Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.740/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_740/2016 {T 0/2}     

Sentenza del 30 marzo 2017

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Frésard, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA,
ricorrente,

contro

 A.________,
patrocinato da Andri Pult,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 5 ottobre 2016.

Fatti:

A. 
Il 14 giugno 2009 A.________, nato nel 1940, già agente generale dell'Allianz,
assicurato facoltativamente contro gli infortuni da Allianz Suisse Società di
Assicurazioni SA (di seguito: l'Allianz), stava pescando al largo V.________,
quando la barca di legno su cui si trovava è stata investita da un veliero, che
ne ha completamente distrutto lo scafo. Egli è stato scaraventato in acqua.

L'Allianz ha negato con decisione del 15 giugno 2015, confermata su opposizione
il 5 gennaio 2016, la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici
presentati da A.________, ritenuti non costituire una conseguenza dell'evento
del 14 giugno 2009.

B. 
Adito da A.________, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con
giudizio del 5 ottobre 2016 ha annullato la decisione su opposizione e rinviato
gli atti all'Allianz per approfondimento istruttorio, segnatamente per
precisare la perizia amministrativa.

C. 
L'Allianz presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e sostanzialmente
la conferma della decisione su opposizione.

A.________ postula la reiezione del ricorso. Il Tribunale delle assicurazioni
rinuncia a presentare osservazioni, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali non si è pronunciato.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una
decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

2.

2.1. Dal momento che il Tribunale cantonale ha rinviato la causa
all'assicuratore infortuni per nuova decisione, si è in presenza di una
decisione incidentale che non ha per oggetto la competenza o la ricusazione
(art. 92 LTF) e che di conseguenza è separatamente impugnabile solo alle
condizioni dell'art. 93 LTF. L'ammissibilità del ricorso presuppone pertanto -
in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile
(cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b).

2.2. Per quel che è della prima condizione, un pregiudizio irreparabile ai
sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un danno che non può essere riparato
ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al
ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1). Secondo
giurisprudenza, una decisione di rinvio non causa di regola un pregiudizio
irreparabile, poiché l'interessato potrà impugnarla successivamente insieme
alla decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). Tuttavia se essa obbliga, mediante
disposizioni di diritto sostanziale, l'amministrazione a emanare un
provvedimento che essa reputa contrario al diritto, la decisione di rinvio è
considerata causarle un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1
lett. a LTF (DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483; cfr. pure sentenza 9C_703/2009
del 30 ottobre 2009 consid. 2.1 con riferimenti). È quanto si verifica
manifestamente nel caso in esame, ritenuto che il Tribunale delle assicurazioni
non soltanto ha ordinato all'assicuratore ricorrente di completare
l'istruttoria, ma ha già escluso la qualificazione quale infortunio di grado
medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

3. 
Controversi in sede federale sono da un lato la necessità di un complemento
istruttorio (consid. 6) e da un altro lato la qualifica del grado
dell'infortunio (consid. 7).

4. 
Nella misura in cui la ricorrente censura una violazione del diritto sentito
(art. 29 cpv. 2 Cost.), il ricorso si dimostra inammissibile, poiché non spiega
dettagliatamente come dovrebbe (art. 106 cpv. 2 LTF) in che cosa consista la
carente motivazione del giudizio impugnato. Essa si limita piuttosto a
censurare il merito della controversia.

5.

5.1. Il Tribunale delle assicurazioni, richiamate le disposizioni e la prassi
ritenute applicabili, ha ripercorso l'intero fascicolo, rinviando per prima
cosa alle conclusioni del 10 febbraio 2010 della Dr. med. B.________, che
sostanzialmente si sono ritrovate confermate nel giugno 2010 nelle risultanze
eseguite su mandato dell'assicuratore dal Dr. med. C.________. La Corte
cantonale ha ricordato ancora le valutazioni del Dr. med. D.________ del 28
gennaio 2012, il quale ha escluso una sindrome da stress. A parere di
quest'ultimo medico, la situazione dell'opponente va ricondotta alle modalità
del licenziamento e la vertenza con l'assicurazione, risultanze poi contestate
dalla Dr. med. B.________. Per tale ragione, l'assicuratore ha incaricato il
SAM di Bellinzona di allestire una perizia bidisciplinare tramite la Dr. med.
E.________ da cui è emersa una sindrome post-traumatica da stress e di una
modificazione duratura della personalità. Tali valutazioni sono state
confermate in un'ulteriore perizia svolta dalla Dr. med E.________. Alla luce
di questi esami medici, la Corte cantonale ha rimproverato all'assicuratore di
essersi fondato sulle conclusioni del Dr. med. D.________. Considerate però
alcune esibizioni canore e la partecipazione a eventi pubblici da parte
dell'assicurato, i giudici ticinesi hanno ritenuto di non essere in grado di
decidere in base solo fascicolo, preferendo ingiungere all'assicuratore di
svolgere un complemento istruttorio. Infine, ad un primo esame sommario, il
Tribunale delle assicurazioni ha qualificato l'infortunio almeno nella
categoria di quelli medio-gravi e non fra quelli leggeri o insignificanti come
riferito dall'istituto assicuratore.

