Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.17/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2D_17/2016

Sentenza del 28 luglio 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Haag,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Fabrizio Filippo Monaci,
ricorrente,

contro

Consorzio B.________SA e C.________SA,
composto da:

B.________SA,
C.________SA,
entrambe patrocinate dall'avv. Romina Biaggi,

Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione delle costruzioni,
6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Oggetto
Appalti pubblici,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 26
febbraio 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con pubblicazione sul foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 36/2015
rispettivamente n. 38/2015 e n. 44/2015, il Dipartimento del territorio
ticinese ha indetto un concorso, retto dalla legge cantonale sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL/TI 7.1.4.1) ed impostato secondo la
procedura libera per l'aggiudicazione del servizio di sgombero neve delle
strade cantonali per il periodo 2015-2020.
Il bando di concorso, contro gli elementi del quale non è stato inoltrato
nessun ricorso, specificava che i lavori venivano suddivisi in 46 lotti e
indicava, per ognuno di essi, il numero di mezzi previsti. L'elenco prezzi e le
disposizioni particolari CPN 102, parte degli atti di appalto, erano redatti in
maniera identica per tutti i lotti messi a concorso. Alla posizione 223.100 CPN
102 il committente stabiliva diversi criteri di idoneità, esigendo tra l'altro
che ogni concorrente avesse le risorse umane necessarie per eseguire la
commessa. In proposito, indicava testualmente quanto segue:
CI 3 ditta con sufficiente personale 
Per garantire sufficienti cambi di turno, l'offerente deve disporre nel proprio
organico di almeno due persone abilitate alla guida di ogni automezzo proposto.
Le stesse non possono essere già impegnate in altre attività concomitanti, ad
esempio per lo sgombero neve comunale o autostradale.
Per comprovare l'adempimento di questo requisito i concorrenti erano tenuti a
compilare un'apposita lista, riferita al personale conducente della ditta,
inserita a pagina 30 del fascicolo d'offerta.

B. 
Per il lotto E17 (Lucomagno, suddiviso in due settori), ed entro il termine
impartito, sono giunte al committente cinque offerte, ovvero:

+---------------------------------------------+
|Consorzio D.________                 |... CHF|
|-------------------------------------+-------|
|Consorzio B.________SA - C.________SA|... CHF|
|-------------------------------------+-------|
|E.________SA                         |... CHF|
|-------------------------------------+-------|
|A.________                           |... CHF|
|-------------------------------------+-------|
|F.________Sagl                       |... CHF|
+---------------------------------------------+

Proceduto al loro esame, in applicazione delle prescrizioni di gara, con
risoluzioni del 30 settembre 2015 il Consiglio di Stato ne escluse tre, tra cui
quella di A.________, ed ha assegnato la commessa al Consorzio B.________SA -
C.________SA rimasto in gara insieme al Consorzio D.________.
Non concordando né con la risoluzione di esclusione né con quella di
aggiudicazione, A.________ ha quindi adito il Tribunale amministrativo
cantonale, il quale, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile, ha respinto
il gravame con sentenza del 26 febbraio 2016.

C. 
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 22 aprile 2016,
A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale,
chiedendone l'annullamento e il rinvio dell'incarto alla Corte cantonale per
nuova decisione rispettivamente la riforma nel senso indicato con le
conclusioni formulate in subordine.
Il Tribunale cantonale amministrativo e le ditte cui è stata aggiudicata la
commessa hanno rinunciato a formulare osservazioni. Il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino, per il tramite della Divisione delle costruzioni, e l'Ufficio
dei lavori sussidiati e degli appalti hanno chiesto che il ricorso sia
respinto.

Diritto:

1.

1.1. Il litigio riguarda una decisione presa in ambito di commesse pubbliche.
Il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è quindi ammissibile solo
se il valore stimato della commessa raggiunge i valori soglia previsti
dall'art. 83 lett. f n. 1 LTF e, cumulativamente (DTF 134 II 192 consid. 1.2
pag. 194 seg.), se la fattispecie pone una questione di diritto d'importanza
fondamentale, giusta l'art. 83 lett. f n. 2 LTF. Il ricorrente stesso constata
in casu già il mancato raggiungimento del valore soglia. Come da lui indicato
nell'intestazione, il gravame dev'essere pertanto esaminato quale ricorso
sussidiario in materia costituzionale.

1.2. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 e 117 LTF)
pronunciata da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86 e
114 LTF), l'impugnativa è tempestiva (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con
gli art. 100 cpv. 1 e 117 LTF) e l'insorgente ha un interesse giuridicamente
protetto a contestare la conferma dell'estromissione della sua offerta (art.
115 LTF; DTF 141 II 14 consid. 4.1 in fine pag. 27; sentenza 2C_634/2008
dell'11 marzo 2009 consid. 2.1). Il ricorso sussidiario in materia
costituzionale è pertanto ammissibile.

2.

2.1. Con ricorso sussidiario in materia costituzionale può venir censurata
unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il rispetto
di tali diritti non è inoltre esaminato d'ufficio (art. 106 cpv. 2 LTF in
relazione con l'art. 117 LTF). Occorre infatti che il ricorrente specifichi
quali diritti ritiene lesi ed esponga le sue censure in modo chiaro,
circostanziato ed esaustivo; nel caso faccia valere l'arbitrio, deve in
particolare spiegare perché la decisione impugnata sia - non solo a livello di
motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente
lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III
393 consid. 6 pag. 397).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
118 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF.

3. 
Adita su ricorso di A.________, la Corte cantonale ha tutelato l'agire della
committenza.

3.1. Precisati natura, tipologia e scopo dei criteri d'idoneità, il Tribunale
amministrativo ticinese ha dapprima ricordato:
da una parte, che il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara diversi
criteri di natura particolare, esigendo tra l'altro che ogni concorrente avesse
le risorse umane necessarie per eseguire la commessa e le stesse non avessero
impegni concomitanti (posizione 223.100 CPN 102, criterio di idoneità 3);
d'altra parte, che il requisito posto dalla stazione appaltante concretizza il
contenuto dell'art. 37 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle
commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(RLCPubb; RL/TI 7.1.4.1.6), secondo cui il concorrente deve di principio
eseguire la commessa completa in proprio ciò che di regola implica, in base
alla giurisprudenza ticinese, un compimento della commessa con il proprio
personale, i propri mezzi tecnici e le proprie competenze (cosiddetto
know-how).
Sempre con riferimento alla propria giurisprudenza, la Corte ticinese ha nel
contempo osservato che se, come nella fattispecie, la lex specialis della gara
non prevede diversamente, le prescrizioni concorsuali devono essere soddisfatte
al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte e che
giungendo a conclusione opposta si disattenderebbe il principio della parità di
trattamento ed il divieto di modificare le offerte dopo la loro apertura.

3.2. Formulate le premesse delle quali è stato appena riferito, ha poi
osservato:
che il giorno in cui ha presentato la sua offerta per il lotto E17, il
ricorrente non aveva le risorse umane necessarie per espletare in modo autonomo
il lavoro posto a concorso;
che il proposito di mettere a disposizione del committente quattro autisti, di
cui tre alle dipendenze di ditte terze, ingaggiati su chiamata solo in caso di
aggiudicazione e retribuiti a ore, non basta a soddisfare né il criterio di
idoneità 3 incluso nelle disposizioni particolari CPN 102 che regolano il
concorso, né il requisito dell'esecuzione in proprio della commessa richiesto
dall'art. 37 cpv. 1 RLCPubb;
che il personale avventizio indicato nell'offerta supera inoltre vistosamente
il 25 % dell'organico previsto per lo svolgimento della commessa, di modo che
l'offerta disattende nel contempo la soglia massima prevista dall'art. 37 cpv.
2 lett. d RLCPubb;
che l'esclusione dalla gara del ricorrente era di conseguenza giustificata,
atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità è sancita
direttamente dalla legge, ovvero dall'art. 25 lett. a LCPubb e dall'art. 38
cpv. 1 lett. e RLCPubb.

