Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.50/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]         
8C_50/2016 {T 0/2}     

Sentenza del 28 novembre 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Frésard, Wirthlin,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Divisione Sinistri/Litigation, 8085
Zurigo,
ricorrente,

contro

 A.________,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni
(lesione corporale parificabile ai postumi d'infortunio),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 3 dicembre 2015.

Fatti:

A. 
In base all'annuncio del proprio datore di lavoro, A.________, nato nel 1959,
il 7 aprile 2015, sollevando una paziente da una carrozzina e posizionandola su
di un lettino d'esame, ha avvertito un dolore acuto al gomito sinistro e ha
riportato una lesione al tendine del bicipite. Zurigo Compagnia di
Assicurazioni SA (di seguito: la Zurigo) con decisione del 23 aprile 2015,
confermata su opposizione il 10 luglio 2015, ha negato il proprio obbligo a
versare prestazioni.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 3 dicembre
2015 ha accolto il ricorso contro la decisione su opposizione e, annullatala,
ha condannato la Zurigo ad assumere il danno alla salute derivante dall'evento
del 7 aprile 2015, versando le prestazioni di legge.

C. 
La Zurigo presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, chiedendo la concessione dell'effetto sospensivo e l'annullamento del
giudizio cantonale.

Chiamato ad esprimersi, A.________ ha chiesto la conferma del giudizio
cantonale, rimettendosi a giudizio sull'aspetto dell'effetto sospensivo.

Con decreto dell'8 marzo 2016 il Tribunale federale ha concesso l'effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una
decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

2. 
Oggetto del contendere è da un lato l'accertamento dei fatti operato dalla
Corte cantonale sulla dinamica dell'evento del 7 aprile 2015 (consid. 3) e da
un altro lato se tale evento sia suscettibile per fondare prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni (consid. 4).

3.

3.1. Il Tribunale delle assicurazione, dopo aver esposto le disposizioni legali
applicabili, pur ricordando il principio secondo cui dal profilo probatorio
hanno maggior rilevanza le dichiarazioni rese immediatamente dopo l'infortunio,
ha concluso che l'assicurato non ha cambiato versione. Il fatto che solo
successivamente l'opponente abbia riferito di aver avuto una reazione indotta
dalla paura, essendosi dimenata la paziente da sollevare, non ha contraddetto
la versione iniziale (limitata a riferire di aver sentito dolore durante lo
spostamento della paziente dalla carrozzina al lettino), ma piuttosto l'ha
completata. Secondo i giudici cantonali questa dinamica è confermata anche
dalla testimonianza di B.________, tecnico di radiologia presso l'ospedale,
presente al momento dei fatti.

3.2. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver considerato la
versione dei fatti fornita dall'assicurato con l'opposizione, senza
confrontarsi con la testimonianza di B.________. Quest'ultima ha confermato che
la paziente era ferma e così è stato finché è rimasta seduta sulla carrozzina.
Questo dimostra anche che la paziente si è divincolata mentre era sollevata, ma
al momento del sollevamento era ferma.

3.3. La critiche della ricorrente, impostate su di un'estrapolazione di ogni
singola frase del verbale della deposizione di B.________, sono finanche
eccessive. La ricorrente pretende di dedurre una dinamica a lei più favorevole,
quasi suddivisa in fasi, dimenticando che il tutto si è svolto nell'arco di
pochissimo tempo. Non si può pertanto concluderne che l'assicurato abbia
espresso opinioni contraddittorie o divergenti. Come è stato accertato in
maniera corretta dalla Corte cantonale, l'opponente in seguito ha
effettivamente riferito ulteriori informazioni, ma esse non stridono con quanto
ammesso in precedenza, trattandosi semplicemente di un complemento degli
stessi. La censura della ricorrente deve quindi essere respinta.

4.

4.1. Il Tribunale delle assicurazioni ha ritenuto nel caso concreto la presenza
di una lacerazione tendinea secondo l'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF. In seguito,
ha confermato anche l'esigenza di un fattore esterno, poiché la paziente
nell'atto di spostarla si è divincolata, causando una sollecitazione che è
andata oltre la misura di ciò che è abituale per un operatore sanitario. Per il
resto, la Corte cantonale ha concluso anche per l'esistenza di un nesso di
causalità, visto che in precedenza l'assicurato non ha sofferto di simili
problemi.

4.2. La ricorrente dà atto che la lesione subita dall'assicurato si possa
ricondurre all'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF. Pretende però che l'evento del 7
aprile 2015 sia da circoscrivere fra gli atti ordinari della vita, i quali non
danno diritto a prestazioni. A sostegno delle sue censure, cita alcuni casi già
decisi e rimprovera alla Corte cantonale di aver applicato anticipatamente un
aspetto della prima revisione della LAINF. In buona sostanza, la ricorrente
conclude che lo spostamento di un paziente per un operatore sanitario è un atto
del tutto normale e non presenta un pericolo accresciuto.

4.3. Lo spostamento di un paziente per un operatore sanitario può essere
ricondotto fra le attività abituali della professione (cfr. DTF 129 V 266).
Tuttavia, tale principio non ha una valenza assoluta. In condizioni anomale non
si può ritenere che tale operazione si sia svolta in condizioni di normalità.
La fattispecie rientra proprio tra queste ultime, essendosi la paziente
divincolata in maniera improvvisa durante lo spostamento dalla carrozzina,
senza che prima vi fosse un indizio per pensare a una dinamica del genere. La
pronuncia UV.2006.00010 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo non
è di nessun soccorso alla ricorrente: in quel caso l'assicurata aveva spostato
da sola un paziente di una casa anziani, il quale era noto soffrisse fortemente
("stark") del morbo di Parkinson e senza che si fosse presentata alcuna
difficoltà o circostanza particolare. Contrariamente all'opinione della
ricorrente, l'informazione relativa alla prima revisione della LAINF contenuta
nella pronuncia cantonale è di natura puramente divulgativa senza influenza
sull'esito del procedimento, tanto che nei considerandi successivi i giudici
ticinesi hanno applicato il diritto in vigore. Il giudizio impugnato pertanto
non lede il diritto federale.

5. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'assicurato, che ha agito senza l'ausilio di
un patrocinatore e che non fa valere alcuna spesa consistente derivante dalla
procedura federale, non ha diritto a ripetibili (DTF 133 III 439 consid. 4 pag.
446; cfr. anche sentenza 8C_146/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 6).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 28 novembre 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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