Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.134/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_134/2016

Sentenza del 15 giugno 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,
ricorrente,

contro

A.________,
patrocinata dall'avv. Gianluigi Della Santa,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nozione di infortunio),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 18 gennaio 2016.

Fatti:

A. 
Il 19 ottobre 2013, A.________, nata nel 1942, impiegata come segretaria nello
studio dentistico B.________ e assicurata contro gli infortuni presso Allianz
Suisse Società di Assicurazioni SA (di seguito: Allianz), ha sentito un dolore
al ginocchio sinistro mentre si alzava. Secondo la certificazione del 18
dicembre 2013 del Dr. med. C.________, specialista in medicina interna
generale, dopo un falso movimento, si è prodotta una rottura post-traumatica
del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Con decisione
formale del 4 marzo 2014 l'istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a
prestazioni, perché non si trattava di un infortunio ai sensi di legge e perché
esso non costituiva neppure una lesione parificabile ai postumi di un
infortunio. Il 23 dicembre 2014 Allianz ha confermato la sua decisione.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto con pronuncia
del 2 febbraio 2015 il ricorso, annullato la decisione su opposizione e
condannato l'Allianz ad assumere il danno alla salute causato dall'evento
occorso il 19 ottobre 2013, nonché a corrispondere le relative prestazioni di
legge.

C. 
Allianz ha presentato un ricorso al Tribunale federale al quale chiede
l'annullamento del giudizio cantonale. A.________ chiede che il ricorso sia
respinto, mentre che il Tribunale delle assicurazione ha rinunciato a
presentare osservazioni.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una
decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

2. 
Anche in sede federale l'oggetto del contendere è la questione se la rottura
del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro possa essere
oggetto di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, segnatamente se
si tratta di una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio.

2.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver presentato le
disposizioni legali considerate pertinenti, ha segnalato che il Parlamento
federale ha approvato la prima revisione della LAINF, la quale entrerà
presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2017 e con cui il legislatore federale
ha rinunciato al criterio del fattore esterno. I primi guidici hanno ammesso
l'intervento di un evento parificabile ad infortunio perché una persona vicina
avrebbe aiutato l'assicurata a rialzarsi da terra, inducendola, con uno
"strattone", a compiere un falso movimento.

2.2. La ricorrente contesta l'interpretazione data dai giudici ticinesi
all'art. 9 OAINF, poiché non ci sarebbe un fattore esterno. Ritiene che la
circostanza determinante su cui ci si debba fondare siano le dichiarazioni
della prima ora e quelle espresse dai medici.

2.3. Infatti, secondo il principio della priorità delle dichiarazioni della
prima ora, in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato, il giudice
deve dare la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando
ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 45
consid. 2a pag. 47; cfr. ancora recentemente sentenza 8C_843/2015 del 26
febbraio 2016 consid. 4.1). Nella denuncia di sinistro LAINF del 15 novembre
2013 l'assicurata descrive un dolore mentre si voleva alzare. Sul Questionario
lesioni del corpo compilato il 30 dicembre 2013 l'assicurata fa la stessa
dichiarazione e risponde "no", senza ulteriori spiegazioni, al quesito se "è
successo qualcosa di particolare". Solo il Dr. med. C.________ segnala
all'assicuratore con lettera del 26 febbraio 2014 un infortunio dopo un falso
movimento. Alla luce di questa fattispecie, un falso movimento, secondo il
grado di prova della verosimiglianza preponderante, non può essere occorso. Il
fatto che una persona l'abbia aiutata ad alzarsi non cambia nulla a fronte
della mancanza di un fattore esterno straordinario. Il movimento effettuato,
ossia quello di alzarsi, rientra proprio in quelli oggettivamente usuali e
quotidiani senza che si sia manifestato nulla di imprevisto. Non si è
verificato alcun rischio potenziale, anche nell'ipotesi in cui il giudice
facesse propri i fatti così come presentati dall'opponente (e a lei più
favorevoli). La circostanza di essere accovacciati o in ginocchio e poi di
alzarsi in piedi, perfino tenendo per mano un bambino, è assimilabile a un
gesto quotidiano, benché sia necessario darsi un certo slancio (sentenze 8C_152
/2015 del 22 luglio 2015 consid. 4.1; 8C_282/2013 del 27 maggio 2013 consid.
3.1 e 8C_772/2009 del 7 maggio 2010 consid. 3.3). Ad ogni modo questa dinamica
non costituisce né un infortunio ai sensi della legge né una lesione corporale
parificabile ai postumi di infortunio secondo l'art. 9 OAINF.

2.4. Oltretutto secondo il Dr. med. D.________, specialista in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, nel rapporto del 9
dicembre 2015, la rottura meniscale è di natura degenerativa, ossia un aspetto
preesistente al trauma subito. Egli spiega quindi che l'assicurata al momento
dell'esame del 18 settembre 2014 non aveva più disturbi. Se l'evento occorso il
19 ottobre 2013 non costituisce un infortunio e manca secondo il grado di prova
della verosimiglianza preponderante un nesso di causalità fra l'evento
infortunistico e il danno alla salute, l'assicuratore ha negato legittimamente
il suo obbligo prestativo.

3. 
Ne segue che il ricorso deve essere accolto. Il giudizio impugnato deve essere
annullato e la decisione su opposizione dell'Allianz ristabilita. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della
opponente (art. 66 cpv. 1 LTF). È per contro esclusa l'assegnazione di
un'indennità per ripetibili all'assicuratore infortuni (art. 68 cpv. 3 LTF). È
invece superfluo un rinvio della causa al Tribunale delle assicurazioni per
determinare le spese del processo (art. 67 LTF), siccome la procedura cantonale
è gratuita e l'assicuratore non avrebbe diritto in ogni caso a un'indennità per
spese ripetibili.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 18 gennaio 2016 è annullato e la decisione su opposizione del 23
dicembre 2014 emanata da Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA è
confermata.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 15 giugno 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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