Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.543/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_543/2016 {T 0/2}     

Sentenza del 20 settembre 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale
Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 3 agosto 2016.

Visto:
il ricorso del 30 agosto 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 3 agosto 2016,
la comunicazione del 31 agosto 2016 con la quale la ricorrente è stata
informata che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i
quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità
non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato
entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
l'atto complementare del 5 settembre 2016 (timbro postale),

considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle
conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa
perché l'atto impugnato viola il diritto,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché
non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96
LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c
e d LTF), la violazione del diritto cantonale, segnatamente della legge
ticinese sull'assistenza sociale, non è un motivo di ricorso al Tribunale
federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto un'applicazione
arbitraria della normativa (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
che per motivare l'arbitrio, il quale non si realizza già qualora la soluzione
proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a
quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid.
6.2 pag. 239), il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata,
confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in
quale misura questo diritto fondamentale sarebbe stato leso (DTF 139 I 229
consid. 2.2 pag. 232),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale
non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale
federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che la ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale delle
assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le risultanze
dell'udienza, ha spiegato le ragioni per cui la sanzione (decurtazione delle
prestazioni assistenziali) era giustificata dal fatto di non essersi rivolta
prima ai responsabili dei servizi dell'assistenza, invece di abbandonare
improvvisamente la sua occupazione di sua spontanea iniziativa,
che la ricorrente nemmeno spende una parola sulla conclusione dei giudici
ticinesi, secondo cui un cittadino in assistenza, analogamente e ancor di più
di una persona disoccupata (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI), dovrebbe impegnarsi a
ridurre il proprio danno, accettando un'attività lavorativa non necessariamente
identica al curricolo di studi seguito, se del caso anche al di fuori dalla
professione appresa, invece di insistere nelle proprie convinzioni e provocare
costi ancora maggiori alla collettività,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso
secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 20 settembre 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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