Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.728/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_728/2016        

Sentenza del 6 aprile 2017

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Donzallaz,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
patrocinati dall'avv. Simone Egeler Bernasconi,
ricorrenti,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Imposta cantonale 2012,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 giugno
2016 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A. 
Alla fine del periodo fiscale 2012, A.A.________ deteneva 856 azioni della
C.________ SA, il cui capitale azionario ammontava a fr. 1'000'000.-- ed era
suddiviso in 1'000 azioni nominative del valore nominale di fr. 1'000.--
ciascuna. Di queste 856 azioni, 700 erano gravate da usufrutto a favore dei
suoi genitori. Nel corso del 2013, A.A.________ ha acquistato ulteriori 100
azioni della medesima società, pagandole fr. 8'000.-- ciascuna.
Nella dichiarazione d'imposta 2012, inoltrata al fisco ticinese il 20 ottobre
2013, A.A.________ e B.A.________ hanno attribuito alle 156 azioni di cui non
avevano solo la nuda proprietà il valore di fr. 1'248'000.--, che corrispondeva
a un importo di fr. 8'000.-- per azione. Essi hanno in effetti ritenuto che
alle 156 azioni di cui già disponevano pienamente nel periodo fiscale 2012, e
che si affiancavano alle 700 gravate da usufrutto a favore dei genitori,
andasse attribuito il medesimo valore stabilito per l'acquisto delle azioni
avvenuto nel 2013.

B. 
Con decisione del 27 novembre 2013, l'ufficio di tassazione competente ha
commisurato il valore venale delle citate 156 azioni della C.________ SA in fr.
2'449'200.--, pari a fr. 15'700.-- ciascuna. Il reclamo interposto dai
contribuenti contro tale valutazione il 2 dicembre 2013, facendo valere che il
valore dato dal fisco ai titoli in questione non corrispondeva al valore
corretto, ovvero a quello dell'acquisto delle ulteriori 100 azioni avvenuto nel
2013, è stato respinto.
Nella decisione su reclamo del 28 gennaio 2015, l'autorità fiscale ha spiegato
di aver stabilito il valore delle azioni "applicando le istruzioni emanate
dalla Conferenza fiscale svizzera (circolare n. 28 del 28 agosto 2008
concernente la valutazione dei titoli non quotati, consultabile al sito
www.steuerkonferenz.ch) in vigore dal 1° gennaio 2008, sulla base dei dati
fiscalmente accertati degli anni 2011 e 2012". L'ufficio di tassazione ha anche
precisato di non aver potuto tener conto del "prezzo di compravendita delle
azioni C.________ SA (con acquirente sempre il contribuente) per un totale del
10 % del pacchetto azionario", in quanto non poteva essere considerato
"rappresentativo".

C. 
Con ricorso del 24 febbraio 2015 alla Camera di diritto tributario, i
contribuenti hanno chiesto di nuovo la riduzione del valore delle 156 azioni
della C.________ SA da loro detenute nel 2012 a fr. 8'000.-- ciascuna. In primo
luogo, hanno sostenuto che il valore applicato in occasione delle compravendite
del 2013 doveva essere considerato "prezzo di acquisto risultante da una libera
contrattazione" e quindi fare stato "come valore di mercato" secondo la
circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte. In secondo luogo,
hanno rilevato che "l'autorità che effettua la valutazione in base alla circ.
28 può tenere conto della dipendenza della creazione del valore dell'impresa
dalla persona dell'azionista maggioritario applicando, su richiesta del
contribuente, una ponderazione semplice sia per il valore di reddito (in
sostituzione della ponderazione doppia) sia per il valore di sostanza", e che
ciò avrebbe dovuto essere fatto anche nel caso in esame. Infine, hanno
lamentato il fatto che il tasso di capitalizzazione impiegato per il calcolo
del valore delle azioni fosse del 7,5 % mentre quello utilizzato dalle società
quotate in borsa sarebbe del 9,8 %.
Il 4 novembre 2015, la Camera di diritto tributario ha annullato la decisione
su reclamo del 28 gennaio 2015 e rinviato gli atti all'ufficio di tassazione
per una nuova decisione, limitatamente alla richiesta degli insorgenti di
ponderare una sola volta anziché due il valore di reddito delle società
partecipate. Essa ha infatti ritenuto che, su tale aspetto, la motivazione
della decisione impugnata ledesse il loro diritto di essere sentiti. Sugli
altri punti sollevati ha invece respinto il gravame. Un ricorso interposto al
Tribunale federale contro tale giudizio è stato dichiarato inammissibile in
assenza delle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF e con esplicito
riferimento all'art. 93 cpv. 3 LTF (sentenza 2C_1137/2015 del 21 dicembre 2015
consid. 2.4).

D. 
Tenuta un'audizione durante la quale ha sottoposto ai contribuenti le
osservazioni e le conclusioni dell'Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche (UTPG) e gli stessi hanno dichiarato di mantenere le proprie
richieste, con decisione del 23 marzo 2016 l'autorità fiscale ha respinto di
nuovo il reclamo, ribadendo che il valore di ognuna delle 156 azioni oggetto
della procedura ammontava, al 31 dicembre 2012, a fr. 15'700.--.
La decisione su reclamo è stata in seguito confermata dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa in
merito con sentenza del 21 giugno 2016.

E. 
Il 24 agosto 2016 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato quest'ultimo
giudizio e, in questo contesto, anche quello pronunciato il 4 novembre 2015,
con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo:
in via principale, "il ricorso è integralmente accolto. Di conseguenza è
accettato il valore di CHF 8'000.--/azione concordato tra le parti come valore
di mercato risultante da una libera contrattazione di mercato, rilevante ai
fini dell'imposta sulla sostanza per l'intero pacchetto azionario (1'000 azioni
a nominali CHF 1'000 ciascuna);
in via subordinata 1, "il ricorso è accolto nella sua domanda subordinata. Di
conseguenza il valore di mercato rilevante ai fini dell'imposta sulla sostanza
per azionisti maggioritari risp. per azionisti minoritari rappresentati nel CdA
della C.________ SA è stabilito in un importo compreso tra CHF 8'800.-- e CHF
10'400.-- per azione. Per i venditori di partecipazioni minoritarie non
rappresentati nel CdA tale valore è stabilito in CHF 8'000.-- per azione,
corrispondente al prezzo di compravendita concordato tra le parti";
in via subordinata 2, "il ricorso è accolto nella sua seconda domanda
subordinata. Di conseguenza viene accettata la ponderazione semplice del valore
di reddito anziché doppia per la determinazione del valore di mercato delle
società facenti capo alla società C.________ SA e dichiarata inammissibile la
direttiva interna emanata dall'ufficio delle persone giuridiche
dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton Ticino, ai fini
della determinazione del valore fiscale della C.________ SA per il ricorrente".
Il fisco ticinese, la Corte cantonale e l'Amministrazione federale delle
contribuzioni hanno rinunciato a formulare osservazioni.

Diritto:

1. 
Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna
delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione
finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dai
destinatari del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con
l'art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse all'annullamento dello stesso (art. 89
cpv. 1 LTF), e va pertanto esaminato quale ricorso in materia di diritto
pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 della
legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni del 14 dicembre 1990 [LAID; RS 642.14]).
Visto l'esito della lite, la questione dell'ammissibilità delle conclusioni
subordinate 1 e 2, che non risultano essere state formulate davanti all'istanza
precedente, può essere lasciata aperta.

2.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le
censure sollevate. Nel ricorso occorre pertanto spiegare in cosa consiste la
lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (
DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).
Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti
fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono
state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2
LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). Stesse accresciute condizioni
valgono pure quando le disposizioni della LAID lasciano ai Cantoni un certo
margine di manovra poiché, anche in questo caso, il Tribunale federale esamina
solo se il diritto cantonale è stato applicato nel rispetto dei diritti
fondamentali e, segnatamente, del divieto d'arbitrio (sentenze 2C_826/2015 del
5 gennaio 2017 consid. 2 e 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 2 con
rinvii).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero
arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle
prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).
L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante
sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'eventuale arbitrio,
compete al ricorrente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF). A meno che non ne dia
motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene infine conto di
fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1
pag. 343 seg.).

2.3. Come indicato anche nel seguito, le critiche formulate dagli insorgenti
rispettano solo in parte i requisiti indicati. Nella misura in cui li
disattendono, esse sfuggono a un esame del Tribunale federale.
Dato che l'esposizione contenuta nei p.ti 1-24 del ricorso non può essere presa
in considerazione a tale scopo e che pure la parte "in diritto" non contiene
nessuna critica che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo
della Costituzione federale, i fatti che emergono dalla querelata sentenza
vincolano inoltre il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244
consid. 2.2 pag. 246; sentenze 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1 e
2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1; CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, La
procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François Bellanger/Thierry
Tanquerel [ed.], Le contentieux administratif, 2013, 137 segg., 159 segg.). In
effetti, dimostrati non sono neanche gli estremi per produrre nuove prove (art.
99 cpv. 1 LTF).

3. 
Il litigio verte sulla stima del valore di 156 azioni della C.________ SA nel
contesto dell'imposizione della sostanza dei ricorrenti per il periodo fiscale
2012.

3.1. Regolata dagli art. 13 e 14 LAID, l'imposta sulla sostanza delle persone
fisiche ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1 LAID), che si
determina secondo le regole di stima previste dall'art. 14 LAID. Giusta l'art.
14 cpv. 1 LAID, la sostanza è stimata al suo valore venale; il valore di
reddito può essere preso in considerazione in modo appropriato. La LAID non
prescrive un metodo di valutazione preciso. In questo contesto, i Cantoni
dispongono pertanto di un importante spazio di manovra: sia nella scelta del
metodo di calcolo applicabile per determinare il valore venale stesso che per
definire, visto il carattere potestativo dell'art. 14 cpv. 1 seconda frase
LAID, in che misura occorra considerare anche il valore di reddito (sentenza
2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.1).
Secondo la legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT; RL/TI 10.2.1.1),
nella versione applicabile alla fattispecie, l'imposta sulla sostanza ha per
oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli
attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al
suo valore venale, riservate le disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le
azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione
non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro
valore dl reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

3.2. La circolare n. 28, che contiene le istruzioni riguardo alla stima dei
titoli non quotati in vista dell'imposta sulla sostanza, è edita dalla
Conferenza svizzera delle imposte, che raggruppa le amministrazioni fiscali
cantonali e l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Essa è stata
oggetto di molteplici edizioni, l'ultima delle quali - datata 28 agosto 2008 -
è stata applicata anche nella fattispecie che ci occupa.
In base alla giurisprudenza resa dopo l'entrata in vigore della LAID,
prevedendo delle regole unificate di stima dei titoli non quotati in un ambito
nel quale i Cantoni hanno un ampio potere di apprezzamento, le menzionate
istruzioni sono uno strumento di armonizzazione orizzontale, che concretizza
l'art. 14 cpv. 1 LAID (sentenze 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.1;
2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3; 2C_952/2010 del 29 marzo 2011
consid. 2.1; 2C_800/2008 del 12 giugno 2009 consid. 5.2). Nel merito, la
giurisprudenza precisa inoltre che queste istruzioni prendono in considerazione
gli elementi determinanti per la valutazione dei titoli non quotati e sono
appropriate per stimare le società in vista dell'imposizione dei loro azionisti
(sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3; 2C_583/2013 del 23
dicembre 2013 consid. 3.1.3 e 2C_504/2009 del 15 aprile 2010 consid. 3.3). In
via di principio, è quindi a buon diritto che anche l'autorità fiscale ticinese
vi ha fatto riferimento (sentenze 2C_11/2017 dell'11 gennaio 2017 consid. 5.1 e
2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3).

4.

4.1. Nei querelati giudizi, la Corte cantonale è giunta alla conclusione che,
per stabilire il valore venale ai fini dell'imposta sulla sostanza 2012 delle
156 azioni di cui i ricorrenti non avevano solo la nuda proprietà, il prezzo di
fr. 8'000.-- pagato nel 2013 dal ricorrente 1 per l'acquisto di ulteriori 100
azioni della C.________ SA non era determinante. Questo perché: a) una cessione
fra azionisti non può essere considerata un trasferimento fra terzi
indipendenti ai sensi del p.to 2.5 della circolare n. 28; b) occorre osservare
che, mentre il valore fiscale delle azioni della C.________ SA al 31 dicembre
2012 è stato stabilito calcolando il valore di reddito delle società
partecipate nel 2011 e nel 2012, le vendite delle quote a cui fanno riferimento
i ricorrenti sono intervenute nel corso del 2013; c) va tenuto conto del fatto
che gli azionisti che hanno ceduto i loro titoli al ricorrente 1 nel 2013
detenevano quote minoritarie (il 10 % del capitale, suddiviso fra sette
persone), e che anche tale aspetto potrebbe pertanto giustificare il prezzo
pattuito, nettamente inferiore al valore venale determinato dal fisco.

