Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.715/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}

2C_715/2016,       

2C_716/2016

Sentenza del 24 agosto 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501
Bellinzona.

Oggetto
2C_715/2016
Imposta cantonale 2013,

2C_716/2016
Imposta federale diretta 2013,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 marzo 2016
dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 3 marzo 2016 la Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame depositato il 21 settembre
2015 da A.________ contro la decisione emessa il 16 settembre precedente
dall'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona in materia di imposta
cantonale (IC) e d'imposta federale diretta (IFD) 2013.

B. 
Il 17 agosto 2016 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso, spedito il 19 agosto successivo, nel quale spiega perché agisce
tardivamente, contesta la mancata deduzione di certe spese professionali e
chiede di essere personalmente sentito.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid.
1 pag. 44).

1.2. La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio sia
sulle imposte cantonali che sull'imposta federale diretta; in tali circostanze,
il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le
due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II
260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni
caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta il Tribunale federale
ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C_715/2016)
e per l'imposta federale diretta (2C_716/2016), che si giustifica ora di
congiungere (sentenza 2C_372/2015 del 20 luglio 2016 consid. 1.1).

2.

2.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione querelata, termine che, adempiute determinate
condizioni, inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione (art.
44 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, i termini stabiliti in
giorni dalla legge (...) sono sospesi dal settimo giorno precedente la Pasqua
al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso e, ai sensi dell'art. 45 cpv.
1 LTF, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno
riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il
primo giorno feriale seguente. L'art. 48 cpv. 1 LTF precisa che gli atti
scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di
questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.

2.2. La sentenza cantonale, datata 3 marzo 2016, è stata intimata il 7 marzo
successivo e ritirata dal ricorrente il 10 marzo 2016. In applicazione
dell'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, il termine di ricorso, computato dall'11 marzo
2016 (art. 45 cpv. 1 LTF), è stato sospeso dal 20 marzo 2016 al 3 aprile 2016
incluso e veniva a scadere il 24 aprile 2016, cioè una domenica. Conformemente
all'art. 45 cpv. 1 LTF, il termine è quindi scaduto il primo giorno feriale
seguente, cioè il 25 aprile 2016. Il presente gravame datato 17 agosto 2016 e
spedito il 19 agosto successivo è quindi manifestamente tardivo e, di
conseguenza, inammissibile.

2.3. Per spiegare il fatto che non ha rispettato il termine di ricorso il
ricorrente afferma di essersi rivolto erroneamente alla Camera di diritto
tributario e di non avere trovato un buon avvocato per rappresentarlo.
Quand'anche si volesse interpretare tale argomentazione come una domanda di
restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, la stessa andrebbe
comunque respinta dato che le spiegazioni fornite non costituiscono un
impedimento non colpevole ai sensi della giurisprudenza (su tale nozione cfr.
sentenza 2F_8/2014 del 10 maggio 2014 consid. 2 e riferimenti). Riguardo al
primo argomento sollevato ci si limita ad osservare che dalla lettera spedita
il 29 marzo 2016 dal ricorrente alla Camera di diritto tributario e figurante
agli atti, emerge che questi si è contentato di annunciarle che non accettava
la sentenza cantonale, che era sua intenzione rivolgersi al Tribunale federale
e che il suo rappresentante legale avrebbe preso contatto a tal fine nei
termini prestabiliti. Ciò che non è avvenuto. Senza poi omettere che il ricorso
andrebbe comunque dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (art. 42
cpv. 2 LTF).

2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente
inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la procedura
semplificata dell'art. 108 LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66
cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Le cause 2C_715/2016 e 2C_716/2016 sono congiunte.

2. 
Il ricorso è inammissibile.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta
federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 24 agosto 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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