I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.218/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 8C_218/2016 {T 0/2} Sentenza del 27 aprile 2016 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Maillard, Presidente, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, Italia, ricorrente, contro Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Direzione consolare - Centro di servizio per i concittadini, Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero (ASE), Bundesgasse 32, 3003 Berna, opponente. Oggetto Assistenza sociale (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 5 febbraio 2016. Visto: il ricorso del 16 marzo 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale emanato il 5 febbraio 2016, considerando: che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione, che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto, che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigente formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti, che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi ai gradi di giudizio precedenti non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale amministrativo federale, il quale, fondandosi innanzitutto sull'ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (OSEst; RS 195.11) e poi calcolando precisamente il fabbisogno, ha spiegato le ragioni per cui egli non potesse beneficiare di aiuti sociali ai cittadini Svizzeri all'estero, che il ricorrente non si china in alcun modo sul computo del fabbisogno operato dal Tribunale amministrativo federale, limitandosi a mettere in luce la sua situazione finanziaria precaria, che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte III. Lucerna, 27 aprile 2016 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Maillard Il Cancelliere: Bernasconi Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben