Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Klage nach Art. 120 BGG 2E.1/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Klage nach Art. 120 BGG 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Klage nach Art. 120 BGG 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2E_1/2016

Sentenza del 21 gennaio 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Seiler, Aubry Girardin,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Tiziana Meyer-Tomassini,
attore,

contro

Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
rappresentata dal Dipartimento federale delle finanze, Servizio giuridico,
Bundesgasse 3, 3003 Berna,
convenuta.

Oggetto
Domanda di risarcimento del danno e di indennità a titolo di riparazione
morale,

azione contro la presa di posizione del Consiglio federale del 24 giugno 2015.

Fatti:

A. 
A.________ era proprietario, nel Comune di X.________, di un fondo di 469 m ^2,
sul quale era stata eretta, senza la necessaria licenza edilizia, una baracca
adibita ad atelier. Nel 2011 è stata avviata nel Comune una procedura di
ricomposizione particellare, nell'ambito della quale la proprietà di A.________
è stata completamente espropriata e annessa ai fondi limitrofi.
Con decisione del 20 ottobre 2012 la Commissione di ricorso di 1. istanza per
la ricomposizione particellare del Comune di X.________, alla quale A.________
si era rivolto contestando l'avvenuta espropriazione, ha considerato tardiva la
sua impugnativa e non dati i presupposti per una restituzione in intero dei
termini. Esaminando nondimeno a titolo abbondanziale il ricorso nel merito,
l'ha respinto, ritenendo corretta l'espropriazione del fondo. Detta decisione è
stata confermata dapprima dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino, il 15 ottobre 2013, e poi dal Tribunale federale il quale ha
respinto il 26 novembre 2013, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso
dell'interessato (causa 1C_841/2013).
Nel proseguimento della procedura di raggruppamento, sono state adottate misure
di esecuzione (picchettazione, terminazione e immissione in possesso
provvisoria dei fondi) nonché assegnati, a determinate condizioni, dei termini
di ricorso contro le decisioni di prima istanza. A.________ si è allora rivolto
al Tribunale cantonale amministrativo sottoponendogli, il 26 febbraio 2014, un
nuovo ricorso diretto contro la decisione del 20 ottobre 2012 della Commissione
di ricorso. Il 27 febbraio 2014 il Giudice delegato della Corte cantonale ha
respinto il gravame, per essere il contenzioso già stato giudicato. Detto
giudizio è stato confermato l'8 aprile 2014 dal Tribunale federale che ha
respinto, in quanto ammissibile, l'impugnativa dell'insorgente (sentenza 1C_168
/2014).
Il 30 marzo 2015 A.________ ha chiesto al Consiglio di Stato, a titolo di
risarcimento del danno asseritamente derivante dall'esproprio, il versamento di
fr. 46'055.-- per spese legali e giudiziarie e di fr. 300'000.-- per danni
economici e morali. Mediante scritto del 29 agosto 2015 il Governo cantonale
non ha accolto la pretesa. Adito dall'attore, il Giudice delegato del Tribunale
cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso per difetto di
competenza il 24 settembre 2015. Il Tribunale federale, al quale A.________ si
è poi indirizzato lamentando un diniego di giustizia, ne ha respinto il
ricorso, in quanto ammissibile, con sentenza dell'11 novembre 2015 (causa
1C_569/2015).

B. 
Il 31 marzo 2015 A.________ ha presentato alla Confederazione Svizzera una
domanda di risarcimento del danno e di indennità a titolo di riparazione
morale, deducendo una sua responsabilità da una pretesa violazione della CEDU
(RS 0.101) ad opera delle autorità cantonali nonché da un diniego di giustizia
commesso dal Tribunale federale.

C. 
Con presa di posizione del 24 giugno 2015 il Consiglio federale ha dapprima
osservato che, con riferimento all'asserita violazione della CEDU da parte
delle autorità cantonali, la domanda era stata trasmessa al Dipartimento
federale delle finanze per competenza (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente
la legge sulla responsabilità del 30 dicembre 1958 [OLResp; RS 170.321]). Per
quanto riferita all'attività del Tribunale federale (art. 1 cpv. 1 lett. c e 10
cpv. 2 della legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della
Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali
[LResp; RS 170.32]) il Consiglio federale, dopo avere ricordato che giusta
l'art. 12 LResp in un procedimento per responsabilità non poteva essere
riesaminata la legittimità, tra l'altro, di sentenze cresciute in giudicato, ha
giudicato che la domanda era perenta (art. 20 cpv. 1 LResp) e l'ha, di
conseguenza, respinta.

D. 
Nel frattempo, più precisamente il 9 giugno 2015, il Dipartimento federale
delle finanze si è pronunciato sulla parte della domanda trasmessagli dal
Consiglio federale e l'ha respinta. Detta autorità ha considerato in primo
luogo che non erano stati comprovati gli elementi che davano luogo ad un
risarcimento (atto o omissione di un funzionario federale - illiceità dello
stesso - quantificazione del danno - nesso causale tra il comportamento
illecito e il danno cagionato). Ha poi rilevato che la domanda era comunque
perenta (art. 20 LResp). Questa decisione è cresciuta in giudicato
incontestata.

E. 
Il 31 dicembre 2015 A.________ ha presentato al Tribunale federale un'azione
contro la presa di posizione del Consiglio federale. Ribadite le proprie
richieste di risarcimento del danno e del torto morale l'attore rimprovera al
Tribunale federale un diniego di giustizia nonché la violazione di diversi
altri diritti costituzionali per non avere constatato la nullità
dell'esproprio. Chiede di essere sentito personalmente, di sentire diversi
testi e di effettuare diverse perizie nonché un sopraluogo.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti né un dibattimento.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere cognitivo la
sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF e art. 3 cpv. 1 PC in relazione con l'art.
120 cpv. 3 LTF; DTF 136 IV 139 consid. 1.1 pag. 141).

1.2. Giusta l'art. 120 cpv. 1 lett. c LTF il Tribunale federale, segnatamente
la II Corte di diritto pubblico (art. 30 cpv. 3 del regolamento del Tribunale
federale del 20 novembre 2006, RTF [RS 173.110.131]), giudica su azione come
giurisdizione unica le pretese di risarcimento del danno o di indennità a
titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone
di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c  bis LResp. L'art. 10 cpv. 2
LResp è di identico tenore e l'art. 1 cpv. 1 LResp sancisce che la legge è
applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della
Confederazione, quali i membri e i supplenti dei Tribunali della Confederazione
(lett. c). Ciò è il caso in concreto, essendo la presente azione fondata su
asserite omissioni illecite commesse da giudici del Tribunale federale con
riferimento alle sentenze 1C_841/2013 del 26 novembre 2013, 1C_168/2014 dell'8
aprile 2014 e 1C_569/2015 dell'11 novembre 2015.

1.3. Poiché nessuna altra legge federale abilita un'altra autorità a
pronunciarsi sulla controversia (art. 120 cpv. 2 LTF a contrario) la regola di
sussidiarietà dell'azione dinanzi al Tribunale federale (vedasi DTF 136 IV 139
consid. 3.4 pag. 143 seg.) è rispettata.

1.4. Ugualmente ossequiato risulta essere il termine di perenzione (DTF 136 II
187 consid. 6 pag. 192) di sei mesi per l'inoltro dell'azione dal ricevimento
della presa di posizione del Consiglio federale del 24 giugno 2015 con cui è
stata respinta la domanda di risarcimento presentata il 31 marzo 2015 (art. 20
cpv. 3 LResp e art. 3 cpv. 2 OLResp). Inoltre, è anche data la legittimazione
ad agire dell'attore (sentenza 2E_2/2013 del 30 ottobre 2014 consid. 1.3 e
rinvii).

1.5. L'azione deve soddisfare le esigenze formali previste dall'art. 23 PC
nonché adempiere i requisiti di motivazione posti dall'art. 42 LTF (art. 120
cpv. 3 LTF combinato con l'art. 1 cpv. 2 PC), ultimo aspetto questo che, come
esposto di seguito, non è tuttavia dato in concreto.

