Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.672/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
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1C_672/2017  
 
 
Sentenza del 30 gennaio 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. Comunione ereditaria fu D.A.________, 
patrocinati dall'avv. Michela Ferrari-Testa, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Comune di X.________, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
rappresentato dal Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo
territoriale, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revisione del piano regolatore, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 ottobre
2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (incarto n. 90.2015.108). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
I membri della comunione ereditaria fu E.A.________ e F.A.________, ossia
A.A.________, B.________, C.________, D.A.________, G.________, H.H.________ e
I.H.________, J.________ e K.A.________ (in seguito: comunione ereditaria
A.________) erano proprietari di numerose particelle nel Comune di X.________.
Tra le stesse figurava in particolare, in località Y.________, il mappale n.
2110, con una superficie di 2'467 m2, parzialmente ricoperto da bosco e
attribuito per la parte rimanente alla zona residenziale estensiva secondo il
piano regolatore comunale approvato dal Consiglio di Stato il 14 ottobre 2008.
Il piano del traffico prevedeva in particolare ad est del comparto in cui è
situato il fondo una strada di servizio (via Y.________) che tuttavia non
giungeva fino ai suoi confini. 
 
B.   
La particella n. 2110 è frattanto stata sottoposta a una procedura di
raggruppamento terreni a carattere generale, il cui progetto di nuovo riparto
dei fondi, allestito dal competente Consorzio, è stato approvato dal Consiglio
di Stato il 21 dicembre 2005. Esso prevedeva in particolare l'attribuzione alla
comunione ereditaria A.________ del mappale n. 653 in località Y.________,
sostanzialmente corrispondente alla parti-cella n. 2110. Gli eredi A.________
sono insorti contro il nuovo riparto dei fondi. Dopo una serie di atti che non
occorre qui evocare e che hanno in particolare comportato una ridefinizione dei
confini dei fondi nel comparto di Y.________, il nuovo riparto è stato
confermato dal Tribunale cantonale amministrativo con giudizio del 26 maggio
2017. Per accedere al mappale n. 653, nel contesto del riordino fondiario è
segnatamente stato previsto un diritto di passo veicolare che parte da via
Y.________ e grava, per una fascia lunga circa 30 m, il confine sud dei mappali
n. 719 e 703 e il confine nord dei mappali n. 707 e 713. Con sentenza 1C_355/
2017 del 5 ottobre 2017, il Tribunale federale ha respinto, in quanto
ammissibile, un ricorso in materia di diritto pubblico della comunione
ereditaria A.________ contro il giudizio del 26 maggio 2017 della Corte
cantonale. 
 
C.   
Nel frattempo, il Consiglio comunale di X.________ nella seduta del 12 marzo
2012 ha adottato la revisione del piano regolatore, che riuniva in un unico
atto le pianificazioni locali dei Comuni esistenti prima della loro
aggregazione nel Comune di X.________. La revisione pianificatoria non ha
sostanzialmente modificato l'estensione della zona edificabile e della strada
di servizio nel comparto di Y.________. A.A.________, B.________, C.________ e
D.A.________ si sono aggravati contro la revisione del piano regolatore dinanzi
al Consiglio di Stato che, con risoluzione del 10 novembre 2015, ha respinto il
ricorso nella misura della sua ammissibilità ed ha contestualmente approvato il
piano regolatore. 
 
D.   
Con sentenza del 25 ottobre 2017 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto un ricorso presentato da A.A.________, B.________, C.________ e dagli
eredi di D.A.________ contro la risoluzione governativa. 
 
E.   
A.A.________, B.________, C.________ e gli eredi di D.A.________ impugnano
questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico del 3 dicembre
2017 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di riassegnare loro la
particella n. 653 nella sua costituzione originaria ed integralmente attribuita
alla zona edificabile. I ricorrenti fanno valere la violazione della garanzia
della proprietà. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato
l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale
nell'ambito della pianificazione del territorio, il ricorso in materia di
diritto pubblico è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 45
LTF) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d
e 90 LTF.  
 
1.2. La legittimazione a ricorrere in questa sede deve essere esaminata giusta
l'art. 89 cpv. 1 LTF. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, spetta
ai ricorrenti allegare i fatti a sostegno della loro legittimazione quando gli
stessi non risultino chiaramente dalla decisione impugnata o dagli atti di
causa (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 249 consid.
1.1). In concreto, i ricorrenti si limitano ad addurre di avere partecipato
alla procedura dinanzi all'istanza inferiore e di essere particolarmente lesi
nei loro diritti, siccome la particella n. 653 avrebbe perso pressoché
integralmente la sua edificabilità. Non si esprimono tuttavia sui loro rapporti
di proprietà, sebbene il gravame non sembra essere stato interposto da tutti i
membri della comunione ereditaria. Risulta infatti che nella situazione
originaria la comunione ereditaria A.________ comprendeva anche altri membri,
che non figurano tra i ricorrenti in questa sede. Già nella sentenza 1C_355/
2017, citata, questa Corte aveva ritenuto poco chiara la titolarità della
proprietà fondiaria. La questione non deve comunque essere esaminata oltre. I
ricorrenti postulano l'annullamento di una decisione che limiterebbe la loro
proprietà e chiedono una maggiore superficie edificabile della particella n.
653: questa conclusione non pregiudica gli interessi della comunione ereditaria
o di eventuali altri membri della stessa, per cui la loro legittimazione a
ricorrere può essere ammessa in concreto (cfr. sentenza 1C_355/2017, citata,
consid. 1.2 e riferimento).  
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per
violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF
136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). II Tribunale federale esamina
le censure di violazione di diritti costituzionali solo se adempiono le
rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che,
con riferimento ai motivi della decisione impugnata, i ricorrenti devono
indicare in modo chiaro e dettagliato in che modo sarebbero stati violati i
loro diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Critiche appellatorie
non sono ammesse (DTF 133 III 589 consid. 2). Il Tribunale federale fonda
inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dalla precedente istanza, che sono
di principio vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF). I ricorrenti possono quindi
censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento
(cfr. art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF). Ciò deve tuttavia essere motivato
secondo le esigenze accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 I 49 consid.
1.4.1).  
 
2.2. I ricorrenti censurano la violazione dell'art. 26 Cost., ma non si
confrontano puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando
con una motivazione rigorosa, chiara e precisa, in che consiste la violazione.
Criticano genericamente la parziale inedificabilità della particella n. 653,
esponendo le varie procedure che hanno interessato il fondo, in particolare
quella del raggruppamento terreni. Si tratta al riguardo di argomentazioni di
natura appellatoria, che non sostanziano una violazione del diritto e che
esulano per la maggior parte dall'oggetto del litigio in esame, circoscritto
alla revisione del piano regolatore. Il ricorso è specificamente inammissibile
nella misura in cui i ricorrenti ripropongono argomenti già sollevati e
trattati nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni, partendo a
torto dal presupposto che nella situazione originaria, precedente il
raggruppamento, il terreno in località Y.________ (di complessivi 2'467 m2)
avrebbe presentato una superficie edificabile di 1'969 m2. In realtà, una
simile estensione non è stata accertata dalla Corte cantonale né nella sentenza
qui impugnata né in quella del 26 maggio 2017 in materia di raggruppamento
terreni (cfr. sentenza 1C_355/2017, citata, consid. 2.2.1). Il gravame è
pertanto inammissibile laddove si fonda su un'asserita diminuzione della
superficie edificabile del fondo part. n. 653, che non risulta realizzata nelle
proporzioni invocate.  
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale, come il Consiglio di Stato nella risoluzione di
approvazione del piano regolatore, ha stabilito che il limite del bosco a
confine con la zona edificabile di X.________ era stato accertato con decisione
del 17 giugno 2014 della Sezione forestale. Ha rilevato che tale decisione era
cresciuta in giudicato, i ricorrenti non avendo contestato l'accertamento
dell'area forestale con riferimento alla particella n. 653. Ha quindi
constatato che il limite del bosco riportato nel piano regolatore corrispondeva
a quello accertato dall'autorità forestale nella specifica procedura e non
poteva essere rimesso in discussione nell'ambito dell'approvazione del piano
regolatore. La Corte cantonale ha poi rilevato che l'estensione della
superficie edificabile del fondo era la diretta conseguenza dell'accertamento
forestale. Pur rilevando l'assenza di critiche sotto il profilo del diritto
pianificatorio da parte dei ricorrenti, ha confermato la scelta pianificatoria
del Comune, considerandola coerente con l'assetto del comparto, che in sostanza
non era stato modificato rispetto alla pianificazione previgente.  
 
3.2. I ricorrenti non si confrontano puntualmente con queste considerazioni e
non sostanziano pertanto una violazione del diritto con una motivazione
rispettosa delle esposte esigenze di motivazione. Adducono genericamente di non
essere stati al corrente dell'esistenza della procedura volta a delimitare il
limite dell'area boschiva a confine con la zona edificabile, sfociata nella
decisione del 17 giugno 2014 della Sezione forestale. Sostengono che il
rappresentante della comunione ereditaria non avrebbe ricevuto dall'autorità
alcuna comunicazione al riguardo. Disattendono tuttavia che l'accertamento
dell'area forestale è stato oggetto di pubblicazione presso la cancelleria
comunale e che della stessa è stato dato avviso nel Foglio ufficiale
conformemente all'art. 5 del regolamento della legge cantonale sulle foreste,
del 22 ottobre 2002 (cfr. FU 99/2013 del 10 dicembre 2013, pag. 9629).
Nell'avviso di pubblicazione, il Municipio ha altresì precisato che il limite
del bosco approvato dall'autorità forestale sarebbe stato in seguito riportato
nel piano regolatore giusta l'art. 13 cpv. 1 della legge federale sulle
foreste, del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0) ed avrebbe assunto carattere
vincolante. In concreto, i ricorrenti non fanno valere la violazione dell'art.
5 del citato regolamento o di altre determinate disposizioni procedurali
pertinenti.  
Il ricorso è poi infondato ove i ricorrenti criticano il mancato esperimento di
un sopralluogo da parte della Corte cantonale, che avrebbe a loro dire
consentito di negare il carattere parzialmente forestale del fondo. La prova
era infatti superflua, poiché, come visto, la precedente istanza non era tenuta
a rivedere nell'ambito del ricorso contro la revisione del piano regolatore la
delimitazione dell'area boschiva precedentemente stabilita dall'autorità
forestale nella specifica procedura di accertamento. 
 
4.  
 
4.1. I ricorrenti sostengono che la strada prevista per l'accesso al loro fondo
toglierebbe superficie disponibile per un'edificazione. Adducono che il
tracciato avrebbe potuto essere progettato su un fondo contiguo. Ritengono
inoltre che la configurazione del terreno, in pendio, osterebbe ad un accesso
stradale carrozzabile e che sarebbe sufficiente un sentiero. Secondo i
ricorrenti, l'accesso avrebbe dovuto essere garantito mediante una strada di
quartiere pubblica e non con un diritto di passo privato. Reputano eccessivo il
frazionamento dei fondi nel comparto di Y.________ e in contrasto con i
principi che regolano il raggruppamento dei terreni e sostengono che la loro
proprietà originaria sarebbe stata sacrificata quale strada di accesso, per di
più a favore di terzi che neppure vi possedevano terreni. Lamentano inoltre una
violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento,
siccome nel corso degli anni e delle varie procedure il loro fondo sarebbe
passato da circa 2'400 m2 interamente edificabili ad una superficie edificabile
di circa 600 m2. Secondo i ricorrenti, nell'ambito della procedura di
raggruppamento dei terreni e in quella pianificatoria, gli altri proprietari di
fondi situati in quella zona non sarebbero stati colpiti così severamente, ma
ne avrebbero solo tratto beneficio.  
 
4.2. Con queste argomentazioni, di natura appellatoria, i ricorrenti criticano
in generale la riduzione della superficie edificabile della particella n. 653
rispetto alla situazione precedente il raggruppamento dei terreni. Si tratta
tuttavia di contestazioni che esulano dalla causa in discussione, limitata come
visto alla revisione del piano regolatore. I ricorrenti non si confrontano con
il tema, qui determinante, dell'urbanizzazione del fondo, in particolare sotto
il profilo dell'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 LPT. Non fanno valere
la violazione di questa disposizione, applicata in concreto dalla Corte
cantonale, che ha peraltro accertato come, contrariamente al parere dei
ricorrenti, l'accesso veicolare non grava il fondo n. 653 e non gli sottrae
quindi superficie edificabile. I ricorrenti non dimostrano l'arbitrarietà di
questo accertamento, che è pertanto vincolante per il Tribunale federale (cfr. 
art. 105 cpv. 1 LTF). Parimenti, la tesi secondo cui la superficie edificabile
della particella sarebbe passata da 2'400 m2 a 600 m2 costituisce una mera
asserzione ricorsuale, non fondata su accertamenti concreti e vincolanti. I
ricorrenti sostengono invero che il previsto accesso stradale si troverebbe su
una porzione di terreno derivante dalla loro proprietà originaria. Si tratta
tuttavia di una questione che concerne il nuovo riparto dei fondi nel comparto
di Y.________ e che rientrava perciò nella procedura di raggruppamento terreni.
In tali circostanze, le censure ricorsuali esulano dall'oggetto del litigio e
non devono essere esaminate oltre.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto
poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Comune di X.________, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 gennaio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Gadoni 

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