Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.35/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_35/2017

Sentenza del 31 gennaio 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
1. A.________SA,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
patrocinati dall'avv. Rosa Cappa,
ricorrenti,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
al Brasile; consegna di mezzi di prova; sequestro di
conti bancari;

ricorso contro la sentenza emanata il 9 gennaio 2017 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. 
Il 25 agosto 2014 la Procura della Repubblica di Rio de Janeiro (Brasile) ha
presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in
seguito, nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti di E.________,
F.________ e altre persone per titolo di riciclaggio di denaro, inchiesta
avviata in seguito a una rogatoria del 2013 inoltrata dalle autorità elvetiche
nel quadro di un procedimento penale aperto nei confronti di F.________. Gli
inquisiti, già condannati in Brasile per essere stati attivi in
un'organizzazione criminale dedita alla messa in atto e allo sfruttamento del
gioco d'azzardo illegale e al contrabbando di apparecchi per tale gioco,
attività garantite da un complesso schema corruttivo nel quale venivano versate
tangenti a pubblici ufficiali, sono sospettati d'aver riciclato denaro
dell'organizzazione tramite l'utilizzo di società offshore, valori giunti anche
su conti bancari svizzeri riconducibili ai familiari degli indagati, relazioni
delle quali l'autorità estera chiede la perquisizione e il sequestro.

B. 
L'8 febbraio 2016 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato
il blocco di determinate relazioni bancarie e, con cinque decisioni di chiusura
del 17 giugno 2016, ha autorizzato la trasmissione all'autorità richiedente di
svariata documentazione riguardante conti bancari presso banche svizzere, in
particolare a Zurigo e Ginevra. Adita da persone e società interessate, con
giudizio del 9 gennaio 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale (TPF), congiunte le cause, ha respinto i ricorsi in quanto
ammissibili.

C. 
Avverso questa decisione A.________SA, B.________, C.________, D.________,
E.________ e F.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono,
in via preliminare, di annullarla e di rinviare al TPF l'incarto affinché
conceda loro un termine suppletorio ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA (RS
172.021); in via principale, postulano di dichiarare irricevibili la rogatoria
e il suo complemento, di annullare le decisioni di entrata in materia e di
chiusura del MPC e di revocare i sequestri; in via subordinata, di ordinare al
MPC di invitare l'autorità estera a produrre determinate disposizioni
legislative e di documentare ch'essa ha promosso, nei 60 giorni successivi al
sequestro, l'azione penale per riciclaggio di denaro.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.

1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
tra l'altro un sequestro o la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera
segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84
cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono
motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o
che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di
entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può
essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione
giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e
1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza
costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3).

1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al
Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (
DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso
particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in
maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42
cpv. 2 LTF, spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame,
dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF
sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).

2.
I ricorrenti adducono, a torto, che si sarebbe in presenza di un caso
particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. In effetti, la
censura di mancata concessione di un termine suppletorio per poter produrre
documenti atti a provare la legittimazione di alcuni di loro sarebbe
ininfluente, visto che il TPF ha nondimeno esaminato i loro ricorsi nel merito.
Insistendo poi nel criticare in sostanza le decisioni adottate dal MPC, essi
non sostengono che il TPF, applicando i principi della doppia punibilità,
dell'utilità potenziale e della proporzionalità, si sarebbe scostato dalla
costante prassi. Adducendo la lacunosità dell'esposto dei fatti riportato nella
rogatoria, in particolare riguardo al periodo, antecedente, in cui sarebbero
stati commessi i reati a monte di quello di riciclaggio, oggetto del
procedimento estero, e la loro estraneità agli stessi, i ricorrenti si limitano
in sostanza a criticare l'accertamento dei fatti e della valutazione delle
prove effettuati dal TPF, adducendo un'asserita carenza di motivazione del
giudizio impugnato al riguardo. Non si tratta chiaramente di questioni di
principio. I ricorrenti non dimostrano del resto perché l'istanza precedente,
dopo aver esposto i nessi temporali e personali tra i conti sequestrati e i
fatti oggetto d'inchiesta, sulla base dei citati principi non avrebbe potuto
dedurre che la documentazione litigiosa sarebbe utile e pertinente per
l'inchiesta estera. Conclusione che vale pure per quella secondo cui la domanda
estera non presenterebbe gravi deficienze ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP (RS
351.1).

3. 
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Ministero pubblico della
Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e
all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.

Losanna, 31 gennaio 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben