Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.231/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1B_231/2017        

Sentenza del 17 agosto 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
patrocinati dall'avv. Stefano Pizzola,
ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,

1. D.________,
2. E.________,
patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti.

Oggetto
procedimento penale; assunzione agli atti di un mezzo
di prova (CD-ROM),

ricorso contro la sentenza emanata il 2 maggio 2017 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 10 marzo 2014 A.________, B.________ e C.________ hanno denunciato
D.________ e E.________ per vie di fatto, ingiuria e minaccia. Il procedimento
si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 17 giugno 2015.

B. 
Il 18 aprile 2014 E.________ ha sporto querela penale nei confronti di
A.________ e C.________ per vie di fatto, ingiuria e violazione della sfera
segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagine. Anche questo
procedimento si è concluso con un decreto di abbandono del 17 giugno 2015.

Il primo decreto di non luogo a procedere è stato annullato dalla Corte dei
reclami penali del Tribunale di appello (CRP) il 26 ottobre 2015, per
violazione del principio dell'unità procedurale.

C. 
Il 29 aprile 2016 A.________, B.________ e C.________ hanno chiesto al
Procuratore pubblico (PP) di acquisire agli atti una videoregistrazione
(CD-ROM) del litigio avvenuto nella lavanderia comune dello stabile dove
abitano le parti. Il PP ha respinto la richiesta di assunzione del mezzo di
prova ritenuto inutilizzabile, poiché acquisito illegalmente. Adita dagli
istanti, con giudizio del 2 maggio 2017 la CRP ne ha respinto il reclamo.

D. 
Contro questa decisione A.________, B.________ e C.________ presentano un
ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiedono di annullarla,
unitamente alla decisione del PP, e di acquisire agli atti del procedimento
penale il CD-ROM.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 142 II 363 consid. 1).

1.2. Contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza il ricorso
in materia penale è ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione dei
ricorrenti è pacifica, come la tempestività del gravame.

1.3. I ricorrenti, richiamando la giurisprudenza (DTF 141 IV 284 consid. 2;
vedi anche DTF 141 IV 289 consid. 1.1 pag. 291), rilevano rettamente che di
principio le decisioni incidentali che autorizzano l'utilizzazione di mezzi di
prova (art. 140 e 141 CPP) non causano un pregiudizio irreparabile ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Il fatto che mezzi di prova la cui validità è
contestata rimangano nell'incarto penale non causa di massima un siffatto
pregiudizio, in quanto è possibile riproporre la censura fino alla chiusura
definitiva della procedura e sottoporre la questione della loro legalità
dapprima al giudice del merito (art. 339 cpv. 2 lett. d CPP), riproporla poi
nel quadro di un appello (art. 398 CPP) e, infine, pure sollevarla dinanzi al
Tribunale federale (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287). Secondo la prassi
deve trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica, ossia di un nocumento che
nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare
completamente: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della
procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto
danno (DTF 136 IV 92 consid. 4 e rinvii pag. 95). Spetta ai ricorrenti addurre
i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un pregiudizio irreparabile, qualora
questo non sia manifesto (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287; 289 consid. 1.3
e 1.4 pag. 292; sulle esigenze di motivazione di cui all'art. 42 LTF vedi DTF
142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Nella fattispecie i ricorrenti non
sostengono, né ciò è ravvisabile, che si sarebbe in presenza di un'eccezione a
tale principio, segnatamente nel caso, non realizzato in concreto (art. 141
cpv. 5 CPP), di distruzione immediata di prove illecite (DTF 141 IV 284 consid.
2.3 pag. 287).

1.4. Si è in presenza di un'altra situazione procedurale quando l'autorità
cantonale nell'ambito della procedura preliminare ritenga, contro l'opinione
del Ministero pubblico, un mezzo di prova invalido o inutilizzabile e ne ordini
la sua estromissione dall'incarto (art. 141 cpv. 5 CPP). Nel caso in cui il
Ministero pubblico senza la disponibilità di queste prove fosse costretto ad
abbandonare il procedimento, o la sua conclusione si dimostrerebbe
particolarmente difficile una siffatta decisione comporta un pregiudizio
irreparabile. Ciò non è tuttavia il caso quando il procedimento può essere
continuato sulla base di altri mezzi di prova. Incombe al Ministero pubblico
allegare e dimostrare l'esistenza delle condizioni di applicazione dell'art. 93
cpv. 1 lett. a LTF (DTF 141 IV 284 consid. 2.4 e 2.5 pag. 288, 289 consid. 1.4
pag. 292; sentenza 1B_134/2015 del 22 settembre 2015 consid. 3).

1.5. I ricorrenti non dimostrano la sussistenza di un pregiudizio irreparabile.
Essi si limitano infatti ad addurre l'asserito carattere indefettibile del
mezzo di prova da loro raccolto, osservando che la sua estromissione dagli
atti, viste le versioni contrastanti rese dagli interessati, comporterebbe
"verosimilmente" l'emanazione da parte del PP di un decreto di non luogo a
procedere. Ora, l'art. 93 cpv. 1 LTF dev'essere applicato in maniera
restrittiva, ricordato che il suo scopo, come parrebbero ritenere a torto i
ricorrenti, non è primariamente la tutela degli interessi delle parti, ma di
evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima
procedura (DTF 139 IV 113 consid. 1).

1.6. È d'altra parte manifesto che nel caso di specie l'accoglimento del
ricorso non comporterebbe immediatamente una decisione finale che consentirebbe
di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1
lett. b LTF). Sia come che sia, il ricorso è comunque infondato nel merito.

2.

2.1. La CRP, esposti in esteso i contenuti degli art. 140 e 141 CPP ha rilevato
ch'essi regolano i mezzi di prova raccolti dalle autorità penali: il CPP non
disciplina per contro l'utilizzabilità di quelli procurati, come in concreto,
da privati. I mezzi di prova ottenuti illegalmente da privati sono ammissibili
solo qualora l'autorità penale avesse potuto raccoglierli legalmente e,
cumulativamente, se la ponderazione dei contrapposti interessi permetta di
concludere a favore di una loro ammissione, ossia se l'interesse dello Stato e/
o del privato all'accertamento della verità materiale prevalga su quello
dell'imputato a salvaguardare la sua personalità (sentenze 6B_1241/2016 del 17
luglio 2017 consid. 1.2.2, 6B_667/2016 del 25 gennaio 2017 consid. 1.2 e 1B_76/
2016 del 30 marzo 2016 consid. 2.2).

La CRP ha ritenuto che, affinché l'autorità penale possa avvalersi della
registrazione di una conversazione privata senza il consenso dell'interessato,
oltre alla ponderazione degli interessi a favore della sua utilizzazione, essa
già al momento della registrazione avrebbe dovuto poter disporre di sufficienti
indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b e art. 280 CPP; sentenze 6B_1241/2016,
citata, consid. 1.2.2 e 1B_22/2012 dell'11 maggio 2012 consid. 2.2 e 2.4.4). Ha
poi osservato che nel decreto di non luogo a procedere cresciuto in giudicato è
stata ammessa una lesione dell'art. 179quater CP, relativo alla violazione
della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini, ma che
l'autorità ha "abbandonato" il procedimento nei confronti di A.________, poiché
la sua colpa e le conseguenze del suo agire erano di lieve entità (art. 52 CP).

I giudici cantonali hanno accertato che la registrazione litigiosa è stata
effettuata da A.________ nella lavanderia del palazzo dove abitano sia i
denuncianti sia i querelati, con lo scopo iniziale di dimostrare che gli
interessati avevano lasciato appesi panni anche se non era il loro giorno di
bucato. L'ipad sarebbe poi rimasto accesso e avrebbe registrato anche il
seguente battibecco fra le parti, per cui la prova non avrebbe potuto essere
ottenuta dall'autorità penale.

2.2. I ricorrenti, richiamando l'art. 179quater cpv. 1 CP e citando passaggi
dottrinali su questo tema, adducono che la lavanderia sarebbe un locale
accessibile senza particolari problemi, non solo agli inquilini ma a ogni altra
persona che si trova nell'immobile, deducendone che le conversazioni ivi
condotte non riguarderebbero la sfera segreta o privata. Con
quest'argomentazione essi disattendono tuttavia, come accertato nella decisione
impugnata e da loro non contestato, che nel decreto di non luogo a procedere
nei confronti di A.________ sono stati ritenuti adempiuti i presupposti
soggettivi e oggettivi della richiamata norma. Per lo stesso motivo, priva di
fondamento è pure la tesi secondo cui E.________, accortasi che A.________
stava inizialmente filmando i maglioni appesi, avrebbe implicitamente dato il
proprio assenso. Chiaramente nemmeno l'accenno al fatto che la polizia avrebbe
senz'altro potuto ascoltare, e addirittura filmare le discussioni sviluppatesi
in una lavanderia di un immobile privato, prima della commissione delle pretese
infrazioni, regge, senza necessità di ulteriore approfondimento.

3.

3.1. La Corte cantonale ha poi rilevato che in concreto non sussiste un
interesse pubblico prevalente all'accertamento della verità materiale e
pertanto a verificare quale sia stato l'effettivo ruolo e gli intendimenti
delle persone coinvolte, ritenendo che si è in presenza di reati minori di
natura bagatellare, in relazione ai quali l'interesse pubblico è limitato.

3.2. Al riguardo i ricorrenti accennano semplicemente a un loro interesse
privato volto alla salvaguardia della loro personalità, adducendo che
un'affermazione del denunciato, seppure già per le concrete circostanze
parrebbe comunque inverosimile a chiunque, potrebbe ulteriormente essere
crassamente smentita solo mediante la visione del filmato litigioso, del resto
utile anche per dimostrare pretesi insulti. Ne concludono che, in assenza di
questo mezzo di prova, il magistrato inquirente potrebbe confrontare soltanto
le affermazioni contrastanti dei denunciati e dei querelati e potrebbe pertanto
valutare di non procedere nei confronti dei denunciati. Ciò non dimostra
tuttavia la sussistenza di un pregiudizio irreparabile (DTF 141 IV 289 consid.
1.4 pag. 292), né un'applicazione lesiva della giurisprudenza posta a
fondamento del giudizio impugnato.

4. 
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte
dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 agosto 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri

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