Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.184/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
8C_184/2016, 8C_185/2016

Sentenza del 25 aprile 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale
Officina 6, 6500 Bellinzona,
ricorrente,

contro

A.________,
patrocinata dall'avv. Mattia Pontarolo,
opponente.

Oggetto
8C_184/2016
Assistenza sociale (presupposto processuale),

8C_185/2016
Assistenza sociale (presupposto processuale),

ricorsi contro i giudizi del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 3 febbraio 2016.

Fatti:

A. 
L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI) ha
concesso ad A.________ con svariate decisioni, parzialmente modificate su
reclamo, diverse prestazioni assistenziali.

B. 
Il 3 febbraio 2016 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con due
giudizi separati ha parzialmente accolto i ricorsi presentati da A.________ e
ha rinviato le cause all'USSI per nuova decisione.

C. 
L'USSI presenta due ricorsi in materia di diritto pubblico contro entrambi i
giudizi cantonali, affinché essi siano annullati e siano confermate le
decisioni su reclamo.

Con scritto del 14 aprile 2016 A.________ ha comunicato di essere patrocinata
dall'Avv. Mattia Pontarolo, sollecitando peraltro la concessione
dell'assistenza giudiziaria.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina liberamente, con piena cognizione e senza essere
vincolato dalle motivazioni delle parti, l'ammissibilità del rimedio esperito (
DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92; 139 V 42 consid. 1 pag. 44). Giova tuttavia
ricordare che, nella misura in cui non sono immediatamente ravvisabili, il
ricorrente deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per riconoscere la
sua legittimazione ricorsuale (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 IV 284 consid. 2.3
pag. 287; 135 III 46 consid. 4 pag. 47; 134 II 45 consid. 2.2.3 pag. 48).

2. 
Il ricorrente fonda la sua legittimazione a ricorrere sull'art. 89 cpv. 1 LTF.
In primo luogo rileva che i giudizi impugnati negano la possibilità di
intaccare il forfait di mantenimento dell'opponente, creando un precedente che
escluderebbe tale caso in numerosi altri casi di applicazione. In secondo luogo
il ricorrente sostiene che "è direttamente toccato dalla decisione dovendo
procedere alle prestazioni interessate e ha un interesse degno di protezione
all'annullamento della decisione in quanto viene obbligato a fare la
prestazione in oggetto nonché quelle analoghe e future".

3. 
A ragione il ricorrente non cita l'art. 89 cpv. 2 LTF. Da un lato a ricorrere
non è né un'autorità federale (lett. a e b) né un Comune o un altro ente di
diritto pubblico con autonomia propria (lett. c) e da un altro lato nessuna
legge federale, segnatamente la legge federale del 24 giugno 1977 sulla
competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1), conferisce una
facoltà di ricorso alle autorità cantonali incaricate di applicare la
legislazione sull'assistenza sociale (lett. d).

4.

4.1. A norma dell'art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in
materia di diritto pubblico chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a),
è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati
(lett. b), e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modifica degli stessi (lett. c).

4.2. La clausola generale dell'art. 89 cpv. 1 LTF si indirizza in primo luogo
ai privati, tuttavia una corporazione di diritto pubblico può fondare la
propria legittimazione, quando impugna una decisione che la colpisce
analogamente a un privato oppure quando è toccata in maniera qualificata nei
suoi interessi di pubblico imperio degni di protezione (DTF 140 II 539 consid.
2.2 pag. 541; 140 V 321 consid. 2.1.1 pag. 323; 138 I 143 consid. 1.3.1 pag.
149). Per fondare la legittimazione non è sufficiente la circostanza che
l'amministrazione fosse soccombente dinanzi all'autorità giudiziaria precedente
(DTF 134 II 45 consid. 2.2.1 pag. 47 con riferimenti). Inoltre, va ricordato
che un'autorità presa singolarmente o una divisione dell'amministrazione senza
personalità giuridica, quand'anche abbia reso la decisione amministrativa e sia
all'origine della procedura (DTF 141 I 253 consid. 3.2 pag. 255; 136 V 106
consid. 3.1 pag. 109), non può prevalersi dell'art. 89 cpv. 1 LTF (DTF 136 V
106 consid. 3.1 pag. 108; 134 II 45 consid. 2.2.3 pag. 48).

4.3. Il ricorrente è l'autorità competente secondo il diritto cantonale
ticinese a decidere sulle domande di prestazioni assistenziali (art. 60 cpv. 1
della legge ticinese dell'8 marzo 1971 sull'assistenza sociale; RL/TI
6.4.11.1). Esso è aggregato alla Divisione dell'azione sociale e delle
famiglie, la quale è a sua volta inglobata nel Dipartimento della sanità e
della socialità (allegato al regolamento del 26 aprile 2001 sull'organizzazione
del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione; RL/TI 2.4.1.6.1). I ricorsi sono
sottoscritti dal capoufficio e dal capodivisione.

4.4. Invano il ricorrente, benché sia incaricato di decidere le prestazioni
dell'assistenza pubblica, potrebbe fondare la sua legittimazione sull'art. 89
cpv. 1 LTF dal momento che si tratta di un'unità dell'amministrazione cantonale
ticinese, sprovvista di ogni personalità giuridica (DTF 136 V 106 consid. 3.1
pagg. 108 seg.). E questo vale sia come Ufficio sia come Divisione. Il
ricorrente si limita a citare la sua competenza decisionale, la circostanza che
sia astretto a dover erogare ulteriori prestazioni assistenziali e in maniera
generica l'art. 89 cpv. 1 LTF. Sotto questo profilo il ricorrente non può
quindi vantare alcun diritto di ricorso al Tribunale federale.

4.5. A titolo abbondanziale si può comunque soggiungere che in concreto i
ricorsi sarebbero sfuggiti a un esame di merito anche nell'eventualità in cui
fossero stati presentati in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino.
Contrariamente al proprio dovere di motivare il ricorso (consid. 1), il
ricorrente non spiega perché il Cantone Ticino sarebbe toccato in maniera
qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di protezione ossia in
aspetti particolari e importanti che vanno oltre il caso concreto (consid.
4.2). L'eventuale interesse economico è infatti solo un corollario e non è
atto, preso a sé stante, a fondare la legittimazione a ricorrere del Cantone (
DTF 141 II 161 consid. 2.3 pag. 165 con riferimenti; cfr. anche nel campo delle
assicurazioni sociali e dell'assistenza pubblica sentenze 9C_757/2012 del 15
febbraio 2013 e 8C_642/2009 del 3 settembre 2009).

5. 
Ne segue che i ricorsi sono inammissibili. Poiché il ricorso è finalizzato a
tutelare l'interesse pecuniario dell'Ente pubblico (art. 66 cpv. 4 e contrario
LTF), il ricorrente dovrà sopportare le spese giudiziarie. Non si assegnano
ripetibili all'opponente, dal momento che non è stata invitata a presentare
osservazioni e non ha dovuto così subire spese dinanzi al Tribunale federale.
La domanda di assistenza giudiziaria è pertanto divenuta priva d'oggetto.

Si giustifica per contro di trasmettere la presente sentenza per informazione
anche al Consiglio di Stato, autorità di vigilanza superiore nel campo
dell'assistenza sociale nel Cantone Ticino (art. 46 della legge ticinese
sull'assistenza sociale).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Le cause 8C_184/2016 e 8C_185/2016 sono congiunte.

2. 
I ricorsi sono inammissibili.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Lucerna, 25 aprile 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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