Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.423/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_423/2016

Sentenza del 16 novembre 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Frésard, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato da Unia Ticino e Moesa,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni, Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (confronto dei redditi),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 17 maggio 2016.

Fatti:p

A. 
Il 1° giugno 2010, A.________, dipendente in qualità di muratore presso
un'impresa di costruzioni e assicurato contro gli infortuni presso l'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è caduto,
subendo un trauma contusivo al gomito e alla spalla destra, con lesione
parziale del sovraspinato. L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria
responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26
settembre 2013, l'assicuratore ha assegnato all'assicurato una rendita
d'invalidità scalare e limitata nel tempo, pari al 34% dal 1 luglio 2013 al 30
giugno 2015, al 24% dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 e al 16% dal 1° luglio
2016 al 30 giugno 2017. In seguito all'opposizione interposta da A.________,
l'INSAI ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che
all'assicurato è stata assegnata una rendita d'invalidità del 10% di durata
indeterminata dal 1° luglio 2013.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con pronuncia
del 16 novembre 2015 il ricorso e confermato l'operato dell'assicuratore
infortuni.

C. 
A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate
spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la
concessione di una rendita d'invalidità con il grado del 21% a decorrere dal 1°
luglio 2013.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF.
L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).

2. 
Secondo l'assicuratore e il Tribunale delle assicurazioni l'insorgente avrebbe
percepito nel 2013 un importo annuo pari a fr. 70'928.-. Il reddito da valido
non è contestato dal ricorrente. Per contro, risulta contestato il reddito da
invalido. Anziché fr. 63'866.- desunto dalla tabella TA1, RSS 2012, livello 2
uomini, riportato su 41,7 ore medie ed aggiornato al costo della vita per
l'anno 2013, dopo aver praticato la riduzione del 10%, il ricorrente sostiene
che il reddito da invalido sia da determinare in base al livello di competenza
1, a cui occorre praticare la riduzione del 15%, per giungere a fr. 55'788.-.
Il confronto tra i due redditi comporta quindi un risultato di un grado
d'invalidità del 21%.

3. 

3.1. Nei considerandi del giudizio impugnato l'autorità giudiziaria cantonale
ha indicato in modo corretto che il bagaglio formativo dell'insorgente va ben
oltre a quello di cui normalmente dispongono le persone che svolgono attività
lavorative comportanti soltanto mansioni semplici di tipo fisico e manuale.
Pertanto, benché il diploma di geometra conseguito nel 2013 non sia stato
riconosciuto equipollente all'attestato federale di capacità di disegnatore o
di geomatico a causa di una differenza fra gli anni di formazione, su un
mercato generale del lavoro che si presuppone equilibrato, il ricorrente
potrebbe comunque accedere a professioni che richiedono un livello di
competenze più elevato. Tale circostanza giustifica l'applicazione del livello
2 della tabella TA1 2012.

3.2. Il ricorrente ripropone sostanzialmente le critiche già presentate dinanzi
alla Corte cantonale. La certificazione di geometra, anche se non è stata
riconosciuta in Svizzera, aspetto di natura prettamente formale, riporta
tuttavia le capacità di lavoro (e a un bagaglio di conoscenze) del ricorrente
in una situazione superiore rispetto al livello 1, categoria destinata agli
assicurati che effettuano solamente attività semplici e ripetitive.

3.3. Invano il ricorrente potrebbe infine contestare una riduzione del 15%.
Dalla deduzione del 10% dal reddito da invalido, confermata dalla Corte
cantonale, non si può affermare che essa sia il frutto di un abuso o un eccesso
di apprezzamento, considerata la necessità di compiere alcune pause (DTF 129 V
472 consid. 4.2.3 pag. 481; 126 V 75 consid. 5b/dd e 6 pag. 80 seg.). Per il
resto, l'asserito rischio economico derivante dallo statuto di frontaliere
evocato in maniera del tutto generica dal ricorrente, peraltro già considerato
dai giudici ticinesi, non permette di sovvertire le conclusioni della Corte
cantonale.

4. 
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo
la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art.
66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 16 novembre 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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