Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.408/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_408/2016 {T 0/2}     

Sentenza dell'11 novembre 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Heine, Wirthlin,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________, patrocinata dall'avv. Patrick Untersee,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 4 maggio 2016.

Fatti:

A. 
Il 25 aprile 2012 A.________, nata 1961, dipendente in qualità di segretaria in
una società dedita segnatamente all'esecuzione di lavori cimiteriali, monumenti
e bronzi, e la fornitura e posa di monumenti funerarie, e perciò assicurata
contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI), è caduta da una scala a chiocciola e ha riportato
contusioni multiple. L'istituto assicuratore ha assunto il caso e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. A.________ ha ritrovato una
piena capacità lavorativa dal 19 maggio 2012 e la cura medica è stata
dichiarata chiusa il 18 maggio 2012. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25 giugno 2015,
l'assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi
oggetto dell'annuncio di ricaduta nel marzo 2015. Con decisione del 27 ottobre
2015 l'INSAI ha confermato la sua prima decisione.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con pronuncia
del 27 novembre 2015 il ricorso e confermato l'operato dell'assicuratore
infortuni.

C. 
A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate
spese e ripetibili, chiede, l'annullamento del giudizio cantonale e il
riconoscimento del nesso di causalità naturale, subordinatamente il rinvio
dell'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni per esperire una
perizia specialistica sul nesso di causalità.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF.
L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).

2. 
Oggetto del contendere è il diritto della ricorrente a prestazioni
dell'assicurazione infortuni tra una frattura del labbro acetabolare destro
annunciato come ricaduta dell'evento del 25 aprile 2012.

2.1. La ricorrente sostiene che il nesso causale naturale dev'essere ammesso.
Le divergenti valutazioni agli atti non permetterebbero di concludere nel senso
fatto dal Tribunale cantonale, poiché vi sarebbero motivi validi, debitamente
documentati anche dal profilo medico, per dubitare dell'attendibilità delle
perizie su cui si baserebbe la pronuncia. Ricorda come non sia compito
dell'assicurato dimostrare con il grado della verosimiglianza preponderante che
sussista una relazione causale tra l'infortunio ed il danno alla salute, ma che
l'onere probatorio, al contrario, ricada sull'assicuratore. Il fatto di
decidere solo in funzione di rapporti medici rilasciati dai medici interni
all'assicurazione, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull'affidabilità e sulla concludenza di tali pareri, violerebbe il diritto
federale. Al riguardo l'interessata adduce un accertamento incompleto dei fatti
e un apprezzamento errato delle prove, nonché un'applicazione sbagliata del
diritto in materia.

2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, l'autorità giudiziaria cantonale
ha indicato in modo corretto le norme legali e l'ordinamento giurisprudenziale
applicabili in concreto per quanto riguarda l'assegnazione di prestazioni
dell'assicurazione infortuni (art. 10 e 16 LAINF e art. 6 LPGA). A questa
esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ancora
precisare che il diritto a prestazioni in seguito a un infortunio presuppone in
primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento
infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi
adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il
danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel
modo in cui si è prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato
la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se
del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi
essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il
principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri
possibile, ma essa non possa essere reputata probabile, il diritto a
prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V
402 consid. 4.3.1 pag. 406; 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181; 119 V 335 consid. 1
pag. 337; 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate).

2.3. Il Tribunale delle assicurazioni ha essenzialmente fondato il suo
giudizio, sul parere Dr. med. B.________, specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell'apparato locomotore, la quale aveva a disposizione anche gli
documenti della Clinica C.________. Il medico dell'assicuratore ha ritenuto
improbabile l'esistenza di una relazione di causalità naturale tra l'infortunio
dell'aprile 2012 e i reperti oggettivati in occasione dell'intervento
operatorio del 19 maggio 2015. Per la ricorrente, il persistere di un nesso di
causalità naturale sarebbe invece sostenuto degli specialisti della Clinica
C.________. Come hanno giustamente rilevato e spiegato i giudici cantonali,
tali esami non confermano l'esistenza di una relazione causale tra i disturbi
lamentati con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. Per
questi ultimi una diversa evoluzione causale solamente rimane possibile.
L'autorità giudiziaria cantonale ha anche correttamente esposto che più è lungo
il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione, più
divengono severe le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità
naturale. In definitiva, l'istanza precedente poteva ritenere dimostrato,
perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che alla
data dell'annuncio di ricaduta del 5 marzo 2015 i disturbi non costituivano una
conseguenza naturale dell'evento traumatico del 25 aprile 2012.

3. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 11 novembre 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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