Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.228/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_228/2017

Sentenza del 27 aprile 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Merkli, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,

contro

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, Giudice delegato, via Pretorio 16,
6900 Lugano.

Oggetto
ricusazione; termine per versare l'anticipo spese,

ricorso contro la decisione emanata il 7 marzo 2017
dal giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 27 febbraio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ha assegnato a
A.________ e a B.________ un ultimo termine di cinque giorni per versare
l'importo di fr. 500.--, quale anticipo delle spese giudiziarie nell'ambito del
procedimento con cui essi hanno chiesto in un'altra procedura la ricusazione
del pretore Marco Peverelli;
che questa decisione, quale rimedio di diritto, indicava il reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d'appello entro dieci giorni dalla notificazione;
che avverso la decisione pretorile gli interessati sono insorti dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo con istanza di revisione del 6 marzo 2017,
inoltrando contemporaneamente anche un reclamo al Tribunale d'appello;
che con sentenza del 7 marzo 2017 il giudice delegato del Tribunale cantonale
amministrativo ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, per carenza
di competenza;
che con sentenza del 16 marzo 2017, la terza Camera civile del Tribunale
d'appello, statuendo nella composizione a giudice unico, ha dichiarato
inammissibile il reclamo sottopostole dagli interessati;
che con un unico atto del 20 aprile 2017, A.________ e B.________ presentano un
ricorso sia contro la decisione del 7 marzo 2016 del Tribunale amministrativo
sia contro quella del 16 marzo seguente della terza Camera civile del Tribunale
d'appello;
che non sono state chieste osservazioni al Tribunale cantonale amministrativo;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1
LTF) e se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 142 II
363 consid. 1);
che sulla base dell'art. 29 del regolamento del Tribunale federale del 20
novembre 2006 (RTF), la I Corte di diritto pubblico è competente per trattare i
ricorsi in materia di diritto pubblico, ossia nella fattispecie quello diretto
contro la decisione del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
(causa 1C_228/2017), mentre la I Corte di diritto civile tratta quelli in
materia civile (art. 31 RTF) e, pertanto, specificamente quello rivolto contro
la decisione della terza Camera civile del Tribunale d'appello (causa 4A_205/
2017);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola
il diritto (art. 42 cpv. 2; DTF 140 I 320 consid. 3.2);

che quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per
ragioni formali e non procede all'esame di merito, i ricorrenti devono addurre
perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti
formali, in concreto la carenza di competenza, e si sarebbe quindi a torto
rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 139 II 233 consid. 2.3 pag.
235; 123 V 335 consid. 1b; 118 Ib 134 consid. 2);

che il giudice delegato, esaminata d'ufficio la propria competenza (art. 5
della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,
LPAmm), ha rilevato che il rimedio della revisione giusta l'art. 57 LPAmm
presuppone che l'istanza sia inoltrata alla medesima autorità che ha emanato la
decisione dedotta in revisione (art. 58 cpv. 1 LPAmm);
ch'egli ne ha concluso che il Tribunale cantonale amministrativo non ha la
competenza per giudicare un'istanza di revisione avente per oggetto una
decisione adottata dal giudice civile, contro la quale peraltro gli insorgenti
hanno già adito l'autorità competente, ossia la terza Camera civile del
Tribunale d'appello;

che lo stesso magistrato ha rilevato come le altre richieste degli istanti non
sono sufficientemente circostanziate per imporre, in applicazione dell'art. 6
LPAmm, una trasmissione d'ufficio del loro scritto ad altre autorità;

che i ricorrenti adducono, in maniera del tutto generica e lesiva delle
esigenze di motivazione (art. 42 LTF) e peraltro chiaramente a torto, che il
giudice delegato non avrebbe esaminato le questioni della competenza e della
trasmissione d'ufficio;

che il ricorso, manifestamente abusivo, visto che la vertenza è evidentemente
di competenza del giudice civile come espressamente indicato nei rimedi di
diritto dell'ordinanza pretorile, può essere evaso secondo la procedura
semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. c LTF;
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);

 

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 
Comunicazione ai ricorrenti, al Tribunale amministrativo e, per conoscenza, al
Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3.

Losanna, 27 aprile 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri

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