5.2. La ricorrente censura innanzitutto l'assenza di causalità naturale tra gli
aspetti psichici e l'evento del 14 giugno 2009, poiché emergono risultanze
contraddittorie. Da un lato l'opponente sarebbe in tensione solo alla visione
del mare, da un altro lato però si recherebbe regolarmente in vacanza a
Z._________. Il cambio di abitazione in patria sarebbe altresì fondato su
ragioni differenti da quelli evocati dall'opponente. L'assicuratore ritiene
vada negata anche la causalità adeguata. Richiamata la prassi, ritiene che la
dinamica dell'incidente sia tutto sommato banale. L'assicurato non avrebbe
subto alcun colpo diretto, ma è semplicemente caduto in mare, nemmeno da
un'altezza elevata. Fanno inoltre difetto lesioni gravi con rilevanti
incapacità lavorative, cure mediche errate o di durate eccessivamente lunghe,
complicazioni o il persistere di dolori simatici, aspetti tipici a determinare
disturbi psichici.

5.3. L'opponente rimprovera all'assicuratore un'esposizione dei fatti
tendenziosa. Dal momento dell'evento egli ricorda che il suo soggiorno a
Z._________, in un'abitazione di proprietà, si è limitato a una sola volta
l'anno per pochi giorni. L'assicurato sottolinea di aver svolto soltanto tre
esibizioni canore molto brevi con pochi brani musicali. L'opponente ricorda che
quanto vissuto in prima persona in quell'evento non può essere assimilato
all'analogo incidente occorso all'altro occupante della barca. L'assicurato
rileva altresì che la collisione fra imbarcazioni non può essere paragonato
agli incidenti della circolazione. Da parte sua mette in luce in definitiva
anche la durata eccezionalmente lunga delle cure e il suo decorso sfavorevole.

6.

6.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino
la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.

6.2. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, i dubbi sollevati da
quest'ultima in sede di risposta dinanzi alla Corte cantonale non sono
sufficienti per confermare la decisione amministrativa. È vero, la ricorrente,
mettendo in luce la partecipazione dell'opponente con tanto di esibizioni
musicali ad alcuni eventi mondani, peraltro in zone nelle prossimità del mare,
fa propendere per un approfondimento istruttorio, poiché ciò pare in
contraddizione con la situazione di ritiro sociale e con gli atteggiamenti di
evitamento descritti dalla Dr. med. E.________ e dalla Dr. med. B.________. In
tale contesto, andrà però anche considerato il numero di eventi pubblici
rilevati in un determinato arco temporale e la loro ubicazione concreta. Come
peraltro rettamente concluso dai giudici ticinesi, l'assicuratore ora non può
più appellarsi alle conclusioni del Dr. med. D.________, visto che è stata la
ricorrente a far esperire la perizia medica della Dr. med. E.________.

7.

7.1. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e
ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella
categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e
in quella degli eventi di grado medio (DTF 134 V 109 consid. 10.1 pag. 126
seg.; 129 V 402 consid. 4.4.1 pag. 407). La questione se tra un infortunio e
incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di
causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento
stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le
circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano
essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono
servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di
origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio, la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici, la durata
eccezionalmente lunga della cura medica, i dolori somatici persistenti, la cura
medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio, il decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, nonché il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche (DTF
115 V 133 consid. 6c/aa pag. 140, 403 consid. 5c/aa).

7.2. Di principio, semplici tamponamenti, anche a catena, tra autoveicoli sono
qualificati di grado medio al limite degli incidenti leggeri (cfr. sentenze
8C_425/2016 del 16 dicembre 2016 consid. 4.3.3 e U 380/04 del 15 marzo 2005
consid. 5.1.2, pubblicata in RKUV 2005 n. U 549 pag. 236). Tuttavia, tale
conclusione non può essere applicata in maniera apodittica al caso concreto,
ove si pensi che in un autoveicolo gli occupanti del mezzo, che circola su
strada, sono normalmente seduti su di un sedile legati con una cintura di
sicurezza. L'assicurato si trovava in mare a circa 200 m dalla costa sul
natante di legno con motore da 4 cv appartenente a un conoscente. Dopo che un
motoscavo di circa 15m è passato a velocità sostenuta a pochi metri dal
natante, creando onde anomale, una barca a vela si è scontrata improvvisamente
con l'imbarcazione su cui si trovava l'opponente, distruggendone completamente
lo scafo. L'urto ha provocato la violenta caduta in acqua dell'assicurato, il
quale si è sentito trascinato verso il basso. Divincolatosi, l'opponente è
ritornato a galla ed è stato tratto in salvo da un'altro battello giunto sul
posto. La dinamica descritta dall'assicurato è stata sostanzialmente confermata
anche dalle dichiarazioni espresse solamente tre ore dopo l'evento (sulla
valenza probatoria delle cosiddette dichiarazioni della prima ora: DTF 121 V 45
consid. 2a pag. 47; cfr. ancora sentenza 8C_843/2015 del 26 febbraio 2016
consid. 4.1) dal conoscente dell'opponente a verbale dinanzi alla guardia
costiera.

7.3. Nel quadro di un'impugnazione contro una decisione incidentale non occorre
valutare oltre la questione. Infatti, questo aspetto potrebbe dipendere dalle
prove che saranno assunte nuovamente nella procedura di rinvio. Anche in questa
evenienza, il giudizio cantonale resiste però nel suo risultato alle critiche
della ricorrente.

8. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie (art. 66
cpv. 1 LTF) e ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF) seguono la soccombenza e sono
poste a carico dell'assicuratore ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono posto a carico della ricorrente.

3. 
La ricorrente verserà la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili.

4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 30 marzo 2017

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben