Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.968/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_968/2016

Sentenza dell'8 marzo 2017

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Haag,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Permesso di dimora UE/AELS (revoca/rinnovo),

ricorso contro la sentenza emanata l'8 settembre 2016 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________, cittadina germanica, è giunta in Svizzera il 15 novembre 2011 ed ha
ricevuto dalle autorità del Cantone dei Grigioni un permesso di dimora UE/AELS
con scadenza il 14 novembre 2016 per svolgere un'attività lucrativa dipendente.
Il 24 ottobre 2013, l'Ufficio della migrazione l'ha autorizzata a stabilirsi in
Ticino. Fino al 30 novembre 2012, A.________ ha lavorato presso un albergo; nel
seguito, è rimasta disoccupata fino al luglio 2014, quando ha trovato un
impiego presso una società di Lucerna. Dopo aver cessato anche la nuova
attività intrapresa, durante il periodo di prova trimestrale, ha infine ripreso
a lavorare nel maggio 2015, lasciando tuttavia il suo posto di lavoro nel
luglio successivo. A.________ ha esaurito il diritto alle indennità di
disoccupazione il 20 luglio 2015. Dal marzo 2014 ha iniziato a dipendere
dall'aiuto sociale.

B. 
Dopo avere dato ad A.________ la possibilità di esprimersi, con decisione del
24 febbraio 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzio
ni del Cantone Ticino, le ha revocato il permesso di dimora UE/AELS. A sostegno
della propria decisione, l'autorità di prime cure ha osservato che
l'interessata da tempo non svolgeva più nessuna attività lavorativa e non
disponeva di entrate sufficienti per il proprio mantenimento, al punto che dal
marzo 2014 era a carico della pubblica assistenza. Questo provvedimento è stato
confermato su ricorso: dapprima dal Governo ticinese, il 12 luglio 2016; poi
dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza dell'8 settembre 2016.
Anch'esso è giunto infatti alla conclusione che l'accordo del 21 giugno 1999
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(ALC; RS 0.142.112.681) non conferisce ad A.________ nessun diritto di
continuare a soggiornare in Svizzera e che la revoca del permesso di cui
disponeva è conforme alla legge federale sugli stranieri.

C. 
Il 10/15 ottobre 2016 A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio con un
ricorso denominato "Einsprache/Beschwerde Verfassungsbeschwerde" davanti al
Tribunale federale. Formulando una richiesta di assistenza giudiziaria, col suo
gravame l'insorgente chiede che la pronuncia cantonale sia annullata e che le
sia nuovamente riconosciuto il diritto di soggiornare in Svizzera. Chiamato ad
esprimersi, il Tribunale amministrativo ticinese si è riconfermato nel proprio
giudizio. Chiedendo il rigetto del ricorso, ad esso ha fatto in sostanza rinvio
anche la Sezione della popolazione. Il Governo ticinese si è invece rimesso
alle valutazioni di questa Corte.

Diritto:

1.
L'impugnativa è stata scritta in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non
vengono però fatte valere ragioni per scostarsi dalla regola sancita dall'art.
54 cpv. 1 LTF. Questa sentenza è quindi redatta nella lingua della decisione
querelata, ovvero in italiano.

2.
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è
inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri
concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale
né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2
e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342).

2.1. Il diritto di soggiorno e d'accesso a un'attività economica è riconosciuto
ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea in base alle disposizioni
dell'ALC; a determinate condizioni, l'ALC permette inoltre agli stessi di
restare su territorio elvetico anche dopo la fine dell'attività economica.
Quando cittadini di uno Stato membro ricorrono, come nel caso in esame, contro
una decisione che rifiuta loro il diritto di soggiornare in Svizzera, la
menzionata clausola d'eccezione non trova quindi applicazione; se il diritto
fatto plausibilmente valere sussiste davvero è una questione che viene
esaminata nel merito (sentenza 2C_761/2015 del 21 aprile 2016 consid. 1.1 e 1.2
con rinvii).