3.3. Confermata la liceità dell'esclusione dell'offerta del ricorrente ha
infine respinto anche le critiche che quest'ultimo ha formulato per sostenere
che la committenza avrebbe dovuto semmai scartare l'offerta del consorzio
aggiudicatario. Preso atto del fatto che l'insorgente sosteneva che detto
consorzio aveva presentato un'offerta incompleta e contenente indicazioni
errate in relazione al numero effettivo di dipendenti di una delle ditte che lo
componeva, ovvero della B.________SA, ha infatti rilevato:
che le discrepanze denunciate dal ricorrente sono solo apparenti e che le
stesse si spiegano con il fatto che la B.________SA, per sua scelta aziendale,
ha deciso di operare pressoché esclusivamente nell'ambito del servizio stradale
invernale, sfruttando le quattro frese neve e i sei autocarri di cui dispone;
che tale genere di attività non rientra nell'ambito applicativo del contratto
nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera ed è per questo motivo
che la commissione paritetica edilizia ha affermato che la società non presenta
"lavoratori registrati";
che quanto alle persone messe a disposizione per l'esecuzione della commessa da
parte della B.________SA, i documenti di gara sono univoci nell'indicare che il
loro numero ammonta a cinque, di cui tre sono dipendenti della B.________SA
stessa e due sono estranei alla società;
che nell'offerta non sono dunque ravvisabili incompletezze e/o false
indicazioni ai sensi degli art. 25 lett. b LCPubb e 38 cpv. 1 lett. lett. f
RLCPubb/CIAP, suscettibili di provocare l'esclusione invocata dall'insorgente;
che, d'altra parte, l'offerta formalmente insinuata da un consorzio, va
valutata nel suo insieme e che, sotto questo profilo, le tredici persone
disponibili notificate dal consorzio deliberatario superano largamente la
soglia delle quattro unità richieste dal committente;
che quand'anche l'una o l'altra delle consorziate avesse impegni concomitanti
nel campo della manutenzione invernale di impianti del traffico, nulla lascia
desumere che le ampie risorse tecniche e umane di cui dispongono assieme non
possano garantire la corretta esecuzione della commessa; in particolare, non
v'è motivo di dubitare che il consorzio non sia in grado di adempiere
pienamente il criterio di idoneità 3 inserito nelle prescrizioni concorsuali
(posizione 223.100 CPN 102);
che, del resto, neppure il ricorrente ha messo in discussione il
soddisfacimento del criterio di idoneità 3 da parte del consorzio
aggiudicatario, limitandosi ad attaccare la posizione della B.________SA; tanto
meno ha dimostrato che il personale messo a disposizione dalle due società
riunite è già impegnato in altre attività concomitanti.

4. 
In un primo capitolo dell'impugnativa viene lamentata una violazione del
diritto di essere sentito e del divieto d'arbitrio.

4.1. A mente del ricorrente, il giudizio impugnato dà per acquisito che egli
abbia fatto capo a un prestito di manodopera invece che ad assunzioni ad ore
senza spiegarne i motivi.
Come risulta dal precedente considerando 3.2, il Tribunale cantonale
amministrativo ha tuttavia preso in considerazione anche l'ipotesi di
un'assunzione ad ore. In effetti, a pag. 8 del suo giudizio ha tra l'altro
rilevato che "il proposito di mettere a disposizione del committente quattro
autisti, di cui tre alle dipendenze di ditte terze (G.________SA, H.________SA
e I.________SA), ingaggiati su chiamata solo in caso di aggiudicazione e
retribuiti a ore, non basta con ogni evidenza a soddisfare il requisito
dell'esecuzione in proprio della commessa esatto dalla legge, né il CL 3
incluso nelle disposizioni particolari regolanti il concorso". Fondata su di un
errato presupposto, la critica concernente la lesione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
va di conseguenza respinta. Articolata e precisa (precedente consid. 3), la
motivazione fornita dalla Corte cantonale appare del resto del tutto
comprensibile e quindi conforme ai dettami costituzionali; sapere se il
ragionamento svolto dal Tribunale cantonale amministrativo sia o meno corretto
è invece un aspetto di merito, che non concerne la garanzia invocata (sentenza
2C_513/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 3 con ulteriori rinvii).

