Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.467/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                
 
 
1B_467/2017  
 
 
Sentenza del 20 dicembre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ente Ospedaliero Cantonale, 
viale Officina 3, 6501 Bellinzona, 
patrocinato dagli avv.ti Mario Molo e dott. Mattia Tonella, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Rossano Bervini, 
3. C.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi, 
opponenti, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano, 
Pretura penale del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
procedimento penale, 
 
ricorso contro la sentenza della Corte di appello 
e di revisione penale del Cantone Ticino del 10 novembre 2017 (inc. n.
17.2017.30, 17.2017.32+223+231). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con atto del 14 aprile 2016 il Procuratore generale ha promosso davanti alla
Pretura penale di Bellinzona l'accusa nei confronti dell'Ente ospedaliero
cantonale (EOC), per lesioni colpose gravi, subordinatamente lesioni colpose
semplici. Ha ritenuto che il 19 dicembre 2013 presso il Servizio di Radiologia
dell'Ospedale Regionale di Lugano, Sede Ospedale Civico, a causa di un'errata
manipolazione effettuata da un operatore sanitario, la cui identità non ha
potuto essere determinata, sono stati contagiati con il virus dell'epatite C
dei pazienti, poi costituitisi accusatori privati (vedi sentenze 1B_289/2016
dell'8 dicembre 2016 e 1B_433/2016 del 17 gennaio 2017). 
 
B.   
In seguito al dibattimento, con giudizio del 21 novembre 2016 il Giudice della
Pretura penale, in applicazione dell'art. 102 cpv. 1 CP relativo alla
responsabilità dell'impresa, ha dichiarato l'OEC autore colpevole di lesioni
colpose gravi, condannandolo a una multa di fr. 60'000.--, al pagamento delle
spese giudiziarie e riconoscendo indennizzi a favore degli accusatori privati. 
 
C.   
Contro questa decisione l'EOC ha interposto appello. Dopo che un accusatore
privato ha negato il suo consenso alla procedura scritta, con decisione
ordinatoria il Presidente della Corte di appello e di revisione penale (CARP)
ha annullato il previsto dibattimento e, in applicazione dell'art. 406 cpv. 1
lett. a CPP, ha invitato le parti a esprimersi sull'ipotesi di un rinvio della
causa ai sensi dell'art. 409 CPP. Con sentenza del 10 novembre 2017 la CARP ha
poi accolto l'appello al senso dei considerandi, annullato la decisione
appellata e rinviato la causa alla Pretura penale, affinché proceda ai sensi
dei considerandi. 
 
D.   
Avverso questa decisione l'EOC presenta un ricorso in materia penale. Chiede di
riformarla nel senso che la causa è rinviata alla Pretura penale perché svolga
un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza sull'atto di accusa del 14
aprile 2016. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).  
 
1.2. Contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza il ricorso
in materia penale è ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del
ricorrente è pacifica, come la tempestività del gravame.  
 
1.3. Il ricorrente, il quale sostiene che la modalità del contestato rinvio
sarebbe contraria al diritto federale e violerebbe il principio
dell'immutabilità dell'atto di accusa, rileva rettamente che di massima un tale
giudizio costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1
lett. a LTF, impugnabile soltanto qualora possa causare un pregiudizio
irreparabile (DTF 140 V 282 consid. 2 pag. 284). Al proposito giova sin d'ora
osservare che di massima l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non è applicabile in
materia penale (DTF 141 IV 284 consid. 2 pag. 286).  
 
1.4. Secondo la prassi deve in particolare trattarsi di un pregiudizio di
natura giuridica, ossia di un nocumento che nemmeno una decisione favorevole
nel merito permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di
fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior
costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag.
287; 141 III 395 consid. 2.5 pag. 399; 136 IV 92 consid. 4 pag. 95). Spetta al
ricorrente addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un tale
pregiudizio, qualora questo, come in concreto, non sia manifesto (DTF 141 IV
284 consid. 2.3 pag. 287; 289 consid. 1.3 pag. 292; sulle esigenze di
motivazione di cui all'art. 42 LTF vedi DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106).  
 
1.5. Il ricorrente adduce che nella fattispecie si sarebbe in presenza di
un'eccezione a tale principio, poiché la contestata decisione di rinvio sarebbe
equiparabile a una decisione finale, immediatamente impugnabile dinanzi al
Tribunale federale, poiché non lascerebbe alcun margine di apprezzamento
all'autorità chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla causa. L'assunto non
regge.  
 
1.6. Certo, di massima una decisione di rinvio, pur non ponendo fine al
procedimento, è equiparata a una decisione finale immediatamente impugnabile
dinanzi al Tribunale federale qualora non lasci alcun margine di apprezzamento
all'autorità chiamata a (ri) pronunciarsi sul caso (DTF 140 V 321 consid. 3.2
pag. 325, 282 consid. 4.2 pag. 285). Nelle altre ipotesi, il rinvio costituisce
una decisione incidentale e come tale impugnabile unicamente alle condizioni
dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 139 V 99 consid. 1.3). Al contrario, per
l'autorità alla quale gli atti sono rinviati la giurisprudenza ammette di
regola sussistere un pregiudizio irreparabile, nella misura in cui la sentenza
di rinvio, che non si limita a esigere un esame più approfondito di una
questione, impone di emanare una decisione che considera contraria al diritto.
Poiché la stessa non può impugnare le proprie decisioni, queste possono
crescere in giudicato senza che l'autorità possa adire il Tribunale federale (
DTF 140 V 282 consid. 4.2 pag. 286 e rinvii).  
 
Questa condizione non è manifestamente realizzata per il ricorrente, che non è
un'autorità, come, nella causa da esso richiamata, lo era il Pubblico
ministero, legittimato a ricorrere (sentenza 6B_592/2016 del 13 gennaio 2017
consid. 1.2, riassunto in: RtiD II-2017 n. 21 pag. 91). Del resto, nella
fattispecie la Pretura penale, autorità alla quale è rinviata la causa, non
potrebbe comunque impugnare la criticata decisione, mentre il Pubblico
ministero non l'ha impugnata. Nulla impedisce per contro al ricorrente di
impugnare se del caso la decisione che dovrà essere adottata dalla Pretura
penale, motivo per cui egli non subisce alcun pregiudizio di natura giuridica.
Il ricorrente misconosce che nell'ambito di procedimenti penali la nozione di
pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare
che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima causa (DTF
140 V 321 consid. 3.3 pag. 326; 139 IV 113 consid. 1 pag. 115; 134 IV 43
consid. 2.1 pag. 44). Il fatto di subire un procedimento penale, con i relativi
inconvenienti, non costituisce infatti un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV
288 consid. 3.1 pag. 291), ricordato che neppure l'emanazione di un atto di
accusa o il rinvio a giudizio possono essere impugnati immediatamente (DTF 133
IV 288 consid. 3.2 pag. 292, 139 consid. 4 pag. 141; sentenza 1B_318/2017 del
30 novembre 2017 consid. 3). Il ricorso è pertanto inammissibile, per cui non
può essere esaminato nel merito. 
 
2.  
 
2.1. Il gravame è inammissibile anche per un ulteriore motivo. Il ricorrente si
limita infatti a criticare il fatto che, al suo dire, l'art. 409 cpv. 1 CPP non
permetterebbe alla CARP di rinviare la causa al Pubblico ministero per il
tramite del tribunale di primo grado, poiché il vizio importante potrebbe
riferirsi soltanto al procedimento di primo grado, ma non alla procedura di
promozione dell'accusa.  
 
 
2.2. Incentrandosi su quest'assunto, egli disattende che la CARP non ha
soltanto stabilito che l'atto di accusa non rispetterebbe le esigenze poste
dall'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP, per cui sarebbe leso il principio accusatorio
(art. 9 CPP), ciò che giustificherebbe un rinvio della causa giusta l'art. 409
CPP, ma anche che la sentenza della Pretura penale è da annullare perché
contiene un'irrimediabile crassa contraddizione fra il tenore del suo
dispositivo e quello della sua motivazione. Il ricorrente non si confronta con
quest'argomentazione principale e decisiva, ossia la violazione dell'obbligo di
motivazione, posta a fondamento del giudizio impugnato. Ora, quando la
decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni
indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il
ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse
viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100; 133 IV 119 consid. 6.3
pag. 121).  
 
3.  
Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, alla Pretura
penale e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 dicembre 2017 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri 

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