Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.444/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_444/2017  
 
 
Sentenza del 20 agosto 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dagli avv.ti Luca Maghetti e Andrea Del Fante, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
 
Municipio di Castel San Pietro, 6874 Castel San Pietro, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa,
6500 Bellinzona, 
 
Oggetto 
Licenza edilizia per la posa di un impianto fotovoltaico, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 giugno 2017 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (52.2015.182). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ è proprietaria di un immobile ubicato a Castel San Pietro, nel
nucleo di Monte, dichiarato villaggio d'importanza nazionale dall'inventario
federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS; perimetro edificato
con obiettivo di salvaguardia A), incluso nel comprensorio del "Monte
Generoso": è censito anche quale oggetto n. 1803 nell'Inventario federale dei
paesaggi siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), secondo la
relativa ordinanza del 10 agosto 1977 (OIFP; RS 451.11). 
 
B.   
Il 21 maggio 2014 la proprietaria ha inoltrato al Municipio una domanda di
costruzione per installare sul tetto dell'edificio un impianto solare formato
da 27 pannelli fotovoltaici con basso grado di riflessione per la produzione di
energia elettrica, suddivisi tra le due falde. B.________, proprietario dello
stabile confinante, vi si è opposto. Preso atto dell'avviso favorevole dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio, l'11 agosto 2014 il Municipio
ha rilasciato la licenza edilizia, richiamando il preavviso pure favorevole, a
determinate condizioni, dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP). Con
decisione del 24 febbraio 2015, il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso
del vicino. Adito da quest'ultimo, con giudizio del 19 giugno 2017 il Tribunale
cantonale amministrativo ne ha accolto il gravame, annullando la decisione
governativa e la licenza municipale. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di confermare quelle del
Governo e del Municipio. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto
cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha negato il rilascio di una licenza edilizia, il ricorso in
materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli
art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF
(quest'ultimo in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). La legittimazione
della ricorrente è pacifica.  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF
142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando la ricorrente, come in concreto,
invoca l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove,
poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione
dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale,
in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano
state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 II
283 consid. 1.2.2 pag. 286). Come si vedrà, l'atto di ricorso disattende in
larga misura queste esigenze di motivazione.  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene
solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 142
II 355 consid. 6 pag. 358; 141 II 14 consid. 1.6 pag. 24). Questa censura
necessita di una motivazione qualificata (DTF 143 V 19 consid. 2.2 pag. 23).  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente fa valere un accertamento manifestamente inesatto e
arbitrario dei fatti (art. 9 Cost.), una lesione del divieto dell'arbitrio (
art. 9 Cost.), la violazione dell'autonomia comunale, del principio di
proporzionalità e del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.)
dipendenti dalla pretesa motivazione carente dell'impugnato giudizio, poiché al
suo dire non terrebbe sufficientemente conto del preavviso positivo dell'UNP.  
 
Quest'ultima critica è priva di fondamento. Come si vedrà, i giudici cantonali
hanno esaminato dettagliatamente il preavviso e spiegato compiutamente perché
se ne sono scostati, adempiendo pienamente le esigenze poste alla motivazione
di una sentenza (al riguardo vedi DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157 e
rinvii). 
 
2.2. Il contenuto del diritto di essere sentito è determinato in primo luogo
dalle norme cantonali, non invocate dalla ricorrente, e dalle garanzie minime
dedotte direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Esso conferisce all'interessato
il diritto di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 142 II 218 consid. 2.3 pag. 222 e
consid. 2.8.1 pag. 226).  
 
2.2.1. Criticando, in maniera del tutto generica, la rinuncia a esperire un
sopralluogo (peraltro chiesto solo dal vicino, ma non da lei) e a far esperire
una perizia tecnica sulla problematica del colore dei pannelli, la ricorrente
disattende che la garanzia del diritto di essere sentito non impedisce
all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove
richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla
a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un
vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso
di arbitrio, non dimostrato in concreto né ravvisabile (DTF 141 I 60 consid.
3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Ciò a maggior ragione visto che nulla impediva
alla ricorrente di addurre l'argomento del colore dei pannelli nel quadro della
risposta e della duplica.  
 
