Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.684/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_684/2016

Sentenza del 25 ottobre 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 14 settembre 2016.

Visto:
la decisione su opposizione della Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa) emanata il 12 febbraio
2015 con cui ha condannato il ricorrente a restituire fr. 4'265.50 per
prestazioni indebitamente percepite,
il giudizio del 14 settembre 2016 con cui il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha accolto il ricorso, rinviato la causa alla Cassa, stabilendo
il principio della restituzione per il periodo febbraio-giugno 2012, ma
ingiungendo all'amministrazione di verificare alcune ipotesi rispetto ad alcune
spese effettive,

considerando:
che il ricorso al Tribunale federale, salvo eccezioni, è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF),
che alla base di questo principio il Tribunale federale, in qualità di autorità
giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve pronunciarsi
una volta sola su un processo e soltanto quando è certa per il ricorrente la
presenza di un danno definitivo (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607 con
riferimenti),
che manifestamente non si è in presenza di una decisione finale, dovendo la
Cassa dar seguito al giudizio cantonale, svolgere un nuovo apprezzamento e
assumere se del caso nuove prove,
che il ricorrente non espone in alcun modo, né pretende siano date, le
condizioni per impugnare eccezionalmente decisioni pregiudiziali e incidentali
(cfr. art. 93 cpv. 1 LTF),
che tali condizioni non sono manifestamente date, il ricorrente non subendo né
un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF), né una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa nel nuovo procedimento (art. 93 cpv. 1
lett. b LTF),
che qualora il ricorso non è ammissibile, le decisioni pregiudiziali e
incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione
finale, in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF),
che in concreto il ricorrente potrà poi impugnare, se del caso, non soltanto un
eventuale futuro giudizio del Tribunale delle assicurazioni, reso su ricorso
dopo l'emanazione della nuova decisione della Cassa, ma, qualora influisca su
questi ultimi, anche il giudizio ora impugnato,
che in altre parole un ricorso a questo stadio della procedura è prematuro,
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso
secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda
frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 25 ottobre 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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