Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.954/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_954/2016

Sentenza del 14 ottobre 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Daniele Bianchi,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora - revisione,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2016 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________, cittadino macedone, titolare di un permesso di dimora dal 27
gennaio 1995, si è sposato il 25 dicembre 2002 con la connazionale B.________.
La coppia, legalmente separata dal 1° novembre 2006, ha avuto due figli
C.________ e D.________ (nata durante la separazione). Il padre fruisce di un
diritto di visita nei confronti dei ragazzi e ha l'obbligo di versare loro dei
contributi alimentari.

B. 
Con decisione del 10 dicembre 2014 la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha deciso di non rinnovare il
permesso di dimora di A.________ e gli ha fissato un termine per lasciare la
Svizzera. Detta pronuncia è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio
di Stato del Cantone Ticino il 1° ^ luglio 2015 e poi dal Tribunale cantonale
amministrativo, con sentenza del 25 maggio 2016. Il ricorso presentato da
A.________ contro quest'ultimo giudizio dinanzi al Tribunale federale è stato
dichiarato inammissibile il 5 luglio 2016 (sentenza 2C_594/2016).

C. 
Il 1° settembre 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato
irricevibile la domanda di revisione esperita il 22 agosto 2016 da A.________
contro la sentenza cantonale del 25 maggio 2016 per assenza di un motivo di
revisione nel senso dell'art. 57 lett. a e lett. b LPAmm (RL/TI 3.3.1.1).

D. 
Il 6 ottobre 2016 A.________ ha depositato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale
e la decisione dell'Ufficio della migrazione siano annullate e che venga
rinnovato il suo permesso di dimora; in via subordinata postula il rinvio della
causa all'autorità precedente rispettivamente all'autorità di prime cure per
nuovo giudizio.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid.
1 pag. 44). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF)
dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di
ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 I 371
consid. 1 pag. 372; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rispettivi rinvii).

2.

2.1. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza
cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di
principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale
federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art.
83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri, tale rimedio è
tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui
ottenimento né il diritto federale, né il diritto internazionale conferiscono
un diritto. Questa restrizione vale anche nei confronti delle decisioni di
natura procedurale, segnatamente le decisioni d'inammissibilità, quelle
concernenti la restituzione dei termini oppure quelle con cui la revisione o il
riesame sono negati (sentenza 2C_933/2011 del 7 giugno 2012 consid. 1 e
numerosi riferimenti).

2.2. Nel caso concreto, sebbene oggetto di disamina sia unicamente la sentenza
con cui la Corte cantonale ha pronunciato l'inammissibilità dell'istanza di
revisione sottopostale dal qui ricorrente, la procedura ha tuttavia preso avvio
dal rifiuto del rinnovo del permesso di dimora di cui questi era titolare. Ora
l'interessato, benché assistito da un avvocato, nulla allega sulla questione
dell'ammissibilità del proprio gravame, in particolare non sostiene né
dimostra, con una motivazione sostenibile, che fruirebbe di un probabile
diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno allorché, secondo la
giurisprudenza gli incombeva farlo (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179, 479
consid. 3.3 pag. 500 seg.). Il semplice richiamo all'art. 89 LTF non è, in
questo contesto considerato l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, manifestamente
sufficiente per comprovare la ricevibilità del ricorso.
Nel merito della sua impugnativa il ricorrente adduce la violazione dell'art. 8
CEDU riguardo alla protezione che detta norma garantirebbe alle relazioni tra
genitori e figli minorenni. Ci si può chiedere se da questa critica potrebbe
implicitamente essere dedotto un ipotizzabile diritto al rilascio di
un'autorizzazione di soggiorno. Sennonché, oltre al fatto che la sentenza
querelata nulla contiene su questa problematica, ancora una volta il ricorrente
non spende una parola (art. 42 cpv. 2 LTF) per provare che i suoi figli
fruirebbero di un diritto di presenza certo in Svizzera - requisito
indispensabile affinché egli possa appellarsi a detto disposto convenzionale -
così come non dimostra che tra lui e i ragazzi sussisterebbero, come esatto
dalla prassi, delle relazioni strette ed effettive sia dal profilo relazionale
che economico (DTF 139 I 330 consid. 1.2 pag. 333 e 137 I 284 consid. 1.3 pag.
287). Le sue semplici allegazioni in proposito (l'effettività e l'integrità
della sua relazione con i propri figli sarebbe un fatto rilevante risultante
dagli atti; avrebbe reso verosimile di esercitare il proprio diritto di visita)
non sono sufficienti affinché si possa giungere alla conclusione che l'opinione
contraria della Corte cantonale - la quale ha per di più sottolineato la
mancanza di un legame dal punto di vista economico, aspetto ora non più
contestato - disattenda il diritto federale.

2.3. Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere va osservato che, nel merito,
il ricorrente si limita ad una critica meramente appellatoria della sentenza
contestata e della sentenza del 25 maggio 2016. Egli in particolare non spiega,
con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2
LTF, in che e perché l'argomentazione della Corte cantonale si fonderebbe su
un'interpretazione arbitraria dell'art. 57 LPAmm (su questa nozione vedasi DTF
137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62).

2.4. Premesse queste considerazioni il ricorso si avvera pertanto
manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura
semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione SEM.

Losanna, 14 ottobre 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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