Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.43/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_43/2017

Sentenza del 12 maggio 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller,
ricorrente,

contro

Comune di X.________,
patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller.

Oggetto
licenza edilizia, ordine di ripristino;

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15
dicembre 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera.

Fatti:

A. 
A.________ è proprietario nel Comune di X.________ dei fondi part. xxx, yyy e
zzz, situati nella zona del nucleo storico. Il 27 settembre 2002 ha presentato
una domanda di costruzione per ristrutturare ed ampliare gli edifici esistenti
sui fondi. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione
del 2 dicembre 2003 l'Autorità edilizia comunale gli ha rilasciato la licenza
edilizia richiesta. Gli ha contestualmente imposto che il muro di recinzione
previsto a sud-ovest e a nord ovest non oltrepassasse l'altezza di 1.50 m e
rientrasse di 0.50 m dal confine con l'area pubblica (strada comunale).

B. 
Constatato che alcuni interventi edilizi si scostavano dai piani approvati,
l'Autorità edilizia comunale ha invitato il proprietario a presentare dei piani
aggiornati riguardo alle modifiche apportate al progetto. Dopo avere eseguito
dei sopralluoghi, con decisione del 9 luglio 2013 la stessa Autorità ha
segnatamente stabilito che il muro di cinta verso Carà Y.________ era
materialmente illegale, non rispettando la distanza dalla strada comunale e
l'altezza massima consentita: non poteva pertanto essere autorizzato mediante
il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria. L'Autorità ha inoltre
inflitto a A.________ una multa di fr. 3'000.--.

C. 
Il proprietario ha impugnato la decisione comunale dinanzi al Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni che, dopo avere eseguito un
sopralluogo, con sentenza del 25 agosto 2014 ha parzialmente accolto il ricorso
nel senso dei considerandi e rinviato gli atti al Comune per una nuova
decisione. Per il resto, la Corte cantonale ha respinto il gravame, in
particolare ha confermato l'accertamento dell'illegalità del muro di cinta
verso Carà Y.________, rinviando gli atti al Comune affinché aggiungesse alla
sua decisione di rifiuto dell'autorizzazione in sanatoria l'obbligo di
demolizione del manufatto.

D. 
Con decisione del 23 maggio 2016, l'Autorità edilizia comunale ha ordinato a
A.________ di ripristinare lo stato di legalità sui fondi part. xxx e zzz di
X.________ e precisamente di allontanare completamente il muro di cinta fino ad
una distanza di 0.50 m dal confine con la strada comunale, rilevato altresì che
la sua altezza non poteva eccedere 1.50 m. Essa lo ha altresì condannato al
pagamento di una multa di fr. 4'000.--.

E. 
Adito dal proprietario, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ne
ha respinto il ricorso con sentenza del 15 dicembre 2016. Ha sostanzialmente
confermato la decisione comunale di ripristino, siccome era fondata sulla sua
precedente sentenza, vincolante, del 25 agosto 2014.

F. 
A.________ impugna la sentenza del 15 dicembre 2016 della Corte cantonale con
un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di
annullarla e di rinviarle gli atti per una nuova decisione. Il ricorrente
chiede inoltre di conferire l'effetto sospensivo al gravame.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato
l'incarto cantonale.

Diritto:

1. 
Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1
lett. c LTF) contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in
ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima
ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF.
La legittimazione del ricorrente giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF è pacifica.

2. 
In concreto, il ricorrente impugna esclusivamente la sentenza finale del 15
dicembre 2016. Non si aggrava invece contro la sentenza del 25 agosto 2014 che,
in quanto decisione di rinvio, era di natura incidentale ed avrebbe quindi
potuto essere impugnata in questa sede con il ricorso contro la sentenza
finale, ritenuto che ha influito sul contenuto della stessa (cfr. art. 93 cpv.
3 LTF; DTF 133 V 477 consid. 4.2 e 5.2.2).

3.

3.1. Il ricorrente, che come detto non impugna la decisione incidentale del 25
agosto 2014, sostiene che la stessa sarebbe comunque nulla, siccome non
poggerebbe su alcuna base legale. Rileva al riguardo che la Corte cantonale ha
riconosciuto nel giudizio finale come sia la sua precedente sentenza sia la
decisione comunale si fondavano a torto su una versione della legge edilizia
comunale del 1991, la quale non era tuttavia entrata in vigore, non essendo
stata approvata dal Governo: alla fattispecie rimaneva quindi applicabile il
regolamento edilizio comunale del 1978, vigente al momento del rilascio della
licenza edilizia.

3.2. Se una decisione o un giudizio difettano di qualsiasi forza obbligatoria a
seguito di nullità, ciò deve essere rilevato in ogni momento e d'ufficio
dall'autorità adita, e quindi pure da questa Corte (DTF 138 II 501 consid. 3.1;
137 III 217 consid. 2.4.3 pag. 226). Una decisione è nulla soltanto quando è
affetta da un vizio particolarmente grave e manifesto, che sia riconoscibile
con evidenza o perlomeno con una certa facilità. L'accertamento della nullità
non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto.
Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di
procedura, come per esempio l'incompetenza dell'autorità giudicante, mentre gli
errori nel merito della decisione provocano solo raramente la nullità dell'atto
(cfr. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid.
2.4.3; 133 II 366 consid. 3.2).

3.3. Il fatto che il Comune di X.________ e la Corte cantonale abbiano
applicato a torto alla fattispecie una legge edilizia del 1991 in luogo del
previgente regolamento edilizio del 1978, che sarebbe stato in vigore al
momento del rilascio della licenza edilizia, costituisce un errore nel merito,
che avrebbe potuto essere tempestivamente contestato mediante le vie di ricorso
ordinarie. Si tratta infatti di un vizio concernente la valutazione della
conformità del manufatto litigioso al diritto, che non appare particolarmente
grave e manifesto al punto tale da comportare la nullità della sentenza del 25
agosto 2014. Del resto, il contenuto della disposizione della legge edilizia
del 1991, relativa all'altezza massima delle opere di cinta e alla loro
distanza dall'area pubblica, è stato ripreso e integrato nella licenza edilizia
del 2 dicembre 2003 quale condizione per il rilascio della stessa e non è stata
allora contestata dal ricorrente. Il difetto in questione, sollevato dal
ricorrente con il ricorso del 24 giugno 2016 alla Corte cantonale, non era
quindi evidente e facilmente riconoscibile. Esso poteva semmai comportare
l'annullabilità della sentenza del 25 agosto 2014, che non deve tuttavia essere
vagliata in questa sede non essendo stata impugnata dinanzi al Tribunale
federale.

4.

4.1. Il ricorrente sostiene che, alla luce del grave vizio riscontrato, il
Tribunale amministrativo cantonale avrebbe dovuto trattare il ricorso del 24
giugno 2016 contro la decisione comunale del 23 maggio 2016 quale istanza di
revisione (ai sensi dell'art. 67 della legge cantonale sulla giustizia
amministrativa, del 31 agosto 2006 [LGA]) del precedente giudizio del 25 agosto
2014, che avrebbe dovuto essere revocato.

4.2. Le esigenze di motivazione di un ricorso al Tribunale federale sono
accresciute laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali e di norme
del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF; cfr. DTF 142 V 407 consid. 2.2; 136
I 49 consid. 1.4.1). Trattandosi in concreto dell'applicazione di normative
procedurali cantonali, la loro eventuale lesione è esaminata dal Tribunale
federale sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 133 II 249 consid.
1.2.1, 133 I 201 consid. 1). Il ricorrente si limita a richiamare gli art. 25 e
67 LGA, che disciplinano la revoca, rispettivamente la revisione delle
decisioni, ma non sostanzia una loro applicazione manifestamente insostenibile
e pertanto arbitraria. Né appare seriamente ravvisabile un caso d'arbitrio alla
luce delle circostanze concrete, segnatamente ove si consideri ch'egli non ha
formalmente presentato una domanda di revisione dinanzi alla Corte cantonale.
In tali condizioni, la censura non deve essere vagliata oltre.

5.

5.1. Il ricorrente sostiene che determinante per valutare la portata della
sentenza del 25 agosto 2014 sarebbe unicamente il suo dispositivo, che non
contempla esplicitamente il rinvio degli atti al Comune per ordinare la
demolizione del muro. Rileva inoltre che il tema di quella procedura era
unicamente quello della licenza edilizia in sanatoria, rifiutata con
riferimento a tale manufatto, sicché la misura del ripristino avrebbe dovuto
essere esaminata (solo) nell'ambito della sentenza qui impugnata, che sotto
questo profilo sarebbe quindi insufficientemente motivata.

5.2. Per determinarne esattamente il contenuto e la portata di un dispositivo
occorre sovente fondarsi sui considerandi del giudizio (DTF 121 III 474 consid.
4a pag. 478; 116 II 738 consid. 2a pag. 743 seg.). Nella sentenza incidentale
del 25 agosto 2014, la Corte cantonale, oltre a confermare il diniego della
licenza edilizia in sanatoria per il muro in questione, ha chiaramente imposto
al Comune di ordinarne la demolizione, precisando che il ripristino era
vincolante (cfr. sentenza del 25 agosto 2014 consid. 3a/bb pag. 16 e consid. 5
pag. 21). In quella sede, i giudici cantonali si sono quindi espressi sia
sull'illegalità del manufatto sia sulla necessità di rimuoverlo, rilevando che
il ricorrente aveva inizialmente accettato le condizioni stabilite nella
licenza edilizia e che, ponendo l'autorità di fronte al fatto compiuto, doveva
attendersi che la stessa attribuisse maggiore importanza al ripristino della
situazione legale piuttosto che agli inconvenienti a lui derivanti. In tali
circostanze, l'obbligo di demolizione era pertanto già contenuto nel precedente
giudizio della Corte cantonale ed in seguito è semplicemente stato confermato
sia dall'Autorità edilizia comunale, che al riguardo era vincolata alla
decisione di rinvio, sia dalla Corte cantonale medesima nella sentenza finale
del 15 dicembre 2016. Di conseguenza, allo scopo di contestare il provvedimento
del ripristino, sarebbe spettato al ricorrente impugnare in questa sede anche
la sentenza del 25 agosto 2014, spiegando puntualmente, con una motivazione
conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni
i considerandi contenuti in quel giudizio violerebbero il diritto (cfr.
sentenza 1C_442/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 1.2 e rinvii).

6.

6.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di
conseguenza poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si
assegnano ripetibili al Comune di X.________, che non è stato invitato a
presentare una risposta al gravame e che vince la causa nell'esercizio delle
sue attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

6.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni, 5a Camera.

Losanna, 12 maggio 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Gadoni

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