Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.278/2016
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_278/2016

Sentenza del 16 dicembre 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Frésard, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato da Unia Ticino e Moesa,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione
giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 2 marzo 2016.

Fatti:

A. 
Il 25 aprile 2013 A.________, nato nel 1958, impiegato in qualità di
macchinista e assicurato contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), era alla guida di un
autocarro, quando il cassone ha urtato una trave di ferro, provocando
l'impennata della parte anteriore del mezzo e lo schiacciamento della cabina.
A.________ ha riportato un trauma contusivo/distrattivo del rachide con
diagnosi di lombalgia. In seguito agli accertamenti medico-amministrativi del
caso, con decisione del 28 agosto 2014, confermata su opposizione l'8 giugno
2015, l'INSAI ha sospeso l'erogazione di prestazioni assicurative dal 29 agosto
2014, non essendo più dato un nesso causale adeguato tra disturbi lamentati e
il trauma assicurato subito.

B. 
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di Ticino ha respinto
con pronuncia del 2 marzo 2016 il ricorso contro la decisione su opposizione.

C. 
A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate
spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e che
"l'incarto retrocesso alla SUVA affinché, previo accertamento degli altri
requisiti amministrativi necessari per stabilire il diritto, metta in pagamento
dapprima le prestazioni di corta durata ed in seguito, quando il quadro medico
è considerato stabilizzato, metta in pagamento le prestazioni di lunga durata".

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96
LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).

1.2. Il ricorrente allega impropriamente nuovi mezzi di prova (art. 99 cpv. 1
LTF). Non presentati tempestivamente nella procedura cantonale, tali documenti
non possono essere presi in considerazione.

2. 
Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente a prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni anche dopo il 29 agosto 2014.

3.

3.1. Il Tribunale cantonale ha descritto correttamente i principi in materia di
prove e di nesso causale determinanti per rispondere alla domanda posta in
giudizio. In questa sede, basta solo ribadire che il diritto a prestazioni
causato da un infortunio presuppone l'esistenza di un nesso di causalità
naturale e adeguato fra l'evento infortunistico e il danno alla salute (DTF 129
V 177 consid. 3.1 e 3.2 pag. 181). In materia di assicurazioni sociali,
segnatamente in ambito di responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni
con conseguenze organiche oggettivabili, il concetto di causalità adeguata si
confonde ampiamente con quello di causalità naturale.

3.2. La Corte cantonale ha pure a ragione rammentato che, secondo
giurisprudenza, è possibile parlare di affezioni funzionali organiche
oggettivabili solo quando i risultati ottenuti sono stati confermati da
indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagini
radiologiche e che i metodi di indagine utilizzati sono riconosciuti
scientificamente (cfr. anche DTF 138 V 248 consid. 1 pag. 251 con rinvii).

3.3. La giurisprudenza permette di negare un obbligo di prestazione
dell'assicurazione contro gli infortuni e di lasciare aperta la questione del
sussistere di un nesso causale naturale tra un infortunio e i disturbi non
oggettivabili lamentati, quando un eventuale nesso causale naturale non
potrebbe comunque essere considerato adeguato, e quindi sufficiente, dal
profilo giuridico. Una conclusione diversa si impone solo nei casi in cui i
fatti necessari ad un corretto esame della causalità adeguata non risultano
adeguatamente accertati (DTF 135 V 465 consid. 5.1 pag. 472).

3.4. Come rettamente esposto dal Tribunale delle assicurazioni, alla luce
dell'intero incarto medico, il ricorrente non soffre di un danno infortunistico
oggettivabile correlato con l'infortunio. Infatti, la lesione parietale
sinistra è stata imputata a un precedente infortunio, la rottura bilaterale
della cuffia dei rotatori era stata riscontrata prima dell'infortunio in esame,
sui disturbi visivi non sono stati riscontrati dati oggettivi e infine la
difficoltà di deglutizione ricondotta a osteofiti cervicali refertati già nel
2008. Del resto, anche il ricorrente non sembra contestare, se non del tutto
vagamente, le conclusioni della Corte cantonale sotto questo profilo. Resta
quindi da esaminare unicamente se il ricorrente possa pretendere prestazioni
sotto il profilo dei danni non oggettivabili.

4.

4.1. Nel caso di disturbi in relazione di causalità naturale con l'infortunio,
ma senza affezioni funzionali organiche oggettivabili, dev'essere compiuto un
esame particolare del criterio dell'adeguatezza. In un simile contesto, occorre
partire dalla constatazione di come si sono svolti i fatti, e considerare, a
seconda del caso, le ulteriori circostanze legate all'incidente. Sulla base
della prassi sviluppata in presenza di un'evoluzione psichica abnorme dovuta a
infortunio (DTF 115 V 133), i criteri d'adeguatezza vengono esaminati
escludendo gli aspetti psichici; in base alla prassi "relativa ai colpi di
frusta", applicabile in caso di infortunio con "colpo di frusta", lesione
equivalente della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale, una
distinzione tra componenti fisiche e psichiche non viene invece fatta (al
riguardo, cfr. DTF 134 V 109 consid. 2.1 pag. 112 con rinvii).

4.2. Il ricorrente considera l'incidente almeno nella categoria medio grave
limite superiore, ma senza confrontarsi con le puntuali considerazioni relative
al nesso causale adeguato sviluppate dal Tribunale delle assicurazioni, di modo
che, su questo punto, si può fare integrale rinvio al giudizio impugnato (art.
109 cpv. 3 LTF) che l'ha correttamente qualificato, ricordata la giurisprudenza
del Tribunale federale, come infortunio di media gravità in senso stretto. Le
censure del ricorrente sono inconsistenti. La dinamica dell'incidente non è
particolarmente drammatica o spettacolare. La velocità del mezzo pesante
nemmeno era particolarmente sostenuta. Non si sono riscontrate peraltro vittime
in tale incidente. Inoltre, a torto il ricorrente cerca di dedurre a proprio
sostegno aspetti dell'assicurazione invalidità a favore dell'esito della
controversia per l'assicurazione contro gli infortuni.

4.3. Il ricorrente critica inoltre il fatto che era già portatore di patologie
e che il trauma abbia potuto avere agito in modo direzionale sui disturbi già
esistenti. La Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente ha sviluppato una
complessa sintomatologia risultata priva di sostrato organico, a cui si è
sovrapposta una problematica psichica. Come riferito correttamente dal
Tribunale delle assicurazioni, in materia di turbe psichiche vanno considerati
unicamente i disturbi di natura somatica, i quali possono essere spiegati
sufficientemente dal profilo organico, a condizione che si trovino in una
relazione di causalità con il sinistro assicurato. Tenuto conto di questo, il
fatto che il ricorrente soffrisse già di disturbi esistenti, non permette di
soddisfare il criterio delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari.

4.4. Nemmeno sono ravvisabili i criteri per ammettere gli estremi di una cura
errata e notevolmente aggravante gli esiti dell'infortunio o del decorso
sfavorevole della cura, poiché la problematica di cui soffre il ricorrente non
è nella cura, ma nella sovrapposizione dell'aspetto psichico. Riassumendo,
occorre pertanto concludere che l'estinzione di un obbligo prestatitivo
derivante dall'infortunio del 25 aprile 2013 e le pretese fatte valere per il
periodo successivo al termine delle prestazioni, ossia il 29 agosto 2014
dev'essere considerato corretto.

5. 
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, può essere deciso secondo la
procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66
cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 16 dicembre 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben