Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.714/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_714/2016

Sentenza del 31 agosto 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Stadelmann, Haag,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Revoca del permesso di dimora e rifiuto del rilascio
del permesso di domicilio,

ricorso contro la decisione emessa il 15 luglio 2016
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 25 agosto 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino ha rifiutato di rilasciare un permesso di
domicilio a A.________, cittadino kosovaro, nonché ha revocato il permesso di
dimora di cui era titolare. Questa decisione è stata confermata dal Consiglio
di Stato il 4 maggio 2016. Il 2 giugno 2016 A.________, patrocinato da un
avvocato, ha adito il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, il quale con
decreto del 9 giugno 2016 gli ha fissato un termine con scadenza al 27 giugno
successivo per versare un anticipo delle presunte spese processuali. Il
pagamento è stato eseguito il 30 giugno successivo.
Con lettera dell'11 luglio 2016, firmata dal suo avvocato e da lui
controfirmata, A.________ ha dichiarato di ritirare il suo gravame. Con
decisione del 15 luglio 2016 il Giudice delegato del Tribunale cantonale
amministrativo ha preso atto del ritiro e la causa è stata stralciata dai
ruoli.

B. 
Il 18 agosto 2016 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale con cui contesta la decisione cantonale
"che respinge il suo ricorso 2 giugno 2016 (....), per avere versato in
ritardo, rispetto al prescritto termine di 10 giorni dalla notifica, il
pagamento di CHF 800.-- richiesti dal Tribunale cantonale amministrativo di
Lugano, a titolo di anticipo spese di giudizio". Domanda che il citato
pagamento sia considerato tempestivo, siccome effettuato in buona fede nei
termini - errati - indicati dal proprio patrocinatore e che venga ingiunto alla
Corte cantonale di esaminare nel merito il suo gravame.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid.
1 pag. 44).

2.

2.1. Contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, il Tribunale cantonale
amministrativo non ha respinto il suo gravame perché il versamento dell'importo
chiesto a titolo di anticipo delle spese processuali era stato effettuato
tardivamente. In realtà la Corte cantonale si è limitata a prendere atto dello
scritto del'11 luglio 2016 con cui questi ha dichiarato di ritirare il gravame
esperito contro la decisione governativa e ha, di conseguenza, stralciato la
causa dai ruoli.

2.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF
è l'unico rimedio proponibile contro una decisione di stralcio che fa seguito
al ritiro del ricorso in una causa afferente, come nel caso concreto, il
diritto degli stranieri, salvo se trova applicazione la clausola d'eccezione di
cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF. Giusta quest'ultima disposizione il ricorso
in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia
di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui
ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un
diritto. Nel caso concreto il ricorrente è sposato con una cittadina svizzera
(cfr. atto di matrimonio figurante nell'inserto di causa), di modo che la
vertenza già solo per questo motivo sfugge alla clausola d'eccezione dell'art.
83 lett. c n. 2 LTF (sentenza 2C_262/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 2.1 e
rinvii). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dal
destinatario della pronuncia contestata, che ha un chiaro interesse al suo
annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF) e, quindi, di massima, ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico.

2.3. Oggetto di disamina può essere unicamente la validità della dichiarazione
di ritiro del ricorso formulata l'11 luglio 2016 dal qui ricorrente. Le censure
da questi ora sollevate, con cui ridiscute i motivi per i quali le autorità gli
hanno revocato il proprio permesso di dimora, nonché le spiegazioni riguardanti
il fatto che non gli si potrebbe addebitare il pagamento tardivo dell'anticipo
delle spese, siccome eseguito in buona fede entro il termine errato indicato
dal suo ex avvocato, esulano pertanto dal litigio e non vanno ulteriormente
esaminate.

3.

3.1. Conformemente alla giurisprudenza, il ritiro di un ricorso è in linea di
principio irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite. Esso può essere
annullato, nell'ambito di un ricorso rivolto contro la decisione di stralcio,
unicamente se viene invocato un vizio della volontà (sentenza 1C_470/2014 del
10 dicembre 2014 consid. 2 e riferimenti).

3.2. Nel caso concreto un simile vizio della volontà potrebbe essere intravisto
nel fatto che, secondo quanto affermato dal ricorrente, il suo ex patrocinatore
non l'avrebbe compiutamente informato sulle diverse possibilità a sua
disposizione per difendere i propri interessi. Il ricorrente dimentica tuttavia
che, per prassi costante, colui che fa capo a un avvocato che rappresenta i
suoi interessi dinanzi alle autorità risponde degli atti di costei come se
fossero i propri. Altrimenti detto, il comportamento del patrocinatore va
ascritto al ricorrente (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 pag. 69 segg.; sentenza
2C_82/2011 del 28 aprile 2011 consid. 2.3). Incombeva pertanto a quest'ultimo
chiedere al suo avvocato tutte le spiegazioni necessarie per avere una visione
sufficientemente chiara della propria situazione prima di ritirare il proprio
gravame e non può ora cercare di rimediare alle proprie mancanze chiedendo che
la sua dichiarazione di ritiro venga annullata. In queste condizioni la
decisione di stralcio resa dal Giudice delegato del Tribunale cantonale
amministrativo non è per nulla censurabile.

3.3. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente
infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art.
109 LTF.

4. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione (SEM).

Losanna, 31 agosto 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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