4.2. Spiegato perché la mancata presa in considerazione di un prezzo di fr.
8'000.-- per azione non era censurabile, ha quindi respinto anche la richiesta
di ponderare il valore di reddito una sola volta anziché due. Questo perché: a)
i presupposti definiti dalla direttiva interna emessa dal fisco ticinese per
precisare la portata dell'eccezione prevista dal commentario della Conferenza
svizzera delle imposte ai p.ti n. 7 e 8 della circolare n. 28, non erano dati;
b) anche facendo astrazione dal mancato rispetto di quei presupposti, il caso
in esame non rientra nel campo d'applicazione del regime eccezionale previsto
dalla Conferenza svizzera delle imposte (ammesso solo se il rendimento di una
società "dipende esclusivamente o quasi dalla prestazione di un'unica persona",
la quale può essere tutt'al più affiancata da "qualche persona che si occupa di
amministrazione e di logistica"), siccome il gruppo C.________ conta 150
dipendenti e fra di essi ve ne sono quattro che percepiscono stipendi che
oscillano tra fr. 150'000.-- e fr. 200'000.-- annui.

4.3. Infine, ha pure respinto le critiche con le quali i ricorrenti si
lamentavano del fatto che il tasso di capitalizzazione impiegato per il calcolo
del valore delle azioni fosse del 7,5 % mentre quello utilizzato dalle società
quotate in borsa era del 9,8 %. In tale contesto, ricordati i contenuti del
p.to 10 della circolare n. 28, ha infatti rilevato: a) che i contribuenti non
invocavano l'esistenza di fattori di rischio "particolari", che
giustificherebbero un aumento del tasso di capitalizzazione, ma si limitavano a
contestare genericamente il riferimento, previsto dalle istruzioni, al tasso
swap CHF a 5 anni, argomentando che il tasso di capitalizzazione "utilizzato
dalle società quotate in borsa" ammonterebbe al 9,8 % e non al 7,5 %; b) che le
società delle quali la C.________ SA detiene delle partecipazioni non sono
quotate in borsa, e che l'applicazione di un tasso del 9,8 % non viene
altrimenti sostanziata; c) che in tal modo gli insorgenti non dimostrano che il
risultato cui perviene l'autorità fiscale, applicando il criterio di calcolo
indicato nelle istruzioni, sia in contrasto con il diritto e in particolare con
l'art. 14 LAID.

5.
In via principale, i ricorrenti sostengono che la mancata presa in
considerazione del prezzo di fr. 8'000.-- pattuito per le transazioni avvenute
nel 2013, della tassazione delle 156 azioni della C.________ SA già in loro
pieno possesso, leda l'art. 14 LAID, l'art. 41 cpv. 2 LT/TI e contrasti con le
istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte. A differenza di quanto
ritenuto dalla Corte cantonale, considerano infatti che queste transazioni
siano avvenute "tra terzi indipendenti" e che il prezzo stabilito tra le parti
sia quindi determinante, ciò che esclude che il valore dei titoli possa essere
stimato.

5.1. Come ricordato, la LAID non prescrive in che modo stabilire il valore
venale ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAID, ragione per cui, in tale ambito, i
Cantoni dispongono di un margine di manovra importante: sia per quanto riguarda
la scelta del metodo di calcolo che per decidere, tenuto conto del carattere
potestativo dell'art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in che misura il valore di
reddito debba essere preso in considerazione nella stima.
Di conseguenza, anche nel caso che qui ci occupa, il potere d'esame del
Tribunale federale è limitato all'arbitrio (sentenze 2C_826/2015 del 5 gennaio
2017 consid. 4.4; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 4.1; 2C_442/2012 del
14 dicembre 2012 consid. 3; 2C_952/2010 del 29 marzo 2011 consid. 2.1; 2C_504/
2009 del 15 aprile 2010 consid. 3.1).

5.2. Sennonché, le censure rivolte nella fattispecie contro l'applicazione
concreta delle istruzioni contenute nella circolare n. 28, nel contesto
dell'ampio spazio di manovra lasciato ai Cantoni dall'art. 14 cpv. 1 LAID
nell'emanazione e nell'applicazione delle disposizioni in materia, non
rispettano le qualificate esigenze di motivazione richieste e quindi non
dimostrano nemmeno una violazione dell'art. 9 Cost.
In effetti, formulandole i ricorrenti si limitano in sostanza a fornire una
propria e personale lettura della fattispecie (fondandosi almeno in parte su
fatti che non emergono per nulla dalla sentenza impugnata), che contrappongono
a quella della Corte cantonale; ciò tuttavia non basta, poiché l'arbitrio non è
ravvisabile già nella possibilità che un'altra soluzione sembri possibile o
addirittura preferibile, ma solo quando la decisione impugnata è manifestamente
insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico
indiscusso, o in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed
equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 155; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211;
sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.4).

