I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.15/2016
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 8C_15/2016 Sentenza del 27 gennaio 2016 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Maillard, Presidente, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione sociale cantonale (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 dicembre 2015. Visto: il ricorso del 9 gennaio 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 17 dicembre 2015, considerando: che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione, che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), ossia arbitrari (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale, fra cui sono comprese le normative sulla riduzione dei premi (cfr. legge ticinese del 26 giugno 1997 di applicazione della LAMal; RL/TI 6.4.6.1), non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto un'applicazione dello stesso (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69; sul concetto di arbitrio si veda: DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239), che le esigenze di motivazione sono accresciute laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF), che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 239), che la ricorrente non solleva la violazione di alcun diritto fondamentale, che peraltro la ricorrente non si confronta nemmeno compiutamente con le motivazioni del giudizio emanato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha considerato anche l'eventualità di un calcolo, facendo capo ai redditi indicati dall'assicurata, che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Lucerna, 27 gennaio 2016 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Maillard Il Cancelliere: Bernasconi Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben