Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.217/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_217/2016 {T 0/2}     

Sentenza del 20 aprile 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio delle prestazioni,
via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione sociale cantonale
(presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 22 febbraio 2016.

Visto:
il ricorso del 23 marzo 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 22 febbraio 2016,

considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle
conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa
perché l'atto impugnato viola il diritto,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché
non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96
LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale
non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale
federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che la ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale
delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo, ha spiegato
dettagliatamente le ragioni per cui il di lei concubinato stabile deve condurre
alla creazione di un'unita di riferimento unica con il suo concubino, giungendo
quindi mediamente alla somma di redditi determinanti superiori ai fr.
100'000.-,
che la Corte cantonale ha considerato come secondo la legislazione cantonale
applicabile per determinare un concubinato non siano decisivi lo stato civile o
più in generale gli accordi tra concubini, bensì la circostanza di essere
pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproco,
che la ricorrente in poco più di quattro righe si limita soltanto a ripetere in
maniera apodittica come tra il suo concubino e lei siano stati sottoscritti
"accordi (...) volti a separare le unità di riferimento",
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere
deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 20 aprile 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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