Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.286/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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8C_286/2016            

 
 
 
Sentenza dell'11 settembre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 10 marzo 2016. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nel gennaio 2014 A.________, nata nel 1984, è stata investita da un furgone in
retromarcia, riportando la frattura dello spigolo antero-superiore del corpo
vertebrale di L3 e del processo posteriore della faccetta articolare
talo-calcaneare. Con decisione dell'8 maggio 2015 l'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha sospeso ogni prestazione dal
1° aprile 2015, posto che l'assicurata avrebbe ritrovato una totale abilità
lavorativa e non necessiterebbe più di cure mediche. 
Nel corso del mese di giugno 2015, A.________, dopo aver interposto opposizione
alla decisione, ha annunciato una recrudescenza dei dolori alla caviglia
sinistra e chiesto la riapertura del caso per effettuare una fisioterapia di
rinforzo. 
Il 27 agosto 2015 l'INSAI con decisione su opposizione ha confermato la
precedente decisione per quanto attiene alla causalità tra i disturbi alla
schiena e l'evento traumatico del gennaio 2014. Essa ha inoltre dato atto che
nel frattempo erano già stati disposti accertamenti medici per la ricaduta alla
caviglia sinistra. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 10 marzo
2016 ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e in via
principale la continuazione delle cure mediche o delle indennità giornaliere
oppure con la concessione di una rendita e di un'indennità per menomazione
dell'integrità. In via subordinata, postula il rinvio della causa al Tribunale
cantonale delle assicurazioni. 
 
L'INSAI ha postulato la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale
rinuncia a presentare osservazioni. 
 
Il 26 ottobre 2016 A.________ ha chiesto la sospensione della procedura al fine
di presentare una domanda di revisione del giudizio cantonale. L'INSAI ha
chiesto di non dar seguito alla richiesta processuale, siccome a parere suo la
domanda di revisione sarebbe inammissibile. L'Ufficio federale della sanità
pubblica ha per contro dato il proprio accordo. La Corte cantonale non ha per
contro reagito all'invito di presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Secondo la più recente giurisprudenza un tribunale superiore cantonale non può
rifiutare di entrare nel merito di una domanda di revisione per il solo motivo
che non vi sia forza di cosa giudicata, ossia perché è stato presentato un
ricorso al Tribunale federale contro il giudizio di cui è chiesta la revisione.
In tale evenienza, l'istante in sede cantonale non solo deve avviare una
procedura di revisione, ma è tenuto altresì a chiedere la sospensione della
procedura federale (DTF 138 II 386 consid. 6.4 pag. 391 seg.). Nel caso
concreto la ricorrente si è limitata ad annunciare un'istanza di revisione,
tuttavia dal 26 ottobre 2016 al più tardi ("termine massimo") dopo 90 giorni
avrebbe dovuto inoltrare dinanzi alla Corte cantonale la domanda (art. 61 lett.
i LPGA e art. 25 cpv. 1 della legge ticinese del 23 giugno 2008 di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; RL 3.4.1.1).
Inoltro che, anche considerando la sospensione dei termini durante le festività
natalizie, né la ricorrente né la Corte cantonale hanno comunicato. Non si
prospetta quindi alcuna ragione per sospendere la procedura e la richiesta deve
essere rigettata. 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una
decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Oggetto del contendere è se il Tribunale cantonale delle assicurazione
abbia confermato a ragione la chiusura del caso operato dall'assicuratore. Come
già rilevato dalla Corte cantonale, la problematica relativa alla caviglia
sinistra non può essere oggetto di disamina, mancando una decisione finale
sulla questione.  
 
3.2. Ora, benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno
potere d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile presentare
nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). Le nuove prove, posteriori
all'emanazione del giudizio impugnato, accluse al ricorso non possono pertanto
essere considerate.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazione non ha sospeso la procedura
ricorsuale, poiché anche nell'ipotesi in cui si fossero confermati gli
accertamenti auspicati dalla ricorrente, il ricorso sarebbe comunque stato
respinto.  
 
4.2. La ricorrente lamenta la mancata sospensione della procedura cantonale in
attesa dell'esito di alcune visite mediche. Censura altresì una violazione del
principio inquisitorio, poiché la Corte cantonale avrebbe deciso senza le prove
indispensabili al giudizio.  
 
4.3. In realtà la ricorrente fa derivare dalla mancata sospensione della
procedura cantonale critiche di merito rivolte all'accertamento e
all'apprezzamento dei fatti. Come rettamente riferito in definitiva anche dalla
ricorrente, queste doglianze non hanno una portata propria e si concentrano
sull'accertamento dei fatti.  
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver illustrato le norme
e la prassi ritenute applicabili, ha ripercorso le diverse valutazioni mediche
svolte sull'assicurata. Ricordati i criteri di apprezzamento delle prove
determinanti per il giudice delle assicurazioni sociali, la Corte cantonale ha
ritenuto di poter fondare il suo giudizio sulle conclusioni della Dr.
B.________. Secondo i giudici ticinesi l'apprezzamento del medico di
circondario sarebbe conforme alla dottrina medica dominante secondo cui lo
stato anteriore del rachide può di regola considerarsi ristabilito dopo alcuni
mesi dall'evento. Ne darebbe conferma anche la prassi. Del resto, anche
ammettendo una spondilolisi con listesi - come era stata lasciata intendere dal
Dr. C.________ e dai medici della clinica D.________, ma tendenzialmente negata
dal Dr. E.________ - essa deve essere comunque considerata come preesistente.
La Corte cantonale non ha ignorato il parere dei medici della clinica
D.________, secondo cui vi sarebbe nesso causale, ma non ha conferito loro
particolare portata probatoria, siccome da un lato sono in contrasto con la
dottrina medica dominante e da un altro lato sono troppo succinte per mettere
in dubbio le conclusioni dell'assicuratore.  
 
5.2. La ricorrente sottolinea innanzitutto come soffra da dopo l'infortunio di
dolori a livello sacroiliaco in basso a sinistra. A sostegno di ciò cita i
referti del 20 febbraio 2014, del 24 febbraio 2014, del 5 giugno 2014, del 16
gennaio 2015, del 28 gennaio 2015, del 20 marzo 2015 e del 27 aprile 2015.
Sottolinea come i medici della clinica D.________ avrebbero diagnosticato la
persistenza di una sindrome lombospondilogena pseudo-radicolare pronunciata a
sinistra. Il Dr. F.________ ha altresì accertato il 25 febbraio 2014 delle
fratture. Alcun medico ha sottoposto la ricorrente ad una TAC mirata nella zona
sacroiliaca, benché i dolori fossero localizzati in maniera importante proprio
in quella zona del corpo. La ricorrente ritiene che le risultanze del 2
dicembre 2014 dimostrano chiaramente la natura post-traumatica della lesione.
Ritiene quindi errate le conclusioni dei medici dell'assicuratore, in modo
particolare del medico di circondario Dr. B.________. Anzi, i medici della
clinica D.________ nel rapporto del 5 ottobre 2015 consigliano ulteriori esami.
A torto quindi non si può concludere per l'estinzione del nesso di causalità.  
 
6.  
 
6.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino
la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.  
 
6.2. Le critiche della ricorrente sono infondate e non permettono di concludere
nel senso auspicato. Oltre a non confrontarsi in alcun modo con le affermazioni
della Corte cantonale, la quale ha escluso un nesso causale già per motivi di
dottrina medica, la ricorrente dà una portata del tutto personale alle singole
prove al fascicolo. L'assicurata è stata oggetto di valutazione del medico di
circondario in più occasioni, segnatamente il 16 gennaio 2015, il 27 aprile
2015 e il 16 giugno 2015. In occasione di quest'ultimo apprezzamento medico, la
Dr. B.________ si è confrontata puntualmente con le critiche della ricorrente,
spiegando diffusamente sia il miglioramento delle condizioni di salute
dell'assicurata sia i motivi a estinzione del nesso di causalità.  
 
6.3. Anche le risultanze mediche di altri specialisti evocate dalla ricorrente
non permettono di sovvertire le conclusioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni. Il Dr. E.________ attesta per finire una ripresa dell'attività
lavorativa completa, senza chinarsi esplicitamente sulla causalità. Il Dr.
F.________ non si esprime negli esami più recenti sul nesso di causalità.
Soltanto i medici della clinica D.________ danno per scontato un nesso di
causalità. Non può trovare critica però la conclusione della Corte cantonale
secondo cui tale esame non può avere una valenza decisiva, trovandosi in
contrasto con la dottrina medica. Del resto, la circostanza che dopo un
infortunio sia insorto un disturbo non è ancora sufficiente per concludere
all'esistenza di un nesso causale (DTF 119 V 335 consid. 2b/bb pag. 341; cfr.
anche sentenza 8C_16/2014 del 3 novembre 2014 consid. 4.2 con riferimento).  
 
7.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (
art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di sospensione della procedura è respinta. 
 
2.   
Il ricorso è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 11 settembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi 

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