2.2. Diretto contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86
cpv. 2 e art. 90 LTF), il ricorso è stato presentato tempestivamente (art. 100
cpv. 1 LTF), dalla destinataria della pronuncia contestata, con un interesse al
suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF). In effetti, anche se
la procedura ha preso avvio dalla revoca del permesso di soggiorno a suo tempo
concesso all'insorgente e detta autorizzazione è giunta a scadenza il 14
novembre 2016, occorre rilevare che il giudizio impugnato non si è espresso
solo su tale aspetto, ma ha negato in via generale il diritto al proseguimento
del soggiorno in Svizzera sulla base dell'ALC.

2.3. Per quanto precede, l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in materia
di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF. Il riferimento al ricorso sussidiario
in materia costituzionale è di conseguenza irrilevante (art. 113 LTF).

3.

3.1. Di principio, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il
Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della
violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina in effetti
simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in maniera precisa (art.
106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).

3.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto. A meno
che non ne dia motivo la decisione impugnata, non tiene inoltre conto di fatti
o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343
seg.).

4.
Nel suo giudizio, l'istanza inferiore ha rilevato che la ricorrente non può
appellarsi ai diritti scaturenti dall'ALC, siccome non può essere considerata:
né lavoratrice ai sensi degli art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC; né persona senza
attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC
rispettivamente dell'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC.
Esaminando il caso dal profilo del diritto interno, ha quindi concluso che
l'insorgente adempie alle condizioni di revoca del permesso di cui all'art. 62
lett. e LStr, dato che dal marzo 2014 è a beneficio di prestazioni
assistenziali.
Tenuto conto del fatto che la stessa si trova in Svizzera solo dal 2011, non
risulta integrata, e non sussistono ostacoli particolari al suo rientro in
Germania, ha infine indicato che il provvedimento litigioso rispetta anche il
principio della proporzionalità.

5.
In primo luogo, l'insorgente è dell'avviso che la procedura seguita dalle
autorità amministrative e dal Governo ticinesi sia a vario titolo
incostituzionale e si lamenta del fatto che la Corte cantonale non lo abbia
constatato. Dato che il gravame non rispetta su questo punto l'art. 106 cpv. 2
LTF, che richiede una motivazione precisa (precedente consid. 3.1), le sue
critiche sfuggono però ad uno specifico esame. A titolo puramente abbondanziale
può essere ad ogni caso rilevato che dai fatti che emergono dal giudizio
impugnato, che legano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), risulta che
il Consiglio di Stato ha rinunciato a prelevare una tassa di giustizia
(giudizio impugnato, consid. C), ragione per la quale l'anticipo spese da lei
eventualmente versato non potrà che esserle restituito.

6. 
Nel merito, la ricorrente sostiene tra l'altro di non avere perso lo statuto di
lavoratore ai sensi dell'ALC, siccome la sua disoccupazione era involontaria.

6.1. Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un
impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di
lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di
almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile
per almeno 5 anni (art. 6 cpv. 1 allegato I ALC). La carta di soggiorno in
corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che
non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da un'incapacità
temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti
di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro
competente (art. 6 cpv. 6 allegato I ALC). Qualora, in occasione del primo
rinnovo, il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione
involontaria da oltre 12 mesi consecutivi, la validità della carta di soggiorno
può essere tuttavia limitata, per un periodo non inferiore ad un anno (art. 6
cpv. 1 allegato I ALC).
Secondo la giurisprudenza relativa alle norme menzionate, il cittadino di una
parte contraente può per contro perdere lo statuto di lavoratore ai sensi
dell'ALC e, di riflesso, vedersi negare la proroga, rispettivamente revocare
l'autorizzazione di soggiorno UE/AELS di cui è titolare (art. 23 cpv. 1
dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione
delle persone [OLCP; RS 142.203]) nei seguenti casi: 1) quando si trova in una
situazione di disoccupazione volontaria 2) quando dal comportamento dello
stesso occorre dedurre che non esiste (più) nessuna prospettiva reale che egli
venga di nuovo impiegato in un lasso di tempo ragionevole o 3) quando risulta
avere adottato un comportamento abusivo, spostandosi ad esempio in un altro
Stato contraente per esercitarvi un lavoro fittizio oppure di una durata
estremamente limitata, con l'unico scopo di beneficiare di prestazioni sociali
migliori di quelle che percepirebbe nel proprio Paese o in un terzo Stato
contraente (DTF 141 II 1 consid. 2.2.1 pag. 4 con numerosi rinvii anche alla
dottrina; 131 II 339 consid. 3.4 pag. 347; sentenze 2C_761/2015 del 21 aprile
2016 consid. 4.3; 2C_669/2015 del 30 marzo 2016 consid. 5.4; 2C_412/2014 del 27
maggio 2014 consid. 3.2 e 2C_390/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2. Per
quanto riguarda le modifiche legislative adottate il 16 dicembre 2016 dai due
rami del Parlamento federale, ma non ancora in vigore, cfr. invece: FF 2016
7955, art. 61a LStr; messaggio concernente la modifica della legge federale
sugli stranieri [regolamentazione dell'immigrazione e miglioramento
nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione], FF 2016 2621, 2667
segg.).

6.2. Nel caso in esame, la Corte cantonale ha negato lo statuto di lavoratrice
alla ricorrente dopo aver constatato che la stessa "non svolge più un'attività
lavorativa stabile dalla fine di novembre 2012 e quelle svolte per pochissimi
mesi nel 2014 e nel 2015 hanno avuto mero carattere marginale e accessorio".
Alla luce della giurisprudenza in materia, tale conclusione non può essere
tuttavia condivisa.

6.2.1. Come appena indicato, lo statuto di lavoratore può essere perso e un
permesso di soggiorno revocato solo in presenza di condizioni ben precise.
Tuttavia, simili condizioni non sono in concreto date.
Innanzitutto, dai fatti accertati nel giudizio impugnato, che vincolano anche
il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), non risulta né che l'insorgente si
trovi in una situazione di disoccupazione volontaria, né che abbia adottato una
condotta abusiva.
Inoltre, nemmeno è possibile concludere che dal comportamento della stessa
occorra dedurre che non esiste (più) nessuna prospettiva reale che venga di
nuovo impiegata in un lasso di tempo ragionevole.

6.2.2. In merito a quest'ultimo aspetto, la querelata sentenza indica che la
ricorrente non svolge più un'attività lavorativa stabile dal novembre 2012;
essa riferisce però pure del fatto che, a due riprese (nel 2014 e nel 2015), ha
di nuovo trovato un impiego. Come certificato dal doc. 4 accluso al ricorso
presentato davanti al Consiglio di Stato, ancora nel 2015 è infatti stata
assunta a tempo indeterminato per un'attività al 100 % nell'ambito della
ristorazione e con un salario di fr. 4'800.-- mensili.
Nel contempo, in base a quanto indicato sia nelle impugnative inoltrate davanti
alle istanze cantonali che in quella su cui è chiamato a pronunciarsi il
Tribunale federale, e come viene del resto attestato anche dall'Ufficio
regionale di collocamento competente, la ricorrente continua a svolgere delle
ricerche d'impiego serie e regolari sia in tutto il Cantone Ticino che nella
Svizzera interna: inviando un dossier di candidatura in lingua italiana e
tedesca, considerato dal citato Ufficio come "molto buono", e giungendo più
volte anche allo stadio del colloquio (sentenze 2C_761/2015 del 21 aprile 2016
consid. 4.4 e 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.2 e contrario).

6.2.3. Nell'ottica dell'ALC, a giustificazione della revoca del permesso di
soggiorno le autorità cantonali non potevano infine nemmeno richiamarsi al
fatto che, durante il suo soggiorno in Svizzera, la ricorrente si sia rivolta
all'assistenza pubblica.
Finché mantiene lo status di lavoratore, lo straniero a beneficio di un
permesso di soggiorno UE/AELS ha infatti gli stessi vantaggi fiscali e sociali
dei lavoratori nazionali (art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC; DTF 141 II 1 consid.
3.3.1 pag. 9; sentenze 2C_1061/2013 del 14 luglio 2015 consid. 4.5 e 2C_412/
2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.2).

6.3. Per quanto precede, la revoca del permesso di soggiorno conferito alla
ricorrente il 15 novembre 2011 non avrebbe dovuto essere pronunciata, poiché in
contrasto con l'ALC (art. 6 cpv. 6 allegato I ALC; art. 23 cpv. 1
dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione
delle persone [OLCP; RS 142.203] e contrario).
Qualora, in occasione del primo rinnovo di un permesso rilasciato per cinque
anni, come nel caso in esame, il possessore si trovi in una situazione di
disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi, la validità della
carta di soggiorno può essere tuttavia limitata, per un periodo non inferiore
ad un anno (art. 6 cpv. 1 allegato I ALC).

6.4. Preso atto del fatto che al momento in cui il Tribunale cantonale
amministrativo si è pronunciato sulla fattispecie (8 settembre 2016) la
ricorrente risultava trovarsi in una situazione di disoccupazione involontaria
da oltre 12 mesi consecutivi e che il permesso di soggiorno di cui disponeva è
giunto nel frattempo a scadenza (14 novembre 2016), l'incarto dev'essere
pertanto rinviato alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino, affinché le rilasci una proroga dello stesso di
una durata non inferiore a un anno, come previsto dall'art. 6 cpv. 1 e 6
allegato I ALC (precedente consid. 6.1).
Se, giunta la scadenza della proroga concessa, la ricorrente sarà sempre ancora
senza un impiego, il suo diritto di soggiorno dovrà allora essere considerato
decaduto e, in assenza di altri motivi per proseguire il soggiorno nel nostro
Paese, la stessa dovrà quindi lasciare la Svizzera (DTF 141 II 1 consid. 3.1
pag. 7; sentenza 2C_1060/2013 del 25 novembre 2013 consid. 3.1).

7.
Con la sua impugnativa, l'insorgente contesta infine anche la mancata
concessione dell'assistenza giudiziaria per la procedura davanti al Tribunale
cantonale amministrativo.
Tenuto conto dell'esito del litigio nel merito, questa critica non riveste
tuttavia più nessuna portata propria (sentenza 2C_761/2015 del 21 aprile 2016
consid. 5 e 2C_1088/2013 del 9 dicembre 2013 consid. 6). Oltre che alla Sezione
della popolazione, l'incarto va infatti comunque rinviato anche all'istanza
inferiore per nuovo giudizio sulle spese e sulle ripetibili della procedura
cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_173/2011 del 24
giugno 2011 consid. 6.2).

8.

8.1. Il ricorso, esaminato quale ricorso in materia di diritto pubblico,
dev'essere pertanto accolto. La sentenza impugnata va annullata e la causa
rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino, che ha deciso in prima istanza (art. 107 cpv. 2 LTF), affinché
emetta una nuova decisione nel senso dei considerandi.

8.2. Da parte sua, il Tribunale amministrativo dovrà riesprimersi sulle spese e
sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF;
sentenza 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 6.2).

8.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle
spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Alla ricorrente, che ha agito
personalmente in procedura, non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 1
LTF).

8.4. Visto l'esito della causa, la domanda di assistenza giudiziaria presentata
davanti al Tribunale federale dev'essere ritenuta priva di oggetto (sentenza
2C_182/2012 del 18 luglio 2012 consid. 6.3).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico è accolto. La sentenza dell'8
settembre 2016 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata e la
causa rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino, affinché emetta una nuova decisione nel senso
dei considerandi.

2. 
La causa è nel contempo rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per
nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili per la sede cantonale.

3. 
Non vengono prelevate spese e non vengono assegnate ripetibili.

4. 
L'istanza di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.

5. 
C omunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.

Losanna, 8 marzo 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli

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