Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.355/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_355/2017            

 
 
 
Sentenza del 5 ottobre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
4. Comunione ereditaria fu D.A.________, 
patrocinati dall'avv. Michela Ferrari-Testa, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. E.________, 
2. Comunione ereditaria fu F.________, 
3. Comunione ereditaria fu G.________, 
4. Comunione ereditaria fu H.________, 
5. I.________ e J.________, 
 
6. Comunione ereditaria K.________, 
patrocinata dall'avv. Bianca Maria Brenni-Wicki, 
7. L.________, 
8. M.________, 
9. N.________, 
10. O.________, 
opponenti, 
 
Municipio di X.________, 6950 Tesserete, 
Consorzio Raggruppamento Terreni X.________, 
Commissione di ricorso di prima istanza RT X.________, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
patrocinato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione
dell'economia, Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, palazzo
amministrativo 2, viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Raggruppamento terreni di X.________, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 26 maggio
2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.566). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
I membri della comunione ereditaria fu P.A.________ e Q.A.________, ossia
A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.________, R.________
e S.________, T.________ ed F.________ (in seguito: comunione ereditaria
A.________) erano proprietari di numerose particelle nel Comune di X.________.
Esse si estendevano globalmente su 40'178 m2 stimati in complessivi fr.
241'578.85. Tra le particelle figurava in particolare, in località Y.________,
il mappale n. 2110, con una superficie di 2'497 m2 (recte: 2'467 m2), situato
in zona edificabile per 997 m2e di natura forestale per la parte rimanente. 
 
B.   
Il 5 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha ordinato la costituzione del Consorzio
per l'esecuzione del raggruppamento terreni a carattere generale nel Comune di
X.________, che ha allestito il progetto di nuovo riparto dei fondi, approvato
dal Governo il 21 dicembre 2005. Il nuovo riparto dei fondi prevedeva
l'attribuzione alla comunione ereditaria A.________ di cinque fondi per
complessivi 39'069 m2e un valore di fr. 260'444.40. In località Y.________ le è
stata assegnata la particella n. 653 RT, di complessivi 2'821 m2, di cui 1'110
m2edificabili, gravata con un diritto di passo a favore di un fondo
confinante. 
 
C.   
Contro il nuovo riparto, la comunione ereditaria A.________ è insorta con un
ricorso al Consiglio di Stato, che ha demandato la competenza per l'evasione
delle impugnative alla Commissione di ricorso di prima istanza. Con decisione
del 12 maggio 2009 tale Commissione ha evaso il gravame ridefinendo i confini
dei mappali interessati, tra i quali la particella n. 653 RT, dalla quale è
stata in particolare ricavata una nuova particella n. 707 RT, attribuita alla
comunione ereditaria K.________. A seguito delle modifiche apportate, le
interessenze della comunione ereditaria A.________ sono state ridotte a 38'559
m2, stimati in fr. 156'615.40. 
 
D.   
Con sentenza del 29 agosto 2014 (incarto n. 52.2011.306) il Tribunale cantonale
amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso presentato da A.A.________,
B.A.________, C.A.________ e D.A.________ contro la decisione della Commissione
di ricorso di prima istanza, rinviandole la causa per una nuova decisione. La
Corte cantonale ha riscontrato una violazione del principio della compensazione
reale, siccome con la decisione di primo grado i proprietari avevano ricevuto
terreni per un valore inferiore di circa un terzo rispetto a quello dei fondi
nella situazione precedente il nuovo riparto (fr. 156'615.40 rispetto a fr.
241'578.85). 
 
E.   
Statuendo nuovamente sulla fattispecie, con decisione del 30 settembre 2016 la
Commissione di ricorso di prima istanza ha ridefinito i confini delle
particelle in zona Y.________ e attribuito alla comunione ereditaria A.________
complessivamente 39'196 m2 di terreno per un valore stimato in fr. 219'054.--. 
 
F.   
Contro questa decisione, A.A.________, B.A.________, C.A.________ e gli eredi
di D.A.________, frattanto deceduto, hanno nuovamente adito il Tribunale
cantonale amministrativo che, con sentenza del 26 maggio 2017, ha respinto il
ricorso nella misura della sua ricevibilità. 
 
G.   
A.A.________, B.A.________, C.A.________ e gli eredi di D.A.________ impugnano
questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico del 3 luglio 2017
al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di
riassegnare loro la particella n. 653 RT come nella situazione precedente il
riordino fondiario. In via subordinata, chiedono il rinvio degli atti alla
Corte cantonale per l'emanazione di un nuovo giudizio. I ricorrenti fanno
valere la violazione dell'art. 26 Cost. e dell'art. 19 cpv. 1 della legge
cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni, del 23 novembre 1970
(LRPT; RL 7.3.2.1). 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato
l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha in sostanza confermato le attribuzioni ai proprietari
A.________ stabilite con il riordino fondiario, il ricorso in materia di
diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett.
a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF.  
 
1.2. La legittimazione a ricorrere in questa sede deve essere esaminata giusta
l'art. 89 cpv. 1 LTF. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, spetta
ai ricorrenti allegare i fatti a sostegno della loro legittimazione quando gli
stessi non risultino chiaramente dalla decisione impugnata o dagli atti di
causa (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 249 consid.
1.1). In concreto, i ricorrenti si limitano ad addurre di avere partecipato
alla procedura dinanzi all'istanza inferiore e di essere particolarmente lesi
nei loro diritti, siccome la particella n. 653 RT avrebbe perso pressoché
integralmente la sua edificabilità. Non si esprimono tuttavia sui loro rapporti
di proprietà, sebbene il gravame non sembra essere stato interposto da tutti i
membri della comunione ereditaria interessata dal nuovo riparto. La questione
non deve comunque essere esaminata oltre, giacché i ricorrenti postulano
l'annullamento di una decisione che limiterebbe l'estensione della proprietà e
chiedono l'attribuzione di una superficie più ampia con riferimento alla
particella n. 653 RT: questa conclusione non pregiudica gli interessi della
comunione ereditaria o degli altri membri della stessa, per cui la loro
legittimazione a ricorrere può essere ammessa (cfr. sentenza 1C_278/2011 del 17
aprile 2012 consid. 1.2 e riferimenti).  
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per
violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF
136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). II Tribunale federale esamina
le censure di violazione di diritti costituzionali solo se adempiono le
rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che,
con riferimento ai motivi della decisione impugnata, i ricorrenti devono
indicare in modo chiaro e dettagliato in che modo sarebbero stati violati i
loro diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Critiche appellatorie
non sono ammesse (DTF 133 III 589 consid. 2). Il Tribunale federale fonda
inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dalla precedente istanza, che sono
di principio vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF). I ricorrenti possono quindi
censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento
(cfr. art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF). Ciò deve tuttavia essere motivato
secondo le esigenze accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 I 49 consid.
1.4.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. I ricorrenti criticano in maniera generale la sentenza impugnata,
adducendo, con riferimento alla particella n. 653 RT, di essere stati
penalizzati rispetto alla situazione iniziale. Sostengono che ai proprietari di
terreni circostanti sarebbero per contro state riconosciute le richieste
formulate nel corso della procedura di raggruppamento. L'argomentazione è
generica, di natura appellatoria e pertanto inammissibile nell'ambito di un
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. I ricorrenti non
si confrontano infatti puntualmente con gli accertamenti e le considerazioni
esposte nel giudizio impugnato, spiegando con una motivazione chiara e precisa,
conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni
violerebbero il diritto, segnatamente il divieto dell'arbitrio. Sostengono che
prima del raggruppamento dei terreni il mappale in località Y.________, di
2'467 m2, avrebbe presentato una superficie edificabile di 1'969 m2. La Corte
cantonale ha tuttavia accertato che l'area edificabile misurava 997 m2, la
parte rimanente essendo di natura boschiva. I ricorrenti non dimostrano
l'arbitrarietà di questo accertamento, che è pertanto vincolante per il
Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Né è decisiva la superficie
edificabile di 1'110 m2, di cui al progetto iniziale di nuovo riparto, ritenuto
che si tratta unicamente di una situazione intermedia, non corrispondente a
quella definitiva stabilita nell'ultima decisione della Commissione di ricorso
di prima istanza e confermata dalla Corte cantonale. L'argomentazione
ricorsuale non considera quindi la circostanza, accertata dalla precedente
istanza, secondo cui in località Y.________ la comunione ereditaria di cui i
ricorrenti sono membri ha ricevuto terreno edificabile per 921 m2 a fronte dei
997 m2 posseduti prima del raggruppamento.  
 
2.2.2. D'altra parte, essi lamentano a torto una lesione del principio della
compensazione reale considerando unicamente la situazione della particella n.
653 RT. In effetti, per giudicare se vi sia stata violazione dei principi che
regolano il raggruppamento dei terreni occorre confrontare globalmente, e non
in modo puntuale, considerando solo singoli fondi, la situazione prima del
nuovo riparto con quella stabilita alla conclusione della procedura di
raggruppamento, le situazioni intermedie essendo irrilevanti. In quest'ottica,
i consorziati hanno diritto di ricevere, di massima, terreni equivalenti sia
dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo, ma non
necessariamente gli stessi terreni, considerando l'insieme dei fondi della
partita interessata e non solo la situazione di alcune particelle (cfr.
sentenze 1P.289/2005 del 26 settembre 2005 consid. 2.2 e 1P.668/1998 del 29
maggio 2000 consid. 5a, in: RDAT II-2000 pag. 173 segg.).  
Nella fattispecie, richiamata pure la sentenza del 29 agosto 2014, la Corte
cantonale ha accertato che prima del raggruppamento la partita n. 290 della
comunione ereditaria A.________ era composta di 40'178 m2 complessivi di
terreno per un valore totale di fr. 241'578.85. Alla fine della procedura
ricorsuale, alla suddetta partita sono stati attribuiti complessivamente 39'196
m2 di terreno stimati in fr. 219'054.--. Sarebbe quindi spettato ai ricorrenti
confrontarsi con questi accertamenti e non soltanto con la situazione della
particella n. 653 RT, spiegando conformemente alle già esposte esigenze di
motivazione per quali ragioni il nuovo stato di riparto violerebbe il principio
della compensazione reale sancito dall'art. 19 cpv. 1 LRPT e derivante dalla
garanzia della proprietà (art. 26 Cost.; cfr., su questo principio, DTF 122 I
120 consid. 5; sentenza 1P.289/2005, citata, consid. 2.2). 
Il gravame è parimenti inammissibile laddove i ricorrenti accennano a una
violazione sia del principio della proporzionalità, che in quest'ambito si
confonde con il divieto dell'arbitrio (cfr. sentenza 1P.289/2005, citata,
consid. 2.2), sia di quello della parità di trattamento. A quest'ultimo
proposito, essi si limitano infatti ad addurre genericamente di essere stati
gli unici proprietari ad avere ceduto del terreno, mentre altri proprietari
vicini, segnatamente i membri della comunione ereditaria K.________, avrebbero
migliorato la loro situazione. Nuovamente, essi si limitano ad addurre un
peggioramento dell'edificabilità della particella n. 653 RT, senza spiegare in
modo puntuale in che misura la situazione degli altri proprietari sarebbe
notevolmente migliorata rispetto alle rispettive interessenze. 
 
3.  
 
3.1. I ricorrenti contestano poi il carattere forestale di una porzione della
particella n. 653 RT. Criticano il fatto che la Corte cantonale abbia
considerato la censura al limite della temerarietà ed abbia rinviato alle
considerazioni esposte al riguardo nella precedente sentenza del 29 agosto
2014. Secondo i ricorrenti, l'accertamento del limite del bosco avrebbe potuto
essere corretto d'ufficio nell'ambito della procedura di raggruppamento
terreni.  
 
3.2. La Corte cantonale si è espressa sulla questione del carattere
parzialmente boschivo della particella n. 653 RT nella sua precedente sentenza
del 29 agosto 2014, spiegando le ragioni per cui la contestazione esulava dalla
procedura di raggruppamento terreni ed era quindi inammissibile in quella sede.
In concreto, i ricorrenti non impugnano tale sentenza che, in quanto decisione
di rinvio, era di natura incidentale ed avrebbe quindi potuto essere impugnata
dinanzi al Tribunale federale con il ricorso contro la sentenza finale del 26
maggio 2017, ritenuto che ha influito sul relativo contenuto (cfr. art. 93 cpv.
3 LTF; DTF 133 V 477 consid. 4.2 e 5.2.2).  
In ogni modo, la decisione della Corte cantonale di fare riferimento al
carattere parzialmente forestale della particella, precedentemente accertato
nell'ambito di una procedura specifica volta a delimitare il limite dell'area
boschiva, è corretta (cfr. art. 10 e 13 della legge federale sulle foreste, del
4 ottobre 1991 [LFo; RS 921.0]; sentenza 1A.136/2006 del 6 dicembre 2007
consid. 3.2, in: RtiD II-2008 pag. 315 segg). 
 
4.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto
poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono
ripetibili alle controparti, che non sono state invitate a presentare una
risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio
di X.________, al Consorzio Raggruppamento Terreni X.________, alla Commissione
di ricorso di prima istanza RT X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 ottobre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Gadoni 

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