Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.126/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_126/2017

Sentenza del 9 marzo 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Edy Grignola,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di
mezzi di prova,

ricorso contro la sentenza emanata il 17 febbraio 2017 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. 
Il 12 aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha
presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di
un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e altre persone, per
i reati di associazione a delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti
e riciclaggio. L'autorità estera, che sospetta l'esistenza di un articolato
sistema corruttivo nel settore della sanità pubblica lombarda, ha chiesto di
perquisire due società con sede in Ticino, entrate in contatto con ditte
italiane coinvolte nell'inchiesta.

B. 
Con decisione di chiusura del 4 ottobre 2016 il Ministero pubblico della
Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di un
verbale del 21 marzo 2016, concernente l'interrogatorio in qualità di persona
informata sui fatti di A.________, redatto dal MPC nell'ambito di un parallelo
procedimento elvetico per titolo di riciclaggio di denaro. L'interrogato è
insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
(TPF), che con giudizio del 17 febbraio 2017 ha respinto il ricorso.

C. 
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di riformarla nel senso
di cassare la decisione di chiusura del MPC.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne
tra l'altro la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e,
inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF).
Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per
ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali (cpv. 2).
Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale
federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere
una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2) o quando
l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV
294 consid. 1.1).

1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al
Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (
DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso
particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in
maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42
cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame,
dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF
sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).

2.

2.1. Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso
particolarmente importante, poiché la trasmissione del verbale della sua
audizione, avvenuta nell'ambito del procedimento svizzero prima dell'inoltro
della rogatoria italiana, è stata ordinata senza che l'autorità elvetica
l'abbia reso attento al fatto che tale atto istruttorio avrebbe potuto essere
comunicato a un'autorità penale estera. In questa omissione egli ravvisa la
violazione di un elementare principio procedurale, ossia quello di poter
rifiutarsi di deporre contro sé stesso; qualora fosse stato informato della
possibilità della consegna del verbale all'Italia, egli avrebbe potuto
prevalersi del diritto di non rispondere.

2.2. La tesi non dev'essere esaminata oltre. In effetti, il ricorso sarebbe
comunque inammissibile per carenza di motivazione. Il ricorrente,
contrariamente all'obbligo impostogli dall'art. 42 LTF, non si confronta
infatti con le differenti motivazioni poste a fondamento dell'impugnato
giudizio, nel quale, rilevato ch'egli era assistito da un legale e che nel
procedimento svizzero era stato informato della sua facoltà di non deporre, sul
tema litigioso è richiamata la prassi del TPF e quella del Tribunale federale,
con le quali il ricorrente non si confronta se non in maniera del tutto
generica. È inoltre stato accertato ch'egli sapeva ciò che stava accadendo in
Italia, poiché le indagini estere riguardano i presunti crimini a monte dei
reati di riciclaggio, sui quali indagano le autorità elvetiche. Si aggiunge
ch'egli era a conoscenza del procedimento penale estero, che vede coinvolta una
società della quale era socio, membro di direzione, nonché amministratore,
concludendone ch'egli non poteva ignorare che il verbale avrebbe potuto essere
trasmesso alle autorità estere. Ora, quando la decisione impugnata, come in
concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti
per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena
l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I
97 consid. 4.1.4 pag. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).

3. 
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art.
66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della
Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e
all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.

Losanna, 9 marzo 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri

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