1.6. L'attore chiede anche di essere sentito personalmente, al fine di potere
spiegare meglio le proprie esigenze. Oltre al fatto che l'art. 29 cpv. 2 Cost.
non fonda un diritto ad essere udito oralmente (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag.
148 e rinvio), visto l'esito del giudizio attuale non occorre dare seguito alla
richiesta.

2.

2.1. Come già dinanzi al Consiglio federale, l'attore fonda principalmente la
sua domanda di risarcimento sull'asserito diniego di giustizia commesso dal
Tribunale federale nelle tre sentenze citate in precedenza, relative tutte e
tre alla procedura di espropriazione del mappale che possedeva nel Comune di
X.________. In primo luogo riespone tutta la cronistoria della sua proprietà
(acquisto - costruzione dell'atelier - decisione di espropriazione e
svolgimento della rispettiva procedura, segnatamente modo in cui è stata
notificata la relativa decisione e mancata successiva restituzione in intero
dei termini di ricorso - susseguenti sentenze cantonali e federali, queste
ultime ora contestate). Rimprovera in seguito alla Corte federale di non essere
entrata nel merito della problematica, cioè di non avere constatato la nullità
dell'espropriazione del suo immobile e di non avergli concesso la restituzione
in intero dei termini per contestare detto esproprio. Tale modo di agire
rappresenterebbe un diniego di giustizia, lederebbe in modo indebito, sotto
diversi aspetti, gli art. 1, 5 n. 4, 5 n. 5, 6 n. 1, 6 n. 2, 6 n. 3 lett. a,
lett. b e lett. c, 13, 14 e 17 CEDU, art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
così come gli art. 2 e 4 Protocollo 7 CEDU, nonché costituirebbe un atto
illecito, su cui l'interessato fonda la propria domanda di risarcimento.

2.2. Conformemente all'art. 12 LResp, e come già rilevato dal Consiglio
federale nella sua presa di posizione del 24 giugno 2015, in un procedimento
per responsabilità non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti,
decisioni e sentenze cresciuti in giudicato. Per consolidata prassi ciò implica
che chi ha ricorso contro una decisione fino alle istanze superiori senza
successo, oppure non ha esperito alcun gravame, oppure ha presentato un'istanza
che si è rivelata inammissibile non può successivamente - salvo eccezioni non
adempiute in concreto - contestare di nuovo la decisione in questione e farne
verificare la fondatezza nell'ambito di una procedura per responsabilità (DTF
129 I 139 consid. 3.1 pag. 142, 126 I 144 consid. 2a pag. 148, 119 Ib 208
consid. 3c pag. 212 e rispettivi rinvii). Ora, come appena illustrato l'attore,
il quale ha esaurito tutti i mezzi di ricorso a sua disposizione, si limita a
criticare il merito delle tre sentenze emesse dal Tribunale federale, cresciute
in giudicato. Occorre poi ricordare che ai sensi della prassi sviluppata
riguardo all'art. 3 LResp, relativo alla responsabilità della Confederazione
per il danno cagionato illecitamente a terzi da funzionari, è necessario in
particolare che il comportamento (atto o omissione) denunciato sia illecito. Al
riguardo la giurisprudenza ha posto rigorose esigenze. Così, il comportamento
di un giudice è ritenuto illecito unicamente quando viene violato un dovere
essenziale per l'esercizio della sua funzione (2C_25/2008 del 18 giugno 2008
consid. 3.2 e richiami in: SJ 2008 I pag. 481). Il fatto che una decisione
cresciuta in giudicato si riveli in seguito inesatta, lesiva del diritto o
anche arbitraria non basta invece per ammettere l'illiceità di un atto o di
un'omissione (2C_275/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.2 e numerosi rinvii
giurisprudenziali e dottrinali). Ora, all'evidenza l'attore - secondo il quale
il comportamento illecito va riferito alla mancata applicazione della CEDU
nelle tre sentenze federali rimesse in discussione - non spiega né dimostra
l'adempimento dei requisiti sopramenzionati, esatti affinché si possa
considerare che i giudici del Tribunale federale avrebbero violato un dovere
essenziale per l'esercizio della loro funzione, cagionandogli in tal modo un
danno illecito. Su questo aspetto la domanda, ai limiti della temerarietà, si
rivela inammissibile.

2.3. Lo stesso dicasi delle richieste di procedere ad un sopralluogo, di udire
dei testi e di effettuare diverse perizie, tutte rivolte ad accertare la
nullità della procedura di espropriazione e quindi senza legame alcuno con la
domanda di risarcimento.

3. 
A parere dell'attore il termine di perenzione di cui all'art. 20 cpv. 2 LResp -
secondo il quale la responsabilità della Confederazione si estingue se il
danneggiato non domanda il risarcimento o l'indennità pecuniaria a titolo di
riparazione nel termine di un anno dal giorno in cui conobbe il danno - non
sarebbe decorso, non essendo la misura del danno e del risarcimento ancora
nota. La loro quantificazione dipenderebbe infatti dalla questione di sapere se
egli viene riconosciuto titolare della sua proprietà oppure se viene spogliato
dei suoi diritti. Conosciute sarebbero solo le tasse di giustizia (fr.
3'300.--), le tasse amministrative e le note d'onorario, pari a fr. 109'283.--.
L'argomentazione è fuorviante. Come già osservato dal Consiglio federale nella
presa di posizione del 24 giugno 2015, la fattispecie relativa alla procedura
di espropriazione è stata decisa definitivamente dal Tribunale federale con
sentenza del 26 novembre 2013, notificata il 6 dicembre 2013. Da quel momento
l'attore era a conoscenza di tutti gli elementi per valutare il caso. È quindi
a ragione che il Consiglio federale ha ritenuto che la domanda di risarcimento
presentata il 31 marzo 2015 era perenta. Ora, gli argomenti avanzati
dall'attore per contestare questa tesi, i quali non tengono conto del fatto
che, come illustrato in precedenza e peraltro già rilevato nella presa di
posizione del 24 giugno 2015, l'art. 12 LResp non permette di riesaminare
nell'ambito di un procedimento per responsabilità, la legittimità, tra l'altro,
di sentenze cresciute in giudicato, risultano destituiti di qualsiasi
fondamento oltre che temerari. Anche al riguardo l'istanza si rivela
inammissibile.

4. 
L'attore ridiscute in seguito il giudizio reso dal Dipartimento federale delle
finanze il 9 giugno 2015 riguardo alla responsabilità della Confederazione in
riferimento all'applicazione della CEDU da parte delle autorità cantonali.
Oltre al fatto che detta decisione è cresciuta in giudicato incontestata la
stessa andava, se del caso, impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (art. 10 cpv. 1 LResp e art. 3 cpv. 3 OLResp). Questa tematica, che
esula dall'attuale contenzioso, sfugge pertanto ad un esame di merito.

5. 
L'attore fa valere infine di avere avviato dinanzi alla Pretura di Bellinzona
una domanda di risarcimento del danno nei confronti del Cantone Ticino a norma
degli art. 20 cpv. 3 LResp e 3 cpv. 2 OLResp per violazione della CEDU e
propone di cedere alla Confederazione le proprie pretese verso lo Stato
ticinese. Anche tale problematica esula dall'attuale vertenza e risulta
inammissibile.

6. 
L'attore ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria
con nomina di un avvocato d'ufficio. Visto la manifesta inammissibilità della
propria istanza, la domanda va respinta e le spese seguono la soccombenza (art.
69 PC combinato con gli art. 65, 66 e 68 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
L'azione è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'attore.

4. 
Comunicazione alla patrocinatrice dell'attore e al Dipartimento federale delle
finanze, in rappresentanza del Consiglio federale.

Losanna, 21 gennaio 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben