Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.386/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_386/2016 {T 0/2}     

Sentenza del 10 novembre 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Wirthlin,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione
giuridica, 6002 Lucerna,
ricorrente,

contro

 A.________, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni
(procedura di opposizione),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 25 aprile 2016.

Fatti:

A. 
Il 25 giugno 2014 A.________, nato nel 1983, è stato ferito da un'arma da fuoco
mentre si trovava su di un'impalcatura e ha riportato un trauma addominale. Con
decisione dell'8 luglio 2015 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI) ha dichiarato estinto il suo obbligo a versare
prestazioni. Con decisione su opposizione del 1° ottobre 2015 l'INSAI ha
ritenuto l'opposizione irricevibile siccome tardiva.

B. 
Il Tribunale delle assicurazione del Cantone Ticino con giudizio del 25 aprile
2016 ha accolto il ricorso, annullato la decisione su opposizione e rinviato la
causa all'INSAI affinché "esamini nel merito l'opposizione interposta
dall'assicurato ed emani la relativa decisione".

C. 
L'INSAI presenta un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo che il
giudizio cantonale sia annullato.

Chiamati ad esprimersi, A.________ non ha reagito all'invito, mentre la Corte
cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una
decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

2. 
Anche in sede federale oggetto del contendere è la questione se l'assicuratore
poteva a ragione dichiarare l'opposizione tardiva e quindi irricevibile. Visto
comunque l'esito della controversia, non occorre esaminare oltre se siano
adempiute le condizioni di impugnazione delle decisioni pregiudiziali e
incidentali (art. 93 LTF).

3.

3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, richiamate le disposizioni
legali e la prassi ritenute applicabili, ha accertato innanzitutto che la
decisione formale del 9 luglio 2015 è stata notificata al patrocinatore
dell'opponente il 10 luglio 2015, ragione per cui il termine di opposizione,
considerata la sospensione dei termini estiva, è venuto a scadere il 9
settembre 2015. Ha messo in luce da un lato l'impossibilità dell'assicurato a
fornire la prova dell'invio dell'opposizione e da un altro lato due messaggi di
posta elettronica inviati all'assicuratore il 10 luglio 2015 e il 27 luglio
2015. A queste e-mail, a cui non è stata data alcuna risposta, i giudici
ticinesi hanno confermato la volontà del ricorrente di esprimere un dissenso e
di non accettare la decisione. A sostegno di ciò, la Corte cantonale ha
accertato l'esistenza di un messaggio di posta elettronica del 16 luglio 2015
destinato al suocero dell'opponente, ove si è trasmesso il testo di
un'opposizione recante la data del 13 luglio 2015. Il Tribunale delle
assicurazioni ha concluso che l'assicuratore non poteva rimanere passivo e non
rendersi conto come vi fosse una situazione non chiara, considerato che nel
periodo intercorso tra i due messaggi di posta elettronica non aveva ricevuto
alcuna opposizione. L'assicuratore avrebbe pertanto dovuto procedere come
all'art. 10 cpv. 5 OPGA.

3.2. Il ricorrente censura un'applicazione erronea dell'art. 10 cpv. 5 OPGA,
mettendo in risalto ripetutamente la circostanza che l'assicurato fosse
patrocinato da un avvocato. Contesta altresì la volontà di ricorrere espressa
nei messaggi del 10 luglio 2015 e del 27 luglio 2015, poiché il patrocinatore
dell'assicurato ha redatto un'opposizione datata 13 luglio 2015, ma mai
pervenuta. A torto si rimprovera quindi all'assicuratore alcunché, dovendo un
avvocato presentare i rimedi giuridici nelle dovute forme, conservando la prova
dell'invio.

4.

4.1. Non è contestata la circostanza che invii per fax, posta elettronica o
servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non
soddisfano i requisiti della forma scritta (cfr. DTF 142 V 152 consid. 2.2 pag.
154 seg.). Non è quindi decisivo se dai messaggi di posta elettronica del 10
luglio 2015 e del 27 luglio 2015 ne possa essere conclusa una volontà di
ricorrere.

4.2. Contrariamente all'argomentazione del ricorrente, dalla combinazione dei
messaggi elettronici del 10 luglio 2015 e il 27 luglio 2015, inviati
posteriormente l'emanazione della decisione amministrativa, emerge chiaramente
che l'opponente si riferisse alla procedura su opposizione. Nel primo invio il
di lui patrocinatore ha preso atto della decisione formale dell'8 luglio 2015
"alla quale ovviamente farò opposizione". Nel secondo invio, al di là della
richiesta di far eseguire un'ulteriore perizia psichiatrica, ha affermato "in
caso negativo mi permetto confermare la richiesta di una decisione rapida per
potermi rivolgere al TCA". Mal si comprende la tesi espressa dal ricorrente.
Infatti, oggetto di impugnazione dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 57 LPGA), in concreto, poteva solo essere una decisione su
opposizione (art. 56 cpv. 1 LPGA). Dal preteso invio (mai pervenuto
all'assicuratore) di un'opposizione il 13 luglio 2015 non si può dedurre nulla
di negativo a sfavore dell'assicurato, trattandosi unicamente della
formalizzazione di quanto preannunciato in precedenza.

4.3. Nel comportamento dell'opponente non si può nemmeno ravvisare un manifesto
abuso di diritto: egli ignorava dell'assenza di un'opposizione al fascicolo.
Anche partendo dall'ipotesi più sfavorevole all'opponente, il messaggio
elettronico del 27 luglio 2015 era di più di un mese precedente l'ultimo giorno
utile del termine legale. La pronuncia dei giudici ticinesi non presta quindi
il fianco a critiche. Il giudizio del Tribunale amministrativo federale C-7078/
2007 del 13 gennaio 2010 consid. 5.2 non permette nemmeno di trarre le
conclusioni auspicate dal ricorrente: in quel caso era criticato l'operato
dell'amministrazione, la quale si era limitata a formulare l'invito a sanare un
vizio entro un termine suppletorio di cui all'art. 10 cpv. 5 OPGA soltanto per
semplice posta elettronica.

4.4. Dai due messaggi di posta elettronica l'assicuratore, ricordato il
precetto della buona fede (art. 9 Cost.) a cui tutte le autorità sono tenute,
doveva per lo meno informare in qualche modo l'assicurato dell'assenza di
qualsiasi opposizione e non solamente attendere passivamente lo spirare del
termine. Questo a maggior ragione se si pensa che nel medesimo incarto non solo
è stato fatto ampio uso della posta elettronica, bensì l'assicuratore ha
reagito mediamente nel giro di al massimo un giorno ai messaggi del
patrocinatore del ricorrente. In tale ottica, la circostanza che l'opponente
fosse patrocinato permane irrilevante, potendo se mai avere un'importanza sulle
modalità di informazione con cui l'assicuratore avrebbe dovuto riferire
dell'assenza di ogni opposizione (analogamente alla sentenza citata C-7078/
2007). A questa stessa stregua può altresì rimanere irrisolta la questione se
il ricorrente avesse dovuto procedere come prescrive l'art. 10 cpv. 5 OPGA. Per
il resto, il ricorrente, a ragione visto il lungo periodo di tempo ancora
disponibile dal 27 luglio 2015, non pretende che in concreto non vi fosse ormai
più per l'assicurato sufficiente tempo per presentare un'opposizione entro il
termine legale (cfr. sentenza 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 consid. 4.3.2).
Nel suo risultato il giudizio cantonale non è pertanto lesivo del diritto
federale.

5. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, il quale non
ha presentato una risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 10 novembre 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben