Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.178/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1C_178/2017        

Sentenza del 6 luglio 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
Comune di Gambarogno, 6573 Magadino, rappresentato dal Municipio e patrocinato
dagli avv. Athos Mecca e Julia Wolf-Bertoia,
ricorrente,

contro

A.A.________ e B.A.________,
patrocinati dall'avv. Curzio Fontana,
opponenti,

Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.

Oggetto
espropriazione materiale,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21
febbraio 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.A.________ e B.A.________ sono proprietari, in ragione di ½ ciascuno, del
fondo part. yyy di Gambarogno (sezione di Vira), situato in località www, sul
versante collinare che si erge a sud-est del nucleo di Vira. La particella, su
cui sorge un edificio di 99 m2, presenta una superficie complessiva di 2'934
m2.

B. 
Il piano regolatore intercomunale dei Comuni del Gambarogno, approvato dal
Consiglio di Stato il 12 luglio 1985, inseriva il fondo part. yyy in zona
residenziale estensiva R2, ad eccezione di una striscia di terreno boschivo sul
confine ovest. Prevedeva inoltre la realizzazione della strada di raccordo SR2,
che toccava la proprietà.

C. 
Il 18 maggio 2004 il Consiglio di Stato ha approvato una variante di piano
regolatore per realizzare la strada di urbanizzazione SR6, che riprendeva parte
della prevista strada SR2. Dopo una procedura espropriativa che ha pure
coinvolto il fondo part. yyy, il tracciato stradale è poi stato realizzato ed
ha in particolare comportato a carico dei proprietari A.________ il pagamento
nel dicembre del 2009 di fr. 214'611.10 a titolo di contributi di miglioria.
Frattanto, il 21 agosto 2007, l'esecutivo comunale ha rilasciato ai proprietari
la licenza edilizia per la costruzione sul loro fondo di un accesso veicolare e
di due posteggi.

D. 
Il 18 febbraio 2009 il consiglio consortile del Consorzio per il piano
regolatore dei Comuni del Gambarogno ha adottato la revisione del piano
regolatore del 1985. Una superficie di 1'252 m2, nel settore nord del fondo
part. yyy, è stata inserita nella zona residenziale estensiva con particolari
prescrizioni paesaggistiche, mentre una parte nel settore sud (di 1'377 m2) è
stata attribuita alla zona agricola. La superficie rimasta edificabile è
inoltre stata gravata da un vincolo di abitazione primaria. Una fascia sul
confine ovest della particella (di 305 m2) è infine stata accertata come
boschiva. A.A.________ e B.A.________ non hanno impugnato la nuova
pianificazione, che è stata approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione
del 21 luglio 2011.

E. 
Con istanza del 17 ottobre 2012, i proprietari hanno promosso una procedura di
espropriazione materiale contro il Comune di Gambarogno (frattanto subentrato
al Consorzio a seguito della fusione dei Comuni del Gambarogno) dinanzi al
Tribunale di espropriazione, relativamente all'inserimento in zona agricola di
1'377 m2 del fondo e all'imposizione del vincolo di residenza primaria. Hanno
chiesto un'indennità di fr. 500.-- al m2 per la superficie asseritamente
dezonata e di fr. 300'000.-- per la perdita di valore derivante dal vincolo di
residenza primaria, oltre interessi a partire dal 21 luglio 2011. Dopo avere
eseguito un sopralluogo e concluso la procedura istruttoria, con sentenza del
23 dicembre 2014 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza. Ha
ritenuto che il parziale inserimento del fondo in zona agricola configurava un
rifiuto di attribuirlo alla zona edificabile, che non realizzava in concreto
gli estremi per riconoscere, in via eccezionale, un'espropriazione materiale.
Ha inoltre rilevato che il vincolo di residenza primaria non pregiudicava l'uso
attuale o futuro dell'abitazione esistente, né comprometteva gravemente i
diritti di proprietà.

F. 
Con sentenza del 10 maggio 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto un ricorso dei proprietari contro il giudizio di primo grado. Ha
considerato che l'inserimento in zona agricola di 1'377 m2 costituiva un
parziale dezonamento del fondo (e non un rifiuto di attribuirlo alla zona
edificabile), che non realizzava tuttavia gli estremi di un'espropriazione
materiale, siccome il fondo poteva ancora essere usato in modo economicamente
ragionevole. La Corte cantonale ha parimenti negato un indennizzo in relazione
con il vincolo di residenza primaria.

G. 
Con sentenza 1C_280/2016 del 4 gennaio 2017, il Tribunale federale ha accolto
un ricorso di A.A.________ e B.A.________ contro il giudizio della Corte
cantonale, annullandolo. Ha stabilito che il provvedimento pianificatorio
litigioso, che aveva praticamente dimezzato l'area edificabile del fondo, non
costituiva un dezonamento, bensì un rifiuto di attribuire una parte dello
stesso alla zona edificabile. Ha quindi rinviato la causa alla Corte cantonale
affinché esaminasse se erano realizzati gli estremi di un'espropriazione
materiale sulla base della giurisprudenza applicabile in un simile caso.

H. 
Statuendo nuovamente sulla causa, con sentenza del 21 febbraio 2017 il
Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso. Ha
annullato la decisione del Tribunale di espropriazione e gli ha rinviato gli
atti affinché si pronunci in merito all'indennità relativa all'espropriazione
materiale di 1'377 m2. La Corte cantonale ha ritenuto che la mancata
attribuzione di questa superficie alla zona edificabile ha comportato
un'espropriazione materiale, la quale era soggetta all'obbligo di un'indennità
in ragione della tutela della buona fede. Ha per contro negato un indennizzo in
relazione con il vincolo di residenza primaria.

I. 
Il Comune di Gambarogno impugna questa sentenza con un ricorso del 28 marzo
2017 al Tribunale federale, chiedendo, in via principale, di annullarla e di
rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio ai sensi dei
considerandi. In via subordinata, chiede che sia confermata la decisione del 23
dicembre 2014 del Tribunale di espropriazione. Il ricorrente fa valere la
violazione del diritto e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

J. 
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. A.A.________
e B.A.________ chiedono, in via principale, di dichiarare irricevibile il
gravame e, subordinatamente, di respingerlo integralmente. Con osservazioni del
27 giugno 2017 il ricorrente si è confermato nelle sue conclusioni.

Diritto:

1.

1.1. La sentenza impugnata è una decisione cantonale di ultima istanza, che
riconosce di principio agli opponenti un'indennità per espropriazione materiale
derivante da una restrizione della proprietà fondata su una misura
pianificatoria secondo l'art. 5 cpv. 2 LPT. Essa può essere oggetto di un
ricorso in materia di diritto pubblico secondo gli art. 82 segg. LTF (cfr. art.
34 cpv. 1 LPT). Il Comune di Gambarogno è legittimato a ricorrere giusta l'art.
34 cpv. 2 lett. a LPT.

1.2. Con la decisione impugnata il Tribunale cantonale amministrativo ha
statuito sulla questione di principio dell'esistenza dell'espropriazione
materiale, rinviando gli atti alla prima istanza, affinché si pronunci
sull'ammontare dell'indennità. Essa non pone fine alla procedura di stima, ma
costituisce una fase importante verso la determinazione dell'indennità
espropriativa. Secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso è ammissibile
contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. È
questo il caso in concreto, giacché, in caso di accoglimento del gravame, il
diniego di un'espropriazione materiale consentirebbe di respingere subito le
pretese d'indennità dei proprietari, evitando alle parti e alle autorità una
procedura dispendiosa per determinare l'ammontare dell'indennizzo (cfr.
sentenze 1C_573/2011 del 30 agosto 2013 consid. 1.2 e 1C_281/2008 del 7 aprile
2009 consid. 1, in: ZBl 111/2010 pag. 289 seg.).

1.3. Il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1
LTF) e diretto contro una decisione resa da un'autorità cantonale di ultima
istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è quindi di principio ammissibile. Non vi
è di conseguenza spazio per un ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 LTF).

1.4. La "completazione della risposta limitata al merito" presentata il 26
maggio 2017 dagli opponenti è ammissibile, siccome inoltrata entro il termine
assegnato dal Tribunale federale, prorogato fino al 2 giugno 2017, per
esprimersi sul ricorso. La richiesta del ricorrente di stralciarla dagli atti
deve quindi essere respinta.

2.

