinare
la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli
accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato.
L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per
presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il
principio della buona fede, a proporli di massima già nel quadro della
procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto
disponibili contro il giudizio penale (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.;
137 I 363 consid. 2.3.2). La conformità della coesistenza delle suddette
procedure prevista dalla LCStr con l'art. 4 n. 1 del Protocollo addizionale n.
7 alla CEDU e con il principio del "ne bis in idem" è stata confermata con
sentenza del 4 ottobre 2016 nella causa  Rivard contro Svizzera dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo.

2.2. Quale prima motivazione i giudici cantonali hanno ritenuto che, in
applicazione di questa prassi, il ricorrente avrebbe dovuto addurre la
contestata affidabilità della misurazione della velocità, come pure l'asserito
stato di necessità, nel quadro della procedura penale. Ora, il ricorrente,
contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), neppure tenta di
spiegare perché questa conclusione, peraltro corretta, sarebbe arbitraria.

2.3. La Corte cantonale ha nondimeno esaminato le censure ricorsuali anche nel
merito, stabilendo che le generiche critiche mosse dall'insorgente alla
misurazione della velocità erano comunque inconsistenti. Anche in tale ambito
il ricorrente, limitandosi semplicemente a ribadire d'essere "piuttosto certo
di non aver superato di così tanto la velocità consentita", non si confronta
del tutto con gli argomenti addotti nell'impugnata sentenza. Ora, quando la
decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni
indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il
ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse
viola il diritto (DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag. 236; 138 I 97 consid. 4.1.4;
133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).

2.4. Riproponendo una pretesa lesione del diritto di essere sentito, poiché le
istanze cantonali non hanno assunto determinate informazioni presso il posto di
polizia di Roveredo, egli non critica minimamente perché, come ritenuto dalla
Corte cantonale, esse non avrebbero potuto rinunciarvi sulla base di un
apprezzamento anticipato delle prove (al riguardo vedi DTF 141 I 60 consid. 3.3
pag. 64), peraltro chiaramente non arbitrario nel caso di specie.

2.5. Infine, anche con riferimento al preteso stato di necessità, la Corte
cantonale si è compiutamente pronunciata sulla tesi del ricorrente, secondo il
quale, vedendosi avvicinare da una vettura privata, avrebbe pensato d'essere
inseguito da persone non meglio identificate, che già in precedenza lo
avrebbero minacciato. L'istanza precedente l'ha rigettata in applicazione degli
art. 17 (stato di necessità esimente) e 18 CP (stato di necessità discolpante)
e della relativa giurisprudenza, argomenti con i quali il ricorrente non si
confronta.

3.

3.1. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda "di
restituzione" dell'effetto sospensivo, peraltro proposta in modo irrito (cfr.
art. 103 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio della circolazione, al Dipartimento di
giustizia, sicurezza e sanità, al Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni, 1a Camera, e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 15 febbraio 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Karlen

Il Cancelliere: Crameri

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben