Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.965/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_965/2016

Sentenza del 14 ottobre 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal, Consiglio di Stato, Residenza
governativa, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Pretese nei confronti dello Stato,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 settembre 2016 dal Giudice delegato
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 16 settembre 2016 il Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso
esperito il 26 agosto 2016 da A.________ contro la risoluzione emanata il 13
ottobre 2015 dal Consiglio di Stato che respingeva la domanda di risarcimento
danni nei confronti dello Stato del Cantone Ticino presentata il 16 luglio 2013
dall'interessato.
Dopo avere ricordato l'iter che dev'essere seguito concernente le pretese di
risarcimento danni nei confronti dello Stato e rilevato che l'atto con cui
l'ente pubblico si pronuncia giusta l'art. 19 cpv. 2 LResp (RL/TI 2.6.1.1) - in
casu la risoluzione del 13 ottobre 2015 - è una semplice presa di posizione
priva di qualsiasi effetto giuridico, la Corte cantonale ha rilevato che,
quand'anche si volesse ammettere che detta risoluzione aveva il carattere di
decisione impugnabile, nel caso concreto il ricorso era manifestamente tardivo
poiché presentato ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge. Lo
stesso era pertanto irricevibile.

B. 
Il 12 ottobre 2016 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso nel quale dichiara di non condividere né la sentenza cantonale né la
risoluzione governativa. Rimprovera ad entrambe le autorità diverse
inadempienze (mancata indicazione delle vie di ricorso da parte del Consiglio
di Stato; difetto di motivazione di tutte e due le autorità riguardo alla sua
incapacità lavorativa, accertata e confermata dal competente ufficio AI) e
domanda che l'ex datore di lavoro gli risarcisca il danno dovuto all'incapacità
lavorativa che è derivata dal rapporto d'impiego.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. 
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

2.

2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta
perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve
essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su
quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1
pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre
genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali,
bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione
dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid.
2.1 - 2.3 pag. 245 segg.).

2.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di
motivazione. Il ricorrente infatti non si confronta affatto con
l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui la risoluzione governativa
del 13 ottobre 2015 non è una decisione impugnabile né sul fatto che,
quand'anche lo fosse, il ricorso sarebbe allora manifestamente tardivo (cfr.
pronuncia impugnata pag. 3) né sostanzia segnatamente una qualsiasi violazione
del diritto (art. 95 segg. LTF). Inoltre in quanto critica l'operato del
Governo e la risoluzione da lui emessa, visto l'effetto devolutivo legato ai
ricorsi interposti, la censura è inammissibile (DTF 136 II 539 consid. 1.2 pag.
543 e rinvio). Per quanto riguarda infine la richiesta d'indennizzo
dell'incapacità lavorativa formulata nei confronti dell'ex datore di lavoro, il
quesito esula dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito.

2.3. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della
causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3. 
Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, in rappresentanza dello
Stato del Cantone Ticino, e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Losanna, 14 ottobre 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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