2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per
violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF
136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). II Tribunale federale esamina
le censure di violazione di diritti costituzionali solo se adempiono le
rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che,
con riferimento ai motivi della decisione impugnata, il ricorrente deve
indicare in modo chiaro e dettagliato in che modo sarebbero stati violati i
suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Critiche appellatorie
non sono ammesse (DTF 133 III 589 consid. 2). Il Tribunale federale fonda
inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dalla precedente istanza, che sono
di principio vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può quindi
censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento
(cfr. art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF). Ciò deve tuttavia essere motivato
secondo le esigenze accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 I 49 consid.
1.4.1).

2.2. Nella misura in cui il ricorrente fa valere la violazione del divieto
dell'arbitrio, criticando tuttavia genericamente la sentenza impugnata, il
gravame è inammissibile. Egli non spiega infatti con una motivazione conforme
alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF per quali ragioni essa si fonderebbe su
un accertamento dei fatti manifestamente insostenibile, in chiaro contrasto con
la fattispecie, basato su una svista manifesta o in contraddizione in modo
urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 I 140 consid.
5.4; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii).

3.

3.1. Il ricorrente sostiene che non sarebbero realizzati gli estremi di
un'espropriazione materiale. Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla
precedente istanza, il fondo part. yyy non sarebbe urbanizzato, né
sussisterebbero ragioni di tutela del principio della buona fede tali da
giustificare il riconoscimento di un'indennità espropriativa agli opponenti.

3.2. Secondo la giurisprudenza, la mancata attribuzione di un fondo alla zona
edificabile non attua, di massima, i presupposti di un'espropriazione materiale
e non dà quindi luogo a indennità. Un risarcimento spetta al proprietario
soltanto in casi eccezionali, qualora, di regola cumulativamente, il suo
terreno sia edificabile o almeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione
primaria, sia compreso nel perimetro di un piano generale delle canalizzazioni
conforme alla legge e il proprietario abbia già sopportato rilevanti spese per
l'urbanizzazione e l'edificazione del terreno stesso. Anche considerazioni
legate alla protezione della buona fede possono imporre l'inclusione di un
fondo in una zona edificabile. Inoltre, una siffatta esigenza può pure
sussistere quando il fondo sia situato in un comprensorio già largamente
edificato secondo il previgente art. 15 lett. a LPT. Le esposte circostanze
permettono, in linea di massima, di ritenere che al momento determinante il
proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del suo fondo fosse
realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (DTF 132 II 218
consid. 2.2; 125 II 431 consid. 3b e 4a e rinvii; sentenza 1C_314/2016 del 13
settembre 2016 consid. 2.2, in: RtiD I-2017, pag. 126 segg.).

4.

4.1. La Corte cantonale ha rilevato che alla data determinante del 21 luglio
2011 (cfr. sentenza 1C_280/2016, citata, consid. 2.4) il fondo era urbanizzato.
Ha tuttavia ritenuto che i proprietari non potevano prevalersi dell'inserimento
della loro particella nel piano generale delle canalizzazioni (PGC), del 1978,
siccome questo strumento era riferito ad una zona edificabile manifestamente
sovradimensionata. Ha inoltre stabilito che la particella non era situata
all'interno di un comprensorio già edificato in larga misura ai sensi del
previgente art. 15 lett. a LPT, né rientrava nei terreni prevedibilmente
necessari all'edificazione secondo la lett. b della citata disposizione. I
giudici cantonali hanno quindi concluso che un'espropriazione materiale non
poteva fondarsi sull'adempimento delle condizioni cumulative richieste
dall'esposta giurisprudenza, non essendo in concreto tutte realizzate.
La precedente istanza ha per contro riconosciuto un caso di espropriazione
sulla base della fattispecie relativa alla protezione della buona fede. Ha
infatti ritenuto che il comportamento dell'autorità comunale nell'ambito del
processo pianificatorio ed edilizio aveva suscitato nei proprietari la fondata
aspettativa che il loro fondo sarebbe stato interamente attribuito alla zona
edificabile. Al proposito si è fondata sul fatto che il Comune aveva promosso
la variante di piano regolatore, approvata il 18 maggio 2004 dal Consiglio di
Stato, per realizzare la strada di urbanizzazione SR6, destinata ad allacciare
ed a facilitare l'accesso al comprensorio collinare di cui fa parte il fondo
litigioso e il cui settore nord è poi stato effettivamente attribuito alla zona
residenziale estensiva. La Corte cantonale ha inoltre preso in considerazione
la licenza edilizia, rilasciata agli opponenti il 21 agosto 2007, per
realizzare due posteggi e un accesso veicolare alla proprietà, rilevando che
questa circostanza denotava l'intenzione del Comune di migliorare
l'infrastruttura del comparto e lo sfruttamento edilizio dello stesso. Ha
infine ritenuto di rilievo l'imposizione a loro carico di contributi di
miglioria di complessivi fr. 214'611.10 per la realizzazione della strada di
urbanizzazione SR6: questo importo, calcolato sulla base dell'integrale
edificabilità del fondo e pagato nel dicembre del 2009, ha indotto gli
opponenti a ritenere che la proprietà sarebbe rimasta inserita interamente
nella zona residenziale e che un'edificazione sarebbe stata realizzabile con
grande probabilità in un futuro prossimo.

4.2. Il ricorrente contesta la constatazione della Corte cantonale secondo cui
il fondo era urbanizzato al momento determinante. Adduce che l'abitazione
esistente sorgerebbe su una superficie limitata della particella e che per
potere edificare anche il settore ora attribuito alla zona agricola, più
distante sia dal tracciato della strada SR6 sia dall'accesso privato e
costituito da un terreno in declivio, poco idoneo ad ospitare nuove
costruzioni, si renderebbero necessari ulteriori lavori di urbanizzazione.
Critica inoltre la considerazione della precedente istanza secondo cui i
contributi di miglioria versati dagli opponenti per la strada SR6 rappresentino
una spesa rilevante nell'ottica dell'urbanizzazione del fondo.

4.3. La Corte cantonale ha accertato che, alla data determinante del 21 luglio
2011, il fondo era dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria e vi
sorgeva già un'abitazione regolarmente allacciata alla rete elettrica, a quella
idrica e a quella fognaria. Già allora era inoltre servito dalla nuova strada
di urbanizzazione alla quale era collegato mediante un accesso veicolare dotato
di due posteggi al servizio dell'abitazione. Questi accertamenti non sono
censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106
cpv. 2 LTF e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1
LTF). La ricorrente richiama la diversità delle caratteristiche morfologiche
della superficie attribuita alla zona agricola e la necessità di ulteriori
interventi che sarebbero necessari per edificarla, ma non dimostra la manifesta
insostenibilità dei citati accertamenti. Non vi sono quindi serie ragioni
oggettive per rivenire sull'accertata urbanizzazione della particella
riconosciuta dai giudici cantonali. La questione non è tuttavia decisiva,
giacché in concreto la Corte cantonale non ha di per sé fondato
l'espropriazione materiale sull'idoneità del fondo per l'edificazione, negando
anzi esplicitamente l'adempimento delle condizioni cumulative richieste dalla
giurisprudenza, bensì sulla tutela della buona fede dei proprietari nell'ambito
del processo pianificatorio (cfr. DTF 132 II 218 consid. 2.3.1).

5.

5.1. Il ricorrente contesta l'obbligo di versare un'indennità espropriativa
sulla base del principio della buona fede.

5.2. Secondo la giurisprudenza, gli antefatti dell'adozione di un piano di
utilizzazione possono assumere una rilevanza tale da suscitare la fondata
aspettativa di un'attribuzione del fondo in una zona edificabile. In
particolare, la pianificazione dell'urbanizzazione o l'esecuzione di una
procedura di raggruppamento dei terreni possono giustificare l'affidamento nel
fatto che il terreno interessato verrà attribuito dal nuovo piano di
utilizzazione alla zona edificabile. Anche in assenza di assicurazioni
concrete, che potrebbero imporre un obbligo di azzonamento in virtù del
principio della buona fede, una simile attribuzione può essere dedotta dalle
specifiche circostanze del processo pianificatorio (DTF 132 II 218 consid. 6.1
pag. 228). Gli antefatti pianificatori e la tutela della buona fede non
conferiscono tuttavia a un proprietario fondiario un diritto incondizionato
all'inserimento del suo fondo in una zona edificabile. La giurisprudenza
ammette che l'attuazione dei principi della pianificazione del territorio
prevale sulla stabilità di un piano del diritto previgente. È innanzitutto
rilevante sapere se il processo pianificatorio abbia comportato una serie di
eventi volti ad un azzonamento del comprensorio. L'invocazione di interessi
legati alla protezione della buona fede presuppone inoltre che non si prospetti
una collisione con l'interesse alla corretta applicazione del diritto
oggettivo, segnatamente ad una pianificazione conforme alla LPT (DTF 132 II 218
consid. 6.1 pag. 229).

5.3.

5.3.1. Il ricorrente sostiene che dalla pianificazione e dalla realizzazione
della strada SR6, nonché dal versamento dei relativi contributi di miglioria i
proprietari non avrebbero in buona fede potuto trarre la conclusione di una
conferma dell'edificabilità del loro terreno. Rileva che una strada analoga era
già prevista nel piano regolatore del 1985, sicché la sua concretizzazione con
la variante pianificatoria del 2004 non avrebbe potuto suscitare aspettative
maggiori di quelle riposte nella pianificazione iniziale. Il ricorrente
rimprovera poi agli opponenti un atteggiamento passivo, per non avere impugnato
né la pianificazione del loro fondo, approvata dal Consiglio di Stato il 21
luglio 2011, né il prelievo dei contributi di miglioria. Rileva in particolare
che il prospetto dei contributi di miglioria è stato pubblicato nell'ottobre
2009, successivamente all'adozione il 18 febbraio 2009 della revisione del
piano regolatore da parte del legislativo comunale, sicché gli opponenti non
avrebbero potuto dedurre dal pagamento di questi contributi alcunché circa
l'edificabilità del terreno.

5.3.2. Contrariamente all'opinione del ricorrente, l'approvazione il 18 maggio
2004 della variante di piano regolatore per realizzare la strada di
urbanizzazione SR6 è rilevante sotto il profilo dell'affidamento nel processo
pianificatorio, siccome conferma e concretizza l'urbanizzazione del comparto
già prevista nel piano regolatore del 1985 con la strada SR2. Anche dopo un
ventennio dall'approvazione del piano regolatore originario, con la
pianificazione e l'effettiva realizzazione del tracciato stradale l'autorità ha
quindi dimostrato di convalidare l'urbanizzazione del comparto, migliorando
l'accesso al comprensorio collinare in cui rientra pure la particella yyy.
Questo orientamento della pianificazione dell'urbanizzazione poteva quindi
legittimamente fare ritenere ai proprietari che l'edificabilità del terreno
sarebbe stata mantenuta nell'ambito della revisione del piano regolatore. Ciò è
peraltro sostanzialmente avvenuto, laddove si consideri che la totalità dei
fondi a nord di quello degli opponenti è stata di nuovo inserita in una zona
residenziale estensiva. Del resto, questa destinazione è stata confermata anche
per la superficie di 1'252 m2 della proprietà litigiosa.
Parimenti di rilievo sotto il profilo dell'affidamento è il pagamento dei
contributi di miglioria per l'opera di urbanizzazione in questione, calcolati
sulla base della piena edificabilità del fondo. L'importo versato dagli
opponenti, di complessivi fr. 214'611.10, già di per sé importante, lo è a
maggior ragione se posto in relazione con il prezzo di acquisto del fondo, di
fr. 250'000.--, seppur risalente al 1978. I contributi di miglioria sono poi
stati prelevati meno di due anni prima dell'entrata in vigore del nuovo
azzonamento del fondo: si tratta di un periodo breve che, valutato
congiuntamente con l'entità significativa del tributo, era idoneo a confortare
l'aspettativa del mantenimento della proprietà nella zona edificabile (cfr. DTF
125 II 431 consid. 5b).
Il ricorrente contesta la buona fede degli opponenti rilevando che la revisione
del piano regolatore è stata adottata il 18 febbraio 2009, ciò che avrebbe
consentito agli opponenti di aggravarsi contro l'ammontare dei contributi di
miglioria. Tuttavia, come visto, la data determinante per valutare l'esistenza
di un'espropriazione materiale, è quella dell'entrata in vigore del piano
regolatore, vale a dire in concreto il 21 luglio 2011 (cfr. consid. 4.1 e
rinvio), successivamente quindi al prelievo dei contributi di miglioria. Del
resto, nemmeno il Comune ha tenuto conto, nella determinazione del contributo
di miglioria in questione, della prevista modifica del suo piano regolatore. Né
è rilevante il fatto che i proprietari non abbiano impugnato la revisione
pianificatoria che ha inserito parte del loro fondo alla zona agricola: questa
circostanza non permette infatti di concludere ch'essi abbiano rinunciato a
fare valere pretese d'indennità espropriative, a maggior ragione trattandosi di
procedure distinte (cfr. sentenza 1C_280/2016, citata, consid. 1.2).

5.4. Secondo il ricorrente, nemmeno la licenza edilizia del 21 agosto 2007 per
realizzare sul fondo due posteggi e l'accesso veicolare costituirebbe una
circostanza che potrebbe giustificare l'affidamento dei proprietari nel fatto
che il fondo sarebbe di nuovo stato interamente attribuito alla zona
edificabile. Sostiene che questi interventi concernevano esclusivamente
l'abitazione esistente, rimasta nella zona residenziale estensiva. A torto. Il
rilascio della licenza edilizia è strettamente legato e complementare alla
citata strada di urbanizzazione, consentendo di perfezionare l'allacciamento
privato del fondo alla stessa, nell'interesse quindi dello sfruttamento
edilizio della particella nel suo complesso. A ragione la Corte cantonale ha
quindi considerato il rilascio del permesso di costruzione di rilievo sotto il
profilo dell'affidamento fatto dagli opponenti nel mantenimento
dell'edificabilità del fondo.

5.5. Il ricorrente sostiene che in concreto l'invocazione della buona fede
degli opponenti colliderebbe con l'interesse a una pianificazione del
territorio conforme alla LPT, giacché il piano regolatore del 1985 era
sovradimensionato e non v'era pertanto alcuna alternativa alla riduzione delle
zone edificabili, in particolare per quanto riguarda la particella yyy situata
alla periferia del comparto ritenuto edificabile. Tuttavia, la Corte cantonale
ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1
LTF), che il comprensorio collinare servito dalla citata strada di
urbanizzazione, del quale fa parte anche il fondo degli opponenti, è stato
attribuito alla zona residenziale estensiva, ad eccezione soltanto della
superficie di 1'377 m2 di detto fondo e di un settore del fondo contiguo part.
vvv, assegnati alla zona agricola. Risulta quindi che la riduzione complessiva
delle aree edificabili, che s'imponeva in considerazione del loro
sovradimensionamento secondo il piano previgente (cfr. sentenza 1C_280/2016,
citata, consid. 3.5), non ha toccato in modo significativo il comparto
interessato dalla strada di urbanizzazione SR6, per il quale è stato
sostanzialmente confermato l'inserimento in zona residenziale estensiva. Solo
due fondi ne sono stati parzialmente esclusi, fra i quali in particolare
l'ampia superficie (1'377 m2) della proprietà degli opponenti, che alla luce
delle esposte circostanze potevano oggettivamente ritenere che anche la loro
particella sarebbe stata mantenuta interamente in zona edificabile (cfr. DTF
132 II 218 consid. 6.8).

5.6. Richiamando la sentenza pubblicata in DTF 122 II 455, il ricorrente
sostiene che la giurisprudenza del Tribunale federale sarebbe restrittiva, in
quanto considera di per sé insufficiente per fondare un obbligo d'indennizzo
espropriativo la circostanza secondo cui un determinato comprensorio è
urbanizzato. Come visto, la Corte cantonale non ha tuttavia ravvisato
un'espropriazione materiale sulla base della sola urbanizzazione del fondo,
rilevando anzi che difettavano gli ulteriori requisiti per riconoscere nella
fattispecie le caratteristiche di un terreno pronto per l'edificazione (cfr.
consid. 4.3). Ha per contro eseguito una valutazione globale delle diverse fasi
del processo di pianificazione e di realizzazione della strada di
urbanizzazione SR6 nell'ottica dell'aspettativa suscitata negli opponenti
riguardo all'azzonamento del loro fondo. Il richiamo alla citata sentenza
risulta pertanto inconferente.

5.7. Considerato quanto esposto, la Corte cantonale ha quindi ritenuto a
ragione che, alla data determinante, gli opponenti potessero in buona fede
contare sulla fondata aspettativa del mantenimento dell'intero fondo in zona
edificabile. Senza incorrere in una violazione del diritto federale hanno
perciò ritenuto adempiuti gli estremi di un'espropriazione materiale.

6. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e
sono quindi poste a carico del ricorrente che, pur agendo nell'esercizio delle
sue attribuzioni ufficiali, aveva un interesse pecuniario nella causa (art. 66
cpv. 4 e art. 68 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà agli opponenti un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- a titolo di
ripetibili della sede federale.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Tribunale di espropriazione e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 6 luglio 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Gadoni

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