2.2.2. Sempre con riferimento al diritto di essere sentito, la ricorrente
richiama l'art. 86 cpv. 5 della legge ticinese sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm), secondo cui se il Tribunale cantonale
amministrativo intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una
parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di
esprimersi, ricordato ch'esso può modificare la decisione impugnata a vantaggio
o a pregiudizio di una parte (cpv. 4). Il richiamo al proposito all'analoga
disciplina dell'art. 62 cpv. 3 PA (RS 172.021), norma non applicabile nella
fattispecie, è ininfluente. Aggiunge che la Corte cantonale ha adottato la
criticata decisione unicamente sulle prove raccolte in prima istanza e dunque,
al suo dire senza istruzione, ciò che violerebbe giurisprudenza e dottrina,
ch'ella però non indica.  
 
Quest'ultima affermazione è imprecisa, rilevato che la Corte cantonale ha
chiesto le risposte e ordinato replica e duplica. Poiché non ha assunto nuovi
mezzi di prova, la ricorrente ha avuto accesso agli atti di causa e ha potuto
esprimersi sulle osservazioni delle parti, mal si comprende la pretesa
violazione del suo diritto di essere sentita (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17;
143 V 71 consid. 4.1 pag. 72). 
 
D'altra parte, la Corte cantonale non ha "modificato" la decisione impugnata a
pregiudizio di una parte, ma l'ha semplicemente annullata, in accoglimento del
petito ricorsuale. Ciò non giustifica una preliminare informazione delle parti,
rappresentando l'esito la finalità stessa della causa, che una parte deve
aspettarsi sin dall'inizio e non implica l'eventuale accettazione o meno di un
parziale cambiamento della situazione oggetto del giudizio. In questo senso nel
messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della
previgente legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 si
può leggere che il nuovo art. 86 comporta una novità di rilievo, poiché in
futuro il Tribunale amministrativo non sarà più vincolato alle conclusioni
delle parti, potendo modificare la decisione impugnata a loro svantaggio o
pregiudizio nel rispetto del diritto di essere sentito (n. 2.2 a pag. 56). E
contrario, ciò non si verifica quando il ricorso, concesso alla controparte il
diritto di esprimersi, viene accolto o respinto integralmente. In concreto non
si è del resto in presenza dell'ipotesi in cui un'autorità intende porre a
fondamento del proprio giudizio una norma o una motivazione giuridica fino
allora non sollevata nel quadro della procedura, non richiamata dalle parti e
di cui esse non potevano presumere la rilevanza (DTF 128 V 272 consid. 5b/bb
pag. 278 e rinvii). 
 
3.  
 
3.1. La ricorrente stessa riconosce che l'impianto litigioso, previsto nel
contesto di un monumento culturale d'importanza nazionale, soggiace all'obbligo
di autorizzazione conformemente al nuovo testo dell'art. 18a cpv. 3 primo
periodo LPT, in vigore dal 1° maggio 2014, che recita: "Gli impianti solari
nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o
nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Non devono
pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti". Contesta per contro, invero
in maniera del tutto generica, ch'esso pregiudicherebbe in modo sostanziale
tale monumento. Al riguardo si limita infatti a richiamare il cpv. 4 di questa
norma, secondo cui "per il rimanente, l'interesse a utilizzare l'energia solare
negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti
estetici."  
Rileva a ragione che l'unico punto che l'UNP avrebbe dovuto esaminare è la
questione di sapere se l'impianto litigioso compromette l'immagine
paesaggistica e naturalistica del nucleo di Monte ai sensi dell'art. 18a cpv. 3
LPT. I suoi richiami alla normativa cantonale non sono quindi decisivi. Al
riguardo la ricorrente si limita a trascrivere il testo di questa valutazione,
deducendone che la progettata opera rispetterebbe dette esigenze. Ella non
censura tuttavia, se non in maniera superficiale, la tesi contraria, corretta
come si vedrà, posta a fondamento dell'impugnato giudizio, secondo cui la
valutazione dell'UNP non si confronta con le caratteristiche che rendono
pregevole il nucleo in questione. 
 
3.2. L'UNP si è in effetti limitato a rilevare che l'ISOS chiede la
conservazione integrale e la salvaguardia del nucleo, accertando che l'edificio
in esame è ubicato nel suo centro e marca in modo importante il paesaggio, in
quanto svetta sugli altri edifici, per cui il suo tetto risulta "decisamente
visibile". Precisa ch'esso è visibile anche a partire dal versante opposto,
motivo per cui l'intervento dev'essere calibrato con particolare attenzione, in
modo da non compromettere il valore paesaggistico dell'insieme. Senza tuttavia
esprimersi oltre su questa questione, decisiva, ha osservato che i criteri
della normativa federale sarebbero parzialmente rispettati ed espresso un
preavviso favorevole alla condizione che i pannelli siano posati complanari
alla falda, con la stessa inclinazione e senza strutture di sostegno o raccordi
a vista, e che siano raggruppati in posizione centrale in una forma regolare e
unitaria.  
 
La Corte cantonale ha sottolineato che secondo l'ISOS questo nucleo costituisce
un eccezionale esempio di villaggio rurale e ch'esso evidenzia a più riprese
l'importanza della vista da distanza, dal versante opposto della valle, che
permette di apprezzare il nucleo compatto, inserito in un pendio pressoché
libero da costruzioni recenti e che conserva pertanto le antiche relazioni con
il paesaggio circostante: questo aspetto determina l'eccellente qualificazione
del villaggio per valore della situazione, con ampia visibilità dal lato
opposto della valle. Per questo motivo l'inventario raccomanda di prestare la "
massima cura al paesaggio dei tetti, decisivo per l'immagine del villaggio dal
versante opposto". 
 
Ha aggiunto che l'importanza di tale aspetto emerge anche dalle norme di
attuazione del piano regolatore, che fissano prescrizioni di natura
conservativa, in particolare per i tetti, con precise regole d'intervento con
precipue indicazioni per i materiali di copertura. Sui tetti non è peraltro
possibile realizzare squarci, lucernari, finestre tipo velux o simili, ma solo
piccoli abbaini necessari per accedere al tetto ai fini della sua
manutenzione. 
 
Ne ha dedotto come non si possa affermare che il progetto litigioso non
pregiudica in modo sostanziale il nucleo del villaggio. Ha considerato evidente
che l'impianto solare, formato di 27 pannelli di color bluastro posati su
un'estesa superficie (dal 60 al 70 % delle due falde) di un edificio che svetta
nel cuore del villaggio, rappresenta un elemento estraneo, che altera in modo
importante il pregevole panorama dei tetti del nucleo, contraddistinto da
coperture uniformi, con materiali rosso-bruni, rinviando al riguardo anche alle
viste aeree annesse al progetto e al relativo fotomontaggio. Ha ritenuto che
problematica risulta in particolare la massiccia presenza dei moduli sulla
falda est, che interferirebbe in particolare sulla significativa vista dal lato
opposto della valle, rilevato che il rilascio del richiesto permesso avrebbe
inoltre un effetto pregiudizievole riguardo alla collocazione di ulteriori
impianti simili, comportante una drastica alterazione della pregiata immagine
del villaggio. Ne ha concluso che, anche tenuto conto del riserbo che deve
imporsi, la valutazione dell'UNP e quella governativa non possono essere
condivise. 
 
3.3. La ricorrente non dimostra del tutto che si sarebbe in presenza del
preteso accertamento arbitrario dei fatti. Adducendo semplicemente che il tetto
del suo edificio, poiché svetta al di sopra degli altri, non sarebbe visibile
dalle altre case e dalle strade, ella disattende che il pregiudizio sostanziale
è riferito alla visione del nucleo dal lato opposto della valle, aspetto al
quale si riferisce in particolare l'lSOS. Al riguardo, rileva a torto che le
foto aeree sarebbero state effettuate verosimilmente con un drone e che
pertanto si tratterebbe di una prospettiva manifestamente errata, visibile
soltanto da un aereo, che non potrebbe essere quella del versante opposto. Ora,
che il tetto del suo edificio è visibile anche da tale versante è stato
accertato sia nell'avviso dell'UNP sia, come esposto, a più riprese anche
nell'inventario ISOS. Gli accertamenti di fatto posti a fondamento
dell'impugnato giudizio, non contestati con la necessaria motivazione
qualificata (DTF 143 I 377 consid. 1.2 pag. 380; 143 V 19 consid. 2.2 pag. 23)
e neppure arbitrari (su questa nozione vedi DTF 144 III 145 consid. 2) sono
quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 LTF).
Del resto, i fatti notori non devono essere provati (cfr. con riferimento all'
art. 139 cpv. 2 CPP, DTF 143 Ib 380 consid. 1.1 e 1.1.1). In concreto quelli
accertati dalla Corte cantonale impongono di scostarsi dall'avviso, rettamente
ritenuto incompleto dell'UNP, e di negare il rilascio della licenza litigiosa
mediante un'applicazione corretta e motivata del diritto federale.  
 
Il Tribunale federale ha già ritenuto che l'immagine esteriore di un
agglomerato è fortemente marcata e influenzata dal paesaggio unitario dei
tetti, motivo per cui la configurazione di un tetto non tocca solo un unico
monumento, ma l'insediamento nel suo insieme, ritenuto che gli impianti solari
sono ben visibili anche da lontano (sentenze 1C_26/2016 del 16 novembre 2016
consid. 4.5 e 1C_179/2015 dell'11 maggio 2016 consid. 6.6). 
 
3.4. La Corte cantonale ha poi riconosciuto che l'art. 18a cpv. 4 LPT prevede
un privilegio di natura materiale a favore dell'interesse all'uso dell'energia
solare, che "prevale in linea di principio sugli aspetti estetici". Ha
osservato che questa priorità si applica di principio a tutti gli impianti
solari, precisato nondimeno che vi fanno eccezione quelli che interessano un
monumento culturale o naturale d'importanza cantonale o nazionale. Ha infatti
stabilito che per questi ultimi vale la regola sancita dall'art. 18a cpv. 3
secondo periodo LPT, per la quale gli impianti solari "non devono pregiudicare
in modo sostanziale tali monumenti". Ha rilevato che ciò è chiaramente
deducibile anche dal cpv. 4 della citata norma, laddove essa indica che la
prevalenza dell'interesse a utilizzare l'energia solare su aspetti di natura
estetica vale solo "per il rimanente", ossia quando non è in discussione un
impianto solare che interessa un siffatto monumento. Questa conclusione,
decisiva e con la quale la ricorrente non si confronta del tutto, è corretta ed
è conforme alla richiamata giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza
1C_26/2016 citata, consid. 4.6; PETER HETTICH/GIAN LUCA PENG, Erleichterte
Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis, in: AJP 2015 pag. 1427 segg.,
1432; IRENE WIDMER, Melde- und Baubewilligungspflicht von Solaranlagen, in: PBG
2016/4 pag. 23; CHRISTOPHE PIGUET/ALEXANDRE DYENS, Analyse critique de l'art.
18a LAT révisé : genèse, conditions d'application et portée, in: RDAF 2014 I
pag. 512 segg.; con riferimento a norme cantonali cfr. CHRISTOPH JÄGER,
Solaranlagen, Eine Einordnung des neuen Artikels 18a RPG; in: Raum und Umwelt 6
/2014, pag. 8 segg., 11 e 19).  
 
3.5. La ricorrente si limita a richiamare l'art. 94 cpv. 2 della legge ticinese
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST), secondo cui le
costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa,
rilevando che questa norma configura una clausola estetica positiva (su questo
tema e sulla portata dell'art. 109 cpv. 1 LST vedi sentenze 1C_280/2017 del 12
ottobre 2017 consid. 5 e 1C_258/2017 del 28 agosto 2017 consid. 5; LORENZO
ANASTASI/DAVIDE SOCCHI, La protezione del patrimonio costruito, con particolare
riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD 2013, pag. 327 segg., 357), senza
tuttavia trarne specifiche conclusioni.  
 
4.   
Infine la ricorrente, adducendo che la progettata opera rispetterebbe le norme
sull'estetica imposte dal diritto comunale e cantonale, sostiene che la Corte
cantonale annullando la licenza edilizia non avrebbe rispettato la latitudine
di giudizio che spetta alle autorità inferiori. Anche in quest'ambito ella non
si confronta tuttavia con gli argomenti posti a fondamento dell'impugnato
giudizio. Al riguardo si limita infatti a rilevare che il Comune aveva preso
atto dell'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio e di quello dell'UNP, deducendone una violazione dell'autonomia
comunale (su questa nozione vedi DTF 142 I 177 consid. 2 pag. 180), garanzia
che può essere invocata anche da privati, nella misura in cui può esplicare
effetti sulla loro situazione giuridica o di fatto (DTF 143 II 120 consid. 7.1
pag. 133; 141 I 36 consid. 1.2.4 pag. 41). La critica, del tutto generica e
appellatoria, non adempie chiaramente le necessarie esigenze di motivazione di
cui all'art. 106 cpv. 2 LTF ed è pertanto inammissibile (DTF 143 II 120 consid.
7.1 pag. 133; sentenza 1C_373/2016 del 7 novembre 2016 consid. 6). 
 
5.   
In quanto ammissibile il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono
la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio
di Castel San Pietro, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di
costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino. 
 
 
Losanna, 20 agosto 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri 

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