Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.346/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_346/2016

Sentenza del 13 luglio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Giudice presidente,
Frésard, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Canonico
Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione sociale cantonale (procedura cantonale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 7 aprile 2016.

Fatti:

A. 
La Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa)
con decisione del 30 aprile 2015, confermata su reclamo il 20 novembre 2015, ha
accolto parzialmente la richiesta di A.________ di riduzione del premio
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

B. 
Con giudizio del 7 aprile 2016 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato contro la decisione su
reclamo.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la condanna
della Cassa al versamento delle riduzioni del premio come da lei richiesto.

Diritto:

1.

1.1. ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo
qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (
DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza
sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati
dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale
motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105
cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con
riferimento).

1.2. La violazione del diritto cantonale, segnatamente delle leggi di
applicazione a leggi federali, sulla procedura amministrativa e di procedura
dinanzi al Tribunale delle assicurazioni, non costituisce motivo di ricorso (
DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69). Tuttavia, è possibile fare valere che
l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del
diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost.
- o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale.
Giova ricordare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione
proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a
quella contestata. Il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se
l'autorità precedente ha emanato un giudizio, il quale si dimostra - e ciò non
solo nella motivazione, bensì anche nel suo risultato - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un chiaro principio giuridico e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140
III 16 consid. 2.1 pag. 18; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 339).

2. 
Il giudizio cantonale sancisce l'inammissibilità del ricorso cantonale. Il
Tribunale federale deve quindi limitarsi ad esaminare l'aspetto della
ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(sentenza 8C_91/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 4). Nella misura in cui la
ricorrente si dilunga sul merito della controversia, il ricorso si rivela
inammissibile.

3.

3.1. Dagli accertamenti vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1
LTF) risulta che la decisione su reclamo della Cassa è pervenuta alla
ricorrente il 21 novembre 2015, mentre il ricorso cantonale è stato consegnato
alla Posta Svizzera il 15 gennaio 2016. Posto che il termine di ricorso era di
30 giorni (art. 76 cpv. 2 della legge ticinese di applicazione della legge
federale sull'assicurazione malattie; RL/TI 6.4.6.1) e che i termini erano
sospesi dal 18 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016 (art. 11 della legge ticinese di
procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni; Lptca; RL/TI
3.4.1.1), la Corte cantonale ha considerato che il termine è venuto a scadere
il 7 gennaio 2016, essendo il 6 gennaio 2016 un giorno festivo. La ricorrente
erroneamente determina l'ultimo giorno utile per ricorrere: la sospensione dei
termini (cosiddette ferie giudiziarie) durante le festività natalizie non
comporta automaticamente l'aggiunta di 12 giorni dopo il 3 gennaio, ma
unicamente un intervallo temporale entro cui la decorrenza del termine è
sospesa. In concreto, il 17 dicembre 2015, ultimo giorno prima della
sospensione, era il 26° giorno dei 30 giorni utili per ricorrere. Terminata la
sospensione, rimanevano quindi a disposizione soltanto ancora quattro giorni,
venuti a scadere il 7 gennaio 2016 per effetto dell'Epifania, giorno festivo
ufficiale nel Cantone Ticino (art. 1 numero 2 della legge ticinese concernente
i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino; RL/TI 10.1.1.1.2). La
ricorrente, insistendo nel dire che l'ultimo giorno utile sarebbe stato il 14
gennaio 2016, giunge di fatto a creare un termine di ricorso di gran lunga
superiore a 30 giorni. Per il resto, si rammenta alla ricorrente che in ogni
caso atti di causa (reclami, ricorsi, ecc.) inviati per fax (come per semplice
e-mail), aspetto spesso sottolineato nel ricorso, non esplicano alcun effetto
giuridico sotto il profilo della decorrenza dei termini e non salvaguardano la
tempestività ad agire (sentenza 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016 consid. 2.4 e
3, destinata a pubblicazione). Senza commettere alcun arbitrio quindi i giudici
ticinesi hanno dichiarato irricevibile il ricorso.

3.2. Resta da esaminare se il Tribunale delle assicurazioni poteva esimersi dal
restituire il termine (art. 14 Lptca). Innanzitutto, ci si può chiedere se vi
sia stato un impedimento ad agire prima, circostanza nemmeno allegata dalla
ricorrente. Sia come sia, perché la domanda di restituzione del termine sia
accolta, occorre che l'assenza di colpa sia manifesta (cfr. fra tante sentenza
8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 con riferimenti). In concreto, la
ricorrente poteva verificare il termine di ricorso sin dall'inizio in maniera
del tutto semplice, già contando per esempio con l'aiuto di un calendario uno
per uno i 30 giorni disponibili per ricorrere. In definitiva, la Corte
cantonale ancora senza arbitrio - nel suo risultato - poteva rifiutare la
domanda di restituzione del termine.

4. 
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato nella misura della sua
ammissibilità, deve essere respinto con la procedura semplificata dell'art. 109
cpv. 2 lett. a LTF. Viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di
spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'anticipo delle spese versato potrà
tuttavia essere restituito, soltanto se non risulteranno debiti derivanti da
spese giudiziarie rimaste impagate in altre cause dinanzi al Tribunale
federale.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 13 luglio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Ursprung

Il Cancelliere: Bernasconi

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