Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.258/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_258/2017            

 
 
 
Sentenza del 28 agosto 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Ettore Item, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
opponenti, 
 
Municipio di X.________, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di
costruzione, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 23 marzo
2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
H.________ è proprietario dei fondi part. vvv, www, xxx, yyy e zzz di
X.________, situati a Y.________, ad est del nucleo del villaggio ed a valle
della strada di raccordo alla sovrastante strada cantonale. I fondi formano un
terreno in pendio di complessivi 2'481 m2e sono assegnati dal piano regolatore
alla zona residenziale intensiva, la cui edificazione è subordinata alla
presentazione di un piano di quartiere. Il comparto rientra nell'inventario
federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale
(ISOS). Il villaggio di Y.________ (e dintorni) è inoltre iscritto dal 1983
nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza
nazionale (IFP). 
 
B.   
Il 24 giugno 2013 l'arch. A.________ ha presentato al Municipio di X.________
una domanda per ottenere il permesso di un piano di quartiere per edificare un
complesso immobiliare composto di nove blocchi contigui tra di loro leggermente
sfalsati e parzialmente interrati nel pendio. Otto blocchi, di cui sette
articolati su quattro piani fuori terra e uno su tre piani, sono destinati a
scopi residenziali, mentre il nono blocco da ovest contiene l'ascensore per le
autovetture. Gli edifici sono dotati di ampie aperture vetrate munite di
frangisole mobili (brise soleil) e di un tetto piano adibito a terrazza.
Presentano verso valle una facciata principale di lunghezza variabile da 7.20 m
a 11.20 m ed alta 12.00 m dal terreno sistemato, ad eccezione di un blocco alto
9.00 m. Le facciate laterali degli stabili abitativi misurano da 8.40 m a 11.70
m di larghezza (profondità), tranne la torre destinata all'ascensore per le
auto, che è larga 6.40 m. Il progetto, che prevede una superficie utile lorda
di 2'491 m2, contempla la realizzazione di 13 appartamenti e, nella parte
interrata, delle cantine e di un'autorimessa su più livelli destinata ad
ospitare 48 posteggi. Il fronte sud-est, parallelo alla riva del lago, è lungo
complessivamente 78.00 m circa. Quale sistemazione esterna è prevista, a valle
degli edifici, la formazione di terrazzamenti piantumati sorretti da tre file
di muri in pietra. 
 
C.   
Alla domanda si sono opposti diversi proprietari di fondi vicini, C.________ e
B.________. Facendo in particolare riferimento ai pareri negativi sia della
Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) sia
dei Servizi cantonali, il 26 marzo 2014 l'Autorità cantonale ha preavvisato
negativamente il progetto, opponendosi al rilascio del permesso. Preso atto del
preavviso cantonale sfavorevole, il 18 settembre 2014 il Municipio ha negato il
rilascio del permesso per il piano di quartiere. Adito dall'istante, con
decisione del 19 agosto 2015 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il
gravame, confermando il diniego del permesso, ma riducendo a fr. 3'000.-- la
tassa prelevata per l'esame della domanda. 
 
D.   
Con sentenza del 23 marzo 2017 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto un ricorso di A.________ contro la decisione governativa. La Corte
cantonale ha sostanzialmente ritenuto sostenibili le valutazioni delle autorità
inferiori riguardo alle caratteristiche estetiche del progetto e al suo mancato
inserimento armonioso nel paesaggio. 
 
E.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rilasciargli la
licenza per il piano di quartiere. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha confermato il diniego della licenza di piano di quartiere, il
ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il
profilo degli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 e art. 100 cpv.
1 LTF. 
Il ricorrente, con il consenso del proprietario, ha presentato quale architetto
la domanda di piano di quartiere e ha partecipato alla procedura cantonale. È
quindi legittimato a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF (cfr. sentenze
1C_795/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 1.2 e 1P.776/2001 del 18 aprile 2002
consid. 1.2, in: RDAT II-2002, pag. 3 segg.). 
 
2.  
 
2.1. Egli critica il fatto che nella procedura cantonale non sia stato eseguito
un esperimento di conciliazione. Rimprovera in particolare alla Corte cantonale
di avere disatteso l'art. 23 della legge sulla procedura amministrativa, del 24
settembre 2013 (LPAmm).  
 
2.2. Secondo l'art. 23 cpv. 1 LPAmm, in ogni stadio del procedimento,
l'autorità può far luogo ad un esperimento di conciliazione. Per quanto
concerne specificatamente la procedura edilizia dinanzi all'Esecutivo comunale,
l'art. 9 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE), prevede che il
Municipio può sempre convocare i privati interessati per un esperimento di
conciliazione; esso può pure promuovere uno scambio di opinioni con il
Dipartimento se non ne condivide l'operato o per altra ragione qualsiasi (cpv.
1). L'istante deve essere in ogni caso informato delle opposizioni pervenute e
se del caso invitato a formulare osservazioni (cpv. 2).  
 
2.3. L'applicazione delle citate norme del diritto cantonale è esaminata dal
Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (cfr. DTF 140 III
385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2 e rinvii). Vietato dall'art. 9 Cost.,
esso è ravvisabile unicamente quando la decisione impugnata risulta
manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico, o
in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La
decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua
motivazione. Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche
un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura
preferibile (DTF 141 III 564 consid. 4.1; 138 I 49 consid. 7.1; 137 I 1 consid.
2.4 e rinvii).  
 
2.4. Come rettamente rilevato dalla precedente istanza, sia l'art. 23 cpv. 1
LPAmm sia l'art. 9 cpv. 1 LE costituiscono disposizioni di natura potestativa:
non impongono quindi di indire un esperimento di conciliazione. In concreto, le
opposizioni alla domanda, compresa quella dell'autorità cantonale, non erano
limitate ad aspetti secondari del progetto, che avrebbero potuto essere
facilmente modificati, ma vertevano sulla costruzione nel suo complesso,
ritenuta troppo invasiva sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico. In
tali circostanze, poiché un eventuale tentativo di conciliazione non era
manifestamente suscettibile di concludersi positivamente, la decisione della
Corte cantonale di non eseguirlo è del tutto sostenibile. D'altra parte, il
ricorrente non sostiene di non avere potuto esprimersi adeguatamente sulle
opposizioni al progetto nell'ambito della procedura della domanda del piano di
quartiere. La censura è pertanto infondata.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente critica l'opposizione del 26 marzo 2014 alla domanda di
rilascio del permesso per il piano di quartiere dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio, in particolare laddove l'autorità cantonale ha
ritenuto, a titolo abbondanziale, che una qualsiasi edificazione dei fondi in
oggetto doveva essere considerata invasiva. Rimprovera alla Corte cantonale di
avere passato sotto silenzio questa considerazione, che equivarrebbe a negare
l'edificabilità delle particelle.  
 
3.2. Premesso che il ricorrente non fa valere, conformemente alle esigenze
dell'art. 106 cpv. 2 LTF, una violazione del suo diritto di essere sentito (
art. 29 cpv. 2 Cost.) per il fatto che la Corte cantonale avrebbe motivato in
modo insufficiente la sentenza, la censura ricorsuale è infondata. I giudici
cantonali hanno infatti precisato che il preavviso negativo dell'autorità
cantonale non era riassunto a pagina 8 dell'opposizione, dove era riportato a
titolo abbondanziale il parere dell'Ufficio dei beni culturali, quanto
piuttosto a pagina 6 seg., ove era spiegato perché il piano di quartiere
litigioso non costituiva una risposta adeguata al concreto contesto, siccome
troppo invasivo (cfr. sentenza impugnata, consid. 4.3, pag. 14). Essi non hanno
poi escluso l'edificabilità dei fondi, che rimanevano soggetti alle
prescrizioni edilizie vigenti. Hanno per contro rilevato che se in presenza di
un paesaggio o di un insediamento di particolare qualità, l'utilizzazione delle
facoltà edificatorie vigenti dovesse successivamente apparire irragionevole o
eccessiva, spetterà se del caso all'autorità adottare le misure a salvaguardia
di una diversa pianificazione futura (cfr. sentenza impugnata, consid. 4.5.3,
pag. 19 seg.).  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente lamenta una violazione dell'autonomia comunale, siccome
formulando il suo preavviso negativo, l'autorità cantonale ha esplicitamente
obbligato il Municipio a respingere la domanda in applicazione dell'art. 7 cpv.
2 LE. In effetti, secondo la prima frase di questa disposizione, l'avviso del
Dipartimento vincola il Municipio nella misura in cui è negativo.  
 
4.2. Sollevando la censura, il ricorrente disattende tuttavia che in concreto
il Municipio ha negato il rilascio del permesso di quartiere anche perché lo ha
ritenuto in contrasto con il proprio diritto edilizio comunale, segnatamente
con l'art. 20 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore di
X.________, sezione di Y.________ (NAPR). Disattende inoltre che, trattandosi
di un progetto che comporta un impatto paesaggistico significativo, come è il
caso per il piano di quartiere, il principio dell'inserimento ordinato e
armonioso nel paesaggio previsto dall'art. 104 cpv. 2 della legge sullo
sviluppo territoriale, del 21 giugno 2011 (LST) è applicato dall'autorità
cantonale (cfr. art. 109 cpv. 2 lett. c LST in relazione con l'art. 107 cpv. 2
lett. a del regolamento della LST, del 20 dicembre 2011 [RLst]). Omettendo di
prendere in considerazione tali circostanze, il ricorrente non dimostra quindi
minimamente che l'autorità cantonale avrebbe oltrepassato le proprie facoltà
legali ed invaso in modo inammissibile lo spazio autonomo del Comune.
Insufficientemente motivata, la censura non è pertanto ammissibile e non deve
essere vagliata oltre.  
 
5.  
 
5.1. Secondo il ricorrente, lo strumento del piano di quartiere sarebbe
limitato a definire sotto il profilo planovolumetrico le opere previste. Rileva
che in concreto il progetto rispetterebbe i parametri edificatori vigenti nella
zona di situazione, segnatamente l'altezza massima (12.00 m) e la superficie
utile lorda massima (3'000 m2). Sostiene che l'esame del progetto edilizio
avrebbe dovuto riguardare unicamente questi aspetti e non quello estetico, che
avrebbe dovuto essere valutato soltanto nell'ambito della domanda di
costruzione per la realizzazione delle opere.  
 
5.2. Giusta l'art. 54 LST, il piano di quartiere è un progetto planovolumetrico
inteso a concretizzare gli obiettivi di qualità paesaggistica, architettonica e
urbanistica fissati dal piano regolatore (cpv. 1). Esso si compone di una
relazione tecnica, di piani come pure di un modello del progetto (cpv. 2). Il
piano regolatore stabilisce il perimetro del piano di quartiere nonché i
requisiti qualitativi minimi ed i parametri edilizi minimi e massimi (cpv. 3).
L'art. 55 cpv. 1 LST prevede poi che l'ap-provazione del piano di quartiere
avvenga seguendo la procedura della domanda di costruzione.  
Secondo l'art. 20 cpv. 1 NAPR, la zona edificabile intensiva è riservata alla
residenza e ad attività turistiche. Il cpv. 2 della disposizione prevede che
l'intervento edilizio è subordinato alla presentazione di un piano di quartiere
relativo all'intera zona, condizionato al rispetto delle caratteristiche
architettoniche e paesaggistiche del nucleo di Y.________. Prevede inoltre che
la superficie utile lorda sia al massimo di 3'000 m2, di cui il 30 % può essere
destinata all'abitazione secondaria, che sia rispettata una distanza minima
dalla strada secondo una linea di arretramento e che siano realizzati i
posteggi necessari all'interno del comprensorio. 
In materia paesaggistica, l'art. 104 LST esige che le attività d'incidenza
territoriale siano armonizzate con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del
paesaggio (cpv. 1) e che le costruzioni si inseriscano nel paesaggio in maniera
ordinata e armoniosa (cpv. 2). Giusta l'art. 100 RLst, una costruzione è
inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello
spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e
le caratteristiche dei luoghi. 
 
5.3. Dalla lettura delle citate disposizioni, in particolare dall'art. 20 cpv.
2 NAPR, risulta quindi che il criterio del rispetto delle caratteristiche
architettoniche e paesaggistiche del nucleo di Y.________ deve essere
ossequiato (già) nella fase del piano del quartiere. La norma comunale pone
infatti esplicitamente tale rispetto quale presupposto del piano di quartiere
stesso. Questo strumento mira del resto a concretizzare gli obiettivi di
qualità paesaggistica, architettonica e urbanistica fissati dal piano
regolatore (cfr. art. 54 cpv. 1 LST). La Corte cantonale ha inoltre rettamente
constatato che nella fattispecie il progetto anticipa numerosi dettagli
architettonici che sarebbero stati ripresi nell'ambito della procedura per il
rilascio della licenza edilizia. Dagli atti della domanda, le caratteristiche
estetiche dell'immobile, segnatamente per quanto concerne le facciate, le
relative aperture e la sistemazione esterna, risultano in effetti con un
elevato grado di precisione. A ragione la Corte cantonale e le istanze
inferiori non si sono quindi limitate a constatare il rispetto dei parametri
edificatori applicabili alla zona di situazione, ma hanno pure valutato le
caratteristiche estetiche del progetto sotto il profilo del suo inserimento nel
paesaggio di Y.________ (cfr., in questo senso, MARC-OLIVIER BESSE, Le régime
des plans d'affectations, en particulier le plan de quartier, 2010, pag. 303
segg.). La tesi del ricorrente, secondo cui tale esame avrebbe dovuto essere
eseguito soltanto nella fase della licenza edilizia, è di conseguenza
infondata.  
 
6.  
 
6.1. Poiché il progetto rispetta i parametri edificatori della zona di
situazione, il ricorrente sostiene che un rifiuto basato sulla clausola
estetica non potrebbe entrare in considerazione. Ritiene comunque che
l'intervento progettato rispetterebbe le caratteristiche architettoniche e
paesaggistiche del nucleo di Y.________ ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 NAPR.  
 
6.2. Secondo la giurisprudenza, l'applicazione di una clausola relativa
all'estetica non può condurre in modo generale a svuotare della sua sostanza la
disciplina vigente in materia di zone. Se un piano delle zone prevede che in un
determinato settore del territorio possono essere edificate delle costruzioni
di una certa volumetria, un divieto di costruzione fondato su una clausola
estetica per il contrasto provocato dalla voluminosità dell'immobile progettato
può giustificarsi soltanto quando è toccato un interesse pubblico
preponderante. Occorre che lo sfruttamento delle possibilità edificatorie
vigenti appaia irragionevole, come per esempio quando si tratta di proteggere
un sito, un edificio o un insieme di costruzioni che presentano qualità
estetiche notevoli, mancanti all'immobile progettato o messe in pericolo dalla
sua realizzazione (DTF 101 Ia 213 consid. 6c; 115 Ia 114 consid. 3d; sentenze
1C_8/2017 del 12 luglio 2017 consid. 2.1.2 e 1C_340/2015 del 16 marzo 2016
consid. 6.1.1).  
Quando si tratta di esaminare l'applicazione di clausole estetiche, il
Tribunale federale si impone riserbo nell'apprezzamento di circostanze locali,
meglio conosciute dalle autorità cantonali. In questo campo, esse dispongono
infatti di un ampio potere di apprezzamento, segnatamente laddove devono
valutare se una costruzione o un impianto possano compromettere l'aspetto o il
carattere di un sito, di una località, di un quartiere o di una strada (DTF 115
Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; sentenza 1C_8/2017, citata, consid. 2.1.2 e
rinvii). 
 
6.3. Il comprensorio di Y.________, per la sua situazione e le sue
caratteristiche appare pregevole, tant'è che è iscritto quale oggetto degno di
protezione nei citati inventari federali. Ci si può chiedere se l'utilizzazione
delle ampie possibilità edificatorie previste nel comparto interessato sia
quindi ragionevole. La questione non deve però essere approfondita oltre in
questa sede, giacché, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la
Corte cantonale non ha confermato il diniego del permesso di piano di quartiere
solo sulla base degli ingombri dell'edificio progettato, ma ha motivato in modo
articolato ed oggettivo le ragioni per cui, benché rispettasse i parametri
edilizi vigenti, esso non raggiungeva un effetto globale soddisfacente sia per
rapporto alle caratteristiche dell'ambiente in cui era ubicato sia per la sua
configurazione e la sua forma architettonica (cfr. DTF 114 Ia 343 consid. 4b;
sentenza 1C_442/2010 del 16 settembre 2011 consid. 3.3, in: RtiD I-2012 pag. 39
segg.). La Corte cantonale ha infatti ritenuto eccessivo l'impatto del
complesso residenziale sul paesaggio, non tanto per le dimensioni dei singoli
blocchi (ad eccezione della torre con l'ascensore per le autovetture) quanto
piuttosto per le modalità della collocazione nel terreno, che comportava la
formazione di un fronte edilizio compatto ed esteso lungo circa 78.00 m. I
giudici cantonali hanno inoltre ravvisato un contrasto  "con la forma vagamente
piramidale del nucleo, che tende invece a digradare sull'asse ovest-est",
ritenendo altresì problematica sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico
la sistemazione esterna, contraddistinta da imponenti opere murarie destinate a
sorreggere i terrazzamenti dinanzi agli edifici. Si sono pure confrontati con
la configurazione architettonica degli edifici progettati, rilevando che si
scostava dalla tipologia delle costruzioni del nucleo di Y.________, risultando
un corpo estraneo rispetto al contesto esistente. La Corte cantonale ha al
riguardo considerato le coperture piane degli immobili, che differiscono dai
tetti a falde presenti su tutte le case circostanti, le ampie aperture vetrate,
del tutto inesistenti in loco, e il mancato rispetto dei criteri
dell'architettura tradizionale dei nuclei, secondo cui le parti piene delle
facciate devono prevalere su quelle vuote e l'elemento verticale delle aperture
su quello orizzontale.  
In questa sede, il ricorrente non si confronta puntualmente con la valutazione
complessiva esposta dai giudici cantonali nella sentenza impugnata, spiegando
con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2
LTF, perché sarebbe insostenibile. Egli si limita ad esporre in modo
appellatorio il suo diverso parere, riproducendo testualmente una parte del
gravame presentato dinanzi alla precedente istanza in cui ritiene il progetto
rispettoso dell'art. 20 cpv. 2 NAPR (cfr. ricorso, pag. 7-9) : ciò è tuttavia
inammissibile nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale (cfr. DTF 134 II
244 consid. 2.1-2.3). Nella fattispecie, la Corte cantonale ha condiviso la
valutazione estetica negativa del progetto espressa dalle autorità inferiori e
dai Servizi specialistici, sicché sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi
con tale valutazione ed addurre elementi concreti atti a dimostrare un
apprezzamento abusivo delle circostanze locali. 
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento dei giudici cantonali
secondo cui la contiguità tra gli edifici progettati formerebbe  "un fronte
edilizio compatto ed esteso (78.00 m circa), che non trova eguali su tutto il
pendio di Y.________". Adduce che nel comprensorio sorgerebbero tre agglomerati
di fabbricati che formerebbero dei fronti edilizi altrettanto compatti ed
estesi, identici a quello litigioso sotto il profilo dell'impatto sul
paesaggio.  
 
7.2. A torto. I fronti edilizi evidenziati dal ricorrente sono infatti situati
più ad ovest rispetto al terreno in questione, verso il nucleo del villaggio.
Non si trovano sul pendio, ma più a valle, all'altezza della riva del lago.
Sono costituiti da abitazioni tradizionali, che presentano tetti a falde e
un'architettura tipica dei nuclei, con facciate in cui le parti piene
prevalgono su quelle vuote e le cui aperture sono essenzialmente verticali. Non
si tratta perciò di corpi estranei al tessuto edilizio esistente, come è invece
il caso dell'immobile progettato, al quale non sono quindi comparabili sotto
l'aspetto dell'impatto sul paesaggio. In tali circostanze, l'accertamento
censurato non è arbitrario, ma anzi conforme agli atti.  
 
8.  
 
8.1. Il ricorrente ritiene arbitraria la valutazione della Corte cantonale
secondo cui  "la progressione dei volumi lungo la diagonale rappresentata dal
raccordo stradale che collega il centro del villaggio alla soprastante strada
cantonale si scontra con la forma vagamente piramidale del nucleo, che tende
invece a digradare sull'asse ovest-est". Critica altresì l'apprezzamento
secondo cui ciò  "privilegia e consolida la linea di forza del citato raccordo,
priva di pregio dal profilo paesaggistico, anziché quella dell'orizzonte del
lago".  
 
8.2. Al riguardo, il ricorrente si limita tuttavia ad esporre in modo
appellatorio il suo diverso parere, adducendo che le caratteristiche del
progetto sarebbero dettate dall'orografia del terreno, dall'andamento del
tracciato stradale e dai parametri edificatori vigenti. Con tali argomentazioni
non sostanzia tuttavia l'arbitrio della valutazione del progetto eseguita dai
giudici cantonali sotto il profilo architettonico e del suo inserimento
armonioso nel paesaggio. Insufficientemente motivata, la censura è pertanto
inammissibile in applicazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Come è
stato esposto, il rispetto dei parametri edilizi vigenti non dispensava le
autorità dall'applicare la clausola estetica espressamente prevista dalla
legge.  
 
8.3. Il ricorso è parimenti inammissibile laddove il ricorrente ritiene
arbitrarie le considerazioni esposte dalla precedente istanza riguardo alla 
"sistemazione esterna". Egli si limita infatti a rimproverare genericamente ai
giudici cantonali di avere eseguito una valutazione di tipo estetico, che non
rientrerebbe nella procedura di approvazione del piano di quartiere, ma in
quella successiva di rilascio della licenza edilizia. Addebita inoltre alla
Corte cantonale di avere omesso di considerare l'esistenza di imponenti opere
murarie già presenti sul territorio. Non sostanzia tuttavia un apprezzamento
manifestamente insostenibile delle circostanze locali e disattende che, dai
piani agli atti (in particolare dalla tavola n. 14 richiamata dalla Corte
cantonale), le opere murarie previste appaiono effettivamente considerevoli,
quand'anche il territorio circostante, in forte declivio, sia caratterizzato da
terrazzamenti, peraltro essenzialmente inedificati.  
 
9.  
 
9.1. La Corte cantonale ha ritenuto criticabile la scelta progettuale di
dedicare un blocco a sé stante all'ascensore per le automobili, non essendovi
alcuna ragione tecnica che impone di realizzare un volume di tale rilevanza,
svettante su tutti gli altri e del tutto atipico, invece di inserirlo più
discretamente in una posizione retrostante o di integrarlo in uno dei blocchi
abitativi. Il ricorrente contesta queste considerazioni, adducendo che il
manufatto costituirebbe un elemento di mediazione tra il bosco e gli otto
blocchi residenziali e che tale configurazione sarebbe imposta da esigenze
tecniche, nonché dalla necessità di rispettare l'altezza massima di 12.00 m.
Anche con queste argomentazioni egli oppone semplicemente una propria diversa
opinione a quella dei giudici cantonali, senza tuttavia sostanziare un eccesso
del potere di apprezzamento per quanto concerne l'integrazione dal punto di
vista estetico del manufatto nel paesaggio esistente. Riconosce anzi come il
blocco  "lift auto" sia l'unico a superare, seppure di  "soli 3.00 m", il
livello della sovrastante strada di collegamento.  
 
9.2. Il gravame è infine inammissibile laddove il ricorrente discetta in modo
generico su coperture dei tetti, balconi, terrazze a giardino e aperture
orizzontali, quali modalità diverse per affacciarsi sul lago (cfr. ricorso
punto 9, pag. 19-22). Nuovamente egli non si confronta puntualmente con i
considerandi della sentenza impugnata e non dimostra un eccesso del potere di
apprezzamento da parte della precedente istanza con una motivazione conforme
alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.  
 
10.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto
poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili
alle controparti, che non sono state invitate a presentare una risposta al
ricorso. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio
di X.________, all'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del
territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino. 
 
 
Losanna, 28 agosto 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Gadoni 

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