Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.525/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_525/2016            

 
 
 
Sentenza del 27 settembre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Wirthlin, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Niccolò Salvioni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 15 giugno 2016 (35.2016.14). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 16 gennaio 2011 A.________, nato nel 1984, manovale edile, ha subito in
particolare un trauma distorsivo al pollice sinistro (rimasto schiacciato dal
comando di ferro/"joystick") mentre usciva da un escavatore che stava per
capovolgersi in una scarpata. Dando seguito al giudizio di rinvio del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino emesso il 10 novembre 2014, il 14
dicembre 2015 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI) ha stabilito l'estinzione del proprio obbligo a versare
prestazioni dal 1° ottobre 2013. Il provvedimento amministrativo è stato
confermato con decisione su opposizione del 18 gennaio 2016. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio
del 15 giugno 2016 il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui ha chiesto, previo conferimento dell'effetto sospensivo e
dell'assistenza giudiziaria, in via principale di annullare il giudizio
cantonale e di ripristinare le prestazioni e in via subordinata di rinviare la
causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
 
Con decreto del 20 settembre 2016 il Tribunale federale ha respinto le domande
di assistenza giudiziaria e di conferimento dell'effetto sospensivo contenute
nel ricorso. 
 
Il 15 gennaio 2017 e il 23 gennaio 2017 A.________ ha inviato ulteriore
documentazione. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in
concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere
d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile presentare nuove
prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). Le nuove prove, posteriori
all'emanazione del giudizio impugnato, accluse al ricorso non possono pertanto
essere considerate. Ad ogni modo l'accertamento di un'invalidità secondo il
diritto italiano non ha alcuna influenza su prestazioni dell'assicurazione
contro gli infortuni svizzera.  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, posto che i documenti presenti
nel fascicolo fossero sufficienti per emanare un giudizio, ha rifiutato di
procedere all'audizione personale del ricorrente.  
 
2.2. Il ricorrente ritiene di essere vittima di una violazione dell'art. 6 § 1
CEDU. Censura l'assenza di coinvolgimento nell'assunzione delle prove e ritiene
come la propria audizione fosse più che giustificata, essendo l'accertamento
fattuale alquanto scarno.  
 
2.3. Nella misura in cui il ricorrente critica la mancata indizione da parte
della Corte cantonale di un pubblico dibattimento e ravvede una violazione
dell'art. 6 § 1 CEDU, il ricorso è volto all'insuccesso. Per giurisprudenza
invalsa, è necessario che il ricorrente in sede cantonale chieda esplicitamente
e in maniera chiara l'indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279
consid. 1 pag. 281 con riferimenti). Nel suo ricorso al Tribunale delle
assicurazioni, il ricorrente, contrariamente a quanto sembra pretendere dinanzi
al Tribunale federale, non ha chiesto alcun dibattimento. Egli si è limitato a
chiedere - esclusivamente nell'ambito di una richiesta di prove (da ultimo
sentenza 8C_723/2016 del 30 marzo 2017 consid. 3.2) - il proprio
interrogatorio, senza tuttavia pretendere, per lo meno in maniera concludente,
l'indizione di un pubblico dibattimento per esprimere il proprio punto di vista
sulla controversia (cfr. anche sentenza 8C_390/2012 del 10 ottobre 2012 consid.
2.3 e 3). La richiesta di un pubblico dibattimento in sede cantonale dinanzi al
Tribunale federale è pertanto tardiva e non può trovare accoglimento. Per il
resto, le censure generiche, che si confondono con l'apprezzamento delle prove
operato dalla Corte cantonale, non hanno una portata propria.  
 
3.   
Oggetto del contendere in sede federale è se il Tribunale cantonale delle
assicurazioni abbia a ragione o no confermato l'operato dell'INSAI, il quale ha
dichiarato estinto un obbligo prestativo dal 1° ottobre 2013. 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver ripercorso lo
svolgimento della procedura e le disposizioni legali applicabili, ha esposto la
prassi relativa all'evoluzione psichica abnorme di disturbi non oggettivati
conseguenti a un infortunio. La Corte cantonale ha illustrato altresì le
risultanze degli accertamenti pluridisciplinari del Zentrum für Medizinische
Begutachtung (ZMB) di Basilea, svolti in ottemperanza del giudizio di rinvio
del 10 novembre 2014. Atteso che le risultanze peritali non hanno correlato a
sufficienza la sintomatologia presentata dall'assicurato con un danno organico
oggettivabile, e scartate le valutazioni del Dr. B.________, del Dr. C.________
e del Prof. D.________, i giudici ticinesi si sono chinati ad esaminare
specificatamente l'adeguatezza. La Corte cantonale ha considerato che
l'infortunio fosse, alla luce di altri casi esaminati dal Tribunale federale,
da qualificare in quelli di media gravità in senso stretto. Essa ha altresì
negato gli estremi per ammettere una cura medica errata e notevolmente
aggravante gli esiti dell'infortunio come anche è stata scartata l'ipotesi di
una cura eccezionalmente lunga. Perfino il criterio del decorso sfavorevole
della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, per la Corte cantonale
non sono stati ravvisati elementi in tal senso. Facendo difetto il criterio
dell'adeguatezza, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha pertanto
confermato la decisione su opposizione.  
 
