Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.87/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
8C_87/2016         

Sentenza del 30 giugno 2017

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Frésard, Heine, Wirthlin, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni,
ricorrente,

contro

Ferrovie Federali Svizzere FFS,
HR-PP-SPA, Hilfikerstrasse 1, 3000 Berna 65,
opponenti.

Oggetto
Diritto della funzione pubblica (scioglimento immediato del rapporto di
lavoro),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte I, del
9 dicembre 2015.

Fatti:

A. 
A.________ è entrato alle dipendenze delle Ferrovie Federali Svizzere FFS (di
seguito FFS) dal 1° settembre 1989. Il 17 settembre 2014 le FFS hanno
pronunciato lo scioglimento del contratto di lavoro con effetto immediato dal
18 settembre 2014 in seguito a molteplici accessi di breve durata a siti con
contenuto pornografico e sessista dalla propria postazione di lavoro.

B. 
A.________ ha impugnato la decisione delle FFS dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, chiedendone l'annullamento. Il 9 dicembre 2015 il
Tribunale amministrativo federale, Corte I, ha respinto il ricorso.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede in
via principale l'annullamento del giudizio e della decisione amministrativa
impugnati e la reintegrazione nella propria funzione. In via subordinata chiede
l'accertamento dell'assenza di motivi per lo scioglimento immediato e la
concessione di un'indennità di 12 mesi.

Le FFS postulano la reiezione del ricorso. Il Tribunale amministrativo federale
ha comunicato di non avere osservazioni e di riconfermarsi nel proprio
giudizio.

Il Tribunale federale con decreto del 18 maggio 2016 ha rifiutato la
concessione dell'effetto sospensivo.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di esame la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92; 139 V 42 consid. 1
pag. 44).

1.2. A norma dell'art. 83 lett. g LTF, nei rapporti di lavoro di diritto
pubblico, nella misura in cui, come nel caso concreto, non è in discussione la
questione della parità dei sessi, il ricorso in materia di diritto pubblico è
inammissibile contro le decisioni che concernono una controversia di natura non
patrimoniale. La vertenza sottoposta al giudizio della Corte federale di primo
grado non verte sul versamento di una somma in denaro ma sull'annullamento di
una decisione di rescissione del rapporto d'impiego. In tale misura, si può
ritenere che la contestazione sia di natura pecuniaria e che non si applichi il
motivo di esclusione dell'art. 83 lett. g LTF (sentenza 8C_448/2012 del 17
gennaio 2013 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 139 II 7).

1.3. Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF, un ricorso in materia di diritto
pubblico, che riguarda una controversia di natura patrimoniale nel campo dei
rapporti di lavoro di diritto pubblico, è ammissibile solo se il valore
litigioso è superiore a fr. 15'000.-. Di regola, nei casi in cui la LTF prevede
un valore litigioso minimo per ammettere un ricorso, il valore litigioso deve
essere indicato nel giudizio precedente con i rimedi giuridici (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF). Nella fattispecie, questa indicazione non è contenuta
esplicitamente nella pronuncia impugnata e il ricorrente dà sostanzialmente per
scontato l'adempimento di questo presupposto processuale. Appare tuttavia
evidente che nel caso concreto dalla disdetta del rapporto d'impiego, con
un'ultima retribuzione annuale lorda di fr. 71'382.-, vertendo potenzialmente
il salario su diversi mesi o anni, il limite di fr. 15'000.- è ampiamente
superato (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LTF). La condizione dell'art. 85 cpv.
1 lett. b LTF è quindi adempiuta.

1.4. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF),
tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il
Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate (DTF 133 III 545
consid. 2.2 pag. 550), mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe
un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se
queste ultime non sono (più) presentate in sede federale (DTF 133 II 249
consid. 1.4.1 pag. 254). Per quanto attiene invece all'accertamento e
all'apprezzamento dei fatti operati dal giudice precedente, esso può essere
censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero
arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante
per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

2. 
Oggetto del contendere è sapere se sia lesivo del diritto federale il giudizio
del Tribunale amministrativo federale, che ha confermato lo scioglimento
immediato del rapporto di lavoro per ripetuta consultazione di siti internet di
stampo pornografico.

3.

3.1. Il Tribunale amministrativo federale, dopo aver richiamato la legge sul
personale federale (LPers; RS 172.220.1) e le disposizioni particolari del
contratto collettivo di lavoro FFS (CCL FFS), ha ricordato la legge sul lavoro
(LL; RS 822.11) e l'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS
822.113). Secondo l'art. 26 OLL 3 sono di massima vietati l'applicazione di
sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul
posto di lavoro. In tale ottica, un controllo sistematico e personalizzato dei
dati di navigazioni in Internet e nella posta elettronica è esclusa. I datori
sono tuttavia tenuti a informare anticipatamente la modalità di uso
(autorizzati) di questi strumenti. Sul piano del diritto pubblico del
personale, la Corte federale di primo grado ha illustrato l'iter legislativo
relativo agli art. 57 i-q della legge sull'organizzazione del Governo e
dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010) e l'ordinanza sul trattamento di dati
personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della
Confederazione (RS 172.010.442; di seguito: "ordinanza sui dati marginali"), i
quali hanno posto le condizioni in materia di trattamento dei dati derivanti
dall'uso dell'infrastruttura elettronica.