5.3. Anche volendo prescindere da quanto ora indicato, va poi rilevato che le
critiche formulate dai contribuenti sono in sostanza tutte rivolte solo contro
il primo argomento con cui i Giudici ticinesi hanno negato la possibilità di
richiamarsi al prezzo di fr. 8'000.-- per azione: cioè il fatto che le
transazioni avvenute nel 2013 avevano avuto luogo tra azionisti. A questo
argomento, che si basa per altro sul commento alla circolare citata, se ne
affiancano però altri, siccome i Giudici ticinesi hanno poi aggiunto che nella
fattispecie va anche considerato: da un lato, che mentre il valore fiscale
delle azioni della C.________ SA al 31 dicembre 2012 è stato stabilito
calcolando il valore di reddito delle società partecipate nel 2011 e nel 2012,
le vendite delle quote cui fanno riferimento i ricorrenti sono intervenute nel
corso del 2013; dall'altro, che gli azionisti che nel 2013 hanno ceduto le loro
azioni al ricorrente 1, che già disponeva pienamente di 156 azioni e ne aveva
altre 700 in nuda proprietà, detenevano solo quote minoritarie (il 10 % del
capitale azionario, suddiviso fra sette persone).
Dato che una critica volta a dimostrare l'arbitrio nella mancata presa in
considerazione del prezzo di fr. 8'000.--, che il fisco aveva scartato poiché
equivaleva "in pratica al valore di bilancio (sostanza) della C.________ SA al
31.12.2012 senza tenere conto del goodwill e delle riserve occulte contenute
nelle partecipate" (sentenza del 4 novembre 2015, p.to E), doveva confrontarsi
anche con le altre argomentazioni addotte nel giudizio impugnato ma che simile
confronto non c'è stato, la lesione dell'art. 9 Cost. va negata anche per
questo motivo.

5.4. In via abbondanziale, occorre ad ogni modo osservare che proprio sul fatto
che le quote in mano a terzi fino al 2013 erano minoritarie e non davano in
realtà "alcun fastidio" al ricorrente 1, poiché egli già disponeva di "una
comoda maggioranza" e chi le deteneva godeva "di un influsso ridotto", è a più
riprese posto l'accento anche nell'impugnativa.
Ugualmente in quella sede viene inoltre sottolineata un'ulteriore particolarità
che ha in realtà contraddistinto le transazioni avvenute nel 2013, ovvero il
fatto che per definire il prezzo di acquisto sarebbe stato tenuto conto anche
"della dipendenza del successo del gruppo principalmente da un'unica persona"
rispettivamente "del forte legame del gruppo [scil. C.________] con un'unica
persona", che in casu è di nuovo il ricorrente 1.

6. 
Detto delle critiche a sostegno della conclusione principale, occorre esaminare
quelle a sostegno delle conclusioni subordinate, le quali non sono però
destinate a maggior successo. Visto che anche in questo contesto i ricorrenti
si esprimono in sostanza come davanti a un'istanza che esamina liberamente sia
i fatti che il diritto, in proposito vale in effetti quanto esposto nel
considerando 5.2.
Sempre in via abbondanziale va comunque aggiunto che nella misura in cui, in
relazione alla questione della ponderazione semplice o doppia del valore di
reddito, gli insorgenti si riferiscono ancora alle condizioni contenute nella
direttiva interna del fisco ticinese, rilevando che esse "sono arbitrarie in
quanto più restrittive del commentario alla circ. 28 e violano la parità di
trattamento aspirata a livello federale con l'introduzione della circ. 28", le
loro critiche non sono determinanti e non dimostrano quindi una violazione del
divieto d'arbitrio. Come indicato nel precedente considerando 4.2, la richiesta
di ponderare il valore di reddito una sola volta è stata infatti respinta con
due motivazioni distinte: la seconda delle quali indipendente dall'applicazione
delle condizioni poste dal fisco ticinese nella sua direttiva interna, redatta
per concretizzare il commentario della Conferenza svizzera delle imposte.
In particolare, preso atto del fatto che il gruppo C.________ conta 150
dipendenti e che fra di essi ve ne sono quattro che percepiscono stipendi che
oscillano tra fr. 150'000.-- e fr. 200'000.--, la Corte cantonale ha concluso
che mancassero già le condizioni previste dal commentario stesso, poiché esso
permette di chiedere una ponderazione semplice del valore di reddito solo "si
la création de valeur de l'entreprise est obtenue uniquement par le détenteur
d'une participation majoritaire et si l'entreprise n'emploie pas d'autres
personnes, hormis quelques personnes occupées à des tâches d'administration et
de logistique".

7.

7.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va
integralmente respinto, sia per quanto riguarda le conclusioni presentate in
via principale che subordinata.

7.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono quindi poste a
carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

3. 
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo.

Losanna, 6 aprile 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli

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