Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.972/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_972/2016            

 
 
 
Sentenza del 31 ottobre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Donzallaz, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Jonathan Moor, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
patrocinato dall'avv. Davide Ceroni, 
 
2. C.________SA, 
opponenti, 
 
Ispettorato del registro fondiario e 
registro di commercio del Cantone dei Grigioni, Rohanstrasse 5, 7001 Coira. 
 
Oggetto 
acquisto di fondi da parte di persone residenti all'estero, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 6
settembre 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a
Camera. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nel corso del 2005, A.________ e il fratello B.________ hanno acquisito in
ragione di ½ ciascuno, a titolo di devoluzione successoria, delle azioni della
D.________SA (ora C.________SA). La società possiede un appartamento
corrispondente alla proprietà per piani xxx sul fondo base yyy del Comune di
Z.________. 
Il 13 gennaio 2014 la E.________SA ha promosso contro A.________ un'esecuzione
in via di realizzazione del pegno manuale, composto dalle azioni dell'allora
D.________SA depositate presso di essa, per l'incasso di onorari. Nell'ambito
dell'incanto pubblico, B.________ si è aggiudicato i certificati azionari da 1
a 25 dell'allora D.________SA per fr..... I tentativi in seguito promossi da
A.________ per ottenere l'annullamento rispettivamente per fare accertare la
nullità della procedura esecutiva sono rimasti senza successo (al riguardo,
cfr. da ultimo la sentenza del Tribunale federale 5A_340/2015 dell'11 agosto
2015). 
 
B.   
Il 18 agosto 2015, A.________ si è rivolta all'ispettorato del registro
fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni segnalando una
violazione delle disposizioni sull'acquisto di immobili da parte di persone
residenti all'estero. A suo avviso, essendo l'allora D.________SA una società
immobiliare, l'acquisto di sue azioni da parte di persone all'estero avrebbe
richiesto un'autorizzazione. 
Esaminata la fattispecie a seguito della denuncia ricevuta, l'ispettorato del
registro fondiario ha rilevato che dopo la conferma, da parte del Tribunale
federale, della correttezza della procedura di vendita all'asta delle 25 azioni
della D.________SA non vi erano ragioni per ritornare sull'argomento. Detto
ciò, ha proseguito osservando di volersi limitare a "chiarire la questione
giuridica relativa all'eventuale assoggettamento all'obbligo di
autorizzazione", per poi rispondere a questa domanda in modo negativo, in
quanto la fattispecie ricadeva a suo avviso sotto l'esonero di cui all'art. 7
lett. c della legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da
parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41). 
Il successivo ricorso inoltrato da A.________ davanti al Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni è stato respinto con sentenza del 6
settembre 2016. Dopo avere ammesso la legittimazione dell'insorgente sulla base
dell'art. 20 cpv. 2 lett. a LAFE poiché, anche se la "vendita" era avvenuta
nell'ambito di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale,
A.________ andava considerata quale "alienante", la Corte cantonale ha infatti
confermato la decisione dell'ispettorato. 
 
C.   
Il 17 ottobre 2016, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone
l'annullamento rispettivamente la riforma. Un giorno più tardi, segnalando che
la richiesta di riformare la querelata sentenza ad B-C era chiara ma
incompleta, ha quindi precisato il dispositivo in questi termini: 
A. Nel merito, in via principale 
1. Il ricorso è accolto. Pertanto la decisione impugnata è annullata e
l'incarto ritornato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per un
nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 
2. Protestate tasse, spese e ripetibili di sede federale e cantonale. 
B. Nel merito, in via subordinata 
1. Il ricorso è accolto, di conseguenza la decisione 6 settembre 2016 è
annullata e riformata nel senso che: 
 
"1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione 21 ottobre 2015
dell'ispettorato del registro fondiario e registro di commercio è annullata e
riformata come segue : 
§ È accertata la nullità dell'incanto 24 giugno 2014 di cui alla procedura
esecutiva www, Ufficio di esecuzione di V.________. 
§§ È fatto ordine all'Ufficio di esecuzioni di V.________ di procedere alla
revoca dell'incanto, procedura esecutiva www, Ufficio di esecuzione di
V.________. 
2. Protestate tasse, spese e ripetibili". 
2. Protestate tasse, spese e ripetibili di sede federale e cantonale. 
C. Nel merito, in via ancor più subordinata 
Il ricorso è accolto, di conseguenza la decisione 6 settembre 2016 è annullata
e riformata nel senso che: 
 
"1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione 21 ottobre 2015
dell'ispettorato del registro fondiario e registro di commercio è annullata e
riformata come segue : 
§ L'acquisto della quota azionaria (50%) della C.________SA, Z.________ (già
D.________SA), da parte di B.________, Lussemburgo, era ed è assoggettata
all'obbligo di autorizzazione. 
§§ A B.________, Lussemburgo, è negata l'autorizzazione per elusione della
LAFE. 
§§§ È accertata la nullità dell'incanto 24 giugno 2014 di cui alla procedura
esecutiva www, Ufficio di esecuzione di V.________. Di conseguenza, è fatto
ordine all'Ufficio di esecuzioni di V.________ di procedere alla revoca
dell'incanto 24 giugno 2014, esecuzione www Ufficio di esecuzione di
V.________. 
2. Protestate tasse, spese e ripetibili" 
2. Protestate tasse, spese e ripetibili di sede federale e cantonale. 
In corso di procedura, l'istanza inferiore, l'ispettorato del registro
fondiario e registro di commercio dei Grigioni ed entrambi gli opponenti hanno
chiesto che, per quanto ammissibile, il ricorso sia respinto. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 134 II 186 consid. 1 pag. 188; 133 II 249
consid. 1.1 pag. 251 con rinvii). 
Diretta contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza
con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF), l'impugnativa è stata
presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) e concerne una causa di diritto
pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni
previste dall'art. 83 LTF. 
Visto l'esito della lite, l'ammissibilità delle singole conclusioni
rispettivamente della loro precisazione in corso di procedura può invece essere
lasciata aperta. 
 
2.  
 
2.1. Per l'art. 21 LAFE, il ricorso alle autorità federali è retto dalle
disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (cpv. 1);
parti e autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso
possono parimenti interporre ricorso alle autorità federali (cpv. 2).  
In base al rinvio contenuto nell'art. 21 cpv. 2 LAFE, anche per esaminare la
legittimazione a ricorrere davanti al Tribunale federale occorre pertanto
innanzitutto tener conto dell'art. 20 LAFE e segnatamente dell'art. 20 cpv. 2
lett. a LAFE, che riconosce il diritto di ricorso "all'acquirente,
all'alienante e a altre persone che hanno un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modifica della decisione" (art. 89 cpv. 2 lett. d
LTF). 
 
2.2. Come già detto, la Corte cantonale ha ammesso la legittimazione a
ricorrere di A.________ considerandola "alienante" ai sensi dell'art. 20 cpv. 2
lett. a LAFE, senza indagare oltre in merito al suo effettivo interesse a
ricorrere.  
Chiamato ad applicare la medesima norma nell'ambito del ricorso in materia di
diritto pubblico, il Tribunale federale non può tuttavia concordare con la
lettura fattane dai Giudici grigionesi. In effetti, nell'ambito dell'esecuzione
in via di realizzazione del pegno la ricorrente era un'escussa non
un'alienante, e il trapasso di proprietà non ha nemmeno avuto luogo in base a
una "vendita", bensì a un atto d'imperio (DTF 128 III 104 consid. 3a pag. 107;
sentenza 5A_393/2011 del 3 novembre 2011 consid. 6.2.1.2). Nel seguito, occorre
quindi esaminare se la ricorrente possa essere considerata quale persona che ha
"un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
decisione", sempre come previsto dall'art. 20 cpv. 2 lett. a LAFE in consonanza
con quanto a suo tempo richiesto dall'art. 103 dell'abrogata legge federale del
16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria e oggi dall'art. 89 cpv. 1 LTF
(DTF 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150; 133 II 468 consid. 1 pag. 468 seg;
sentenze 2C_423/2011 del 12 ottobre 2011 consid. 1.1; 2C_621/2009 del 23
settembre 2010 consid. 4.3 e 2P.49/1990 del 5 dicembre 1990 consid. 2; sulla
tematica della legittimazione cfr. inoltre  GIORGIO DE BIASIO/SIMONE ALBISETTI,
LAFE - Giurisprudenza scelta cantonale e federale [1997-2016], 2017, pag. 246
segg.;  URS MÜHLEBACH/    HANSPETER GEISSMANN, Lex F., Kommentar zum
Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, 1986,
n. 3 ad art. 20 LAFE). 
 
3.  
 
3.1. In base all'art. 89 cpv. 1 LTF ha il diritto di interporre ricorso in
materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a),
è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. c).  
Costituisce un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF
ogni interesse giuridico o di fatto a domandare la modifica o l'annullamento
dell'atto querelato. Esso implica che il ricorrente sia toccato in maniera
diretta, concreta e in una misura rispettivamente un'intensità più grande di
qualunque altro cittadino (DTF 133 II 249 consid. 1.3.1 pag. 252 seg.; 131 II
649 consid. 3.1 pag. 651; sentenza 2C_423/2011 del 12 ottobre 2011 consid.
1.1). Inoltre, l'interesse in questione, che si vuole pratico e attuale, deve
trovarsi in rapporto stretto con l'oggetto della contestazione; il ricorso
formulato da un singolo nell'interesse generale o di un terzo è escluso (DTF
138 II 162 consid. 2.1.2 pag. 164 seg; 137 II 40 consid. 2.3 pag. 43; 135 II
145 consid. 6.1 pag. 150; 133 II 468 consid. 1 pag. 469 seg.; 131 II 649
consid. 3.1 pag. 651). 
 
3.2. Nel caso in esame, l'insorgente ha partecipato al procedimento davanti
all'istanza precedente (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). Affinché le possa essere
riconosciuta la legittimazione a ricorrere, occorre però anche che sia
particolarmente toccata rispettivamente che abbia un interesse degno di
protezione nel senso sopra indicato (art. 89 cpv. 1 lett. b-c LTF).  
 
3.2.1. Dalle conclusioni e dal testo dell'impugnativa emerge che la ricorrente
ritiene che l'aggiudicazione all'incanto delle azioni dell'allora D.________SA
da parte del fratello dovesse essere accompagnata dal rilascio di
un'autorizzazione ai sensi della LAFE, che detta autorizzazione andasse negata
e che l'incanto vada quindi revocato perché nullo.  
Che cosa voglia in concreto ottenere con queste richieste, la ricorrente non lo
dice, per lo meno non in modo esplicito. Sia nel caso agisca al fine di
ritornare in possesso dei titoli in questione, tacitando i creditori o
aggiudicandosi le azioni ad un nuovo incanto, sia nel caso intervenga per
perseguire un'applicazione - a suo avviso - più corretta della legge, un
interesse a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. b-c LTF non è tuttavia
dato. 
 
3.2.2. Per giurisprudenza, la sola posizione di escusso e precedente
proprietario non è in effetti sufficiente (sentenze 5A.21/2005 del 17 novembre
2005 e 5A.19/1998 del 15 luglio 1998 pronunciate in relazione alla concessione
all'aggiudicatario di un'autorizzazione d'acquisto ai sensi della legge
federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale [LDFR; RS
211.412.11]).  
Come nei casi trattati nelle due sentenze citate, anche nella fattispecie il
precedente proprietario è certo particolarmente toccato dalla decisione
relativa all'esecuzione forzata, che ha del resto impugnato fino al Tribunale
federale (sentenza 5A_340/2015 dell'11 agosto 2015). Non così è invece in
relazione a decisioni che concernono (soltanto) la posizione
dell'aggiudicatario, che comportano magari la necessità di procedere a una
nuova asta (art. 67 cpv. 2 LDFR; 19 cpv. 3 LAFE), ma che non restituiscono
all'escusso - se non temporaneamente - la proprietà dell'oggetto (DTF 139 II
233 consid. 5.2.3 pag. 238 seg.; sentenze 2C_964/2012 del 10 giugno 2013
consid. 4.3 e 2C_127/2009 del 25 maggio 2009 consid. 2.2.2 in fine). 
 
3.3. Nel contempo, l'eventuale perseguimento di un semplice interesse pubblico
non basta (DTF 138 II 162 consid. 2.1.2 pag. 164 seg; 137 II 40 consid. 2.3
pag. 43; 135 II 145 consid. 6.1 pag. 150; 133 II 468 consid. 1 pag. 469 seg.).
 
In materia di acquisto di fondi da parte di persone all'estero, tale compito
spetta semmai all'autorità cantonale appositamente abilitata a ricorrere,
oppure, se questa rinuncia al gravame o lo ritira, all'Ufficio federale di
giustizia (art. 20 cpv. 2 lett. b LAFE; sentenza 2A.284/1993 del 23 dicembre
1994 consid. 3c). 
 
3.4. Mancando il necessario interesse a ricorrere ai sensi dell'art. 20 cpv. 2
lett. a LAFE, l'impugnativa dev'essere pertanto dichiarata inammissibile.  
 
4.   
Per quanto precede, il gravame è inammissibile. L'insorgente deve prendersi
carico delle spese giudiziarie della procedura federale e delle ripetibili
dell'opponente 1, patrocinato in causa da un avvocato (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv.
1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- son poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
La ricorrente rifonderà all'opponente 1 un importo di fr. 2'500.-- a titolo di
ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, all'ispettorato del registro fondiario e registro di
commercio, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera, e
all'Ufficio federale di giustizia. 
 
 
Losanna, 31 ottobre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli 

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