Il Tribunale amministrativo federale, descrittene le caratteristiche, ha
concluso che il sistema di analisi della rete informatica in uso alle FFS,
segnatamente per quanto attiene all'esigenza di una verifica a campioni, è
conforme all'art. 57n LOGA. I primi giudici hanno per contro ritenuto lesivo
dell'art. 57o LOGA tale sistema, poiché, venuti all'analisi nominale riferita a
persone, il datore di lavoro non ha chiesto l'autorizzazione all'interessato,
che non è stato interpellato in alcun modo, o alla direzione FFS. I primi
giudici si sono quindi chiesti se le risultanze dell'inchiesta informatica,
ritenute illecite, dovessero essere estromesse dal fascicolo. La Corte federale
di primo grado, rilevato che la PA non disciplina l'uso di prove raccolte
illecitamente, si è appoggiata sull'art. 29 della legge ticinese del 24
settembre 2013 sulla procedura amministrativa (RL 3.3.1.1) e sull'art. 152 CPC.
Soppesati gli interessi in gioco, il Tribunale amministrativo federale, alla
luce delle circostanze che il ricorrente era avvertito al momento dell'accesso
a pagine pornografiche e che la consultazione era vietata al personale, ha
mantenuto nel fascicolo il rapporto sull'inchiesta informatica operata dal
datore di lavoro.

3.2. Il ricorrente contesta innanzitutto l'assenza di una base legale
sufficiente. Rileva che il datore di lavoro e i primi giudici hanno applicato
erroneamente l'art. 57n LOGA relativo all'analisi a campione, la cui
interpretazione sarebbe chiaramente desumibile dal messaggio del Consiglio
federale. In tal senso, si esprimerebbero anche l'art. 9 OLOGA e la Guida alla
sorveglianza dell'utilizzazione di Internet e della posta elettronica sul posto
di lavoro edita dall'Amministrazione federale. In questo ambito occorre tenere
conto anche della durata della sorveglianza, che è stata troppo lunga. Il
rapporto allestito dalle FFS si dimostra una prova illecita che va estromessa
dagli atti processuali. Se anche il ricorrente riconosce che i singoli messaggi
di posta elettronica non sono stati esaminati, ritiene che l'ingerenza nella
sfera privata rimanga notevole, proprio perché le direttive interne non vietano
l'uso di internet per scopi privati. Va altresì relativizzata la portata
dell'avvertimento che appariva in occasione dell'apertura di siti non
tollerati.

4.

4.1. L'art. 15 della legge federale sulle Ferrovie Federali Svizzere (LFFS; RS
742.31) recita che le disposizioni relative al rapporto d'impiego del personale
federale sono applicabili anche al personale delle FFS (cpv. 1; cfr. anche art.
2 cpv. 1 lett. d LPers). Il Consiglio federale può autorizzare le FFS a
disciplinare altrimenti il rapporto d'impiego, introducendo deroghe o
complementi nel quadro dei contratti collettivi di lavoro (cpv. 2). In singoli
casi motivati è possibile stipulare contratti secondo il Codice delle
obbligazioni (cpv. 3). In concreto, al momento dei fatti, era in vigore un
contratto collettivo di lavoro, ossia il CCL FFS 2011 del 1° luglio 2011. Esso
trova quindi applicazione alla presente controversia.

4.2. Il CCL FFS 2011 non contiene particolari disposizioni sull'uso
dell'infrastruttura elettronica. La legge sul lavoro (LL; RS 822.11),
applicabile in parte anche ai pubblici impieghi (art. 3a lett. a LL), obbliga
il datore di lavoro (art. 6 LL) a tutela della salute dei lavoratori a prendere
tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili
secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve
inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità
personale dei lavoratori. In modo particolare, non è ammessa l'applicazione di
sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul
posto di lavoro (art. 26 cpv. 1 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul
lavoro; OLL 3; RS 822.113). I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono
necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non
pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei lavoratori (art. 26 cpv. 2
OLL 3).

4.3. In tale contesto, occorre ricordare inoltre che gli organi federali hanno
il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale (art. 17
cpv. 1 della legge sulla protezione dei dati; LPD; RS 235.1). A norma dell'art.
17 cpv. 2 LPD i dati personali degni di particolare protezione e i profili
della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente
una legge in senso formale, o se eccezionalmente: ciò sia indispensabile per
l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale
(lett. a), se il Consiglio federale lo autorizza nel caso specifico poiché non
sono pregiudicati i diritti della persona interessata (lett. b), o se la
persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i
suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al trattamento
(lett. c). Per questa ragione, il legislatore federale con la legge federale
concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di
dati personali (RU 2000 1891) ha introdotto l'art. 57h LOGA (originariamente
art. 57a) e modificato alcune leggi federali, creando così le fondamenta
normative per la gestione di collezioni di dati in seno all'Amministrazione
federale (FF 1999 7979).

4.4.

4.4.1. Proprio perché l'uso dell'infrastruttura elettronica lascia
inevitabilmente tracce (FF 2009 7409) di natura sensibile, principalmente con i
cosiddetti dati marginali, i quali registrano l'attivazione e la disattivazione
di collegamenti elettronici (orari e utenti di un collegamento telefonico o di
siti Internet visitati, o di computer impiegati, ecc.), il legislatore federale
ha provveduto a completare la LOGA (art. 57i -57 q; RU 2012 941), disposizioni
applicabili non solo all'Amministrazione federale, ma anche al Tribunale
federale (art. 25b LTF) e ai tribunali della Confederazione (art. 27b LTAF,
art. 62a LOAP e art. 5a LTFB). La revisione legislativa si fonda sul principio
che non sono ammesse la registrazione e l'analisi di dati personali risultanti
dall'uso dell'infrastruttura elettronica della Confederazione (FF 2009 7410).
Le deroghe a tale divieto sono elencate in quattro disposizioni (art. 57l -57o
LOGA), le quali prevedono che la registrazione di dati e la loro analisi sono
ammesse soltanto per le finalità elencate in maniera esaustiva nella legge (FF
2009 7411). La registrazione di dati è possibile soltanto se e nella misura in
cui sia necessaria per procedere successivamente a un'analisi secondo gli art.
57m -57o. Tutti i dati possono essere memorizzati, ma il principio della
proporzionalità deve governare l'analisi (FF 2009 7415 seg.).

4.4.2. Tutti i dati registrati per una determinata finalità possono anche
essere analizzati per tale finalità, ma non in riferimento a persone (art.
57m). In tale evenienza il risultato deve contenere solo dati anonimizzati (FF
2009 7417). Un'analisi in riferimento a persone per campioni, che permette di
trarre deduzioni su determinate utenze (analisi non nominale in riferimento a
persone; ad esempio all'interno di singole unità amministrative, senza però che
i singoli dipendenti siano identificati; FF 2009 7417) e un'analisi in
riferimento a una determinata persona (analisi nominale in riferimento a
persone) sono permesse soltanto per le finalità elencate esplicitamente agli
art. 57ne 57o LOGA (FF 2009 7416 seg.). Se per raggiungere un determinato
obiettivo, si rivela sufficiente un'analisi non nominale in riferimento a
persone, l'organo federale dovrà, secondo il principio della proporzionalità,
scegliere la via meno invasiva per la persona interessata (FF 2009 7417).
Nell'ambito dell'esame parlamentare dell'art. 57o LOGA, la Commissione delle
istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha inasprito esplicitamente le
condizioni per un'analisi nominale in riferimento alle persone, completando la
normativa con un secondo capoverso. Si è così inteso innanzitutto permettere
tali verifiche unicamente agli organi federali (lett. a). Si è stabilita
inoltre la possibilità di effettuare tali analisi soltanto previa informazione
scritta alla persona interessata (lett. b), in modo tale che la stessa potesse
essere orientata sulle circostanze dell'operazione, sui diritti di
consultazione e sulle sue possibilità di controllo e di correzione. In tal
senso, l'art. 57o LOGA è più restrittivo dell'art. 10a LPD (verbale della
Commissione del 14 gennaio 2010, pag. 12).

4.5.

4.5.1. Il Consiglio federale, fondandosi sull'art. 57q cpv. 1 LOGA, ha emanato
l'ordinanza sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione
dell'infrastruttura elettronica della Confederazione (di seguito: ordinanza sul
trattamento di dati; RS 172.010.442) in cui sono state disciplinate in
dettaglio le modalità di analisi. All'art. 10 e all'art. 11 l'ordinanza sul
trattamento di dati stabilisce la procedura che l'organo federale deve adottare
per l'incarico e l'esecuzione di analisi nominali in riferimento a persone a
causa di abuso o sospetto di abuso. Vi è abuso dell'infrastruttura elettronica
se la modalità o l'entità dell'uso viola le direttive dell'organo federale o le
disposizioni di legge (art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza sul trattamento dei dati).