4.2. Il ricorrente, dopo aver ripercorso il giudizio del Tribunale cantonale
delle assicurazioni, rileva che i periti di Basilea hanno di principio ammesso
la causalità. Il ricorrente in un primo gruppo di censure, nonostante gli
specialisti abbiano ammesso sostanzialmente due componenti - ossia un correlato
organico primario causale e una componente psichica - rimprovera alla Corte
cantonale la sommaria e arbitraria conclusione di negare un nesso causale.
Questo anche perché il ricorrente non si troverebbe nelle condizioni di salute
precedenti l'infortunio. In un secondo complesso di motivi, il ricorrente va a
contestare i parametri per ammettere un'adeguatezza in caso di problemi
psichici. A suo parere tutti i sette criteri sarebbero da ritenere adempiuti.
Di seguito espone ulteriormente le sue ragioni, richiamando la perizia di ZMB.
 
 
5.  
 
5.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino
la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.  
 
5.2. Come rettamente riferito dalla Corte cantonale, il richiamo alle
valutazioni di altri medici non è più decisivo alla luce della dettagliata
perizia medica affidata al ZMB di Basilea. Trattandosi di una valutazione
pluridisciplinare particolarmente approfondita, non hanno nemmeno valenza
particolare le visite al pronto soccorso dell'Ospedale E.________ o
l'assunzione di morfina e di derivati oppiacei.  
 
5.3. Lo stato di salute dell'assicurato è stato ampiamente esaminato dai medici
del ZMB di Basilea durante un soggiorno stazionario dal 31 agosto 2015 al 4
settembre 2015. Il referto pluridisciplinare reso il 10 novembre 2015 si
compone di una sessantina di pagine. Il documento, dopo aver illustrato i
motivi dell'esame e gli atti al fascicolo, si china ad analizzare la situazione
sociale, familiare, lavorativa dell'assicurato. Il quadro medico è stato
valutato sia dal profilo generale sia in modo particolare per gli aspetti
ortopedici, neurologici e psichiatrici. Diversamente da quanto sostenuto più
volte nel ricorso, i medici del ZMB, dopo discussione plenaria, non hanno
confermato un nesso causale. Al contrario, essi si sono limitati a propugnare
in linea di massima la causalità. Tuttavia, gli stessi specialisti hanno però
stabilito che i criteri scientifici per stabilire una sindrome dolorosa
regionale complessa (CPRS) tipo I non erano adempiuti. I medesimi esperti in
un'annotazione conclusiva hanno ancora voluto sottolinare la difficoltà a
inquadrare la situazione dell'assicurato nei criteri scientifici vigenti,
ribadendo comunque il loro non adempimento. Le critiche del ricorrente cadono
quindi nel vuoto.  
 
5.4. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, deve essere
effettuato un esame dell'adeguatezza. Anche sotto questo profilo le censure
ricorsuali non sono destinate a miglior sorte. Innanzitutto, la qualifica
dell'infortunio di media gravità in senso stretto non presta il fianco a
critiche. Benché soggettivamente il ricorrente possa essere rimasto molto
colpito dall'infortunio, l'incidente oggettivamente non si avvera essere
particolarmente spettacolare o drammatico (cfr. anche sentenza 8C_387/2007 del
25 febbraio 2008 consid. 5.2.1, ove era coinvolto nell'infortunio un
escavatore). Le lesioni gravi devono anche essere negate, avendo leso la mano
sinistra con contusioni in sede lombare e al ginocchio sinistro. Nemmeno può
essere concluso, ancorché il fascicolo sia molto ampio, in favore del criterio
della cura eccezionalmente lunga, poiché fa difetto l'intensità sufficiente a
tal riguardo. Non si può neanche ravvisare un decorso sfavorevole della cura e
le complicazioni rilevanti intervenute, i quali vanno ricondotti a una
problematica psichica che si è sovrapposta. Per il resto, si può rinviare ai
motivi pertinenti presentati al riguardo dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
6.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo
la procedura semplicata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 27 settembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi 

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