Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.60/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_60/2017

Sentenza del 22 febbraio 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente,

Commissione di ricorso di prima istanza,
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio del catasto e dei riordini
fondiari, palazzo amministrativo 2, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Progetto di nuovo riparto dei fondi,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2016 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Prima delle operazioni di ricomposizione particellare attuate nell'allora
Comune di X.________, zona Y.________, A.________ al 28 luglio 2011 era
proprietario di numerosi fondi, segnatamente di 107'194 m2 per un'interessenza
complessiva di fr. 16'964.90, siti in diverse zone, tra le quali Z.________. In
seguito a tali operazioni, all'interessato sono stati assegnati terreni in
varie località, tra le quali anche in Z.________, per un totale di 154'454 m2,
pari a un'interessenza di fr. 22'477.25, con un conguaglio positivo da pagare
di fr. 5'512.35.

B. 
Il 27 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha approvato gli atti del progetto
di nuovo riparto, pubblicandoli dal 17 ottobre al 16 novembre 2011. A.________
è insorto dinanzi alla Commissione di ricorso di I istanza (Commissione I)
censurando, per quanto qui interessa, una rettifica di confini in località
Z.________. Con decisione del 10 luglio 2013 la Commissione I ha confermato la
rettifica dei confini, attuata in corso di pubblicazione, tra il fondo xxx
dell'insorgente e quello yyy di B.________. Adito dall'interessato, con
giudizio del 14 dicembre 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha
parzialmente accolto il gravame, rinviando gli atti alla Commissione I per
nuovo giudizio nel senso dei considerandi 3.1, 3.3 e 3.5, mentre l'ha respinto
riguardo alla citata modifica dei confini (consid. 3.2).

C. 
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarne il considerando 3.2, di
dichiarare nulla la contestata modifica dei confini e di ripristinarne il
tracciato precedente.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 142 II 363 consid. 1).

1.2. L'atto di ricorso è legittimamente redatto in lingua tedesca. Non vi è
tuttavia motivo per scostarsi, né il ricorrente lo richiede, dalla regola
secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata,
in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).

1.3. Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni
dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF) : è inoltre ammissibile contro
quelle parziali, ossia che concernono soltanto talune conclusioni, se queste
possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (art. 91 lett. a LTF), o
che pongono fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti
(lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro
le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è per
contro ammissibile solo alle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 lett. a e
b LTF.

Il ricorrente non si esprime su questa questione, decisiva. Con il giudizio
impugnato, la Corte cantonale ha infatti annullato ai sensi dei considerandi la
decisione della Commissione I e le ha ritornato gli atti per nuovo giudizio,
conformemente a quanto indicato nei considerandi 3.1, 3.3 e 3.5: in tale ambito
essa costituisce una decisione di rinvio, e quindi incidentale, impugnabile
soltanto alle condizioni previste dall'art. 93 LTF (DTF 142 II 363 consid.1.1;
134 II 124 consid. 1.3 pag. 127), non ravvisabili in concreto. Per contro,
riguardo al considerando 3.2, l'unico impugnato dal ricorrente e non oggetto di
rinvio, la procedura di ricomposizione particellare è conclusa in modo
indipendente dagli altri quesiti: si tratta pertanto di una decisione parziale
ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF, contro la quale il ricorso è di principio
ammissibile (sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010 consid. 2.3.2 non pubblicato
in DTF 136 V 286). La legittimazione del ricorrente è pacifica.

1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF
142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Esigenze più severe valgono quando il
ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali e di disposizioni di
diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106;
141 I 36 consid. 1.3 pag. 41).

1.5. La vertenza concerne unicamente l'interpretazione e l'applicazione di
norme del diritto comunale e cantonale. Chiamato a esaminare l'applicazione di
tali disposizioni sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, il Tribunale
federale si scosta dalla soluzione ritenuta dall'ultima istanza cantonale solo
se appaia manifestamente insostenibile, in palese contraddizione con la
situazione effettiva, non sorretta da ragioni oggettive e lesiva di un diritto
certo. Non basta, inoltre, che la decisione impugnata sia insostenibile nella
motivazione, ma occorre che lo sia anche nel suo risultato (DTF 140 I 201
consid. 6.1), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 133 II 396 consid.
3.2). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra
soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile
(DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72).

2.

2.1. Nella decisione impugnata si rileva che il ricorrente insorge contro la
modifica intervenuta durante la pubblicazione dei piani di nuovo riparto,
chiedendo di ripristinare la situazione stabilita nel progetto iniziale. Poiché
sul fondo del ricorrente e su quello limitrofo di B.________ vi sono due
edifici separati da una striscia di terreno, quel progetto prevedeva di
assegnare l'intera superficie intermedia al fondo xxx del ricorrente, fissando
la linea di confine a filo della costruzione sita sul fondo yyy appartenente
alla vicina. Durante il periodo di pubblicazione, considerate le obiezioni di
quest'ultima, che indicava che nel vecchio stato quella superficie le
apparteneva, il geometra ha modificato i piani, spostando la linea di confine
nel mezzo della striscia di terreno, assegnando quest'ultima per metà ai
proprietari interessati: ha attribuito inoltre al fondo xxx un'ulteriore
striscia di terreno sul lato ovest, a scapito del zzz. Entrambe le parti hanno
preso atto della modifica intervenuta in corso di pubblicazione. B.________
l'ha accettata, mentre A.________ l'ha impugnata dinanzi alla Commissione I.

I giudici cantonali hanno lasciato aperta la questione di sapere se la
Commissione I abbia ritenuto a ragione che l'insorgente avesse approvato la
modifica del confine e ritirato il ricorso su questo punto. Hanno giudicato
ambiguo lo scritto relativo al sostenuto ritiro del gravame, poiché
l'interessato sembrava partire dal presupposto che la linea di confine così
come pubblicata originariamente, ossia a filo del fondo yyy, sarebbe stata
accettata, ciò che tuttavia non trova riscontro negli atti ed è contraddetto
dalla decisione della Commissione I. La Corte cantonale da una parte ha
ritenuto che la modifica era nota alle parti, le quali l'hanno potuta
contestare senza subire alcun pregiudizio e dall'altra ha stabilito che
decisivo è il fatto che la Commissione I, criticate le modalità dell'adozione
della modifica litigiosa, l'ha confermata nel merito, reputando logico e
razionale suddividere in ragione di 1/2 ciascuno la proprietà della striscia di
terreno intermedia esistente fra gli edifici. La Corte cantonale ha condiviso
questa conclusione, rilevando che le critiche dell'insorgente erano incentrate
soltanto sull'agire del geometra.

2.2. Il ricorrente fonda il gravame insistendo su una pretesa "legalizzazione
illegale di una falsità in documenti" e quindi su una lesione dell'art. 251 CP,
del principio di legalità (art. 5 Cost.), delle garanzie procedurali generali
(art. 29 Cost.) e del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). Osserva che alla
pubblicazione degli atti del nuovo riparto gli era stato attribuito il terreno
che attorniava tutto l'immobile sito sul suo fondo: esaminatili nuovamente
prima della scadenza del periodo di pubblicazione, si è accorto che il piano
era stato modificato a matita, motivo per cui ha inoltrato un ricorso. Poiché
al suo dire la vicina non avrebbe proposto alcuna valida opposizione contro il
progetto originale, egli avrebbe ritirato il gravame sulla modifica del
confine, deducendone che il "primo" piano sarebbe cresciuto in giudicato e che
la modifica asseritamente illegale non avrebbe quindi esplicato alcun effetto.

2.3. Il ricorrente si limita a criticare la pretesa manipolazione dei piani del
progetto di nuovo riparto durante il periodo della loro pubblicazione,
sostenendo, a torto, che il fatto d'averne avuto conoscenza e di averla potuta
impugnare sarebbe irrilevante. Con questo accenno egli non dimostra
l'arbitrarietà della conclusione dei giudici cantonali secondo cui, sotto quel
profilo, egli non ha comunque subito alcun pregiudizio. Aggiunge che sarebbe
assurdo accettare una modifica illegale di un documento senza poterlo
impugnare, osservando che per lo meno si sarebbe dovuto indicare su quale base
legale si fonda la contestata modifica. Ora, come visto, egli ha potuto
impugnare la criticata rettifica dinanzi a due istanze cantonali di ricorso.
Certo, egli ribadisce che nella fattispecie sarebbe intervenuta una modifica
dei confini tra i due fondi senza una valida opposizione della vicina, motivo
per cui la stessa sarebbe illegale. Egli non si confronta tuttavia con gli
argomenti addotti dai giudici cantonali che non hanno condiviso tale tesi. Ora,
quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse
motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della
causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna
di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100).

2.4. In effetti, anche nel merito egli si limita a osservare che la contestata
modifica non sarebbe logica, poiché apportata asseritamente senza il supporto
di un'opposizione della vicina, da cui l'arbitrarietà della stessa. Aggiunge
che le obiezioni da ella sollevate contro il contenuto del progetto originario
non costituirebbero un motivo per falsificarlo, poiché l'opposizione da lei
inoltrata al geometra non sarebbe prevista dalla legge sul raggruppamento e la
permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT). Asserendo ch'ella avrebbe
accettato il precedente tracciato del confine, egli disattende tuttavia che
tale linea è stata nondimeno modificata e posta in giudizio. In effetti,
limitandosi a criticare l'asserita manipolazione dei piani, il ricorrente non
si confronta con l'argomentazione principale dell'impugnata sentenza, ossia che
il tracciato del nuovo confine è logico e razionale, né dimostra che questa
soluzione non rispetterebbe gli scopi perseguiti dal raggruppamento dei terreni
(art. 1 LRPT) e i criteri del nuovo riparto indicati all'art. 19 LRPT.

3. 
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, alla Commissione di ricorso di prima istanza, al
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio del catasto e dei riordini
fondiari, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 22 febbraio 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri

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