Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.172/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_172/2017

Sentenza del 24 aprile 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa,
6501 Bellinzona.

Oggetto
revoca della licenza di condurre veicoli a motore,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2017 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________, nato nel 1953, ha conseguito la licenza di condurre nel 1978. Di
professione direttore d'azienda, non ha precedenti in materia di circolazione
stradale. Il 5 febbraio 2016 alle ore 00.52 egli è circolato sull'autostrada A2
in territorio di Balerna a una velocità punibile accertata tramite rilevamento
radar di 138 km/h (dedotto il margine di tolleranza), dove vigeva il limite di
100 km/h. Interrogato dalla polizia il 19 aprile 2016, il conducente ha
dichiarato che quella notte era stato informato del fatto che il suo migliore
amico era stato ricoverato in fin di vita in un ospedale di Milano, motivo per
cui si era messo alla guida per raggiungerlo e, a causa della tensione emotiva,
non si era accorto del superamento del limite di velocità, del quale ha
accettato le risultanze del rilevamento.

B. 
L'11 maggio 2016 l'autorità amministrativa, ritenuta un'infrazione grave ai
sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LCStr, gli ha revocato la
licenza di condurre per la durata di tre mesi, decisione confermata il 23
agosto seguente dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con giudizio
del 20 febbraio 2017 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il
ricorso.

C. 
Avverso questa decisione A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto
sospensivo, di riformare la decisione impugnata nel senso di revocargli la
licenza di condurre per la durata di un mese, subordinatamente di annullarla e
di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi del Tribunale federale.

Non sono state chieste osservazioni al rimedio esperito.

Diritto:

1.
L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del
ricorrente sono pacifiche.

2.

2.1. Il ricorrente sostiene, in maniera del tutto generica, che la Corte
cantonale, facendo completa astrazione dell'elemento soggettivo, avrebbe leso
una non meglio precisata giurisprudenza federale, i principi dell'uguaglianza
giuridica (art. 8 Cost.) e del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), come pure
il diritto alla parità ed equità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.). Ammesso
che il superamento di 35 km/h del limite di velocità su un'autostrada è di
principio sufficiente per ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo
dell'infrazione grave, il ricorrente, richiamando l'art. 16 cpv. 3 LCStr e in
particolare l'asserita assenza della messa in pericolo per la circolazione,
nonché la sua pretesa mancanza di colpa, adduce che nel caso di specie si
sarebbe in presenza di un'eccezione a questa regola. Al riguardo egli accenna,
a torto, alla DTF 142 IV 137 e al relativo cambiamento della giurisprudenza,
invero ininfluente per il caso in esame. Essa riguarda infatti un'altra
fattispecie, ossia una grave infrazione qualificata alle norme di circolazione
ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr e in particolare gli eccessi di velocità
contemplati dal suo cpv. 4 lett. a-d (cosiddetti reati di pirateria della
strada; sentenza 1C_55/2017 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.2). Per di più,
l'accenno in detta sentenza al fatto che qualche autore menzioni l'ipotesi di
una guida d'urgenza all'ospedale (consid. 10.1 pag. 150) è chiaramente
ininfluente in concreto, visto che il ricorrente non stava conducendo un
ammalato in una struttura ospedaliera, ma andava a visitare un amico, già
ricoverato in un ospedale, colto da un grave malore e deceduto due giorni dopo
il compimento dell'infrazione.

2.2. Il ricorrente ammette di percorrere regolarmente il tratto autostradale
sul quale ha compiuto l'infrazione e d'essere a conoscenza della presenza del
radar fisso nei pressi di Balerna. Adduce che in uno stato di comprensibile
tensione emotiva e mosso dalla necessità impellente di raggiungere al più
presto l'amico ricoverato e in fin di vita all'ospedale, avrebbe
involontariamente superato il limite di velocità. Ne deduce che la Corte
cantonale, la quale non avrebbe considerato o tenuto conto solo in modo
secondario il suo particolare stato di tensione emotiva, avrebbe erroneamente
ritenuto l'assenza di circostanze particolari che permetterebbero di ammettere
una minore gravità dell'infrazione e di scostarsi quindi dalla durata minima
della revoca applicabile.

2.2.1. L'assunto non regge. Nella decisione impugnata i fatti addotti dal
ricorrente vengono rilevati in maniera corretta sia riguardo alla circostanza
ch'egli a causa della sua tensione emotiva non si è accorto del superamento del
limite di velocità sia riguardo a quelle ch'egli percorre tutti i giorni quella
strada, che conosceva l'ubicazione della postazione radar, ch'egli ha ammesso
di sapere quale limite di velocità vigesse in loco e che non si è reso conto
del suo superamento.

È poi stato ricordato che il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata
dei provvedimenti amministrativi e inasprito la durata delle revoche: anche
oggi il superamento del limite di velocità di oltre 35 km/h in autostrada
costituisce un reato grave, punibile con una revoca della licenza di condurre
della durata di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). La
giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle
circostanze del caso concreto per stabilire la durata della revoca, in
particolare del pericolo per la circolazione e della colpa (art. 16c cpv. 3
LCStr). La Corte cantonale ha stabilito che nella fattispecie in esame
l'adempimento dei presupposti oggettivi dell'infrazione è incontestato. Ha
ritenuto che il superamento della velocità di 38 km/h oltre il limite
consentito è di principio sufficiente secondo i criteri schematici posti dalla
giurisprudenza anche per la valutazione dell'aspetto soggettivo, essendo di
regola pure costitutivo di una crassa negligenza, eccetto qualora si possa
ritenere un'eccezione a tale schematismo. Accertato che il ricorrente percorre
regolarmente il tratto autostradale in questione, che sapeva del limite posto
in loco e che non aveva motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui
vigeva un limite di 100 km/h, ha ritenuto che la circostanza ch'egli non si è
reso conto di aver superato il limite di velocità a lui noto, poiché in stato
di comprensibile tensione emotiva, dimostra semmai che mentre si trovava alla
guida non prestava la dovuta attenzione alla velocità massima segnalata,
disattenzione che costituisce una negligenza grave.

2.2.2. Al riguardo il ricorrente adduce che la sentenza 1C_224/2010 del 6
ottobre 2010 consid. 4, richiamata nell'impugnata sentenza, non sarebbe
pertinente, perché si riferiva a un superamento di 51 km/h del limite di
velocità in autostrada, ridotto a 80 km/h a causa dell'alto livello delle
polveri fini nell'aria, limitazione debitamente segnalata e che l'interessato,
prestando la dovuta attenzione, avrebbe dovuto riconoscere (consid. 4.4). Ora,
altrettanto poteva senz'altro fare il ricorrente, per cui non si è affatto in
presenza delle pretese generiche violazioni del divieto d'arbitrio, del
principio di uguaglianza e del diritto alla parità ed equità di trattamento. Il
fatto ch'egli, a causa della tensione emotiva, non ha prestato la dovuta
attenzione alla da lui conosciuta segnaletica stradale non è decisivo, rilevato
che con il suo agire ha provocato una messa in pericolo degli altri utenti
della strada. Del resto, il fatto di trovarsi in una "forte tensione emotiva",
avrebbe semmai dovuto spingerlo a chiedersi se in tali condizioni fosse ancora
in grado di condurre di persona un veicolo.

2.2.3. Il ricorrente d'altra parte, rettamente, non fa valere d'essersi trovato
in uno stato di necessità, fattispecie da ritenere con grande ritegno e che
comunque di massima non giustificherebbe un importante superamento della
velocità indicata; stato questo chiaramente non realizzato in concreto,
ricordato che l'amico del ricorrente era già stato ricoverato in ospedale (art.
17 e 18 CP; DTF 116 IV 364 consid. 1a pag. 366; 106 IV 1; sentenza 1C_4/2007
del 4 settembre 2007 consid. 2.2 ed, e contrario, sentenza 1C_345/2012 del 17
gennaio 2013 consid. 2.3.1 relativa a un caso dove la presenza all'ospedale del
padre di un bambino era necessaria per poter decidere quali provvedimenti
d'importanza vitale dovevano essere adottati; cfr. anche sentenze 1C_520/2016
del 16 febbraio 2017 consid. 3.2, 4.2 e 4.4, 1C_170/2013 del 17 maggio 2013
consid. 3.2 e 1C_135/2008 del 13 agosto 2008 consid. 3.2.3).

2.2.4. È quindi a ragione che la Corte cantonale ha ritenuto una negligenza
grave del ricorrente e che pertanto correttamente non è scesa sotto il periodo
di revoca minimo previsto dalla legge (art. 16 cpv. 3 LCStr; cfr. sentenze
1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2 e 1C_368/2016 del 16 novembre 2016
consid. 2). Accennando a un preteso uso accresciuto del suo autoveicolo per far
fronte ai suoi numerosi impegni professionali, il ricorrente misconosce la
chiara scelta operata al proposito dal Legislatore federale, regola che vale
addirittura anche per autisti professionali (DTF 135 II 334 consid. 2.2; 134 II
39 consid. 3 pag. 43; sentenza 1C_55/2017 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.8).

3. 
Il ricorso, in quanto ammissibile, deve pertanto essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto
sospensivo.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle
istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 24 aprile 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri

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