Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.15/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_15/2016

Sentenza del 27 gennaio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Canonico
Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione sociale cantonale (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 17 dicembre 2015.

Visto:
il ricorso del 9 gennaio 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 17 dicembre 2015,

considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle
conclusioni e la loro motivazione,
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso
perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene
accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), ossia arbitrari (DTF
134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c
e d LTF), la violazione del diritto cantonale, fra cui sono comprese le
normative sulla riduzione dei premi (cfr. legge ticinese del 26 giugno 1997 di
applicazione della LAMal; RL/TI 6.4.6.1), non è un motivo di ricorso al
Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto
un'applicazione dello stesso (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69;
sul concetto di arbitrio si veda: DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18; 138 I 332
consid. 6.2 pag. 239),
che le esigenze di motivazione sono accresciute laddove è invocata la
violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata,
confrontandosi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, in quale
misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag.
239),
che la ricorrente non solleva la violazione di alcun diritto fondamentale,
che peraltro la ricorrente non si confronta nemmeno compiutamente con le
motivazioni del giudizio emanato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni,
il quale ha considerato anche l'eventualità di un calcolo, facendo capo ai
redditi indicati dall'assicurata,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere
deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 27 gennaio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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