4.2. Sempre nel primo capitolo del gravame, l'insorgente sostiene poi che la
deduzione della Corte cantonale secondo cui egli si troverebbe in una
situazione di personale a prestito, vietata dall'art. 37 RLCPubb, si configura
come arbitraria e che pure manifestamente contrario alle evenienze sarebbe
l'accertamento del fatto che "il giorno in cui la ditta ricorrente ha
presentato la sua offerta per il lotto E 17 non aveva le risorse umane
necessarie per espletare autonomamente il lavoro posto a concorso".
Nei p.ti 21-23 dell'impugnativa, che seguono la formulazione delle critiche
citate, l'asserito arbitrio non viene tuttavia minimamente sostanziato, ragione
per la quale le stesse non vanno - per lo meno in relazione al capitolo in
questione - ulteriormente approfondite.

5. 
Violazioni del divieto d'arbitrio vengono lamentate anche in un secondo
capitolo del ricorso.

5.1. In questa sede, l'insorgente sostiene nuovamente che il voler considerare
gli autisti da lui proposti in offerta come del personale a prestito
costituisce un'arbitraria interpretazione del diritto cantonale e contravviene
in ogni caso agli atti. Introducendo la propria critica con la locuzione "come
preannunciato" egli pare quindi ora voler approfondire le censure di cui si è
già detto nel considerando precedente.

5.2. Anche nei p.ti 24-38 dell'impugnativa - nei quali il ricorrente stesso
indica di ripetere quanto osservato in sede cantonale, dove il potere di
cognizione è però diverso - una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF
non viene tuttavia fornita. Riguardo all'applicazione dell'art. 37 cpv. 2
RLCpubb da parte della Corte ticinese, le considerazioni dell'insorgente si
esauriscono in effetti in un commento libero del giudizio impugnato, che non ne
dimostra l'insostenibilità ai sensi della giurisprudenza (precedente consid.
2.1) e stessa cosa vale per quanto attiene alle critiche volte all'accertamento
dei fatti. Come spiegato (precedente consid. 2.2), il Tribunale federale può in
effetti scostarsi dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato solo
quando sono stati eseguiti in violazione di un diritto costituzionale e,
segnatamente, del divieto d'arbitrio (art. 116 LTF), ciò che presuppone di
nuovo la formulazione di una compiuta critica in tal senso (art. 106 cpv. 2
LTF).

5.3. Sia come sia, la sola constatazione di un'applicazione arbitraria della
norma di diritto cantonale citata, dovuta ad una sua errata interpretazione
oppure all'assenza dei presupposti di fatto da essa previsti, non avrebbe
comunque giovato al ricorrente.
Come di nuovo risulta dal precedente considerando 3.2, i Giudici ticinesi hanno
infatti confermato l'esclusione dell'offerta da lui presentata non solo perché
era contraria all'art. 37 cpv. 2 RLCpubb, che parla per altro sia di prestito
che di messa a disposizione di manodopera, ma anche poiché non rispettava il
criterio di idoneità 3 incluso nelle disposizioni particolari CPN 102,
conclusione che non viene validamente messa in discussione, neppure con le
ulteriori critiche alla querelata sentenza.

6. 
In un terzo capitolo, il ricorrente lamenta di nuovo una violazione del divieto
d'arbitrio: questa volta, in relazione alla constatazione contenuta nel
giudizio impugnato secondo cui "il proposito di mettere a disposizione del
committente quattro autisti, di cui tre alle dipendenze di ditte terze
(G.________SA, H.________SA e I.________SA), ingaggiati su chiamata solo in
caso di aggiudicazione e retribuiti a ore, non basta con ogni evidenza a
soddisfare il requisito dell'esecuzione in proprio della commessa esatto dalla
legge".

6.1. Secondo l'insorgente, l'arbitrio sarebbe dato perché il suo non era un
semplice "proposito", ovvero una semplice intenzione, bensì un fatto acquisito,
siccome un contratto di lavoro ad ore o su chiamata non richiede la forma
scritta e, al momento dell'inoltro dell'offerta, il contratto di lavoro con gli
autisti in questione sarebbe stato già concluso.
Così argomentando, egli non considera tuttavia che il fatto che un contratto di
lavoro non richieda di regola una forma speciale (art. 320 del codice delle
obbligazioni [CO; RS 220]) non comporta automaticamente la dimostrazione
riguardo alla conclusione del contratto stesso.

6.2. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, tale dimostrazione non
risulta nel contempo dai doc. 15 e 16 prodotti con la replica davanti al
Tribunale amministrativo ticinese e riguardanti per altro solo due dei
lavoratori in discussione.
In effetti, il doc. 15 è una lettera della ditta che impiega J.________, nella
quale la H.________SA, datore di lavoro di quest'ultimo, si limita ad attestare
che, in caso di chiamata e se il servizio lo consentirà, J.________ potrà
essere a disposizione del ricorrente per il servizio sgombero neve e conferma
pertanto, nella sostanza, quanto constatato dai Giudici ticinesi. La prova del
sussistere di un contratto di lavoro già al momento dell'inoltro dell'offerta
non viene d'altra parte fornita nemmeno dal doc. 16 che, come il doc. 15, è
stato redatto solo nel novembre 2015, e non contiene altro riferimento
temporale esplicito oltre a quello della data della redazione del documento
stesso e della data di nascita di colui che lo ha sottoscritto.

6.3. La tesi dell'esistenza di un contratto di lavoro con tutti gli autisti
necessari all'impiego già al momento dell'inoltro dell'offerta è infine a più
riprese smentita anche da affermazioni del ricorrente medesimo.
Così, ad esempio, quelle contenute al p.to 12 e al p.to 25 del ricorso
inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, che sono del resto chiare a
tal punto da far risultare la critica d'arbitrio ai limiti dell'azzardato.
Riguardo ai lavoratori in questione, al citato p.to 12 viene in effetti
rilevato che "dei quattro autisti designati uno (K.________) era occupato al
100 % e tre sarebbero stati assunti con contratto a ore", al citato p.to 25
viene invece indicato expressis verbis che "evidentemente l'assunzione avviene
nel periodo invernale". Quanto osservato al p.to 12 e al p.to 25 dimostra
pertanto che l'assunzione di almeno tre degli autisti in questione sarebbe
stata successiva all'inoltro dell'offerta, e che il termine di "proposito"
utilizzato dai Giudici ticinesi è tutt'altro che manifestamente insostenibile.

7. 
In un quarto capitolo dell'impugnativa, il ricorrente lamenta infine una
lesione del diritto alla parità di trattamento e una nuova violazione del
diritto di essere sentito. Anche in questo caso, le critiche esposte sono però
destinate all'insuccesso.

7.1. Le considerazioni contenute nei p.ti 47-49 non vertono in realtà su una
lesione dell'art. 8 Cost., bensì sull'accertamento dei fatti. In effetti, le
stesse sono in sostanza volte a denunciare una serie di mancate verifiche da
parte della Corte cantonale in relazione alla situazione di uno dei membri del
consorzio aggiudicatario, ovvero della B.________SA. Invece di dimostrare, come
richiesto, l'arbitrio o la violazione di un altro diritto costituzionale
(precedente consid. 2.2), prendendo puntualmente posizione sulle argomentazioni
addotte dall'istanza inferiore nel considerando 4.2 del suo giudizio, esse si
esauriscono tuttavia nella formulazione di un elenco di domande, ciò che non
rispetta né l'art. 42 cpv. 2 né l'art. 106 cpv. 2 LTF e, nel contempo, nemmeno
attesta l'asserita incostituzionalità.

7.2. Una violazione dell'art. 8 Cost. non è inoltre sostanziata dalle
considerazioni contenute nel p.to 56.

7.2.1. Il ricorrente sostiene che la proroga del termine per presentare le
offerte dall'11 al 30 giugno 2015 risulta avere avvantaggiato la B.________SA,
poiché ha targato il proprio veicolo Euro 6, che permetteva di conseguire il
punteggio massimo, unicamente il 23 giugno 2015.

7.2.2. La critica in discussione non è stata affrontata dalla Corte cantonale,
e il ricorrente non si duole di ciò, rilevando che l'impugnativa presentata
davanti al Tribunale amministrativo ticinese citava l'aspetto
dell'immatricolazione del veicolo Euro 6 solo "brevemente". Siccome la
questione sollevata non è stata oggetto di esame specifico da parte
dell'istanza inferiore e il giudizio impugnato non contiene nessun accertamento
di fatto in proposito, su cui il Tribunale federale possa a sua volta basarsi
(art. 105 cpv. 1 LTF), essa non può quindi essere approfondita nemmeno in
questa sede.

7.2.3. Ad ogni modo, ritenuto che il ricorrente non fa valere di non avere
anch'egli potuto beneficiare della proroga del termine per inoltrare le offerte
e nemmeno che la proroga sarebbe da ricondurre alla volontà di lasciare più
tempo all'uno o all'altro concorrente, mal si comprende in cosa possa
sussistere la disparità di trattamento asserita.

7.3. Data non è infine una lesione del diritto di essere sentito, a causa del
fatto che la Corte cantonale ha reso il proprio giudizio senza procedere ad
ulteriori atti istruttori e, in particolare, senza raccogliere informazioni
utili riguardanti i dipendenti della B.________SA presso la Cassa cantonale
AVS.

7.3.1. Il diritto di essere sentito - quale garanzia minima che può essere
concretizzata in norme di diritto cantonale, qui non invocate (DTF 135 I 279
consid. 2.2 pag. 281 seg.) - comprende effettivamente anche il diritto di
offrire prove e di ottenerne l'assunzione (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148
con rinvii). Il diritto all'amministrazione delle prove presuppone tuttavia che
il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia
necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle
forme e nei termini prescritti.
D'altra parte, quand'anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale
garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di porre un termine
all'istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una
propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento
anticipato delle ulteriori prove richieste, è convinta che le stesse non
potrebbero farle modificare la sua opinione (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag.
148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429).

7.3.2. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, che a torto censura il
silenzio della Corte cantonale al riguardo, anche la rinuncia all'assunzione
della prova da lui offerta non è il frutto di un'omissione, bensì di un
apprezzamento, segnalato come tale dal Tribunale cantonale amministrativo
(querelato giudizio, consid. 1).
Prendendo posizione in merito alle prove offerte, i Giudici cantonali hanno
infatti chiaramente comunicato di non ritenerle suscettibili di procurare la
conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio e quindi ne
hanno rifiutato l'assunzione, come l'art. 29 cpv. 2 Cost. permetteva loro in
principio di fare.

7.3.3. Altra questione è quella a sapere se la decisione di non assumere le
ulteriori prove offerte - nella fattispecie, le verifiche concernenti la
B.________SA presso la Cassa cantonale AVS - fosse o meno lecita.
Sennonché, anche in merito a questa censura, il ricorso non risulta
sufficientemente motivato e l'insostenibilità del giudizio reso non è quindi
dimostrata. In luogo di spiegare come, rinunciando alle verifiche richieste -
in base a un apprezzamento anticipato delle prove e, in particolare, anche
all'argomentazione secondo la quale determinante è la situazione dei membri del
Consorzio nel loro complesso, non quella della sola B.________SA (giudizio
impugnato, consid. 4.2 in fine) -, la Corte cantonale abbia violato il divieto
d'arbitrio, l'insorgente si limita infatti ad affermare che "in ragione della
pertinenza della prova il vizio è senz'altro essenziale, a fortiori se solo si
considera che la procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio".

8. 
Per quanto precede, il ricorso dev'essere integralmente respinto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili ad autorità (art. 68 cpv. 3 LTF) e nemmeno si giustifica
l'attribuzione di ripetibili ai membri del consorzio aggiudicatario, che hanno
rinunciato a formulare osservazioni al gravame (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle costruzioni
del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla patrocinatrice dei membri del
consorzio aggiudicatario. 

Losanna, 28 luglio 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli

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