4.5.2. Per prassi invalsa, in linea di principio le cosiddette circolari o
direttive non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né
tantomeno le autorità giudiziarie né la stessa amministrazione (DTF 138 II 536
consid. 5.4.3 pag. 543; 136 V 295 consid. 5.7 pag. 308; 133 II 305 consid. 8.1
pag. 315). Visto però che esse tendono ad esplicitare l'interpretazione di
determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un'applicazione uniforme,
ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta
ed adeguata dei disposti applicabili. È quindi soltanto su questa base che
vanno valutati tali documenti.

4.5.3. L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
(IFPDT) ha pubblicato per l'Amministrazione federale una Guida alla
sorveglianza dell'utilizzazione di Internet e della posta elettronica sul posto
di lavoro (stato: ottobre 2013; di seguito: Guida), che ulteriormente specifica
la materia. L'Incaricato distingue in linea di massima due tipi di abusi,
quello quantitativo (uso eccessivo di Internet o posta elettronica per scopi
privati) e quello qualitativo (richiamo da Internet di contenuti illegali o che
l'organo federale qualifica come non ammessi; Guida, punto 9).

4.5.4. Le FFS da parte loro, fra i propri regolamenti interni, annoverano anche
il K 400.8 (valevole dal 1° gennaio 2013) denominato Istruzione del Gruppo
sull'utilizzo consentito di Internet e dei servizi e programmi di posta
elettronica (di seguito: Istruzione). Sia per l'uso privato (punto 3.2.1) sia
per scopi di lavoro (punto 3.1.2) non è consentito all'utente aprire siti dei
quali l'utente sa, o per lo meno dovrebbe sapere, che presentano contenuti
contrari alla legge o alla decenza (in particolare siti con contenuti sessisti,
razzisti, estremistici, pornografici, contrari all'etica o diffamatori).
Analogo principio è applicabile per l'uso di servizi e di programmi di posta
elettronica (punto 4.1). L'Istruzione contempla anche un capitolo dedicato alle
sanzioni (punto 5). In tale ambito il documento recita che "una flagrante
violazione del punto 3.1.2 o 4.1 può portare al licenziamento senza preavviso"
(punto 5.1).

5.

5.1. Come accertato in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105
cpv. 1 LTF), e sostanzialmente non contestato dal ricorrente, le FFS hanno
adottato una rete informatica composta di un server proxy sui cui è installato
un software denominato Bluecoat. Il programma serve sostanzialmente a
proteggere la rete, categorizzando i siti informatici, segnatamente di
carattere illecito, di bloccare questi ultimi e rilevare il traffico dei dati
in transito. Mensilmente la società consegna un rapporto, ove emergono queste
informazioni. Non essendo nominale né riferita a persone, la verifica periodica
è senz'altro conforme alle disposizioni legali, siccome finalizzata anche al
controllo del rispetto dei regolamenti di utilizzazione (art. 57l lett. b
numero 3 e 57m LOGA).

5.2. Il rapporto Bluecoat del 31 luglio 2014 ha attestato numerosi accessi al
blog "tumblr.com" e numerosi blocchi informatici alla categoria di siti
internet dal contenuto pornografico e sessista. I servizi informatici delle FFS
hanno quindi deciso di registrare ed analizzare in modo approfondito i dati
informatici in maniera retroattiva. Sotto questo profilo la registrazione non
presta il fianco a critiche (art. 57m LOGA).

5.3. L'esame dell'uso dell'infrastruttura informatica ha permesso anche di
accertare numerosi accessi a siti non ammessi dall'utenza XXX, su un arco
temporale dal 26 luglio al 25 agosto 2014 e dal 27 agosto all'11 settembre
2014. L'analisi ha richiesto un'importante finestra temporale, perché gli
accessi provenivano da un account di gruppo e solo verificando i turni di
lavoro è stato poi possibile risalire al responsabile. Contrariamente
all'opinione sostenuta dal ricorrente, l'analisi operata dalle FFS non è stata
lesiva dell'art. 57n LOGA. È vero, tramite questa ricerca è possibile
verificare l'accesso a siti internet anche per singole utenze, purché le
persone non siano identificate. Il concetto di analisi "a campione" non deve
essere intesa alla stregua di un esame a casaccio. Al contrario, l'organo
federale è abilitato a restringere il campo della ricerca, come in concreto, ai
siti non ammessi, al fine di verificare se tali accessi provengano dalla
medesima utenza o dallo stesso gruppo.

Per quanto attiene all'analisi non nominale in riferimento a persone il
legislatore fa esplicito riferimento all'accertamento del numero di accessi ad
esempio verso i social network (FF 2009 7417). La ratio legis dell'art. 57n
LOGA consiste innanzitutto nell'analisi non sistematica di una determinata
utenza e nella tutela dell'anonimato di quest'ultima (se del caso con
l'attribuzione di uno pseudonimo). L'anonimato deve essere mantenuto per lo
meno finché l'abuso dell'infrastruttura sia accertato, momento in cui è
possibile passare all'analisi nominale secondo l'art. 57o LOGA. Nel caso
concreto, non sono ravvisabili violazioni dell'art. 57n LOGA. Sia le prove
presentate dalle FFS sia l'istruttoria dibattimentale dinanzi al Tribunale
amministrativo federale hanno permesso di appurare che nelle prime fasi
dell'inchiesta interna, l'ufficio competente ha provveduto a valutare l'analisi
dell'infrastruttura senza un legame a una persona determinata.

5.4. Diversa conclusione va tratta per contro dall'analisi nominale in
riferimento a persone avvenuta nel caso in esame (art. 57o LOGA). In linea
generale, occorre rilevare che sono chiaramente definite le singole tappe
dell'inchiesta. Certo, le condizioni materiali per una simile ricerca nel caso
concreto sono adempiute (art. 57o cpv. 1 lett. a LOGA), poiché l'inchiesta è
stata effettuata per accertare un sospetto concreto e nel fine di perseguire un
abuso tramite siti pornografici del sistema informatico (consid. 4.3.4).
Tuttavia, fanno per contro difetto, come già concluso dal Tribunale
amministrativo federale, le condizioni formali dell'analisi nominale in
riferimento a persone. L'informazione scritta previa alla persona interessata è
stata voluta esplicitamente dal legislatore (cfr. consid. 4.4.2), proprio per
fare in modo che chi sia toccato da tale misura non sia tenuto all'oscuro della
verifica a suo carico. Non solo, sono state disattese anche le disposizioni
particolari previste all'art. 10 e all'art. 11 dell'ordinanza sul trattamento
di dati, poiché non sono stati chiesti né il consenso della persona interessata
né, in sua vece, l'autorizzazione della direzione dell'organo federale (art. 10
cpv. 2 dell'ordinanza sul trattamento di dati). La circostanza che la Guida
IFDPT sia sprovvista di disposizioni procedurali, come lascia intendere il
Tribunale amministrativo federale, è a tal proposito irrilevante, poiché
l'ordinanza sul trattamento di dati è sufficientemente chiara e dettagliata
sulla maniera in cui l'organo federale (e la sua direzione) deve agire.

5.5. La portata chiara della legislazione in materia e dei materiali
legislativi non permette di raccogliere a posteriori il consenso
dell'interessato o dell'autorizzazione della direzione dell'organo federale
alle analisi informatiche eseguite nel caso in esame. Rimane quindi solamente
da esaminare l'utilizzabilità di tali prove, assunte in maniera illegale.

6.

6.1. Nell'ambito di controversie civili dinanzi alle giurdisdizioni cantonali,
il giudice prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente
soltanto se l'interesse all'accertamento della verità prevale (art. 152 cpv. 2
CPC). Contrariamente alla prova irregolare, raccolta in violazione di una
normativa procedurale, la prova illecita si ottiene a dispregio di una
disposizione del diritto sostanziale, la quale deve proteggere il bene
giuridico violato dalla lesione accertata (DTF 140 III 6 consid. 3.1 pag. 8).
Per esempio, il Tribunale federale ha dichiarato inutilizzabile nel processo
uno scritto elaborato nel quadro di una transazione extragiudiziale allegato
contrariamente al dovere di confidenzialità sgorgante dall'art. 12 LLCA (DTF
140 III 6 consid. 3.2 pag. 10 seg.).

6.2. Nei procedimenti penali, gli art. 140 segg. CPP stabiliscono i limiti
delle prove acquisite illecitamente. Innanzitutto le prove non utilizzabili a
tenore del CPP sono inutilizzabili (art. 141 cpv. 1 seconda frase CPP). Le
prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in
violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere
utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce
su gravi reati (art. 141 cpv. 2 CPP). Le prove raccolte in violazione di
prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate (art. 141 cpv. 3 CPP). Le prove
raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 2
non possono essere utilizzate (art. 141 cpv. 4 CPP). Alla luce di questa
normativa sono state dichiarate utilizzabili le riprese videoregistrate
effettuate dalla polizia per dimostrare un presunto sorpasso a destra eseguito
da un conducente (DTF 141 IV 417) o l'esecuzione di una prova del sangue
eseguita da una polizia cantonale non competente per territorio a un conducente
presumibilmente in stato di inattitudine (DTF 142 IV 23).

6.3. La PA e la PC, applicabili a titolo sussidiario per la procedura
probatoria a norma dell'art. 19 PA, non disciplinano in alcun modo l'uso di
prove raccolte in maniera illecita (CHRISTOPH AUER, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2007, nota 23 ad art. 12 PA). La dottrina
propende per una soppesazione degli interessi (AUER, nota 23 ad art. 12 PA;
PATRICK KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER/FABIO BABEY, Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016, nota a margine 188 segg. ad art. 12 PA). Del
resto, diversamente dalla procedura penale, la PA nemmeno prevede
esplicitamente casi di inutilizzabilità assoluta. Ciò significa che, alla luce
anche dell'art. 6 § 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 1 Cost., l'uso di mezzi di prova
illeciti è escluso solo (ma pur sempre) in linea di massima. Un utilizzo di
tale materiale probatorio si giustifica solo se, dopo ponderazione, l'interesse
all'accertamento della verità materiale prevale rispetto a quello della tutela
della personalità dell'interessato. Tale circostanza si verifica maggiormente
nei procedimenti retti dal principio inquisitorio (e dalla massima ufficiale),
atteso comunque che le ingerenze nella sfera privata vanno ammesse con estremo
riserbo. Occorre peraltro che quel mezzo di prova possa essere ipoteticamente
ottenuto legalmente, circostanza correttamente non contestata alla luce
dell'art. 57o LOGA e dell'art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza sui dati marginali (DTF
139 II 95 consid. 3.1 pag. 100 seg.; 139 II 7 consid. 6.4.1 pag. 25; 131 I 272
consid. 4 pag. 280 segg.; 120 V 435 consid. 2a pag. 339 seg.).

6.4. Nel caso concreto, è pacifico che le risultanze della sorveglianza
informatica abbiano toccato la tutela della sfera privata del ricorrente. Egli
però in maniera apodittica si limita a perorare la sua posizione, senza
prendere particolare posizione con i considerandi del giudizio del Tribunale
amministrativo federale. Il quadro normativo sull'uso di Internet era
sufficientemente dettagliato, benché il ricorrente abbia affermato di non
essersi mai informato, nemmeno quando l'attivazione di immagini non autorizzate
induceva il sistema a lasciar apparire una finestra di blocco con tanto di link
alla direttiva specifica. È peraltro nell'interesse di ogni datore di lavoro,
che il dipendente non ecceda durante le ore di lavoro nell'uso per scopi
privati di Internet, non solo dal lato qualitativo (contenuti non ammessi), ma
anche da quello quantitativo. A torto, il ricorrente sottolinea la possibilità
di uso a scopo privato della rete. Certamente, tale facoltà è possibile, ma
entro limiti ben precisi (consid. 4.5.4). Occorre inoltre considerare che le
FFS, pur essendo organizzate come società anonima di diritto speciale (art. 2
cpv. 1 e 10 LFFS), restano fra le aziende pubbliche per eccellenza (nel
dettaglio sulla struttura societaria si veda DTF 132 III 470 consid. 3.3 pag.
374). L'interesse dell'azienda, titolare di un importante servizio pubblico, a
combattere gli abusi dell'infrastruttura elettronica e a conservare una
reputazione verso l'utenza, che in definitiva sono tutti i cittadini svizzeri,
deve essere ritenuta molto elevata. Il presente caso si distingue oltretutto
sensibilmente da quello deciso con la DTF 139 II 7. In quell'evenienza in
maniera intenzionale il datore di lavoro aveva inserito nel computer di un
singolo dipendente individuato anticipatamente un programma spia che
permettesse di controllare in maniera continuativa tutto il traffico
informatico, prendendo conoscenza anche del contenuto di messaggi di posta
elettronica strettamente privati e riservati. Nella presente controversia le
FFS hanno per contro individuato l'abuso, non focalizzandosi d'acchito sulla
persona del ricorrente, ma solo successivamente dopo una graduale ricerca dei
dati marginali (consid. 5). Ciò, per non nascondere che i fatti sono stati
ammessi. In definitiva, le conclusioni del Tribunale amministrativo federale
sull'uso delle prove non è pertanto lesivo né del diritto federale né tantomeno
delle garanzie costituzionali minime. Non occorre, restando irrilevanti a
questo stadio, valutare la durata delle analisi effettuate dal datore di lavoro
e gli eventuali risvolti penali dalla visione di alcune immagini sensibili.

7.

7.1. Il Tribunale amministrativo federale, richiamate le basi legali e la
prassi ritenute applicabili alla disdetta immediata del rapporto di lavoro, ha
osservato che viola il dovere di fedeltà la consultazione di siti internet per
scopi privati, impiegando la propria postazione di lavoro e trascorrendo una
parte considerevole del proprio tempo di lavoro. Osservato l'aspetto
controverso della facoltà di licenziamento immediato in casi analoghi, i primi
giudici hanno considerato che nella fattispecie gli accessi a siti pornografici
hanno avuto una frequenza "marcatamente alta", in due evenienze anche
qualificati di pornografia sotto il profilo penale, e la durata del
collegamento "non è stata da meno", essendo superiore alle 80 ore sull'arco di
42 giorni lavorativi. La Corte del merito ha tenuto conto altresì che il
ricorrente era regolarmente avvertito con una cosiddetta "finestra di blocco",
la quale rinviava a una direttiva di servizio sull'uso di internet. La Corte
federale di primo grado ha messo in luce in ogni caso che l'avvertimento di cui
all'art. 10 LPers non necessita di una forma particolare: la "finestra di
blocco" poteva essere quindi trattato alla stregua di un avvertimento. Il
ricorrente avrebbe peraltro potuto rendersi conto del suo comportamente
irregolare, dando lettura della direttiva di servizio, alla quale la "finestra
di blocco" rinviava.

7.2. Il ricorrente fa valere l'assenza di condizioni per sciogliere il rapporto
di lavoro con effetto immediato. Se riconosce la possibilità di tale
rescissione, il ricorrente osserva come ciò sia riservata a casi
particolarmente gravi. Va tenuto conto anche della durata delle mancanze e
dall'atteggiamento assunto dal lavoratore a fronte delle sollecitazioni
formulate dal datore di lavoro. Sottolinea che l'uso anche eccessivo per scopi
privati rientra nelle manchevolezze minori. A sostegno delle proprie
conclusioni il ricorrente richiama la giurisprudenza resa in ambito di diritto
privato. Ricorda come tale consultazione avveniva nei momenti morti. In
concreto, poi non si sono coinvolte terze persone, mettendo in pericolo
l'immagine dell'azienda. Le FFS, essendo una grossa azienda, avrebbero potuto
peraltro bloccare l'accesso a siti ritenuti sensibili. A ciò si aggiunga che la
stessa datrice di lavoro non avrebbe mai emesso critiche sull'operatività del
ricorrente. Il ricorrente lamenta inoltre la circostanza di non aver mai
ricevuto un avvertimento formale. L'avvertimento elaborato dal sistema
informatico all'apertura di siti sensibili non può essere ritenuto sufficiente.

7.3. A norma dell'art. 10 cpv. 4 LPers le parti possono disdire immediatamente
i rapporti di lavoro di durata determinata e indeterminata per motivi gravi.
Questa facoltà, data sia al datore di lavoro sia all'impiegato, è stata
introdotta in occasione della revisione legislativa del 14 dicembre 2012,
entrata in vigore il 1° luglio 2013 (RU 2013 1493), tesa a modernizzare e
adeguare la LPers al CO (FF 2011 5960; sentenza 8C_279/2016 del 22 febbraio
2017 consid. 3.1). L'art. 10 cpv. 4 LPers, il quale precedentemente era
inserito all'art. 12 cpv. 7 LPers, si rifà in buona sostanza all'art. 337 CO,
ove per cause gravi si intende ogni circostanza che non permetta per ragioni di
buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel
contratto (FF 2011 5970). In tal senso, ci si può pertanto riferire sia alla
giurisprudenza resa in applicazione della LPers prima della revisione
legislativa sia alla prassi resa nell'ambito del diritto privato, considerando
comunque le specificità del pubblico impiego (sentenza 8C_501/2013 del 18
novembre 2013 consid. 3; per una visione d'insieme sulla casuistica si vedano
HELOÏSE ROSELLO, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la
fonction publique, nota a margine 505 seg. e REMY WYLER/ MATTHIEU BRIGUET, La
fin des rapports de travail dans la fonction publique, 2017, pagg. 86 segg.).

7.4. A torto il ricorrente per sostenere la propria tesi potrebbe fondarsi
sulla sentenza 4C.349/2002 del 25 giugno 2003. In questa causa il Tribunale
federale (consid. 5 in fine), diversamente da quanto concluso dai primi
giudici, non solo ha confermato che il lavoratore deve essere a disposizione
del datore di lavoro durante tutta la durata stabilita dal contratto, ma ha
anche confermato come non sia accettabile che in tali momenti il lavoratore
svolga in larga misura attività private. In quel caso il Tribunale federale ha
semplicemente ricordato come un licenziamento immediato non sia giustificato,
se il lavoratore ha sì consultato per scopi privati Internet durante il tempo
di lavoro (magari perfino accedendo a siti pornografici), ma sia limitato
unicamente a poche occasioni ("wenige Male"). Invano, il ricorrente cerca di
confinare il suo comportamento fra le manchevolezze minori (cfr. anche sentenza
4C_173/2003 del 21 ottobre 2003). Nel caso in esame, il ricorrente non solo ha
consultato pagine che dal profilo  qualitativo non erano ammesse (consid.
4.5.4), bensì ha cumulato, come accertato dai primi giudici (art. 105 cpv. 1
LTF), anche sotto il profilo  quantitativo un numero consistente di visioni
(più di 80 ore in 42 giorni lavorativi). Così facendo, il ricorrente ha violato
manifestamente il dovere di fedeltà. Infatti, egli ha dedicato il proprio tempo
di lavoro ad attività estranee da quelle previste contrattualmente e ha
trasgredito indisturbato le regolamentazioni chiare, ignorando oltretutto
l'avviso della cosiddetta "finestra di blocco" con cui si informava l'utente
del carattere illecito della pagina internet. Il ricorrente ha quindi
irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia, non potendo imputare
all'opponente la continuazione del rapporto di lavoro. La circostanza che le
consultazioni avvenissero nei tempi morti non è di rilievo, non potendo
assurgere ad attenuante. Il lavoratore deve attenersi alle regole durante tutto
il tempo lavorativo e non solo quando effettivamente svolge un'attività per il
proprio datore di lavoro. In concreto, non ha nemmeno un effetto particolare la
circostanza che in alcuni casi sarebbero state consultate pagine di pornografia
represse dal diritto penale. Se è vero che le FFS non sono in quanto tali una
cosiddetta organizzazione di tendenza ("Tendenzbetrieb"; sul concetto DTF 123
III 129 consid. 3b/cc pag. 134; 122 V 267 consid. 4a pag. 269; cfr. anche
sentenza 9C_301/2008 del 2 luglio 2008 consid. 4.1), esse rimangono
indiscutibilmente tra le tipiche aziende del servizio pubblico (cfr. consid.
6.4), aspetto su cui l'opponente deve incentrare la sua immagine, curando in
modo particolare la sua onorabilità.

7.5. La revisione legislativa del 2013 (consid. 7.3) all'art. 10 LPers ha
rinunciato a menzionare l'avvertimento. Nelle intenzioni del legislatore è
tuttavia necessario, in caso di disdetta per motivi che giustificano un
avvertimento preliminare, continuare a pronunciare un avvertimento prima di una
decisione di disdetta. Prima occorre fare tutto il possibile affinché la
collaborazione possa continuare, offrendo pertanto all'impiegato interessato la
possibilità di migliorarsi (FF 2011 5971). L'esigenza di un avvertimento
preliminare decade però quando il rapporto di fiducia è rotto in maniera
irreparabile (sulla casuistica si veda: NÖTZLI, Handkommentar zum BPG, nota 46
ad art. 12 LPers) o quando si rivela inutile (sentenza 8C_176/2015 del 9
febbraio 2016 consid. 3.2). In concreto, il ricorrente aveva avuto la
possibilità sia tramite la direttiva sia tramite le cosiddette "finestre di
blocco" (apparse centinaia di volte) di rendersi conto dell'irregolarità del
suo comportamento. Queste indicazioni non l'hanno frenato in alcun modo. In
simili condizioni, un avvertimento formale non aveva più alcun senso, poiché il
ricorrente ha sempre persistito nell'accesso a immagini non ammesse. Invano,
potrebbero poi essere invocate ragioni mediche. Un'asserita dipendenza
psicologica doveva indurre il lavoratore a informare spontaneamente il datore
di lavore, invocando se del caso la malattia per essere messo in cura. Anche in
questo caso il ricorso è destinato all'insuccesso.

8.

8.1. Il Tribunale amministrativo federale ha ancora accertato che il ricorrente
è stato regolarmente informato tramite la "finestra di blocco" della violazione
delle istruzioni riguardanti l'uso di internet e che per sua stessa ammissione
non ha mai letto l'avviso di blocco né tantomeno consultato il link della
direttiva a cui lo stesso rinviava. La continuazione del rapporto di lavoro non
era ormai più possibile, poiché avrebbe causato danni reputazionali
insostenibili all'azienda che altre misure meno incisive non sarebbero state in
grado di correggere. Anche 22 anni di buone prestazioni lavorative non hanno
potuto pertanto essere di soccorso al ricorrente.

8.2. Il ricorrente non avrebbe potuto farsi un'idea delle conseguenze così
pesanti. Il licenziamento immediato sarebbe lesivo anche del principio della
proporizionalità, se solo si pensa che aveva ricevuto in precedenza tre premi
per "ottime prestazioni e risultati".

8.3. Nella concreta evenienza, la censura di proporzionalità si confonde di
gran lunga con l'esame di conformità per una disdetta immediata del rapporto di
lavoro. Ad ogni modo a torto il ricorrente pretende che non avrebbe potuto
rendersi conto delle conseguenze del suo agire. Le disposizioni interne,
facilmente reperibili, lasciavano presagire esplicitamente la possibilità del
licenziamento immediato (consid. 4.5.4). Anche a fronte di prestazioni positive
nel passato, il licenziamento immediato è la sola misura possibile atteso che
non era più possibile ristabilire alcun rapporto di fiducia, ormai andato
completamente distrutto, e che andava ristabilito completamente il buon nome
dell'azienda.

9. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Lucerna, 30 giugno 2017

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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